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[*] Si riproduce di seguito, con l'aggiunta di alcune note, il testo della risposta a Quesito n /C

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numero 235 del 20 dicembre 2019

QUESITI E MATERIALI Civilistici

20.12.19

Quesito Civilistico n. 91-2019/C. La clausola negoziale in deroga all’autorizzazione giudiziale per il

compimento, in presenza di figli minori, di atti di straordinaria amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale

[*] Si riproduce di seguito, con l'aggiunta di alcune note, il testo della risposta a Quesito n.

91-2019/C

Risposta del 17 settembre 2019

Fattispecie e impostazione del problema

In un atto per la “Costituzione di fondo patrimoniale” è inserita la seguente clausola: «I coniugi Tizio e Tizia espressamente consentono che i beni costituenti il fondo patrimoniale possano essere alienati, ipotecati, dati in pegno e comunque vincolati con il solo loro consenso, senza necessità di autorizzazione giudiziale, anche se vi sono figli minori».

Si chiede di conoscere se l’anzidetta previsione derogatoria del regime legale di indisponibilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale in presenza di figli minori possa presentare profili di problematicità e criticità, tenuto conto del recente dibattito dottrinale/giurisprudenziale, con SETTORE STUDI

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2 di 9 problematicità e criticità, tenuto conto del recente dibattito dottrinale/giurisprudenziale, con particolare riferimento alla decisione della Corte di Cassazione, 8 agosto 2014, n. 17811 riguardante lo scioglimento del fondo patrimoniale piuttosto che l’alienazione del singolo bene.

Il quesito prospettato riguarda, quindi, la derogabilità pattizia del regime legale di indisponibilità dell’art. 169 c.c. nella parte in cui viene richiesta l’autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di disposizione dei beni costituiti in fondo patrimoniale, qualora vi siano figli minori.

Previsione derogatoria del regime legale di indisponibilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale Il problema della derogabilità pattizia del regime legale dell’art. 169 c.c. in presenza di figli minori ha suscitato, nel tempo, notevole interesse. Ha alimentato dibattiti in dottrina e giurisprudenza e merita, tuttora, più attenta considerazione [1].

La posizione di questo Ufficio Studi [2] è stata sempre nel senso di ritenere che è valida ed efficacia la clausola inserita nell’atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione dei Si è ritenuto cioè conforme a legge il potere derogatorio previsto beni vincolati al fondo medesimo.

in capo ai costituenti stessi nell’inciso iniziale della disposizione dell’art. 169 c.c. e quindi ammissibile l’inserimento nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale di una clausola in virtù della quale i coniugi escludono, in presenza di figli minori, l’autorizzazione giudiziale per la stipula di un atto di alienazione di un bene in fondo patrimoniale.

Tuttavia, all’indomani della pronuncia della Corte di Cassazione dell’ 8 agosto 2014, n. 17811 [3], la posizione di questo Ufficio Studi [4], è stata ispirata da una linea di maggiore prudenza.

La Suprema Corte di Cassazione, come è noto, ha statuito che «I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurne la conseguente l’invalidità». Di conseguenza «Lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire sulla base del solo consenso dei coniugi solo nell’ipotesi di mancanza di figli minori, in capo ai quali, anche se solo concepiti e non ancora nati, va ravvisata una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo».

Con questa decisione la Corte ha ritenuto legittimo lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi in mancanza di figli minori. Al contrario, in presenza di figli minori (anche solo concepiti), ha riconosciuto l’esistenza di una posizione giuridicamente protetta in capo ai figli in funzione della conservazione del vincolo di destinazione.

Alla luce di questa decisione è sorto il dubbio se questa affermazione di principio fosse confinata al solo ambito dell’art. 171 c.c., quindi all’atto di scioglimento del fondo, oppure fosse estensibile anche al perimetro d’applicazione dell’art. 169 c.c., vale a dire anche agli atti disposizione dei beni in fondo, con la conseguenza di doversi in qualche modo riconsiderare l’interpretazione fin qui offerta dell’art. 169 c.c. In buona sostanza, si è posto in discussione se la rilevanza dell’interesse dei figli minori alla conservazione del vincolo possa portare a ritenere non più derogabile la previsione dell’autorizzazione giudiziale, in presenza di figli minori, per il compimento di atti di disposizione dei beni oggetto del fondo [5].

Questo dubbio, alimentato anche da alcune pronunce di merito [6], è stato infirmato, prima, dalla prassi notarile, e fugato, da ultimo, da un pronuncia di legittimità.

La sentenza della Corte di Cassazione, 4 settembre 2019, n. 22069

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 settembre 2019, n. 22069, nel confermare un suo precedente pronunciamento [7], ha ribadito che, anche in presenza di figli minori, i coniugi possono

escludere, aprioristicamente nell’atto costitutivo [8], la necessità dell’autorizzazione giudiziale in

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3 di 9 escludere, aprioristicamente nell’atto costitutivo [8], la necessità dell’autorizzazione giudiziale in caso di atti di disposizione dei beni oggetto del fondo.

Nella parte motiva della decisione si legge che «se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, per la durata del fondo patrimoniale, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, al consenso deve aggiungersi l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente. Pur in presenza di figli minori, infatti, si deve ritenere che la disciplina legale sancita dall’art. 169 c.c. - e quindi la preventiva autorizzazione del giudice alla alienazione di beni del fondo - si renda applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale».

Alla stregua di questa decisione, quindi, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione dei beni costituiti in fondo patrimoniale (art. 169 c.c.) è richiesta soltanto in mancanza di un’espressa previsione convenzionale in deroga contenuta nell’atto di costituzione del fondo.

Ridotto in questi termini, il significato applicativo e l’esito sistematico di questa decisione è agevolmente percettibile. La clausola negoziale in deroga prospettata in limine nel quesito corrisponde al modello normativo dell’art. 169 c.c., nella parte in cui prevede la possibilità per i coniugi di derogare al regime legale di indisponibilità, in mancanza di autorizzazione giudiziale, per il compimento di atti di disposizione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, nel caso in cui vi siano figli minori [9].

Conclusioni

Stante l’evocata diversità di opinioni, l’indicazione da parte di questo Ufficio Studi è stata in un primo momento di prudenza.

Il timore, come detto in premessa, era che per effetto del predetto orientamento giurisprudenziale di merito si potesse rivalutare quell’orientamento dottrinario che, già in passato, escludeva la derogabilità dell’autorizzazione giudiziale e che considerava «anomalo che la necessità o meno di un intervento autorizzativo da parte di un organo giurisdizionale sia rimessa alla volontà proprio dei soggetti che a quella autorizzazione sono tenuti» [10]. In particolare, il rischio paventato era che la rilevanza dell’interesse dei figli minori alla conservazione del vincolo unitamente alla esigenza di una tutela effettiva nell’articolazione dialettica del rapporto minore-genitore [11] potesse portare a considerare non più derogabile la previsione dell’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori in caso di alienazione dei beni oggetto del fondo. Una conclusione, questa, che avrebbe potuto trovare sostegno, oltre che nell’evocazione del controllo del giudice a tutela dell’interesse superiore dei figli minori, anche in un ulteriore argomento, là dove si fosse dato sufficiente credito all’argomento in base al quale l’atto di alienazione, facendo fuoriuscire il bene dal patrimonio familiare, è un atto maggiormente pregiudizievole rispetto allo scioglimento consensuale (che comporta unicamente la cessazione del vincolo di destinazione, senza incidere sulla titolarità del bene), tanto più ove si escluda un obbligo di reimpiego del ricavato dell’alienazione [12].

Si tratta tuttavia di una interpretazione ben lontana dal potersi considerare effettiva espressione di un orientamento consolidato e non piú opinabile. Tant’è vero che, nonostante costituisca al momento un indice dell’indirizzo espresso da alcune corti di merito, questa opzione ricostruttiva è stata fortemente infirmata, prima dalla prassi notarile, e può dirsi superata da una recente pronuncia di legittimità [13].

Allineandosi a quest’ultima, il convincimento di questo Ufficio Studi è nel senso di ritenere valida ed efficace la clausola derogatoria del regime legale di indisponibilità dei beni costituiti in fondo

patrimoniale [14]. La decisione della Corte di Cassazione, 8 agosto 2014, n. 17811 è confinata al

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4 di 9 patrimoniale [14]. La decisione della Corte di Cassazione, 8 agosto 2014, n. 17811 è confinata al solo all’atto di scioglimento del fondo (art. 171 c.c.) e non è applicabile anche agli atti disposizione dei beni in fondo (art. 169 c.c.).

Antonio Musto

__________________________________

[1] Il testo dell’art. 169 c.c. (Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità

) ha da sempre dato luogo a difficoltà interpretative notevoli (sul punto, F. Corsi,

evidente Il regime

, II, 1984, 98) in relazione al problema dei limiti al potere di disposizione patrimoniale della famiglia

delle parti private sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

[2] Ex multis cfr. nota n. 95-2014/C ivi allegata per tutti i riferimenti bibliografici. Riprendendo un’autorevole dottrina (S. Tondo, Note sul fondo patrimoniale, in Studi e Materiali, 6.1, 1998-2000, 113 ss. e in Scritti scelti di diritto civile, vol. I, Napoli, 2019, 489) si deve compiere l’esegesi della norma in esame partendo dall’incipit della stessa: “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione”. Tale proposizione ha valore ipotetico, poiché ammette che al momento della costituzione del fondo, qualora i coniugi lo vogliano, possono prevedere un particolare e più agevole regime di circolazione dei beni vincolati, anche in presenza di figli minori. La frase in esame ha anche un valore condizionante tutta la disciplina prevista dal legislatore, perché nel caso si verifichi l’ipotesi prevista all’inizio dell’art. 169 c.c., cioè che i coniugi prevedano di disporre dei beni senza particolari formalità ma solo con il loro consenso, allora si disapplicherà il regime di autorizzazioni previsto nello stesso articolo. In sostanza, l’art. 169 c.c. può essere letto nel modo seguente: “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale: a) se non con (=senza) il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, se non con (=senza) l’autorizzazione concessa dal giudice…”) (Tondo, Note, cit., 117); ne consegue che se è stato espressamente previsto nell’atto di costituzione, si potrà procedere all’alienazione senza che si verifichino le condizioni di cui al punto a) e b), cioè senza il consenso dei coniugi e senza l’autorizzazione del giudice pur in presenza di figli minori.

[3] Cass., 8 agosto 2014, n. 17811, in Cnn notizie, 18 settembre 2014, con nota M. Bellinvia e A.

Musto, La risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi in presenza di figli

; in ., 2015, 854 ss., con nota minori: la terza via della giurisprudenza di legittimità Dir. fam. e pers

A.P. Di Flumeri, Il fondo patrimoniale: tra autonomia dei costituenti, bisogno familiare, tutela dei figli

; in ., 2015, 24, con nota L. Ballerini,

ed interessi creditori Nuova giur. civ. comm Autonomia dei

. Per una sua puntuale coniugi e limiti allo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale

applicazione, Trib. Teramo, 3 maggio 2016. Sul punto, G. Santarcangelo, La risoluzione consensuale , in , 2014, 686 ss.

del fondo patrimoniale in presenza dei figli minori Notariato

[4] M. Bellinvia-A. Musto, Quesito n. 239-2016/C. Così, anche Quesito n. 314-2016/C, est. M.

Bellinvia-A. Musto; Quesito n. 139-2018/C, est. A. Musto.

[5] Su queste diverse opzioni ricostruttive, si veda un recente contributo, si veda R. Israel, Riflessi applicativi della sentenza della Cassazione dell’8 agosto 2014: un nuovo ostacolo alla circolazione

, in .

giuridica degli immobili www.federnotizie.it

[6] Il riferimento è ai recenti decreti del Tribunale di Milano.

Nel decreto del 30 marzo 2015, il Tribunale intende aderire ai principi sopra indicati dalla Cassazione del 2014, «offrendone una interpretazione allineata all’effettivo interesse dei figli minori coinvolti. Deve, quindi, continuare ad affermarsi l’autonomia dei coniugi nell’atto di scioglimento

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5 di 9 coinvolti. Deve, quindi, continuare ad affermarsi l’autonomia dei coniugi nell’atto di scioglimento consensuale del fondo patrimoniale (anche sub specie di cd. svuotamento) – quindi senza necessità di autorizzazione giudiziale – in mancanza di figli; mentre deve ritenersi necessario lo scrutinio del giudice ove vi sia prole, come nel caso di specie». Con tali argomentazioni, il Tribunale autorizza i coniugi, anche nell’interesse dei figli, alla alienazione di un appartamento facente parte del fondo patrimoniale, costituito nel 2002 e modificato nel 2009 prevedendosi la facoltà di intervenire sul vincolo liberamente anche in presenza di figli minori.

Nel decreto del 29 febbraio 2016, il Tribunale statuisce che: «secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (Cass. Civ., sez I civ., sentenza 8 agosto 2014 n. 17811…), in presenza di figli minori, è sempre necessaria l’autorizzazione giudiziale per atti dispositivi, finanche per lo scioglimento consensuale del fondo stesso. L’istituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori). Il citato vincolo, dunque, diventa di “interesse” anche dei componenti

“deboli” della famiglia, che sono i figli. Conseguentemente, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo. La Suprema Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta l’astratta configurabilità di uno specifico interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all’esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni. Non incide infine sulla detta conclusione né la natura gratuita del conferimento né la facoltà, espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore, di derogare convenzionalmente alla previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo, disposta in via generale (art. 169 c.c., comma 1 ) » ( T r i b . M i l a n o , d e c r e t o 2 9 f e b b r a i o 2 0 1 6 , i n

Per un commento, G. Mercanti, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16503.pdf.

Amministrazione del fondo patrimoniale e diritti della prole: il ruolo nevralgico dell’autorità , in .). Con questa argomentazione, il Tribunale autorizza i coniugi alla giudiziaria www.ilcaso.it

vendita della quota di un terzo (1/3) dell’appartamento in fondo patrimoniale.

[7] Analogamente già Cass., 4 giugno 2010, n. 13622, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 208, con nota di L. Maione, Fondo patrimoniale, derogabilità convenzionale del regime legale e poteri dei

. terzi creditori

[8] Si esprimono in termini favorevoli all’inserimento in un momento successivo della clausola di deroga di indisponibilità dei beni in fondo patrimoniale, gli estensori della nota a Quesito n.

539-2008/C, est. Trapani-Ruotolo, Fondo patrimoniale e modifica delle clausole sulla disponibilità . Si sostiene, all’uopo, che «la mancata introduzione di una tale disposizione convenzionale dei beni

all’atto pubblico che ha dato origine al fondo patrimoniale, non preclude assolutamente il suo successivo inserimento; una volta risolto, infatti, in senso positivo il problema della astratta legittimità della clausola, non sussistono ostacoli di alcun genere alla facoltà dei costituenti di modificare parzialmente la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale che ne è priva, con la sua espressa previsione ed introduzione. É del pari possibile, senza alcun dubbio, in senso opposto, non solo la soppressione dalla convenzione costitutiva di un tale patto, la sua modulazione concreta in relazione agli interessi dei coniugi, ma anche la sua ulteriore, eventuale, reintroduzione successiva.

In tali casi dovrà, comunque, essere rispettata la procedura di cui all’art.163 c.c.».

[9] Si ritiene che la deroga pattizia al regime legale di cui all’art. 169 c.c. non equivale comunque a immettere i beni costituiti in fondo patrimoniale in un regime di libera commerciabilità. «Se così non fosse l’istituto stesso del fondo patrimoniale sarebbe totalmente snaturato e privato della sua funzione fondamentale di vincolare i beni al perseguimento degli interessi e bisogni familiari. In particolare, una interpretazione costituzionalmente corretta dell’art. 169 c.c., che sia, in particolare, rispettosa del disposto dell’art. 31 Cost., comma 1, impone una lettura dello stesso, nel senso che qualora l’atto costitutivo si discosti per quanto concerne l’alienazione e la costituzione di vincoli sui beni del fondo da quanto previsto nell’articolo resta in ogni caso ferma, quanto meno, la disposizione contenuta nell’ultima frase dell’articolo stesso secondo cui gli atti in questione possono

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6 di 9 disposizione contenuta nell’ultima frase dell’articolo stesso secondo cui gli atti in questione possono essere presi “nei soli casi di necessità od utilità evidente”. Detta frase, infatti, separata dalla precedente da un virgola disgiuntiva, si riferisce non alle modalità con cui gli atti di disposizione dei beni del fondo possono essere adottati anche in difformità da quanto disposto dall’art. 169 c.c., ma alla finalità intrinseca del fondo patrimoniale e degli atti stessi che devono in ogni caso essere assunti a vantaggio della famiglia; circostanza questa che continua a sussistere, in ogni caso, per i coniugi e che certamente non sussiste quando i beni in questione vengono aggrediti da terzi» Cass.

4 giugno 2010, n. 13622, cit. Negli stessi termini, T. Auletta, ll fondo patrimoniale, in Il diritto di , in Trattato Bonilini-Cattaneo, Torino, 2007, II, 387, perché «la mancanza di un controllo famiglia

preventivo lascia impregiudicato il dovere dei coniugi di compiere atti di amministrazione non contrastanti con l’interesse dei figli, pena l’applicabilità delle sanzioni previste per la cattiva amministrazione»; M.L. Cenni, Il fondo patrimoniale, nel Trattato dir. fam., diretto da Zatti, III,

, a cura di Anelli e Sesta, Milano, 2002, 615; L. Maione,

Regime patrimoniale della famiglia Fondo

, in

patrimoniale, derogabilità convenzionale del regime legale e poteri dei terzi creditori Nuova giur.

., 2010, 1213, in quanto la destinazione dei beni del fondo «al soddisfacimento degli civ. comm

interessi della famiglia costituisce ragione unica ed indefettibile della costituzione del fondo patrimoniale e dura fino alla cessazione dello stesso». Diversamente orientati, parrebbero, F. Corsi, Il

, in , nel

regime patrimoniale della famiglia coniugale Le convezioni matrimoniali. Famiglia e impresa Cicu-Messineo, VI, 2, Milano, 1984, 103, il quale sembra «lasciare i coniugi Tratt. dir. civ. comm.

unici arbitri della necessità o utilità evidente dell’atto di alienazione evitando così l’autorizzazione del tribunale se vi siano figli minori»; E. Russo, Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo , Milano, 1983, 129: «la destinazione dei beni può essere revocabile da

diritto di famiglia ad libitum

parte del costituente che se ne sia riservata la possibilità. Ciò comporta non solo una attenuazione della portata del vincolo (…) ma addirittura una possibile vanificazione dello stesso». Analogamente M. Finocchiaro, in A.-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, I, Milano, 1975, 495.

[10] G. Cian-G. Casarotto, Fondo patrimoniale della famiglia, in Nov. dig. it., Appendice, vol. III, Torino, 1982, p. 834. Nega che i coniugi, all’atto della costituzione del fondo patrimoniale, possano escludere la necessità di richiedere l’autorizzazione del giudice, qualora vi siano figli minori, ai fini del compimento di atti di disposizione dei beni del fondo, anche R. Quadri, Alienazione di beni

, in ., 2001, 170 e

costituiti in fondo patrimoniale e autorizzazione giudiziale Nuova giur. civ. comm

ss. Secondo l’attento giurista, tendendo adeguatamente in conto la ratio, gli interessi coinvolti in presenza di figli minori, la collocazione sistematica nell’impianto della complessiva disciplina del fondo patrimoniale, si spiega «la seconda parte dell’art. 169 cod. civ., laddove si prevede il dialogo con l’autorità giudiziaria. Così si spiega, altresì, la norma contenuta nell’art. 171, comma 2°, cod. civ., non solo quando prevede la su menzionata sopravvivenza del fondo, ma anche allorché statuisce che «il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo» (…), ben potendo questi, quindi scavalcare la volontà dei coniugi (e, è da credere, anche quella eventualmente manifestata all’atto della costituzione del fondo). Così si spiega, infine, il comma 3° dello stesso art. 171 cod. civ., ai sensi del quale «considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo»: in capo ai figli è, quindi, da ritenere venirsi a configurare una vera e propria aspettativa, la quale risulterebbe inesorabilmente destinata ad essere delusa ed a restare priva di qualsiasi tutela (con una palese incoerenza sotto il profilo sistematico) ove i coniugi potessero realmente avocare a sé la facoltà di disporre liberamente dei beni del fondo». Ma vi sarebbe di più se si tiene mente alla riserva contenuta nell’ultima parte del comma 1° dell’art. 168 cod. civ.: «salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione». Secondo l’Autore (in Fondo , in , XVI, Roma, 2007, 1 ss.). Essendo coordinata con il disposto patrimoniale Enc. giur. Treccani

dell’art. 168 c.c., la locuzione “se non è stato espressamente consentito nell’atto costitutivo” «deve intendersi riferita all’ipotesi in cui al coniuge, proprietario esclusivo del bene conferito, sia riconosciuto altresì il potere di disporne prescindendo dal consenso dell’altro» (ivi, 7). Ancora si veda, Id., La circolazione dei beni del «patrimonio separato, in Nuova giur. civ. comm., 2006, 7 ss; A.

Ciatti, Il fondo patrimoniale, in Tratt. dei contratti, dir. da P. Rescigno e E. Gabrielli, I contratti di , a cura di R. Calvo e A. Ciatti, Torino, 2014, p. 121. In giurisprudenza, Trib.

destinazione patrimoniale

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7 di 9 , a cura di R. Calvo e A. Ciatti, Torino, 2014, p. 121. In giurisprudenza, Trib.

destinazione patrimoniale

Torino, 18 giugno 2014, in Riv. not., 2014, p. 718; Trib. Savona 24 aprile 2003, in Fam. e dir., 2004, p. 67, con nota M. Capecchi, I limiti allo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale; Trib.

Terni, 12 aprile 2005, in Riv. not., 2006, 1334, con nota Petrone.

Contrari a questo indirizzo, in giurisprudenza, Trib. Roma, 27 giugno 1979, in Riv. not., 1979, 952;

Trib. Genova, 3 febbraio 1989, in Dir. fam., 1991, 580, con nota di Maglietta; Trib. minorenni Roma, 9 giugno 1998, in Riv. not., 1999, 166; Trib. Verona, 30 maggio 2000, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 170, con nota R. Quadri, Alienazione di beni costituiti in fondo patrimoniale e udiziale; Trib. minorenni Venezia, 7 febbraio 2001, in , 2001, 1189; Trib.

autorizzazione gi Riv. not.

Milano, 23 febbraio 2000, in Gius, 2001, 3, 338; Trib. Brindisi, 12 marzo 2001, in Vita not., 2001, 1034 e ss.; Trib. Pisa, 9 novembre 2005, in Riv. not., 2007, 659; Trib. Brescia, 9 giugno 2006, in Riv.

, 2006, 1334; Trib. Milano, 17 gennaio 2006, in , 2006, 1335, con nota Petrone; Trib.

not. Riv. not.

Milano, 29 aprile 2010, in Fam. e dir., 2011, 53, con nota M. Baldini, Alienazione dei beni del fondo . In dottrina, ritengono che patrimoniale e autorizzazione del giudice. Considerazioni sull’art. 169 c.c.

la deroga possa riferirsi esclusivamente all’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori (F.

Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, II, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu e Messineo e da Mengoni, 1984, 101-103; A. Jannuzzi-P. Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 563, nota 12). Nel senso dell’ammissibilità di una previsione derogatoria alla necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti dispositivi in presenza di figli minori si è espressa la dottrina prevalente: T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Il Cod. civ. comm. Schlesinger, Artt.

, 1992, 307; Id., , in ., 2012, fasc. 5:

167-171 Riflessioni sul fondo patrimoniale Fam. pers. Succ

secondo il quale: «La soluzione positiva può trovare fondamento, oltre che nell’argomento letterale, nell’intento del legislatore della riforma di non creare vincoli i quali producano l’immobilizzazione dei beni, per incentivare la costituzione del fondo patrimoniale»; M.L. Cenni, Il fondo patrimoniale, in

Zatti , Milano, 2002, III, 611 s.; C.M. Bianca,

Trattato di Diritto di famiglia Diritto Civile, 2, La

, Milano, 1995, 107; A. Di Sapio,

famiglia, Le successioni Fondo patrimoniale: l’alienazione dell’unico lar familiaris

bene costituito, l’estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario), il ed il mito di , in ., 1999, 423; F. Santosuosso,

Calipso Dir. fam Delle persone e della famiglia - Il regine , Torino, 1983, 143; F. Carresi, in

patrimoniale della famiglia Commentario al diritto italiano della , diretto da Cian-Oppo-Trabucchi, III, 1992, 62; V. De Paola,

famiglia Il diritto patrimoniale della

, III, 1996, 121; V. De Paola-A. Macrì, , 1978, 251;

famiglia Il nuovo regime patrimoniale della famiglia

A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, I, 1984, 825 ss.; G. Gabrielli, Patrimonio familiare e fondo , in , XXXII, 1982, 303; A. Galasso-M. Tamburello,

patrimoniale Enc. Dir. Del regime patrimoniale

, I, , in . Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1999, 302 ss., in della famiglia Artt. 159-230 Comm. cod. civ

cui si distingue, tuttavia, l’ipotesi della costituzione ad opera di un terzo da quella effettuata dagli stessi coniugi.

Stante l’evocato contrasto di opinioni tra giurisprudenza e dottrina, taluna dottrina consiglia di introdurre, laddove espressamente richiesti, nella stipulanda convenzione matrimoniale la clausola che prevede la libera alienazione dei beni anche in presenza di figli minori, ma di adire comunque l’Autorità Giudiziaria, in sede di stipulazione di un atto di disposizione di un bene costituito in un fondo patrimoniale in cui sia prevista la libera alienazione anche in presenza di figli minori. Così, A.

Nicolini, Fondo patrimoniale, in Notariato, 1998, 443.

[11] R. Quadri, Fondo patrimoniale, in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 2007, 7.

[12] Sul problema del reimpiego del corrispettivo ricavato dall’alienazione dei beni del fondo, Autorevolmente, per tutti, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 265-2012/C, a cura di Magliulo-Trapani, Il conferimento in fondo patrimoniale di titoli dematerializzati, in Studi e materiali, 2012, 1067 ss.; A. Ruotolo, Ipotecabilità dei beni per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in Studi

, 5, Milano, 1998, 627.

e materiali

[13] Il riferimento è alla decisione della Corte di Cassazione, 4 settembre 2019, n. 22069.

[14] Altro poi è stabilire se l’impiego della clausola pattizia in deroga al modello legale abbia finalità

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8 di 9 [14] Altro poi è stabilire se l’impiego della clausola pattizia in deroga al modello legale abbia finalità di sottrazione del bene a possibili azioni esecutive dei creditori. Vedi sul punto Trib. Padova, 15 novembre 2012, in http://www.legale.leggiditalia.it. Il Tribunale riconosce che «l’atto di costituzione del fondo prevede che, in deroga a quanto disposto dall’art. 169 c.c., i coniugi possano alienare l’immobile con il loro solo consenso, senza necessità di autorizzazione giudiziale (necessaria solo in caso di figli minori, che nel caso di specie, come risulta dal certificato di famiglia in atti, c’erano). Tale facoltà è consentita dal suddetto art. 169 c.c.. Tuttavia i coniugi, dopo avere destinato il bene ai bisogni della famiglia, in cui la presenza di figli minori ha certamente un peso importante, in sostanza si avvalgono di uno strumento che consente agilmente di liberarsi del bene caduto in fondo patrimoniale anche in presenza dei figli minori. Nel contesto sopra delineato tale ulteriore circostanza porta a ritenere che il principale intento dei convenuti non fosse quello di destinare il bene al soddisfacimento dei bisogni della famiglia ma quello di sottrarlo a possibili azioni esecutive dei creditori. Questo insieme di elementi porta a ritenere che anche la D.G., (…) che aveva conferito il proprio ramo di azienda ed era a sua volta socia della (…) e parte nella costituzione di un fondo patrimoniale che consente ai coniugi di alienare l’immobile con il solo loro consenso, fosse senz’altro a conoscenza della situazione (…) ed abbia pertanto avuto consapevolezza che l’atto era diretto a sottrarre la casa coniugale alla garanzia dei crediti dell’attrice. Ne consegue l’accoglimento della domanda attore e la dichiarazione di inefficacia nei confronti della BNL del fondo patrimoniale costituito dai convenuti sul loro immobile». In termini analoghi, si veda, Trib. Milano, 21 novembre 2013, in http://www.legale.leggiditalia.it. Ivi si evidenzia come la consapevolezza di un intento distrattivo dei beni dai creditori «può agevolmente desumersi da concordi elementi, inerenti la tempistica e le modalità dell’atto, quali: - l’epoca dell’atto dispositivo, compiuto solo un anno dopo l’erogazione e l’utilizzazione del finanziamento concesso alla ditta individuale della convenuta, in conseguenza della quale il conto corrente ha poi sempre riportato un saldo negativo; - la previsione, contenuta nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, in deroga all’art. 169 c.c., che subordina al solo consenso dei coniugi la possibilità di alienare, ipotecare, dare in pegno o vincolare i beni costituiti in fondo patrimoniale, anche in presenza di figli minori, in modo da evitare qualunque controllo esterno e garantire l’assoluta libertà di modifica ai coniugi».

Antonio Musto

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