Con un decreto ministeriale firmato il 22 settembre 2017, la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 125 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Tuls), ha adeguato lo strumento che interviene a regolare la remunerazione
delle preparazioni galeniche, i medicinali che il farmacista prepara direttamente per particolari esigenze del paziente su prescrizione del medico, spesso unica risorsa
terapeutica disponibile per il trattamento di patologie rare, per il trattamento dei pazienti in età pediatrica e per la personalizzazione della terapia.
Ministero + sigle sindacali hanno partecipato al “tavolo tecnico” per la stesura dell’aggiornamento (Federfarma, FOFI, SIFAP, ASFI, Assofarm, Utifar, Farmacie Unite) la cosa più importante è stato il riconoscimento della professione del Farmacista, attraverso
lo “spostamento” del guadagno dalla materia prima alla parte preparativa (c.d. “onorario professionale” e supplementi/diritti addizionali); materie prime e contenitori utilizzati sono
Articolo 1
È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le
disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto (Sostanzialmente uguale al precedente)
Articolo 2
Viene spiegato a cosa si applica la Tariffa Nazionale dei Medicinali:
- ai farmaci galenici magistrali uso umano come previsto dal Decreto Legislativo 219/2006. - ai farmaci galenici magistrali uso veterinario come previsto dal Decreto Legislativo
193/2006.
- Ai farmaci officinali eseguiti estemporaneamente ad personam
Viene anche indicato (come nella precedente Tariffa Nazionale dei Medicinali del 1993, ma in un articolo diverso) che la Tariffa dei Medicinali non si applica alle preparazioni officinali eseguite per lotti.
Questo vuol dire che il prezzo di officinali/prodotti salutistici è libero e a discrezione del Farmacista.
Articolo 3
Uno dei più importanti, che chiarisce come si calcola il prezzo finale del farmaco galenico :
- prezzo delle sostanze
- costi di preparazione (ex “onorari professionali”)
- incremento del 40% sul prezzo calcolato sui costi di preparazione - eventuali supplementi ed eventuali diritti addizionali
- costo del recipiente (al netto dell’IVA di acquisto)
Importante: al prezzo finale del galenico magistrale così calcolato, si aggiunge l’IVA del 10% (IVA dei medicinali), cosa non prevista nella versione del 1993.
Articolo 4
L’articolo chiarisce come effettuare gli arrotondamenti: terza cifra decimale per le sostanze singole e seconda cifra decimale per l’importo totale.
L’arrotondamento si esegue per difetto se la quarta o la terza cifra decimale è inferiore a 5
e per eccesso se è pari o superiore a 5.
(PER ECCESSO!!!! )
I prezzi della “Tabella dei prezzi delle sostanze” (l’Allegato A) vanno sempre rispettati anche quando sono sottocosto o si utilizzano prodotti a marchio, ma contenente la sostanza in tabella. Le sostanze contenute in Tabella A vanno tariffate a quel prezzo indipendentemente dal prezzo di acquisto (quindi anche in rimessa).
Articolo 5
In tabella A è presente solo il prezzo al grammo
Abolisce il raddoppio delle sostanze non presenti nell’allegato A (“Tabella dei prezzi delle sostanze”). Al suo posto, si tariffa la sostanza al prezzo di costo al netto dell’IVA.
Esempio: se si acquistano 100 grammi di una sostanza XYZ al costo di 10€/grammo (+ IVA 22%) e si usano 5 grammi nella preparazione, la sostanza andrà tariffata a 50€.
1g : 10€ = 5g : x € -> x € = (5g * 10 €) / 1g = 50 €
Come nel 1993, è chiarito che per consentire i controlli sul prezzo, va conservata documentazione (es. fattura) del prezzo di acquisto.
Articolo 5
Altra novità è che le spese di trasporto per la consegna della materia prima, SOLO se fatturate dal fornitore, sono da calcolarsi nella determinazione del prezzo sempre al NETTO dell’IVA in funzione della quantità utilizzata di materia prima.
Esempio: se si acquistano 100 grammi di una sostanza XYZ al costo di 10€/grammo (+ IVA 22%) + spese di trasporto 20€ (+ IVA 22%) e si usano 5 grammi nella
preparazione, la sostanza andrà tariffata a 51€.
1g : 10€ = 5g : x € -> x € = (5g * 10 €) / 1g = 50 € 100g : 20€ = 5g : x € -> x € = (5g * 20 €) / 100g = 1 €
TOTALE= 51 €
Se in una fattura ci sono 5 sostanze elencate e la spedizione è costata 10€:
i 10€ si dividono tra le 5 sostanze? O al costo di ogni sostanza si applicano 10€?
l’importo delle spese di spedizione viene diviso equamente tra le materie prime presenti nell’ordine escludendo le materie prime presenti nel tariffario
Articolo 6
L’articolo chiarisce, in maniera più articolata e precisa rispetto a quello del 1993, che il prezzo calcolato dall’allegato B (quelli che erano gli “onorari professionali”) sono
comprensivi degli oneri derivati dal D.lgs. 9 Aprile 2008 (c.d. “Sicurezza sul lavoro”) Articolo 7
Novità assoluta: una volta calcolati i costi di preparazione (Allegato B), si aumentano del 40% (TABELLA DEI COSTI PER LA PREPARAZIONE)
ATTENZIONE SOLO su questa tabella, NON si aumenta del 40% il prezzo finale del farmaco. Esempio:
se il prezzo finale del costo di preparazione (allegato B) è calcolato come 20€, tale prezzo va aumentato del 40% (8€) e diventa 28€
A questi 28€ si aggiungeranno tutti gli altri componenti (sostanze, diritti addizionali, costo recipiente) con i loro prezzi e si otterrà il prezzo finale del galenico magistrale
Articolo 8
Si parla dei SUPPLEMENTI che salgono a 2,50€ come importo e sono cumulabili (a differenza della Tariffa dei Medicinali del 1993)
si applicano (in maniera cumulata) a:
- tutte le sostanze “pericolose”, intendendo sia i veleni di tabella 3 della FUI XII, sia quelle definite precisamente dal Global Harmonized System, (ossia tutte le sostanze tossiche o molto tossiche che riportano una sigla H seguita da un numero)
- alle sostanze stupefacenti presenti nella tabella dei medicinali (sezione A e B) A differenza della versione del 1993 in cui erano incluse tutte le sostanze stupefacenti (sez. A, B, C, D e E), la nuova versione della Tariffa dei Medicinali include solo la sez. A e B. Di fatto però tutte le sostanze presenti nelle sezioni C, D ed E sono presenti nella B. - Alle sostanze dopanti
ll supplemento, pur essendo cumulabile, spetta al Farmacista una sola volta per ciascuna categoria.
Esempio:
se in una formula sono presenti 2 sostanze doping + 1 sostanza pericolosa, spettano al Farmacista 2.50€ * 2 = 5.00€
Articolo 9
Si parla dei DIRITTI ADDIZIONALI diurni e notturno ( “diritto di chiamata”)
Il diritto addizionale diurno è abolito, ad eccezione per le rurali sussidiate che diventa 4,00€.
Il diritto addizionale notturno di chiamata diventa: -7,50€ per le farmacie urbane e rurali non sussidiate e -10,00€ per le farmacie rurali sussidiate
Il diritto addizionale si applica SOLO quando la farmacia DISPENSA a “battenti chiusi”
(farmacia chiusa al pubblico con il farmacista reperibile all’interno) o “a chiamata” (farmacia chiusa al pubblico, dove il farmacista non è presente all’interno, ma è reperibile
citofonicamente o telefonicamente). Articolo 10
Similmente alla versione del 1993, si chiarisce che il prezzo finale del galenico magistrale, calcolato con la Tariffa Nazionale dei Medicinali, NON può MAI essere aumentato
Articolo 11
Come nella versione del 1993, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% a
strutture pubbliche o private che hanno finalità di dispensazione dei medicinali, escluso il Servizio Sanitario Nazionale. Non si tratta di sconti a pazienti o privati.
Dal suddetto sconto sono esclusi i SUPPLEMENTI (ART.8) I DIRITTI ADDIZIONALI (ART.9) ED IL COSTO DEL RECIPIENTE
Articolo 12
La detenzione della Tariffa dei Medicinali è obbligatoria in Farmacia, anche in formato elettronico (es. PDF) e renderla visionabile a chiunque ne faccia richiesta.
Articolo 13
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo (9 novembre 2017) alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 ottobre 2017) e dalla medesima data è abrogato il decreto Ministeriale del 18 agosto 1993
Le novità generali della Tabella dei costi di preparazione rispetto alla versione del 1993 sono le seguenti:
• Sono state meglio divise le vari forme farmaceutiche, esplicandone alcune (es.
“soluzioni liquide” e “estratti liquidi e tinture“, così come le “capsule” hanno una tariffa dedicata rispetto a “cartine e cachet”.)
O creando le mancanti (“Colliri e preparazioni oftalmiche semisolide”, “soluzioni e sospensioni sterili”, “Omeopatici”) Sono state inserite, nuove forme
farmaceutiche: estratti liquidi e tinture, gomme da masticare (insieme alle
compresse), preparazioni semisolide ad uso orale veterinario, colliri, soluzioni e sospensioni sterili, emulsioni sterili, triturazioni e diluizioni omeopatiche, pillole omeopatiche.
Allegato B (Tabella dei costi di preparazione)
La “Tabella dei costi di preparazione” era chiamata (nella tariffa del 1993) “Tabella degli onorari professionali”. Onde evitare possibili dubbi sulla sua legittimità a seguito dei vari Decreti Monti sulla abolizione delle Tabelle professionali, è stato cambiato il nome
• per le capsule e compresse, è inserito il limite di tariffazione fino ad un massimo di 4 componenti: prescrizioni di capsule o compresse con (es.) 10 principi attivi, andranno tariffati con tutti e 10 i prezzi di costo delle materie prime, ma solo 4 costi di
preparazione (0.60€ * 4).
• Per le capsule e le compresse è inserito il concetto di 10 unità in più o in meno e di frazione di unità (frazioni di 10 unità)
• si introduce il concetto di operazione tecnologica, ossia ogni operazione tecnica che il farmacista deve compiere per eseguire la preparazione. La Tariffa dei Medicinali riporta, non in via esclusiva: pesata, dissoluzione, diluizione, miscelazione, ripartizione, riscaldamento, sterilizzazione, filtrazione, setacciatura. Ma altre possono essere: micronizzazione, evaporazione, confezionamento, …
Domanda: se peso 5 sostanze (es. nelle capsule), applicherò 5 volte (3 in realtà, 2 sono incluse) il costo dell’operazione tecnologica?