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Comune di Barzago. agosto 2019

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Comune di Barzago

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI

FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHE’

CONNESSE ATTIVITA’ DI VIGILANZA.

agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TECNICA SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Dott.Pian.Terr.Colosimo Diego

Documento firmato digitalmente (D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)

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INDICE PREMESSA

CAPO I – TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - La commissione Tecnica per il controllo e la certificazione sismica

2.1 Le figure tecniche nel procedimento per il controllo dei progetti depositati o soggetti a certificazione

2.2 Costituzione e nomina della Commissione Tecnica Comunale per il controllo dei progetti depositati o soggetti a certificazione

2.3 Elenco dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Tecnica Comunale per il controllo dei progetti depositati o soggetti a certificazione

2.4 Composizione e durata e organizzazione della Commissione 2.5 Decadenza dei componenti della Commissione Sismica 2.6 Compenso della Commissione Sismica

Art.3 - Aspetti connessi allo svolgimento dell’attività della Commissione Tecnica Sismica per il controllo e il rilascio del titolo sismico.

Art.4 - Norme di rinvio Art.5 - Entrata in vigore

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PREMESSA

In materia di riduzione del rischio sismico negli ultimi anni si sono registrati un susseguirsi di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale. Si riportano, di seguito, i più significativi:

o Il DPR 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

o Decreto Ministeriale delle Infrastrutture14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;

o Legge Regionale del 12 ottobre 2015 n.33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, come modificata dall’art.16 della L.R. 29 dicembre 2015 n.42 (Collegato 2016), che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell’art.83, comma3, del DPR 6 giugno 2001, n.380, comprese le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura;

o la D.G.R. 11/07/2014, n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art.3, c.108, lett. d)”;

o la D.G.R. 30 marzo 2016 – n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 8 artt.3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015”.

Art. 1 - Oggetto

Le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (art. 3, comma 1, e art. 13, comma 1, della L.R. 33/2015) definisce le funzioni oggetto del trasferimento che di seguito si elencano:

 Abitati da consolidare (art .61 del D.P.R. 380/2001) L’art .61 del D.P.R. 380/2001 prevede che:

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori.

L’autorizzazione preventiva di cui al comma 1 del citato articolo 61 è in capo all’autorità competente ai sensi dell’art .2 della L.R .33/2015, come definita al precedente paragrafo 1;

 Sopraelevazioni (art .90, comma 2, del D.P.R. 380/2001)

La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, ai sensi dell’art .2 della L.R .33/2015, come definita al precedente paragrafo 1, dell’autorizzazione, per gli interventi localizzati in zona 2, e della certificazione, per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4.

Ai fini del rilascio della certificazione alla realizzazione di interventi di sopraelevazione, il progettista deve trasmettere all’autorità competente l’attestazione di idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, da redigere utilizzando l’allegato modulo 8.

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Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zone 3 e 4, l’istanza per il rilascio della certificazione è corredata della documentazione di cui all’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza” e dell’attestazione di idoneità di cui sopra.

L’autorità competente conclude il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell’istanza, previa applicazione dell’art .10 bis della Legge 241/1990.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’istanza per gli interventi di sopraelevazione e della relativa documentazione, si rinvia al paragrafo 5.

 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art.93, comma 1, del D.P.R. 380/2001)

La denuncia dei lavori di cui all’art .93 del D.P.R. 380/2001 deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’art .2 della L.R .33/2015 “Deposito del progetto”.

Art. 2 - La commissione Tecnica per il controllo e la certificazione sismica

2.1 Le figure tecniche nel procedimento per il controllo dei progetti depositati o soggetti a certificazione

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica è Responsabile del Procedimento per il controllo e la certificazione sismica e degli adempimenti connessi, e cioè:

 rispetto dei termini;

 verifica del buon andamento dei lavori della Commissione per il controllo e la certificazione sismica.

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica è nominato quale Autorità Competente e pertanto responsabile del controllo dei depositi e del rilascio della certificazione sismica per le sopraelevazioni.

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica è Responsabile della vigilanza edilizia nonché del controllo sulla realizzazione delle opere.

2.2 Costituzione e nomina della Commissione Tecnica Comunale per il controllo dei progetti depositati o soggetti a certificazione

Il Comune di Barzago con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento della Commissione.

L’esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una commissione competente in materia.

o La commissione tecnica è costituita da tre componenti tecnici esterni all’Ente, e dal Responsabile del Servizio Area Tecnica che riveste il ruolo di Autorità Competente;

o La componente tecnica della Commissione è nominata con Deliberazione di Giunta Comunale;

o I componenti tecnici della Commissione, composti da due ingegneri ed un geologo sono scelti da un elenco di tecnici qualificati fornito dai rispettivi ordini professionali ed avranno la durata secondo quanto stabilito dalle apposite convenzioni e/o disciplinari;

o In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico della Commissione, si procederà alla nomina di un nuovo componente, da individuare sempre all’interno dell’Elenco di cui sopra, con nuova Delibera di Giunta Comunale;

o I professionisti selezionati verranno invitati a sottoscrivere un apposito disciplinare ove sono riportante le tariffe professionali;

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2.3 Elenco dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Tecnica Sismica Comunale per il controllo dei progetti depositati o soggetti a certificazione

L’istituzione dell’elenco dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Tecnica Sismica Comunale per il controllo del deposito ed il rilascio della certificazione, non pone in essere nessuna procedura selettiva, para-concorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate.

L’acquisizione della candidatura, scaturente dall’inserimento del nominativo della figura professionale nel citato elenco dei professionisti, non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all’eventuale successivo conferimento dell’incarico di componete tecnico della Commissione Tecnica Sismica.

L’elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Tecnica Sismica per il controllo e il rilascio della certificazione sismica ha efficacia sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

2.4 Composizione e durata e organizzazione della Commissione Tecnica Sismica La Commissione Tecnica Sismica comunale è costituita da:

 due ingegneri: (denominato componente ordinario)

1. con esperienza strutturistica avente i requisiti professionale di cui all’Allegato L punto 2.3.1 e/o 2.3.2 D.G.R. 30 marzo 2016, acquisita mediante studi universitari, corsi universitari, corsi di aggiornamenti professionale, ricerca scientifica, pubblicazioni, partecipazioni a commissioni tecniche istituzionali, esperienza professionale nell’ambito della progettazione sismica, micro-zonazione sismica e analisi di risposta sismica locale;

2. iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni;

3. disponibilità del certificato di regolare svolgimento dell’aggiornamento professionale continuo nell’ultimo periodo formativo utile precedente la selezione;

4. possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da attività professionale;

5. possesso di casella elettronica certificata;

6. insussistenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 o di altre cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;

7. regolarità nei pagamenti delle quote di iscrizione all’Ordine e dei contributi previdenziali;

8. in possesso di laurea magistrale in ingegneria con comprovata esperienza in collaudi sismici.

 Un geologo: (denominato componente ordinario)

1. con esperienza in geologia sismica acquisita mediante studi universitari, corsi universitari, corsi di aggiornamenti professionale, ricerca scientifica, pubblicazioni, partecipazioni a commissioni tecniche istituzionali, esperienza professionale nell’ambito della progettazione sismica, micro-zonazione sismica e analisi di risposta sismica locale;

2. iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni;

3. disponibilità del certificato di regolare svolgimento dell’aggiornamento professionale continuo nell’ultimo periodo formativo utile precedente la selezione;

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4. possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da attività professionale;

5. possesso di casella elettronica certificata;

6. insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 o di altre cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;

7. regolarità nei pagamenti delle quote di iscrizione all’Ordine e dei contributi previdenziali.

 Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Barzago (denominato Autorità Competente).

La Commissione Tecnica Sismica, in occasione del primo insediamento, disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni, e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

La Commissione Tecnica Sismica è insediata dal Responsabile del Servizio Area Tecnica, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Tecnica Sismica, ogni volta che ne ravvisi la necessità.

Le sedute della Commissione si tengono presso l’Ufficio Tecnico Comunale e vengono convocate dal Responsabile del Servizio Area Tecnica con comunicazione scritta ai componenti della Commissione Tecnica Sismica.

Le adunanze della Commissione Tecnica Sismica sono valide se presenti tutti i componenti. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole all’unanimità, non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

Le riunioni della Commissione Tecnica Sismica non sono pubbliche ma, se ritenuto necessario, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista limitandola alla sola fase dell’illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Delle decisioni della Commissione Tecnica Sismica, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro a cura dell’Autorità Competente della Commissione Tecnica Sismica e sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione Tecnica Sismica.

2.5 Decadenza dei componenti della Commissione Tecnica Sismica

I professionisti componenti della Commissione Tecnica Sismica decadono automaticamente dal loro incarico nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione Tecnica Sismica per il rischio sismico; in tale circostanza il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica provvederà ad attivare la procedura per la sostituzione del professionista comunicando.

2.6 Compenso della Commissione Tecnica Sismica

Ai nominati esperti della Commissione Tecnica Sismica sarà corrisposto, per la partecipazione a ciascuna seduta il compenso professionale previsto dal disciplinare di incarico.

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Art. 3 - Aspetti connessi allo svolgimento dell’attività della Commissione Tecnica Sismica per il controllo e il rilascio del titolo sismico

La Commissione Tecnica Sismica ha lo scopo di:

 Controllare e verificare la corretta completezza della modulistica e della documentazione presentata, con particolare riguardo a:

- Correttezza della procedura di deposito in relazione all’ambito di interventi;

- Rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall’allegato “E” D.G.R. 30 marzo 2016 – n. X/5001 “Contenuto minimo della documentazione;

- Adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito, nel rispetto delle norme geologiche di piano;

- Congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento, rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.

 Eseguire sopralluoghi, a propria discrezione, in cantiere, finalizzati ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati alla documentazione progettuale, oggetto di deposito sismico o certificato; a questo scopo durante la Commissione Tecnica Sismica si dovrà decidere la data prevista che non può essere antecedente al quindicesimo giorno e successiva al trentesimo giorno, a decorrere dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento di controllo e deve essere concordata con i soggetti interessati, contattandoli preventivamente anche telefonicamente; sarà poi cura del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica richiedere formalmente attraverso comunicazione scritta data, giorno ed ora del sopralluogo.

L’eventuale decisione di esperire sopralluogo non darà luogo ad un ulteriore gettone di presenza;

 Controllare le pratiche di deposito richieste ad esame dal Responsabile del Servizio Area Tecnica, con un massimo di n. 2 pratiche a Commissione Tecnica Sismica e nell’eventualità di pratica soggetta a rilascio di certificazione per sopraelevazione verrà messa ad esame una sola pratica alla Commissione Tecnica Sismica.

 Richiedere le integrazioni necessarie e qualora queste non siano prodotte ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, l’esito del controllo sarà negativo.

 Redigere verbale a conclusione delle verifiche, valutazioni ed eventuali sopralluoghi, che sarà sottoscritto da tutti i membri della commissione. La redazione del verbale per ogni singola pratica deve essere redatto al massimo nella seconda commissione successiva alla prima ed entro comunque quaranta gg. dalla presentazione del deposito o richiesta di certificazione.

Art. 4 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme nazionali e regionali di seguito riportate, nonché agli altri eventuali Regolamenti Comunali Vigenti.

Art. 5 - Entrata in vigore

Con Delibera di Consiglio Comunale viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l’esecutività della stessa deliberazione.

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