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CONVENZIONE TRA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE TRA

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

IL COMUNE PROPONENTE DI VALLEPIETRA PER L’AREA INTERNA MONTI SIMBRUINI

per il finanziamento di n.1 (una) borsa di DOTTORATO COMUNALE per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità”

(CICLO XXXVII – A.A. 2021/2022)

L’Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581), rappresentata dal Dott. Paolo Esposito, Direttore Generale dell’Agenzia, presso questa sede domiciliata, in Via Sicilia 162/c, Roma, autorizzato alla stipula della presente convenzione;

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA codice fiscale 80029030568, con sede in Viterbo, Via San Camillo De Lellis SNC - 01100, in persona del Rettore Prof. Stefano Ubertini, per la sua carica ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato, di seguito denominata l’Università;

IL COMUNE DI Vallepietra, n.q. di Comune Capofila / Comune Referente dell’Aggregazione Monti Simbruini di seguito “Comune”, C.F. 02945080584 – Piazza Italia n. 1 - 00020, nella persona del rappresentante legale – Flavio De Santis, in qualità di Sindaco;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell’art.

1, che individua le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali” registrato dalla CORTE DEI CONTI – con il n. 2160 del 22/07/2021;

VISTO il Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” (CUP E59J21007730005) adottato con Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 185 del giorno 1° settembre 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 2 settembre 2021;

VISTO in particolare l’art. 8 Erogazione del finanziamento, che dispone che “L’Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito del decreto di ripartizione delle risorse adottato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, eroga l’importo complessivo ammesso a finanziamento (dato dall’importo richiesto per ognuno degli anni accademici di dottorato) in un’unica soluzione direttamente all’Università individuata dall’aggregazione proponente”;

(2)

VISTO il Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 222 del giorno 21 ottobre 2021, che approva le attività istruttorie del Responsabile del Procedimento e l’elenco delle n. 40 domande di partecipazione ammissibili a finanziamento nell’ambito del “Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”;

VISTO il DM del 24 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10/01/2022 al n. 23, con il quale sono assegnate alle aggregazioni dei comuni proponenti le somme, tenendo conto della quota massima stabilita pari a € 25.000,00 per ciascuna annualità del dottorato, nella misura indicata nell’elenco di cui all’articolo 1 del Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n.

222 del giorno 21 ottobre 2021;

VISTO l’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nell’ambito del “Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” siglato tra il Comune di Vallepietra e l’Università degli studi della Tuscia;

CONSIDERATO che l’Università ha attivato per l’A.A. 2021/2022 il XXXVII Ciclo formativo del corso di dottorato di ricerca in "Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità", della durata di anni 3 (accreditato dal MIUR con parere favorevole dell’ANVUR);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1

L’Università degli Studi della Tuscia, sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca in

"Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità", si impegna ad assegnare n. 1 (una) borsa di studio di dottorato in aggiunta a quelle ripartite dagli Organi Accademici competenti, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.

ART. 2

L’Agenzia per la Coesione Territoriale si impegna a erogare la somma complessiva di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), da destinare al finanziamento della borsa di studio di cui all’art. 1, per il conferimento al dottorando utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti giuridici prescritti dalla legge.

L’Agenzia dispone l’erogazione anticipata del contributo in ragione delle singole annualità di dottorato. Per le annualità successive alla prima l’erogazione è subordinata al completamento dell’annualità di dottorato di cui alla precedente annualità.

L’importo di cui al precedente comma è comprensivo della spesa necessaria a finanziare le borse di studio di cui trattasi per tutti gli anni di durata legale del corso; l’importo annuo di ciascuna borsa di studio, pari ad Euro 25.000,00 , include l’importo corrispondente al contributo previdenziale INPS, nonché un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso, nonché per i costi di funzionamento e le ulteriori spese, comprese le eventuali richieste di incremento della borsa per soggiorni all’estero autorizzati dal Collegio dei Docenti del corso di dottorato.

In ogni caso, l’Università non procederà all’erogazione della borsa al dottorando assegnatario prima dell’avvenuto trasferimento da parte dell’Agenzia per la Coesione della relativa annualità, secondo gli importi sopra indicati.

L’Università si impegna sia nei confronti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale sia nei confronti del Comune proponente:

- a comunicare il nominativo del candidato risultato assegnatario della borsa stessa;

(3)

- a garantire la realizzazione del dottorato comunale negli ambiti identificati dalla proposta progettuale finanziata;

- ad assicurare la fruizione da parte del dottorando delle sedi dell’Università e/o di qualificate strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;

- a curare con diligenza i rapporti con l’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini del monitoraggio, controllo e rendicontazione delle attività svolte nell’ambito dell’iniziativa;

- a garantire la condivisione dei prodotti e dei risultati attesi in termini di definizione, attuazione, studio e monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI);

- a fornire le relazioni sulle attività e le ricerche svolte nonché alla fine del percorso, su richiesta dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’elaborato finale nonché ogni altra documentazione utile che permetta all’Agenzia di adempiere agli obblighi di rendicontazione e di monitoraggio previsti dalla normativa di riferimento dei progetti finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

- a fornire ogni provvedimento/delibera di valutazione delle attività dei dottorandi al fine di consentirne l’ammissione all’anno successivo;

- a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all’indicazione del CUP E59J21007730005 su tutti gli atti amministrativi predisposti nell’ambito dell’iniziativa in oggetto;

ART. 3

Le somme eventualmente non utilizzate a causa della mancata assegnazione della borsa di studio di sui all’art.1, verranno restituite all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Le somme eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, verranno parimenti restituite all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

ART. 4

Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l’Università né con l’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il dottorando sarà coperto da assicurazione “Responsabilità Civile Generale” per i rischi derivanti da responsabilità civile dell’Ateneo, nell’ambito dell’intero ciclo di attività istituzionali dello stesso Ateneo, senza alcuna eccezione ed esclusione e da “Assicurazione Infortuni” dell’Ateneo per infortuni che gli studenti, ivi compresi gli iscritti a dottorati di ricerca, subiscano nell’ambito delle attività dell’Università o alle quali l’Università partecipi.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l’iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento al Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (durata uguale a quella del dottorato), a decorrere dall’anno di inizio del corso.

ART. 7

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

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Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 8

Il Comune di Vallepietra indica quale proprio referente di progetto la Sig.ra Giuseppina Graziosi.

L’Università degli Studi della Tuscia indica quale proprio referente di progetto il Prof. Andrea Vannini.

ART. 9

Oltre agli obblighi espressamente indicati all’art. 2, l’Università si impegna a garantire che i risultati delle elaborazioni concernenti il dottorato caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, nonché i risultati invece più propri della ricerca, nella definizione e descrizione della procedura messa a punto siano integralmente messi a disposizione sia del Comune proponente sia dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che possono utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

Eventuali brevetti saranno depositati a spese e nome della parte che li ha ottenuti.

Resta impregiudicato il rispetto della normativa sul diritto d’autore e il diritto degli inventori di essere citati come autori.

ART. 10

L’imposta di bollo è dovuta, fino dall’origine, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Decreto del Presidente della Repubblica del 16/10/1972, numero 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall’Università, ai sensi dell’art.15 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/72.

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ed è sottoposto a registrazione gratuita ai sensi degli articoli 3 e 55, comma 2 del Decreto Legislativo numero 346/1990, in quanto relativo a trasferimenti previsti dalle richiamate norme finalizzati a sostenere l’attività istituzionale di ricerca.

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 11

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità con il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679, noto anche come “GDPR”.

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali per l’esecuzione della Convenzione in conformità con il GDPR e le leggi nazionali che attuano il GDPR, di seguito “le leggi applicabili”.

Le parti sono considerate titolari individuali.

Salvo patto contrario, le Parti non sono titolari congiunti ai sensi dell’Articolo 26 del GDPR.

Le Parti si impegnano a rispettare i propri obblighi come indicato nelle leggi applicabili.

Le Parti assicurano che la richiesta da parte dell’interessato ai sensi degli Articoli da 13 a 22 del GDPR relativa al trattamento dei dati personali quando la Parte è titolare del trattamento è gestita da tale Parte.

In particolare, l’Università si occuperà delle richieste del dottorando in relazione alla registrazione di quest’ultimo nel suo istituto e in relazione alla co-tutela fornita da questo istituto.

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Le Parti presteranno reciprocamente ragionevole assistenza nella gestione di tali richieste qualora ciò si riveli successivamente necessario.

Le Parti si impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative per proteggere l’integrità e la riservatezza dei dati personali in conformità con l’Articolo 32 del GDPR.

Ciascuna Parte si impegna a cooperare pienamente con l’altra Parte nel rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza ai sensi dell’Articolo 31 del GDPR.

Roma,

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.

Firmato digitalmente da STEFANO UBERTINI

SerialNumber = TINIT-BRTSFN74L09G478G C = IT

Firmato digitalmente da DE SANTIS FLAVIO C: IT

Firmato digitalmente da: PAOLO ESPOSITO Ruolo: DIRETTORE GENERALE

Organizzazione: AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Data: 09/03/2022 10:31:21

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