• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dalla Camera di Conciliazione Forense di Nuoro - iscritto al n. 324 del Registro deli Organismi di Mediazione (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) - e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Nel rispetto e ai sensi del disposto di cui al comma 20-bis del D.L.17 marzo 2020 n. 18 convertito con Legge 27/2020, secondo cui «…… gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza».

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico a mezzo sistemi di videoconferenza - Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l’accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche mediante sistemi di videoconferenza, nel

(2)

rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti. L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, email…).

b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni - L’Organismo e ogni singolo mediatore designato si impegnano a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite durante le videoconferenze, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Dal canto suo - al momento dell’apertura del collegamento - il mediatore dovrà sottolineare l’importanza di alcune regole a tutela dell’affidamento che tutti i partecipanti devono avere sulla sicurezza del collegamento e sul rispetto delle norme etiche della privacy. Il mediatore - che sarà anche l’host, ossia il gestore della ODR e del collegamento - dovrà esplicitamente richiamare i partecipanti al rispetto di alcune particolari norme di comportamento che si aggiungono alle ordinarie norme sul rispetto

(3)

della privacy che si richiamano nel corso di una mediazione in presenza. Egli dovrà quindi richiedere ai partecipanti la dichiarazione e l’impegno a non ammettere nella stanza virtuale altri partecipanti al di fuori di quelli autorizzati a stare in mediazione; a non registrare il contenuto dell’incontro; a mantenere sempre attivi telecamera e microfono nel corso degli incontri online, a segnalare eventuali disguidi o disservizi nella riservatezza delle sessioni riservate. A questo proposito sarà opportuno integrare il documento di impegno alla privacy da sottoporre alla firma dei partecipanti alla mediazione con la dicitura che è fatto espresso divieto di registrare o videoregistrare le sedute di mediazione ed in tal senso parti ed avvocati assumono preciso obbligo e impiego (come da allegato in appresso).

c) Incontro di mediazione - Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni loro comunicate ed in conformità alle piattaforme di videoconferenza prescelte e comunicate dal mediatore alle parti della procedura. L’incontro si svolge secondo le modalità indicate dal mediatore con possibilità di svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione utilizzata. Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, anche attraverso la firma digitale.

(4)

Documento allegato: CONSENSO ALLA MEDIAZIONE ONLINE E IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

(5)

Riferimenti

Documenti correlati

In ogni caso, le parti dovranno comunicare per iscritto ed entro 7 (sette) giorni al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di

a) Mutuoconfronto S.r.l. svolgerà l’incarico di cui al presente contratto con diligenza e correttezza, nel rispetto delle disposizioni di legge al medesimo applicabili. b) Il

• ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l’organismo di

Il mediatore, soggetto imparziale, indipendente e neutrale, è nominato dalla Segreteria, anche nel caso in cui la mediazione è svolta dal responsabile dell' Organismo, tra

(ii) quando sono formulate domande ai sensi dell’articolo 9 sulla base di più di una convenzione arbitrale, l’arbitrato procede riguardo alle domande rispetto alle quali la

Qualora all’esito del primo incontro informativo, le parti raggiungano un accordo ovvero decidano di proseguire il procedimento di mediazione, le stesse sono tenute

g) la dichiarazione di competenza territoriale dell’Organismo ovvero la volontà di derogarvi, nei casi ammessi dalla legge. Qualora il valore della lite

Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo