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Sezioni riunite controllo Sicilia

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Academic year: 2022

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(1)

Aggiungere la seguente lett.: “f-bis) le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti promuove il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui al c. 3 dell’art. 81”.

12. A conferma della fondatezza dell’innovazio- ne proposta, valgano due riflessioni: la prima attiene alla “Risoluzione” del 12 marzo 1946 di queste stesse Sezioni riunite in occasione della pubblicazione del- la legge di indizione dell’Assemblea costituente; la seconda è invece di carattere dottrinale.

La prima riflessione si riferisce al commento del presidente della Corte alla “Risoluzione” delle Sezio- ni riunite (ordine del giorno: voto per la Costituente) del 1946 (pubblicato dall’Istituto poligrafico dello Stato) nel quale si legge (e sorprende l’attualità nel 2011 di un’enunciazione del 1946): “nello Stato con- temporaneo il controllo sulla gestione della pubblica finanza assurge al grado e al prestigio di una garanzia costituzionale, perché la finanza pubblica è basata quasi esclusivamente sul principio della imposizione tributaria, cioè sul prelievo coattivo dalla ricchezza privata, e quindi sulla limitazione, sul sacrificio della libertà economica del cittadino, che, pertanto va pro- tetta contro incapacità o errori o abusi del governo…

il controllo finanziario della Corte dei conti va con- siderato non come un semplice momento dell’azione amministrativa, ma in funzione della tutela dell’ordi- ne costituzionale, del quale esso è uno dei fattori più vitali e più delicati”.

La notazione dottrinale si connette all’appor- to, assai significativo, che la Corte ha fornito nella costruzione scientifica del “diritto del bilancio”, dalla sua originaria identificazione come mera tecnica di gestione (la contabilità generale dello Stato in senso stretto) alla sua attuale, e ben più alta, configurazio- ne come il complesso delle regole che presidiano la trasparenza delle decisioni in materia di finanza pub- blica e la loro appartenenza al sistema delle garanzie.

In questa sede di Sezioni riunite deve richiamarsi, infine, il ruolo che ha svolto la Corte nelle riforme della struttura dei bilanci pubblici, nell’impostazio- ne dei provvedimenti in tema di federalismo fiscale, nella costruzione di una vera e propria “giurispru- denza del controllo” a riguardo della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria delle leggi di spesa. Un ruolo che consente di realizzare, concreta- mente, il più volte auspicato momento di chiusura del nuovo sistema costituzionale in materia di bilancio.

* * *

Sezioni riunite controllo Sicilia

Sezioni riunite controllo Sicilia; deliberazione 17 no- vembre 2011; Pres. e Rel. Arrigoni.

Regioni a statuto speciale – Sicilia – Documenti di bilancio 2012-2014 – Assemblea regionale – Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo per la Regione siciliana hanno delibe- rato gli elementi per l’audizione dei rappresentanti della Corte, davanti alla II Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sui documenti finanziari e di bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2012-2014.

1. Premessa

Già da alcuni anni, per effetto dei riflessi che sul nostro Paese si sono registrati a causa della crisi eco- nomica internazionale, le manovre di correzione dei conti pubblici sono state anticipate rispetto alla natu- rale cadenza che individua nella legge finanziaria (oggi legge di stabilità) lo strumento attuativo della politica di bilancio. L’anticipazione degli interven- ti è stata particolarmente significativa nel 2011 con due manovre di dimensioni molto rilevanti (oltre 50 mld a regime) approvate nel corso dell’estate con l’o- biettivo certamente molto ambizioso di pervenire al pareggio del bilancio nel 2013.

Va peraltro ricordato come già lo scorso anno, con l’anticipo a luglio della manovra per il 2011, il d.l. n. 78/2010 avesse dovuto farsi carico di una cor- rezione severa con una pesante penalizzazione per i conti degli enti territoriali e in particolare delle regio- ni a statuto speciale.

L’occasione offerta dall’odierna audizione impo- ne di affrontare la lettura dei documenti di bilancio e della legge di stabilità regionale per il 2012 nel qua- dro delle recenti manovre nazionali (d.l. nn. 78/2010, 98/2011 e 138/2011) senza trascurare il più generale contesto dell’evoluzione recente dell’economia, del- la finanza pubblica e dei mercati finanziari.

2. Recenti manovre nazionali di correzione dei conti pubblici

2.1. La manovra estiva 2010 (d.l. n. 78/2010)

La manovra di riequilibrio dei conti pubblici, varata con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, ha affrontato

(2)

con affanno l’evoluzione tendenziale dei conti pub- blici la cui intonazione negativa, rispetto all’obiet- tivo d’indebitamento netto, ha imposto al Governo nazionale una correzione agli andamenti dello 0,75 per cento del Pil nel 2011 e dell’1,5 per cento nel 2012 (1).

La manovra complessiva è stata di 12 mld per il 2011 e di 13 mld aggiuntivi per il 2012, per un totale di correzione strutturale a regime dell’ordine di 25 mld. L’obiettivo dichiarato era quello di abbassare l’indebitamento sul Pil al 3,9 per cento nel 2011 e al 2,7 per cento nel 2012. Marginale l’intervento sul 2010 con la conferma di un obiettivo di indebitamen- to del 5 per cento.

Gli interventi hanno riguardato per circa due terzi del totale la riduzione delle spese, i cui tagli hanno interessato per oltre il 50 per cento le amministra- zioni territoriali, concentrati specialmente sulla spesa corrente e pari a 6,3 mld nel 2011 e 8,5 mld nel 2012 e nel 2013 (art. 14 d.l. n. 78/2010).

(Omissis)

Con riferimento a tali misure di risparmio, va osservato che, mentre per le regioni a statuto ordi- nario e per gli enti locali il contributo loro richie- sto si è sostanziato in un taglio dei trasferimenti statali, inalterati restando i propri saldi di bilan- cio, con riferimento alle regioni a statuto speciale non era prevista una sottrazione di risorse, perciò il conseguimento degli obiettivi di risparmio ha implicato che a tale comparto sia stato imposto un obiettivo di miglioramento da ottenere o con una riduzione di spesa – analogamente a quanto previ- sto negli accordi relativi al patto di stabilità inter- no siglati in passato – o mediante un vincolo sui risultati complessivi di bilancio. Tale modalità è stata successivamente precisata con la legge di sta- bilità 2011 (l. 13 dicembre 2010, n. 220) che, oltre a ripartire fra le singole autonomie speciali il con- tributo loro richiesto, ha indicato anche le moda- lità di realizzazione, la riduzione cioè del proprio tetto di spesa tendenziale, considerato “come da osservanza del patto di stabilità degli esercizi pre- cedenti”, ad eccezione del Trentino-Alto Adige e

(1) L’urgenza di una correzione agli andamenti tendenziali era dipesa specialmente dalla forte sollecitazione dell’Ecofin che sin dalla fine 2009 (30 novembre 2009) aveva raccomandato all’Italia di riportare, entro il 2012, l’indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del Pil, di garantire un aggiu- stamento annuo di bilancio pari ad almeno 0,5 punti in termini strutturali e a definire in dettaglio entro il 2 giugno 2010 la strate- gia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo.

delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali è stato invece previsto il miglioramento del proprio saldo tendenziale (2).

Il contributo richiesto è stato ripartito in funzione dell’incidenza della media degli impegni finali 2007- 2009 di ciascun ente rispetto alla somma delle medie degli impegni finali del triennio delle autonomie spe- ciali nel loro complesso.

(Omissis)

Quanto alla Sicilia, il risparmio di 199 mln gra- vante l’anno 2011 è stato scontato nel patto di stabili- tà interno di quell’anno mentre sul patto 2012 verrà a pesare la quota di risparmio prevista per tale anno dal d.l. n. 78/2010, pari ad ulteriori 199 mln (397 cumu- lati), e dovrà incorporare l’ulteriore riduzione di spe- sa richiesta alla regione siciliana con la manovra di agosto 2011 (d.l. n. 138/2011).

2.2. Le manovre di luglio e agosto 2011 (d.l nn.

98/2011 e 138/2011)

Alla fine dello scorso mese di marzo è stato appro- vato dal Consiglio europeo un complesso pacchetto di riforme (il “Patto per l’euro”) intese a rafforzare il coordinamento delle politiche nell’area dell’Unione.

Nella sua dimensione economica il Patto origina dall’esigenza di ricondurre, non solo i saldi di bilan- cio, ma specialmente il debito dei paesi membri su un percorso di sostenibilità. L’iniziativa del Consiglio ha preso forma definitiva con il vaglio del Parlamen- to europeo; di rilievo la nuova regola sul debito pub- blico che impone ai paesi il cui debito pubblico ecce- de il 60 per cento del prodotto di ridurre tale scarto di almeno un ventesimo all’anno. Vincolo, questo, che mette in evidenza quanto impervio sia il percorso al quale la finanza pubblica italiana è chiamata spe- cie nella attuale prospettiva di crescita bassa se non nulla. Ma non meno difficile lo sforzo necessario per raggiungere il pareggio di bilancio con traguardo ori- ginariamente fissato al 2014.

In questo quadro peggiorativo per finanza pubbli- ca e di perdurante stagnazione della nostra economia, si iscrivono dapprima la manovra dello scorso mese di luglio attuata con il d.l. n. 98/2011, decisamente rafforzata in agosto con il d.l. n. 138/2011 per antici- pare al 2013 l’obiettivo del pareggio di bilancio.

(2) La finanziaria 2012 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano, a seguito dell’inserimento di tale disciplina nell’art. 79 del d.p.r. n. 670/1972 (Statuto speciale della regione) come modificato dai cc. 106-125 dell’art. 2 l. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

(3)

Gli interventi contenuti nel d.l. n. 98/2011 risulta- no molto articolati ma gli effetti finanziari sono affi- dati a poche misure che si concentrano specialmente sul lato della spesa.

La manovra netta (cioè la misura della correzione dei saldi) è di dimensione limitata nel 2011 e 2012 mentre risulta pari a circa 18 mld nel 2013 e 25 mld nel 2014.

Di particolare rilievo il contributo richiesto alle amministrazioni territoriali frutto del combinato disposto della conferma anche per il 2014 e gli anni successivi del taglio dei trasferimenti operato con il d.l. n. 78/2010 (già scontato nelle proiezioni tenden- ziali) e della introduzione di un concorso alla mano- vra attuato tramite le regole del patto di stabilità interno, pari a 3,2 mld nel 2013 e 6,4 mld nel 2014.

(Omissis)

Nell’ambito della distribuzione del sacrificio richiesto, è poi destinato ad operare il sistema pre- miale previsto dall’art. 20, basato su un sistema di indicatori che nel 2013 dovrebbe alleggerire il con- tributo per gli enti virtuosi concentrando l’onere sui restanti enti (nel 2012 tra gli enti virtuosi dovrebbe essere ripartita una riduzione dell’obiettivo di circa 200 mln).

Riguardo alle sanzioni, oltre alla conferma del- le regole precedenti, il nuovo sistema pone in capo alle regioni e province autonome la responsabilità nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi, attraverso un maggior concorso delle stesse nell’anno successivo in misura pari alla differenza tra l’obiettivo e il risultato complessivo conseguito.

Le misure adottate con il d.l. n. 98/2011 non sono valse a garantire la tenuta dei conti pubblici nazio- nali che, a partire da luglio 2011, hanno subito una negativa evoluzione a causa del congiunto operare di tre vicende emerse nel periodo considerato: in pri- mo luogo l’intensificazione di attacchi speculativi in danno dei nostri titoli pubblici con aggravio del costo per il servizio del debito; inoltre, l’intervento straordinario (per oltre 20 mld) della Banca centrale europea a sostegno dei titoli di Stato italiani condi- zionato al rafforzamento delle misure correttive e all’anticipazione al 2013 dell’obiettivo del pareggio di bilancio; infine, la revisione in senso peggiorativo delle previsioni sull’economia mondiale con i timo- ri di una seconda recessione estesa dagli Stati uniti all’Europa.

L’instabilità dei mercati e il peggioramento delle condizioni economiche internazionali hanno indotto il governo nazionale ad assumere nell’agosto 2011

(d.l. n. 138/2011) nuove misure per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica che, integrandosi con quanto già previsto dal d.l. n.

98/2011, consentissero di anticipare al 2013 il pareg- gio di bilancio come richiesto dalla Bce.

Di rilievo il contributo richiesto alle amministra- zioni territoriali, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno sono chiamati ad anticipare al 2012 buona parte delle misure previste per il 2013 e 2014 dal d.l. n. 98/2011. L’impatto aggiuntivo, rispetto ai precedenti interventi, è nel complesso di 6 mld nel 2012 e 3,2 mld nel 2013 anche se il contribu- to richiesto, in termini di fabbisogno e indebitamen- to, è previsto sia ridotto nel 2012 per un importo fino al 50 per cento del maggior gettito incassato grazie all’aumento e all’estensione della Robin tax, stimato pari a 1,8 mld.

L’ammontare cumulato dei risparmi attesi dalle tre manovre disposte nell’arco di circa un anno (d.l.

nn. 78/2010, 98//2011 e 138/2011) è pari nel totale complessivo a 14,5 mdl nel 2012, 14,9 mdl nel 2013 e 2014.

(Omissis)

Con riguardo alle regioni ad autonomia speciale, il contributo complessivo ascende a 3 mdl per ciascu- no dei tre anni considerati; per la regione siciliana gli effetti delle descritte manovre impongono consistenti riduzioni di spesa corrente che, a partire dai 199 mln del 2011 già scontati nel tendenziale e considerando anche i risparmi imposti dalle precedenti manovre nazionali, evolvono negli anni successivi 2012-2014 sulla base di importi annuali di circa 1.267 mln (3).

(Omissis)

Per ottenere una riduzione permanente della spe- sa delle dimensioni sin qui descritte non appaiono sufficienti manovre di aggiustamento progressivo al margine, rendendosi viceversa necessarie operazio- ni strutturali a valenza poliennale che, individuate le priorità, concentrino su di esse le azioni e le risorse riducendo selettivamente gli interventi in altri ambiti.

Sotto questo profilo, pur prendendo atto del pos- sibile effetto virtuoso collegabile alla direttiva ema- nata dalla giunta regionale con la delibera n. 207 del 5 agosto 2011, finalizzata al contenimento della spesa ad opera dei vari rami dell’amministrazione regionale, come pure dalla circolare n. 7/2011 sui criteri di formazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, va tuttavia considerato che,

(3) Tale importo è al lordo di un eventuale risparmio a valere sulle risorse della Robin tax peraltro ancora da deliberare dallo Stato.

(4)

come si legge dalla relazione tecnica, l’elaborazione dei documenti finanziari è stata “effettuata in quasi totale assenza di proposte operative da parte dei vari rami dell’amministrazione regionale”.

Per altro verso, il perseguimento di un bilancio 2012 in equilibrio non pare possa contare a fini di copertura sul maggior gettito delle entrate la cui pre- visione, fondata sugli andamenti dell’economia e del Pil regionale previsti nel Dpef e confermati con la Nota di aggiornamento, non possono non risentire del peggioramento delle stime riferite al nostro Pae- se, specialmente aggravatesi in questi ultimi mesi. Di rilievo infatti la revisione al ribasso delle recenti sti- me da parte della Commissione europea, a stare alle quali l’Italia crescerà dello 0,5 per cento quest’an- no, per calare allo 0,1 per cento nel 2012 (contro lo 0,7 per cento e 0,6 per cento previsti dal governo nazionale). Inoltre, a politiche invariate, l’Italia nep- pure riuscirà a centrare l’obiettivo del pareggio nel 2013 (4).

Preoccupanti perciò anche le prospettive legate alle misure recate dal maxiemendamento alla legge di stabilità, approvato in via definitiva dalla Came- ra lo scorso 12 novembre nonché il nuovo scenario che si schiude con l’insediamento del nuovo gover- no nazionale per l’emergenza, in chiave di provve- dimenti da assumere per corrispondere alle richieste dell’Unione europea che sembrano presagire ulteriori misure restrittive. Fra queste, merita considerazio- ne anche la norma che impone agli enti territoriali la riduzione dell’entità del proprio indebitamento a decorrere dall’anno 2013 (art. 8).

Effetti depressivi conseguono intanto al rialzo dei tassi di interesse che, sospinto dal maggior costo del debito sovrano, si è velocemente propagato al costo del credito. Con la conseguenza di aggravare ulte- riormente la spesa per il servizio del debito regionale il cui ammontare – come detto in successivi paragrafi – è destinato a crescere in ragione di mutui autorizza- ti per il 2012 e il 2013 rispettivamente per importi di oltre 487 e 480 mln (v. par. 6).

Non estranea allo scenario di crescita è del resto la considerazione – non puntualmente sviluppata nei documenti governativi – degli effetti depressivi asso- ciati alla stessa manovra nazionale, con riduzione del reddito delle famiglie e flessione degli investimenti pubblici.

(4) Il Fmi a giugno 2011 prevedeva una crescita dell’1 per cento per il 2011 e del 1,3 per cento per il 2012. A fine settembre le stime riviste collocavano la crescita dell’Italia allo 0,6 per cento nel 2011 e allo 0,3 per cento nel 2012.

Restano perciò perplessità sulla integrale fattibili- tà delle nuove previsioni regionali di gettito valevoli a dare sostegno al pareggio di bilancio.

Poco realistica la quantificazione al 42,5 per cen- to della quota di compartecipazione regionale al Fon- do sanitario 2012 come specialmente approfondito nel paragrafo di questa relazione cui si fa rinvio.

Resta infine la questione del patto di stabilità interno che per garantire nel 2012 il rispetto degli obiettivi di contenimento posti a carico della regione dalla normativa nazionale, imporrebbe un contributo di riduzione alla spesa per circa 858 mln, al netto del- la Robin tax (v. par. 7) (5).

Quanto alle misure necessarie per favorire la cre- scita non mancano nella legge di stabilità disposizio- ni in tal senso. A proposito delle quali, e nel prendere ancora una volta atto – come già in occasione della parifica del rendiconto generale 2010 – dell’esistenza di iniziative legislative regionali intese a dare nuovo slancio all’economia e allo sviluppo di impresa, non- dimeno non può non rilevarsi come non siano in real- tà i programmi di spesa pubblica che possano di per sé “far scattare la ripresa” in assenza di nuovi inve- stimenti in capitale produttivo e in capitale umano, al cui sostegno occorrono innovazione, concorrenza, buona organizzazione e semplificazioni burocratiche.

3. Documenti finanziari e di bilancio 2012-2014 3.1. Il bilancio regionale a legislazione vigente

Secondo le norme di contabilità regionale (artt.

2 e 3 l. reg. n. 10/1999), il bilancio a legislazione vigente costituisce lo strumento attraverso il quale ricostruire il fabbisogno tendenziale dell’esercizio sul quale intervenire attraverso la manovra contenuta nella legge finanziaria. In altri termini e con riferi- mento al 2012, l’ammontare e l’insieme degli inter- venti della manovra che il governo regionale intende realizzare con le leggi finanziaria e di bilancio, devo- no essere rappresentati in termini di correzione degli andamenti tendenziali descritti nel Dpef per gli anni 2012-2014 approvato dall’assemblea il 5 ottobre u.s.

con l’ordine del giorno n. 584.

I principali saldi tendenziali, indicati nel Dpef per il triennio 2012-2014, posti a confronto con i corrispondenti valori delle previsioni 2012-2014

(5) Riduzione 2012 ex d.l. n. 138/2011: 796 mln + riduzione ex d.l. n. 78/2010: 199 mln dei 398 cumulati; sommano 995. Al netto di circa 147 mln di Robin tax, restano circa 855 mln. Va evi- denziato che la previsione per le regioni a Statuto speciale recata all’art. 30 della legge di stabilità, è di 370 mln (alla Sicilia dovreb- bero spettare circa 147 mln).

(5)

contenuti nel bilancio a legislazione vigente (d.d.l. n.

800/2011) pongono in evidenza come già mediante il d.d.l. n. 800/2011, cioè prima ancora di considerare gli effetti della finanziaria, si realizzi in effetti una manovra che, rispetto agli andamenti tendenziali pre- figurati nel Dpef, consente non solo di migliorare il risparmio pubblico, ma soprattutto di abbattere sen- sibilmente i valori del saldo netto da finanziare (posi- tivo nel 2014) e del fabbisogno (azzerato nel 2014).

Ed invero per il 2012 il bilancio a legislazione vigente presentato dal governo regionale, una volta applicato l’avanzo finanziario presunto di 9.200 mln di euro (interamente riferito ai fondi di cui ad asse- gnazioni statali e dell’Ue e ad altri ad assegnazione vincolata), viene contabilmente impostato in modo da far risultare un saldo netto da finanziare di 185 mln di euro ed un ricorso al mercato pari a 405 mln di euro.

Ora, se è comprensibile che, come specifica- to nella relazione governativa, gli importi riportati nel bilancio di previsione 2012 possono differire da quelli tendenziali riportati nei documenti program- matori, in quanto quest’ultimi tengono conto di fatti amministrativi e gestionali che incidono sui risultati finali (quali la gestione dei fondi extra-regionali per i quali molto spesso non coincide nello stesso eser- cizio la fase di accertamento e quella dell’impegno), e se appare condivisibile la correzione apportata alle stime del gettito delle entrate tributarie in relazio- ne all’effettivo andamento delle stesse al 31 agosto 2011, nella redazione del documento contabile in questione, però, sotto altri significativi profili non appaiono rispettati i prescritti criteri “della legisla- zione vigente” e delle “politiche invariate”.

Infatti, “al fine di ricondurre a pareggio il docu- mento contabile” il governo regionale intende inter- venire, tra l’altro, attraverso una serie di impostazioni contabili relativamente alle quali la Corte ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni:

– il rallentamento della dinamica delle entrate tributarie, strettamente legata all’attuale andamento non positivo dell’economia, ha comportato una pru- denziale stima al ribasso rispetto alle previsioni del 2011: le entrate correnti, infatti, già stimate nel ten- denziale in 14.689 mln di euro, vengono imputate al bilancio 2012 per un importo di 14.227 mln di euro con una riduzione del 2,4 per cento rispetto alle pre- visioni dell’esercizio in corso (14.576 mln di euro).

Considerato, però, il peggioramento del ciclo eco- nomico (6) (con conseguente necessità di aggiorna-

(6) Cfr. il recente rapporto della Banca d’Italia sede di – Paler- mo – su “Aggiornamento congiunturale dell’economia in Sicilia”.

re al ribasso le stime del Pil regionale contenute nel Dpef 2012-2014) e tenuto conto che sulla base della situazione della Cassa regionale al 30 ottobre 2011 il gettito dei versamenti per tale tipologia di entrate risulta pari a circa 9.431 mln di euro (-35 per cento) a fronte dei 14.576 mln di euro previsti a tale titolo nel bilancio 2011, la Corte segnala l’esigenza di un approfondimento di tali stime al fine di assicurare un quadro di risorse il più vicino possibile a quelle effet- tivamente acquisibili nel periodo;

– relativamente, poi, alla previsione di nuove e maggiori entrate, quantificate in 120 mln di euro, connesse al processo di dismissione di quote di par- tecipazione in società ed enti, pur ammettendo che tale intervento potrebbe astrattamente ascriversi ad attività gestionale, va, tuttavia, rilevato come lo stes- so non risulti né da legislazione vigente (sul punto, si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 20, l. reg.

n. 11/2010 che riguarda il riordino delle sole socie- tà pubbliche) né da “politiche invariate”, talché, in considerazione anche del rilevante importo di entrate stimate, ad avviso della Corte, ferma restando l’esi- genza di procedere ad una quantificazione fondata su elementi certi e realistici a confronto di quanto preventivato, occorrerebbe espungere tali valori dal b.l.v. ed inserire apposita norma (anche con maggiori dettagli procedurali e con appositi criteri di indivi- duazione delle partecipazioni interessate) nell’artico- lato della legge finanziaria;

– relativamente ai fondi di riserva e per le rego- lazioni contabili la relazione tecnica afferma che “la previsione relativa a tali aggregati è in linea con quel- li del corrente anno”. In effetti il fondo di riserva di parte corrente reca la previsione di 1.068 mln di euro, mentre l’omologa posta in conto capitale è imputata al b.l.v. per 8.585 mln di euro, talché, secondo la rela- zione governativa, tale previsione (7) sarebbe volta

“a garantire la gestione finanziaria nell’anno 2012 e dare certezza agli stanziamenti di bilancio conducen- doli ad un livello congruo”. Ma sotto tale ultimo pro- filo e soprattutto relativamente a quelli di parte cor- rente, la Corte ritiene utile segnalare, il fenomeno del progressivo “prosciugamento” di dette poste avvenu- to tra il 2008 ed il 2011, andamento che, se confer- mato anche nel 2012, potrebbe mettere a repentaglio l’obbligo giuridico di far fronte integralmente alle richieste di reiscrizione di somme eliminate perché

(7) In particolare quella contenuta nell’art. 1, c. 3, del d.d.l.

n. 801 che fissa in 450 mln di euro l’ammontare complessivo dei fondi di riserva e per la riassegnazione dei residui passivi relativi alle risorse regionali.

(6)

perente o alle esigenze di incrementare i capitoli rela- tivi a spese obbligatorie, con il possibile conseguente effetto di dover ricorrere in corso d’esercizio a varia- zioni allo scoperto.

(Omissis)

Suscitano, infine, perplessità in merito alla coe- renza con i criteri della legislazione vigente e delle politiche invariate l’impostazione e/o la riformula- zione di talune significative previsioni di spesa, quali il cofinanziamento della spesa sanitaria posta a cari- co della regione sulla base dell’aliquota del 42,5 per cento (cfr. apposito paragrafo), la riduzione del 30 per cento rispetto alle dotazioni del 2011 apporta- ta alla spesa per la forestazione, l’azzeramento del finanziamento dei corsi di formazione e di addestra- mento professionale la cui spesa a regime nell’ultimo triennio si è attestata a oltre 250 mln di euro annui, nonché del fondo per le autonomie locali (8).

In definitiva, sulla base delle osservazioni innanzi formulate, ad avviso della Corte il bilancio a legisla- zione vigente non appare costruito in modo meto- dologicamente corretto in base ai valori tendenziali della finanza pubblica regionale, ma, al fine di con- seguire valori migliorativi rispetto ai saldi program- mati, tale documento reca improprie correzioni di stanziamenti con l’intento di ripristinare successiva- mente, in sede di legge finanziaria o, addirittura, nel corso della gestione, la dotazione di tali poste nella misura ritenuta adeguata.

Di conseguenza, da una parte il disavanzo tenden- ziale che dovrebbe risultare nel bilancio a legislazio- ne vigente è stato “coperto” nello stesso documento tramite una minore dotazione di tutta una serie di voci di spesa e la previsione di nuove entrate, mentre, sotto altro profilo, è evidente come s’intenda ancora una volta utilizzare la legge finanziaria non per cor- reggere il solo disavanzo tendenziale, ma anche al fine di ripristinare le dotazioni di alcuni dei capitoli

“corretti” contabilmente in sede di bilancio a legisla- zione vigente.

Come più volte messo in luce sia dalla Corte in sede di relazione sul rendiconto, sia dall’ufficio spe- ciale bilancio dell’assemblea regionale siciliana, la metodologia utilizzata non appare del tutto conforme al modello delineato dalla vigente normativa contabi- le regionale atteso che realizza un rapporto tra bilan- cio a legislazione vigente e finanziaria macchinoso che finisce anche per rendere poco trasparente com- posizione ed effetti della manovra correttiva.

(8) In effetti ripristinato con l’art. 45 del d.d.l. di stabilità.

In questa sede, pertanto, ed in questo momento di particolare sensibilità nei confronti della tenuta degli equilibri del bilancio regionale che richiedo- no grande rigore per il contenimento della spesa, s’intende fortemente richiamare l’attenzione del governo e dell’assemblea regionale circa l’esigenza che i documenti in questione vengano correttamente ricondotti al modello delineato dalla normativa con- tabile regionale anche al fine di rendere totalmente chiaro ed intelligibile il contenuto della manovra che s’intende realizzare con la legge finanziaria, atteso che la parte più rilevante del ridimensiona- mento del saldo netto da finanziare rispetto a quello indicato nel Dpef, sul quale in definitiva si fonda la manovra del d.d.l. n. 801 del 7 novembre 2011, è determinata dagli “aggiustamenti” operati sul bilan- ci a legislazione vigente di cui si è fatto cenno in precedenza.

3.2. Gli interventi contenuti nel d.d.l. di stabilità regionale 2012

La Corte prende atto che il governo regionale, nella consapevolezza della gravità del momento a causa della situazione economico-finanziaria del Paese che impone anche alla regione siciliana note- voli sacrifici in termini di riduzione della spesa pub- blica regionale, ha inteso anticipare, attraverso l’e- manazione di un apposito atto d’indirizzo contenuto nella deliberazione della giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, alcune azioni volte al contenimento dei cc.dd. “costi della politica”. Non a caso tutti i docu- menti contabili, sia programmatici (Dpef 2012-2014) che operativi, sono stati altresì ispirati a condivisibili principi di rigore e di sana gestione finanziaria, volti al risanamento dei conti pubblici regionali, soprat- tutto sul versante della spesa, ed alla riduzione del deficit strutturale.

Il d.d.l. n. 801, d’altra parte, sotto tale profilo appare pienamente coerente con il dettagliato ordine del giorno n. 584 col quale l’assemblea regionale ha approvato il Dpef per gli anni 2012-2014.

L’unica osservazione che s’intende formulare in questa sede riguarda la previsione contenuta nel prospetto allegato che illustra gli effetti del- la manovra finanziaria per il triennio 2012-2014.

A titolo di maggiori entrate finali, collegate agli artt. 39, c. 1, e 53 del d.d.l., vi figura un totale di 750 mln di euro, ripartiti in 550, 100 e 100 mln di euro per ogni anno del triennio considerato.

A riguardo la Corte sollecita maggiori dettagli informativi, anche procedurali, su tali previsioni in considerazione della circostanza che analoghe

(7)

manovre considerate in esercizi precedenti non sempre hanno ottenuto i risultati attesi in termini di gettito (9).

In questa sede la Corte, alla luce della gravità del- la situazione finanziaria che accompagna la presente audizione, ritiene comunque di dover ribadire quanto già espresso in occasione dell’ultimo giudizio di pari- ficazione: al fine di realizzare un effettivo e credibile risanamento della finanza pubblica regionale, appare necessaria ed improcrastinabile la predisposizione di un concreto programma di rientro dal deficit, struttu- rale ed ormai consolidato, del bilancio regionale, da attuare con decisione e da monitorare con la massi- ma, responsabile attenzione da parte del governo e dell’assemblea regionale.

Senza voler entrare nel merito delle scelte da adottare in quanto le stesse rientrano nella esclusi- va competenza e responsabilità degli organi politici, ad avviso della Corte, comunque, per ricondurre la finanza pubblica regionale ad una posizione sana e solida, appare sempre più evidente la necessità di per- seguire strategie di medio termine severe, ma nello stesso tempo credibili, volte ad individuare specifici obiettivi di contenimento strutturale della spesa cor- rente da perseguire in un ragionevole lasso di tempo.

La rigidità di tale componente del bilancio regio- nale non esclude, peraltro, la fattibilità di una tale politica (come dimostrano recenti interventi attuati in sede nazionale) in quanto numerosi aggregati di spesa (personale, pensioni, contributi ad enti esterni, partecipate regionali) apparentemente poco flessibi- li per interventi di contenimento, in effetti mostrano significativi margini per eventuali azioni restrittive e di eliminazione degli sprechi. Così come notevo- li recuperi di risorse potrebbero anche derivare da una più efficiente gestione delle entrate proprie della regione che in atto, invece, soffrono di diffuse cadute di attenzione.

Pur nella consapevolezza delle priorità legate alle politiche di risanamento del bilancio regionale, un’ul- tima riflessione la Corte affida a questa sede prenden- do spunto dall’incipit dell’ordine del giorno n. 584 del 5 ottobre scorso col quale si è inteso impegnare il governo della regione “ad intensificare, nel qua- dro della crisi che investe le economie europee e che induce ad un contenimento delle aspettative di cresci-

(9) Si fa riferimento, da ultimo, alle entrate per 200 mln di euro previste al capitolo 4547 dell’esercizio finanziario 2010 il cui accertamento è stato escluso dalla dichiarazione di regolarità del relativo rendiconto (delib. n. 127/2011 della Sezione di controllo e n. 2/2011 delle Sezioni riunite).

ta del nostro Paese, tutte le azioni volte a contrastare la riduzione dei livelli di reddito e d’investimento e il deterioramento del sistema produttivo”. In altri termi- ni, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dal governo regionale in via amministrativa per il soste- gno degli investimenti, del reddito e dell’occupazione, è evidente che un congruo recupero di risorse sottratte alla spesa corrente ed agli sprechi non è utile soltanto a rendere più solidi i conti pubblici regionali, ma, se destinate ad appositi interventi “espansivi” da preve- dere in finanziaria, di certo rappresenterebbe, unita- mente all’efficace utilizzo dei finanziamenti comuni- tari, un forte volano per l’economia regionale che in atto si trova in forte sofferenza.

4. La copertura della spesa sanitaria nel bilancio 2012 e nella manovra correttiva

La regione siciliana, in virtù di quanto disposto con la finanziaria nazionale 2007 (art. 1, c. 830, l. n.

296/2006), ha visto negli ultimi anni il progressivo aumento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria che dal 42,5 per cento del 2006 (art. 1, c.

143, l. n. 662/1996) è passata al 44,09 per cento nel 2007, al 47,05 per cento nel 2008, per attestarsi infine nel 2009 al 49,11 per cento.

A parziale compensazione di tali maggiori one- ri, la finanziaria 2007 (art. 1, c. 832) ha previsto la retrocessione a favore della Sicilia di una percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale, finaliz- zata a finanziare, simmetricamente e fino a concor- renza, l’aumento della percentuale del concorso della regione alla spesa sanitaria.

L’interpretazione offerta dal governo nazionale alla disciplina in questione ha ritenuto che la previ- sta retrocessione dovesse scattare solo a partire dal superamento della percentuale del 49,11 per cento.

A fronte di che, la Regione Sicilia ha adito la Cor- te costituzionale lamentando la violazione degli artt.

81, c. 4, 119, c. 4, Cost., a causa del grave squilibrio finanziario (185, 371 e 556 mln di euro per il 2007, 2008 e 2009) conseguente l’aumento della quota di compartecipazione non compensato da un adeguato trasferimento di risorse aggiuntive. Ricorso, peraltro, respinto dalla Corte costituzionale con sentenza n.

145 del 2008.

(Omissis)

La Regione non ha ritenuto di insistere su tale posizione, tant’è che la legge regionale di stabilità per il 2011, al fine di assicurare la copertura alla compar-

(8)

tecipazione regionale alla spesa sanitaria nella misu- ra del 49,11 per cento, ha previsto, all’art. 10, che il finanziamento del Servizio sanitario regionale per il 2011 potesse avvenire mediante ricorso alle risor- se del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), previa Intesa con il governo nazionale ai sensi dell’art. 2, c. 90, l. n. 191/2009 (10). In proposito giova rileva- re come il ragioniere generale della Regione Sicilia abbia disposto (nota 36445 del 10 giugno 2011) che, nelle more della definizione della predetta Intesa, venisse effettuato l’accantonamento di una somma di circa 605 milioni di euro, destinata al finanziamento della spesa sanitaria 2011, condizionato all’autoriz- zazione all’utilizzo delle risorse del Fas per le finalità in oggetto.

(Omissis)

Tale situazione viene ancora in evidenza a riguar- do dell’anno 2012 in quanto il c. 6 dell’art. 52 del d.l.

di stabilità, richiamando lo strumento dei cosiddetti

“fondi globali” di cui all’art. 10, l. reg. n 47/1977 (11), postula ai fini della copertura della maggiore spesa l’avverarsi della condizione della retrocessione alla Regione Sicilia di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi, vale a dire l’attivazione della procedura di cui all’art. 1, c. 832, l. n. 296/2006, norma del resto superata a seguito della su indicata finanziaria nazionale 2007.

(Omissis)

Profili di indubbia criticità sono perciò ravvisabili nella legge di bilancio 2012 che prevede la compar- tecipazione regionale alla spesa sanitaria con riferi- mento al limite del 42,5 per cento, mentre la legge di stabilità 2012 dispone un accantonamento negativo pari a 635 mln (entrate derivanti dalla retrocessione delle accise art. 1, c. 832, l. n. 296/2006), destinato alla copertura dello scarto rispetto alla comparteci- pazione al 49,11 per cento, (576 mln) (4.285 mln – 3.709 mln) oltre ulteriori 59 mln quale quota di com- partecipazione della regione agli obiettivi di piano.

Tale accantonamento non risulta peraltro assistito da alcuna clausola di salvaguardia nell’ipotesi di man- cata realizzazione della prevista maggiore entrate.

(Omissis)

La situazione risulta perciò, ad avviso della Cor- te, problematica e desta allarme per la tenuta dei con-

(10) Tale norma prevede, per le regioni soggette a piano di rientro, la possibilità di utilizzare le risorse Fas per le aree sottou- tilizzate a copertura dei debiti sanitari previa intesa col governo.

(11) Trattasi di fondi destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l’approva- zione del bilancio.

ti e degli equilibri di bilancio; ove si consideri che, per effetto del progressivo incremento della quota di compartecipazione regionale, la spesa sanitaria regionale è arrivata nel 2010 ad assorbire il 47,8 per cento del totale delle entrate tributarie della regione.

(Omissis)

5. Norme in materia di organizzazione dell’ammini- strazione regionale e dell’Aran Sicilia

Il d.d.l. di stabilità reca disposizioni in materia di entrate e di razionalizzazione della spesa. Sotto que- sto secondo profilo, sono previste misure che incido- no direttamente sull’apparato burocratico regionale e parallele iniziative per il riordino di alcuni enti, fina- lizzate al contenimento della spesa regionale.

In particolare, con riguardo all’amministrazione regionale, l’art. 16 contiene norme (dal c. 4 al c. 8) volte alla limitazione dei costi istituzionali mediante l’abrogazione o la modifica di talune disposizioni in materia di organizzazione (quali la soppressione dei servizi di controllo strategico presso i singoli asses- sorati) nonché relative al ricorso al supporto tecnico esterno di esperti o al conferimento di talune inden- nità.

Complessivamente, da quanto si evince dall’alle- gato “A” al d.d.l., dalle citate misure di contenimento si dovrebbero ottenere economie pari a 231.000,00 euro per anno, al netto delle compensazioni riferite alle nuove maggiori spese.

L’art. 19 prevede invece la soppressione di due dipartimenti regionali: l’Agenzia regionale per l’im- piego e per la formazione professionale e il Diparti- mento azienda foreste demaniali.

(Omissis)

La disposizione menzionata, nel comportare la riduzione da ventotto a ventisei del numero comples- sivo dei dipartimenti (previsto dalla legge regionale di riorganizzazione n. 19/2008), determinerebbe una minore spesa annua quantificata in 176.000,00 euro.

Al riguardo, si evidenzia che non sono ipotizzabili risparmi sulla spesa in atto sostenuta per il personale delle due strutture in parola. Difatti, le risorse umane impiegate rispettivamente presso l’Agenzia regio- nale per l’impiego e il dipartimento azienda foreste demaniali saranno ricollocate all’interno dell’ammi- nistrazione regionale. Anche agli attuali dirigenti api- cali dei due dipartimenti da sopprimere, in forza delle disposizioni del ccrl per la dirigenza (12), andranno conferite analoghe posizioni di vertice, tanto più che

(12) Artt. 41 e 42 c.c.n.l. 2002-2005 area dirigenziale.

(9)

i dirigenti generali incaricati della funzione di capo dipartimento sono numericamente inferiori rispetto alle posizioni conferibili, ultimamente coperte con diversi incarichi ad interim.

Da ciò consegue che le minori spese quantificate nell’allegato “A” al d.d.l. parrebbero essere unica- mente riferibili al mancato rinnovo degli incarichi di consulenza in essere presso le suddette strutture.

L’art. 29 dispone che gli uffici speciali della regione siciliana non possano essere superiori a quat- tro e pertanto, a seguito dell’entra in vigore della leg- ge di stabilità, si dovrà procedere alla soppressione degli uffici speciali in esubero, dal momento che in atto operano presso la Regione siciliana otto strutture speciali. Tale disposizione risponde concretamente ai ripetuti moniti della Corte rivolti alla Regione in occasione degli ultimi giudizi di parificazione, essen- dosi spesso riscontrate duplicazioni di compiti già svolti dai dipartimenti e la creazione di nuovi uffici speciali pur in mancanza di specifiche esigenze orga- nizzative.

(Omissis)

Il medesimo art. 29 prevede altresì la soppressio- ne dell’Aran Sicilia con l’attribuzione delle relative funzioni all’Aran nazionale, previa stipula di appo- sita convenzione.

L’allegato “A” al ddl espone una minore spesa, pari a 720.000,00 euro annui, derivante dalla cita- ta soppressione e una maggiore spesa, stimata in 120.000,00 euro annui, dovuta agli oneri della con- venzione con l’Aran nazionale.

In merito alla quantificazione della minore spesa, si ritiene che essa vada computata con esclusivo rife- rimento agli oneri riguardanti gli organi di vertice, di indirizzo e di controllo dell’Agenzia e ciò in quanto la spesa strettamente riferita al personale impiegato presso l’Agenzia siciliana non è azzerabile.

L’art. 43 riguarda infine la soppressione dell’Uf- ficio del garante dei detenuti (attualmente incardi- nato all’interno della Presidenza della regione) con il trasferimento delle relative funzioni alla segrete- ria generale della regione e con la previsione di una minore spesa di 149.000,00 euro annui. L’economia realizzabile appare correttamente computata in quan- to la legge istitutiva dell’organismo che si intende ora sopprimere (13) prevedeva uno stanziamento annuo di 150.000,00 euro per il funzionamento dell’ufficio e per il compenso del Garante.

(Omissis)

(13) Art. 33 l. reg. n. 5 del 19 maggio 2005.

6. Il debito della regione

L’art. 1, c. 2, del d.d.l. in esame autorizza il ragio- niere generale della regione ad effettuare operazioni finanziarie (14), per un ammontare complessivo pari a 487 mln di euro per l’esercizio finanziario 2012 e a 481 mln di euro per l’esercizio finanziario 2013.

Tale autorizzazione dovrebbe sostituire (15), per gli esercizi 2012 e 2013, quella già prevista dal- la legge di stabilità regionale per il 2011 (l. reg. n.

7/2011) che per quell’anno consentiva l’accesso a nuovi mutui per complessivi 954 mln di euro, per l’e- sercizio 2012 per un ammontare di 405 mln di euro e per l’esercizio 2013 per 565 mln di euro. Nessun ricorso al mercato finanziario viene invece previsto per il 2014.

A chiusura dell’esercizio 2010 il residuo debito della regione siciliana, riferito alle sole operazioni a carico della regione, ammontava a 4.684 mln di euro con un aumento rispetto ai livelli dell’esercizio pre- cedente del 9 per cento.

Lo stock del debito regionale a partire dal 2008 ha raggiunto un valore quasi doppio rispetto alla media del residuo debito del triennio 2005-2007 e ciò in dipendenza del mutuo contratto con il Mef per un importo di 2.641 mln di euro destinato al piano di rientro del debito sanitario.

Va sottolineato che, a fronte dei nuovi mutui poten- zialmente contraibili, non sono previste per i prossimi esercizi scadenze di operazioni atte a compensare par- zialmente gli oneri del servizio sul debito regionale.

Infatti, la scadenza più vicina si avrà nel 2015 e le suc- cessive sono programmate tra il 2021 e il 2023.

In prospettiva, quindi, presupponendo negli eser- cizi 2011-2013 un ricorso all’indebitamento per l’in- tegrale importo autorizzato, la situazione debitoria della regione siciliana, in termini di stock, rappre- senterebbe nel 2013 l’indebitamento complessivo di 6,6 mld di euro, un incremento di oltre il 41 percento rispetto al 2010.

(Omissis)

L’accensione dei nuovi mutui avrà quindi come effetto un consistente appesantimento degli oneri per il rimborso dei prestiti e un inevitabile allungamen- to della vita media del debito, in atto pari a 17 anni circa.

(14) Per il finanziamento di investimenti coerenti con l’art.

3, c. 18, l. 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni

(15) Sebbene l’art. 1, c. 2, del d.d.l. di stabilità non preveda espressamente la revoca delle autorizzazioni concesse dalla l. reg.

n. 7/2011.

(10)

Sebbene il Dpef 2012-2014 fornisca ampie rassi- curazioni circa il rispetto, nel quadriennio 2011-2014 ((16)), della previsione di cui al c. 1-bis dell’art. 18 della l. reg. n. 47/1977, concernente l’incidenza per- centuale dell’onere del debito sulle entrate tributarie non vincolate, va tuttavia evidenziato che l’attivazio- ne di ulteriore debito andrà a determinare un progres- sivo irrigidimento dei bilanci addossando alle gene- razioni future il peso delle scelte odierne.

(Omissis)

Dai documenti finanziari citati sembrerebbe del resto e non adeguatamente rappresentato il rapporto del servizio del debito con la spesa corrente, ulterior- mente ingessata per numerosi esercizi. Tale fenome- no appare tanto più preoccupante laddove agli oneri per il rimborso dei prestiti si aggiungono l’elevata spesa sanitaria e l’altrettanto consistente spesa per il personale, componenti queste che concorrono a ren- dere estremamente rigida la spesa complessiva della Regione.

7. Il Patto di stabilità interno

Come detto nei precedenti paragrafi, Omissis alla regione siciliana si impongono nel 2012 risparmi di spesa che, a tener conto degli effetti conseguenti alle citate manovre introdotte con i d.l. nn. 78/2010, 98/2011, 138/2011, ascendono a circa 850 mln a par- tire dal 2012 (v. par. 2.2 nota n. 5).

Tale riduzione di spesa tendenziale dovrà rea- lizzarsi tramite i nuovi obiettivi del patto di stabili- tà interno da concordare per il 2012 con il governo nazionale partendo dai limiti fissati per il 2011 per impegni (7.761 mln) e per i pagamenti (6.641 mln).

(Omissis)

A stare a quanto esposto nella stessa relazione tecnica di accompagnamento alla manovra, le ridu- zioni di spesa relative ai fondi regionali, effettuate nel d.d.l. di bilancio 2012, seppure coniugate con gli effetti della manovra correttiva, non consentono di garantire il rispetto degli obiettivi posti a carico della regione dalla normativa nazionale.

L’ammontare delle misure richieste appare, inoltre, poco realistico qualora si consideri che la maggior parte della spesa corrente è obbligatoria o comunque non rimodulabile, tanto più a seguito di politiche di contenimento già effettuate in anni pre- cedenti e che hanno visto ridursi i margini a possibili ulteriori risparmi.

(16) Tale incidenza non può essere superiore al 25 per cento c.d. “limite quantitativo all’indebitamento”.

8. Disposizioni correttive sulla finanza locale (Omissis) Il d.d.l. di stabilità regionale per il 2012, reca alcune disposizioni correttive di partico- lare rilevanza per gli enti locali.

(Omissis)

Di grande rilievo è l’art. 48 del d.d.l., che introdu- ce per gli enti locali siciliani il c.d. “patto di stabilità verticale”, in attuazione di quanto disposto dall’art.

1, cc. 138 ss., l. 13 dicembre 2010, n. 220.

Tale opzione consente agli enti locali di peggio- rare il proprio saldo programmatico mediante un aumento dei pagamenti in conto capitale, con con- testuale rideterminazione da parte della regione del proprio obiettivo programmatico – in termini di cassa o di competenza – per lo stesso importo.

L’attuazione di tale complessa procedura, tutta- via, soggetta a monitoraggio centrale, è subordinata all’individuazione da parte della regione di un pla- fond finanziario da cedere agli enti locali, secondo modalità operative di riparto concordate con Anci e Urps, anche in riferimento ai criteri di virtuosità (art.

20 d.l. n. 98/2011) per l’accesso.

(Omissis)

Al fine di potenziare il contrasto all’evasione fiscale, infine, l’art. 49 del d.d.l. prevede il ricono- scimento ai comuni della partecipazione del 33 per cento dei maggiori introiti dei tributi erariali di spet- tanza regionale, derivanti dal contrasto all’evasione realizzato con il loro concorso.

La norma non presenta alcun impatto finanziario significativo sul bilancio della regione, da cui transi- teranno i maggiori introiti realizzati – allo stato diffi- cilmente quantificabili – ai fini della loro successiva assegnazione ai comuni.

Al momento, non risulta stanziato alcun importo.

* * *

Sezione centrale controllo legittimità 20 – Sezione centrale controllo legittimità; delibera-

zione 3 ottobre 2011; Pres. (f.f.) Rosa, Rel. Gia- comini; Ministero dello sviluppo economico.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Diri- genti di ente pubblico soppresso – Inquadra- mento ope legis nel ruolo dirigenziale di un ministero – Conferimento di incarichi dirigen- ziali nell’ambito del ministero – Partecipazio-

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