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REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

COMUNALI

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INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento pag. 4

Art. 2 – Ambito e scopo del Regolamento 4

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 3 – Tipologie di entrate 5

Art. 4 – Regolamento generale delle entrate e 5

Regolamenti per tipologie di entrate

TITOLO III – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 5 – Aliquote, tariffe e prezzi 5 Art. 6 – Trattamenti agevolati 6 TITOLO IV – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 – Forme di gestione 7

Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate 7

Art. 8 bis – Dichiarazione tributaria 7

Art. 8 ter – Compensazione 8

Art. 9 – Scelta delle azioni di controllo 8

Art. 10 – Attività di verifica e controllo 8

Art. 11 – Poteri dell’Ente 9 Art. 11 bis – interrelazioni tra servizi ed uff. com.li 9

Art. 11 ter – Rapporti con il contribuente 9

Art. 11 quater – Diritto di interpello 10

Art. 12 – Attività di accertamento 10

Art. 12 bis – Notificazione degli atti 11

TITOLO V – SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art. 13 – Disposizioni sanzionatorie 12

Art. 14 – Sanzioni in materia di riscossione tributi 12

Art. 15 – Determinazione dell’entità della sanzione 12

Art. 16 – Concorso di violazioni e continuazione 13

Art. 17 – Irrogazione della sanzione 13 TITOLO VI – ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE

Art. 18 – Forme di riscossione 14 Art. 19 – Formazione dei ruoli 14 Art. 20 – Pagamenti rateali 14

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TITOLO VII – ATTIVITA’ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 – Tutela giudiziaria 15

Art. 21bis – Riscossione e rimborsi 15

Art. 22 – Autotutela 15

Art. 22 bis – Modalità di versamento dei Tributi 16

Art. 23 – Accertamento con adesione 16 Art. 23 bis – Limiti ed esenzioni per versamenti e rimborsi 16 TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Disposizioni finali 17 Art. 25 – Disposizioni transitorie 17

(4)

TI T IT TO O LO L O I I - - D DI IS SP PO OS SI IZ ZI IO ON NI I G GE EN NE ER RA AL LI I

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.52 del D.Lgs. 446/97.

ART. 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell’ambito della Potestà Regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 dall’art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento delle attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa per il buon andamento dell’attività dell’Ente, nonchè a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Il Regolamento è adottato nel rispetto di principi dettati dallo “Statuto dei Diritti del Contribuente ” di cui alla legge n° 2 del 27/07/2000 e le norme contenute nel presente articolo e nei seguenti disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai diversi diritti del contribuente, tra i quali:

- Chiarezza delle norme e degli obblighi tributari: le norme regolamentari e gli atti amministrativi devono essere redatti in modo chiaro al fine di consentire un’agevole interpretazione da parte di cittadini e perseguire così l’obiettivo della certezza nell’applicazione delle disposizioni adottate.

- Certezza delle norme: per garantire la certezza del comportamento da tenere ai fini tributari è istituito per i contribuenti il diritto di interpello.

- Pubblicità dei provvedimenti comunali: deve essere assicurata adeguata pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria.

- Diritto all’informazione: devono essere adottate iniziative che:

a) garantiscono la completa e agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali mettendo a disposizione: testi del regolamento e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe delle aliquote, privilegiando la via elettronica.

b) consentono al contribuente di conoscere le informazioni in possesso del Comune in ordine alla Sua posizione tributaria, anche per via elettronica, nel rispetto della tutela della riservatezza personale e della sicurezza della banca dati.

(5)

- Semplificazione e facilitazione: i regolamenti non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole da quello previsto dalla legge.

T TI IT TO OL LO O II I I - - E EN NT TR RA AT TE E C CO O MU M UN NA AL LI I

Art. 3

Tipologie di entrate

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:

a) tributi comunali;

b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);

c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;

d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

ReReggoollaammeennttoo ggeenneerraallee dedellllee eennttrraattee e e RReeggoollaammeennttii per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

3. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TI T IT TO O LO L O I II I I I - - D DE ET TE ER RM MI I NA N AZ ZI IO ON NE E D DI I A AL LI IQ QU UO O TE T E, , T TA AR RI IF FF FE E E E AG A G EV E VO OL LA A ZI Z I ON O NI I

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Consiglio Comunale determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

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2. Nell’ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l’adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell’ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art. 6

Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

3. Per escludere l’agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di utilità Sociale - ONLUS, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, possono beneficiare di particolari agevolazioni tributarie da specificare negli appositi regolamenti che disciplinano i singoli tributi. La eventuale agevolazione sarà concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’Organizzazione, corredata da certificazione attestante l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta stessa. Non si farà luogo a rimborso di quanto già versato, ne sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell’agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e termini stabiliti, pena l’esclusione dall’agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

6. Potranno beneficiare di agevolazioni tributarie da specificare negli appositi regolamenti che disciplinano i singoli tributi, con le modalità di cui al comma precedente, le altre Associazioni che non hanno il riconoscimento ONLUS ma gravitano nel campo sociale, sanitario, culturale, di ricerca scientifica, tutela dei diritti civili e dell'ambiente, salvo riduzioni esistenti più favorevoli, praticate nei regolamenti di cui sopra.

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TI T I TO T OL LO O IV I V - - G G ES E ST TI I ON O NE E D DE EL LL LE E E EN NT TR RA AT TE E

Art. 7 Forme di gestione

1. Le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, se non gestite direttamente dal Comune, possono essere svolte nelle forme previste dal capo V del titolo II e dal titolo V del d. lgs. 267/2000 e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell’Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all’attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese l’attività istruttoria di controllo e verifica e l’attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

4. Nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato dal D.Lgs. 26.2.1999, n. 46 e dal D.Lgs. 17.8.1999, n. 326, le modalità di riscossione vengono scelte dal responsabile dell'Ufficio Tributi, fatta salva la compilazione dei ruoli e l'apposizione del visto di esecutività sui medesimi.

5. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può avvalersi, per la riscossione, delle modalità di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999, come sostituito dal D.Lgs. n. 326/1999, cioè della riscossione spontanea a mezzo ruolo.

Art. 8 bis

Dichiarazione tributaria.

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento.

2. Fatta eccezione per i tributi i cui modelli di dichiarazione sono approvati con Decreto Ministeriale, la dichiarazione anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l’individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l’oggetto imponibile, la decorrenza dell’obbligazione tributaria e l’ammontare del tributo dichiarato.

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3. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1243 del Codice Civile (compensazione legale e giudiziale), ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall’ufficio competente. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributi, di sanzioni e di interessi.

Art. 8 ter – Compensazione.

1. Per lo stesso tributo è ammessa la compensazione tra debiti e crediti di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diversi anni d’imposta, su richiesta del contribuente medesimo accertata dal Comune e purchè non sia intervenuta decadenza del tributo a rimborso.

2. La compensazione non è ammessa per i tributi riscossi mediante ruolo e per l’addizionale IRPEF.

Art. 9

Scelta delle azioni di controllo

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero altro provvedimento motivato, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.

2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 10

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell’utente, nelle forme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare, il funzionario responsabile deve:

- evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione;

- utilizzare in modo razionale risorse umane, materiali, le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati;

- disporre i rimborsi;

- all’occorrenza, esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall’art.22 e provvedere a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui all’art. 23;

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- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’oneri;

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell’inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

Art. 11 Poteri dell’Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui all’articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 11 bis

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall’ufficio tributi nell’esercizio dell’attività di accertamento.

Dell’eventuale mancato adempimento, il funzionario responsabile informa Dirigente del Settore per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.

2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l’installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a fornire copia all’ufficio tributi.

Art. 11 ter

Rapporti con il contribuente

1. Nell’esercizio dell’attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, garantendo la massima informazione ed assistenza possibile, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie.

2. A tal fine viene istituito, all’interno della dotazione organica dell’Ufficio Tributi del Comune, uno sportello per i rapporti con il contribuente.

3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

4. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti e indispensabili per l’attività d’accertamento, il Comune può procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l’attività di controllo del Ministero delle Finanze di cui al D.P.R.

29/09/1973, n° 600.

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Art. 11 quater Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto al Comune specifiche richieste di parere, concernenti l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato.

2. La richiesta deve contenere pena l’inammissibilità, i dati identificativi del contribuente o suo legale rappresentante, l’indicazione circostanziata di tutti gli elementi di fatto, nonché delle norme e dei dati necessari al fine della individuazione e della qualificazione del caso specifico.

3. L’istanza deve altresì, contenere l’esposizione in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

4. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria che debbono essere in ogni caso rispettate dal contribuente.

5. L’Ufficio dovrà rispondere entro novanta giorni; la suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione ed il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello 6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma 5, si intende che l’Amministrazione concorda con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

7. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative o nuova e diversa giurisprudenza in materia, saranno da ritenersi nulli.

Art. 12

Attività di accertamento

1. I provvedimenti di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all’Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall’art. 60, D.P.R. 600/73., o mediante raccomandata a/r.

4. I provvedimenti di accertamento relativi ai tributi locali di competenza del Comune avranno come oggetto la modifica della dichiarazione incompleta o infedele o dei parziali o ritardati versamenti, nonché l’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,

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da notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata o con avviso di ricevimento a mezzo di apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472 e successive modificazioni

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

7. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente. Possono essere conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio, ai dipendenti o a soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’art. 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

Art. 12 bis. – Notificazione degli atti.

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio Comunale con l’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio Tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all’Ufficio predetto.

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TITOLO V - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art. 13

Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

a) le caratteristiche delle sanzioni;

b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;

c) le cause di non punibilità;

d) i criteri di determinazione;

e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;

f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d’azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;

g) il ravvedimento;

h) il procedimento di irrogazione;

i) la tutela giurisdizionale;

l) esecuzione decadenze e prescrizioni;

m) ipoteca e sequestro conservativo;

n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art. 14

Sanzioni in materia di riscossione tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 15

Determinazione dell’entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.

2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell’art.7, D.Lgs. 472/97.

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Art. 16

Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l’individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:

a) con una sola azione od omissione commetta più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);

b) con più azioni od omissioni commetta diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);

c) commetta più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all’effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l’aumento del quarto, viene determinata come segue:

a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d’imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;

b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d’imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;

c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d’imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;

d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d’imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.

Art. 17

Irrogazione della sanzione

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all’irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.

2. L’avviso di contestazione dev’essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73.

3. La comunicazione dell’irrogazione contestuale all’avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell’accertamento, ovvero mediante notificazione.

4. Nelle ipotesi di errori nell’applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell’erronea attività accertativa svolta dall’Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

(14)

TI T IT TO OL LO O V VI I - - A AT TT TI IV VI IT À D DI I R RI IS SC CO OS SS SI IO ON NE E

Art. 18

Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:

a) con le modalità previste con D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/88;

b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910;

c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

Art. 19

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato dal D.Lgs.

26.2.1999, n. 46 e dal D.Lgs. 17.8.1999, n. 326, debbono essere vistati per l’esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Art. 20 Pagamenti rateali

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuali con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il funzionario responsabile della risorsa di entrata può concedere su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, con provvedimento motivato, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, e comunque in rate non superiori a otto e di durata complessiva non superiore all’anno.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

4. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 2.600.000, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

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TITOLO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell’attività contenziosa l’Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, si avvale dei propri uffici e dei relativi responsabili.

2. Il ricorso a professionisti esterni è consentito allorché non siano presenti nell’Ente le relative professionalità e su proposta motivata del responsabile della relativa entrata.

Art. 21 bis. – Riscossioni e rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta esecutiva la sentenza che accerta e conferma il diritto al medesimo. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme da riscuotere la misura degli interessi è determinata, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Il saggio annuo per il calcolo degli interessi, viene stabilito nella misura del tasso legale (art. 1284 Codice Civile, saggio degli interessi). Gli interessi nella stessa misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Art. 22 AuAuttoottuutteellaa

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto, che hanno dato luogo all’emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell’atto.

(16)

3. In pendenza di giudizio l’annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

a) grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo di soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, dopo la parola “autotutela”, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l’eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. Il funzionario può altresì procedere all’annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l’atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

b) errore di persona o di soggetto passivo;

c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

d) errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta;

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza.

Art. 22 bis – Modalità di versamento dei Tributi

Il pagamento dei tributi locali nel totale ivi compresi le eventuali sanzioni ed interessi deve essere effettuato con un arrotondamento all’euro per difetto, se la frazione centesimale è pari o inferiore a 49, oppure per eccesso se superiore.

Art. 23

Accertamento con adesione

Si applicano le norme contenute nel regolamento comunale approvato con consiliare n. 54 del 26.10.1998 e, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Art. 23 bis – Limiti ed esenzioni per versamenti e rimborsi.

Nel rispetto dei principi posti dall’art. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, vengono determinati:

- l’importo pari a € 4,00 fino a concorrenza del quale i versamenti d’imposta non sono dovuti ed i relativi rimborsi non vengono effettuati;

- l’importo pari a € 12,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, fino a concorrenza del quale non vengono emessi provvedimenti di accertamento, esclusivamente per l’Imposta Comunale sugli Immobili.

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- l’importo pari ad € 2,00 fino a concorrenza del quale i versamenti per COSAP temporanea, entrata di natura extratributaria, non sono dovuti ed i rimborsi non vengono effettuati.

TI T IT TO O LO L O V VI II II I D DI IS SP PO O SI S IZ ZI I ON O NI I F FI IN NA AL LI I E E T TR RA AN NS SI IT TO O RI R IE E

Art. 24 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quella del presente regolamento.

Art. 25

Disposizioni transitorie

Le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2007.

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Il presente Regolamento:

- E’ stato approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 19.11.2001

- E’ stato modificato ed integrato con Deliberazione C.C. n. 19 del 27.4.2007

- E’ stato modificato con Deliberazione C.C. n. 16 del 30.4.2008.

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