DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
Via Monte Gleno 2/L (Casa dello Sport) – 24125 BERGAMO
Tel. 035 239780 - e-mail: DEL.BERGAMO@LND.IT Sito Internet: www.crlombardia.it PEC: LNDBERGAMO@PEC.COMITATOREGIONALELOMBARDIA.IT
ORARIO APERTURA
Lunedì-Martedì-Venerdì 10:00-12:00/14:00-16:00 Mercoledì 14:00-16:00 Giovedì 14:00-17:00
Stagione Sportiva 2021/2022
Comunicato Ufficiale N° 28 del 11/02/2022
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2
2.1COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 2
2.2CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 2
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 3
3.1CONSIGLIO DIRETTIVO 3
3.2SEGRETERIA 3
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 3
4.1ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. 3
4.1.1ALLIEVIREGIONALEUNDER18(AC)–RITIRO SQUADRA 3
4.1.6APPROVAZIONETORNEI –SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 3
4.2ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) 4
4.2.1PUBBLICAZIONE CIRCOLARE 4
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 5
5.1INIZIO CAMPIONATI ESORDIENTIEPULCINI 5
5.2 CALENDARI PRIMI CALCI 5
5.3RITIROCARTELLINI 5
5.4 PROGRAMMA RECUPERI DALLA 2 CAT AI GIOVANISSIMI U14(1–2–3 GIORNATA) 5
5.5 CALCIO A 5:WORKSHOP DEDICATO AI PRINCIPI DI METODOLOGIA DI ALLENAMENTO 5
5.6APPROVAZIONETORNEI 5
5.P.AIA – PRONTOAIA BERGAMO–GARE PROVINCIALI 6
5.RESOCONTO DI GARA 6
5.PEC –INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DELEGAZIONE E GIUDICE SPORTIVO) 6 5.TELEGRAM, L’APP PER RICEVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI BERGAMO (COMUNICATI-NEWS-
SCADENZE) 7
5.PRE - PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PER INGRESSO UFFICI DELEGAZIONE DI BERGAMO 8 5.REG.VAR- RICHIESTA VARIAZIONE GARA – REGOLE 2021/2022 9
5.DOC–DOCUMENTIDARITIRARE 11
5.VAR-T-CAMP – VARIAZIONI PER TUTTO IL CAMPIONATO 12
6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 13
7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE 16
7.1CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL 16
7.2TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL 24
8. RETTIFICHE 24
9. LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 25
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 25
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
C.U. n. 75/CS riguardante “Modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8533-comunicato- ufficiale-n-75-cs-c-u-figc-n-165-a-modifiche-al-regolamento-della-lega-nazionale-dilettanti/file
C.U. n. 80/CS riguardante “Convocazione Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8540-comunicato- ufficiale-n-80-cs-convocazione-assemblea-straordinaria-elettiva-della-lega-nazionale-dilettanti/file
C.U. n. 81/CS riguardante “Approvazione FIGC modulistica designazioni Assemblea Straordinaria LND del 21 Marzo 2022”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8542-comunicato- ufficiale-n-81-cs-approvazione-figc-modulistica-designazioni-assemblea-straordinaria-lnd-del-21-marzo-2022/file 2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Nessuna comunicazione
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO Nessuna comunicazione
3.2 SEGRETERIA
3.2.1 PROTOCOLLO PER IL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE – NUOVA VERSIONE
In allegato al presente C.U. si pubblica la nuova versione (n.6) dei Protocolli per il calcio dilettantistico e giovanile, elaborata dalla Commissione Medico Scientifica Federale, finalizzati alla prevenzione del contagio da Sars-Cov-2.
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
4.1.1 ALLIEVI REGIONALE UNDER 18 (AC) – RITIRO SQUADRA
Si rende noto che le Società F.B.C. SARONNO CALCIO 1910 e A.S.D. AZZANO F. GRASSOBBIO hanno comunicato a mezzo E-MAIL in data 8 Febbraio 2022 il RITIRO della propria squadra dal campionato di ALLIEVI REGIONALE UNDER 18 Girone A e Girone C.
Le squadre che dovranno incontrare le Società medesime osserveranno un TURNO di RIPOSO.
Si rimanda alla sezione della Giustizia Sportiva per le relative decisioni.
4.1.6 APPROVAZIONE T ORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei:
N° DENOMINAZIONE TORNEO
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA DATA INIZIO DATA FINE
122 1° UESSE PROFF. -PECIS CERAMICHE
UESSE SARNICO 1908 N E 27.02.22 -
125 1° UESSE PRO SPRING 2022-PECIS CERAMICHE
UESSE SARNICO N E 27.02.22 -
TORNEO 110: SOCIETA’ VILLA VALLE– 10° TORNEO GTM
Si comunica che verrà disputato in data 13.03.22 anziché in data 16.01.22.
ATTENZIONE:
Si comunica che sul Sito del Comitato Regionale Lombardia nella sezione Modulistica sono disponibili tutti i moduli e regolamenti (Stagione Sportiva 2021/2022) necessari per poter richiedere Tornei e Amichevoli del settore SGS, vi ricordiamo, inoltre, di inviare tutta la documentazione al crltorneisgs@lnd.it.
Per l’inserimento dei Tornei e delle Amichevoli si invitano le Società a comunicare per esteso il Nome Esatto delle Società partecipanti e le relative Matricole.
Si invitano le società al rispetto dei tempi per la presentazione di tornei e richieste gare Amichevoli o partecipazione a tornei all’ESTERO:
Richiesta gare amichevoli 8 giorni lavorativi Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all’estero 45 giorni lavorativi
Richiesta gare amichevoli all’estero 45 giorni lavorativi
Autorizzazione Tornei che si svolgono in ITALIA
Regionali 45 giorni lavorativi
Nazionali 70 giorni lavorativi
Internazionali 70 giorni lavorativi Le scadenze si intendono presso l’Ufficio Tornei SGS del Comitato Regionale Lombardia.
4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE
In allegato al comunicato del CRL si pubblica CIRCOLARE SGS n°2 FIGC Lombardia contenente le news relative al SGS FIGC Lombardia.
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 INIZIO CAMPIONATI ESORDIENTI E PULCINI
Si conferma come da nota già pubblicata sul comunicato 26 BG del 27/01/2022 che l’INIZIO del campionato per ESORDIENTI e PULCINI è PROGRAMMATO per il GIORNO 26/27 FEBBRAIO con la 4° GIORNATA.
Le rimanenti giornate: 1°- 2°- 3° verranno programmate con successiva comunicazione.
Le gare della fase AUTUNNALE 2021 non disputate, come da precedenti comunicazioni, SONO ANNULLATE.
5.2 CALENDARI PRIMI CALCI
A fronte dei ritardi di alcune società, i calendari della categoria PRIMI CALCI saranno pubblicati la prossima settimana sul Canale Telegram LND BERGAMO. Ricordiamo di attivare le notifiche per ricevere tutte le news in tempo reale.
5.3 RITIRO CARTELLINI
Si sollecitano le società al RITIRO dei CARTELLINI giacenti presso i nostri uffici in vista dell’inizio delle attività ufficiali. Si ricorda che è necessario prendere appuntamento tramite programma online.
5.4 PROGRAMMA RECUPERI DALLA 2 CAT AI GIOVANISSIMI U14 (1–2–3 GIORNATA)
In allegato si pubblica il PROGRAMMA RECUPERI dalla SECONDA CATEGORIA ai GIOVANISSIMI U14 relativamente alle giornate 1 – 2– 3 di ritorno. (Per la Seconda Categoria anche la giornata 4 – 5).
Si prega di verificare con attenzione il programma, qualora si riscontrassero errori o eventuali sovrapposizioni a seguito dello spostamento, inviare email con MODULO DI VARIAZIONE GARA controfirmato dall’avversaria a DEL.BERGAMO@LND.IT almeno 10 giorni prima dalla data di gara.
5.5 CALCIO A 5:WORKSHOP DEDICATO AI PRINCIPI DI METODOLOGIA DI ALLENAMENTO
Tutti i dettagli al sotto riportato link:
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/lombardia/news/calcio-a-5-al-via-il-primo- workshop-dedicato-ai-principi-di-metodologia-di-allenamento/#.YgPUK9DX0UA.whatsapp
Evento con il patrocinio della Sezione AIAC Bergamo.
Per le società Bergamasche la partecipazione all’evento con almeno 5 membri dello staff tecnico e dirigenziale potrà essere utilizzata come uno degli incontri informativi per il riconoscimento della Scuola Calcio e Scuola Calcio Élite.
Per accreditarsi scrivere a c5.lombardiasgs@figc.it
5.6 APPROVAZIONE TORNEI
Si comunica l’avvenuta APPROVAZIONE dei seguenti tornei:
N° DENOMINAZIONE TORNEO SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA DATA INIZIO
DATA FINE
9 LE PROMESSE D’ITALIA -1 ED. BOLTIERE P E 13.03.22 13.03.22
Data Aggiornata a seguito di Sospensione per COVID.
5.P.AIA – PRONTO AIA BERGAMO – GARE PROVINCIALI
PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO
Il servizio “Pronto A.I.A.”, ha lo scopo di evitare che delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell’arbitro designato.
Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non si sia presentato quando mancano
30 minuti
all’orario fissato per l’inizio della gara, le società sono invitate a chiamare il “Pronto A.I.A.” che provvederà ad inviare un altro arbitro.
PRONTO AIA BERGAMO
340/9310245
Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il servizio
“Pronto A.I.A.”; l’uso indiscriminato, che è da considerarsi vietato, sarà severamente censurato. Tale soluzione è stata decisa dal Consiglio Direttivo del C.R.L. all’evidente scopo di evitare alle Società i disagi e i costi che devono affrontare per il recupero di gare, da effettuare con tutta probabilità in giornate infrasettimanali, a causa del mancato arrivo dell’arbitro designato.
5.RESOCONTO DI GARA
“RESOCONTO DI GARA”
AD USO “ECLUSIVAMENTE INTERNO”
RISERVATO AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETA’
Al fine di evitare incomprensioni che possono nascere con l’accettazione senza verifica del “RAPPORTINO DI FINE GARA” compilato dall’arbitro, sottoscritto dallo stesso e dai dirigenti delle società e dagli stessi ritirato, è stato predisposto un “pro memoria” dove registrare durante la partita gli eventi significativi di interesse al rapporto. Ogni società dovrà dotarsi del modello. La società ospitante non ha obblighi di consegna alla società ospite.
L’utilizzo dell’allegato schema riproduce il modello ufficiale del rapportino con piccole variazioni.
Resta inteso che il modello è ad uso esclusivo e personale del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, serve solo a confrontare con il direttore di gara le risultanze riportate sul rapportino consegnato ai rispettivi dirigenti.
NON DEVE essere consegnato all’arbitro e nemmeno si può richiedere che venga allegato al referto della gara.
5.PEC – INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DELEGAZIONE E GIUDICE SPORTIVO) PEC Delegazione: LNDBERGAMO@PEC.COMITATOREGIONALELOMBARDIA.IT
PEC Giudice Sportivo: GIUDICEBERGAMO@PEC.COMITATOREGIONALELOMBARDIA.IT (PER I RECLAMI)
5.TELEGRAM, L’APP PER RICEVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI BERGAMO (COMUNICATI-NEWS-SCADENZE)
ISTRUZIONI PER AGGIUNGERSI AL CANALE TELEGRAM
LND BERGAMO
Cercare sull’applicazione dedicata:
GOOGLE PLAY STORE per ANDROID APP STORE per APPLE WINDOWS STORE
Il programma che serve ad unirsi al canale si chiama TELEGRAM e ha la seguente immagine:
Dopo aver installato l’applicazione di Telegram seguirà una semplice registrazione dove dovrete definire il vostro numero di telefono e un nome da attribuirvi ( Telegram funziona come whatsapp ) (Nessuno vedrà il tuo numero!) TUTTO GRATUITO – ANONIMO – NON CI SONO COSTI.
Una volta effettuata la registrazione vi si aprirà la schermata principale del software dove in alto troverete una barra con la possibilità di scrivere e che vi permetterà la ricerca del canale a cui iscrivervi.
Bisogna scrivere nella barra:
LND BERGAMO
Alchè selezionare dall’elenco che si formerà, LND BERGAMO quello con il logo della Delegazione di Bergamo con al fianco il simbolo del megafono e dove si vedono il numero degli iscritti.
Nella schermata successiva, dopo averlo selezionato, si visualizzeranno già le informazioni del canale ma per vederlo e ricevere le notifiche bisognerà ultimare la procedura cliccando
UNISCITI
(vedi a lato)PER LA VERSIONE WEB clicca qui a lato!! https://t.me/lndbergamo
5.PRE - PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PER INGRESSO UFFICI DELEGAZIONE DI BERGAMO
Per poter accedere agli uffici è necessario provvedere alla richiesta di PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO ONLINE , esclusivamente nei giorni e orari indicati, disponibile al presente LINK:
https://figcbergamo.appointlet.com/
Nel rispetto delle direttive ANTICOVID, sarà possibile accedere, solamente dopo aver ricevuto
l’email di CONFERMA di AVVENUTA PRENOTAZIONE.IN ASSENZA DELLA PRENOTAZIONE ONLINE NON SI POTRÀ ACCEDERE AGLI UFFICI
Si richiede gentilmente il rispetto della massima puntualità (ACCEDERE ALLA PALAZZINA SOLAMENTE ALL’ORARIO PRENOTATO, NON PRIMA.)
All’ingresso verrà VERIFICATO IL GREEN PASS RAFFORZATO, misurata la temperatura e fatto firmare il modulo di Autocertificazione
DOMANDE FREQUENTI
COME SI PUÒ PRENOTARE UN APPUNTAMENTO?
L’appuntamento è prenotabile online: https://figcbergamo.appointlet.com/
L’incaricato della Società compila il form online, scegliendo l’orario preferito tra quelli disponibili ed indicando eventuali note.
Al completamento della procedura dei dati sarà inviata una mail automatica con i dettagli.
Fatto salvo esigenze particolari da segnalare nelle note, l’intervallo dedicato avrà la durata massima di 10 minuti.
POSSO CANCELLARE O MODIFICARE UN APPUNTAMENTO?
Si, è possibile cancellare o modificare l’appuntamento autonomamente attraverso il tasto verde
“Cancella / Reschedule” nella mail di conferma.
In caso di Impossibilità che dovessero sopraggiungere a prenotazione confermata, si raccomanda di provvedere alla Cancellazione con cortese anticipo, onde permettere ad altre società di poter prenotare.
IMPORTANTE
In caso nella giornata risultassero terminati tutti gli appuntamenti disponibili, monitorare il sito per eventuali nuovi orari messi a disposizione (dovuti a cancellazioni o nuovi intervalli aggiuntivi).
5.REG.VAR - RICHIESTA VARIAZIONE GARA – REGOLE 2021/2022
RICHIESTE VARIAZIONE GARA DELEGAZIONE DI BERGAMO
Si informano le società che le richieste di variazione gara devono tassativamente essere inviate all'Ufficio programmazione gare della Delegazione di Bergamo per email (si veda sotto) (NO FAX)
ENTRO E NON OLTRE I 7 GIORNI ANTECEDENTI LA DISPUTA DELLA GARA STESSA.
In caso di richieste successive rispetto al termine prescritto,
E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDI ALLE ORE 12.00
verrà applicato un diritto fisso di Euro 20,00 da addebitarsi alla società tardivamente richiedente; se la richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il suddetto importo verrà suddiviso fra le due società interessate.
OLTRE IL TERMINE DEL MERCOLEDI ORE 12.00, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, NON VERRANNO CONCESSE VARIAZIONE GARA
________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZI PER INVIO: (no FAX)
PER LE GARE PROVINCIALI CON ARBITRO: INVIARE A DEL.BERGAMO@LND.IT
(2 CAT – 3 CAT – JUNIORES – ALLIEVI U18 – ALLIEVI U17 – ALLIEVI U16 – GIOVANISSIMI U15 – GIOVANISSIMI U14 – TORNEI)
PER LE GARE SENZA ARBITRO:
(ESORDIENTI – PULCINI) INVIARE A REFERTIBERGAMO@GMAIL.COM
(PRIMI CALCI) INVIARE A PRIMICALCIBERGAMO@GMAIL.COM
PER LE GARE COPPA LOMBARDIA: INVIARE A AFFARIGENERALICRL@LND.IT (COPPA LOMBARDIA 2 – COPPA LOMBARDIA 3 – COPPA LOMBARDIA JUNIORES REG e PROV)
PER LE GARE REGIONALI CON ARBITRO: INVIARE A AFFARIGENERALICRL@LND.IT (ECC – PROMOZ – 1CAT – JUN REGIONALI – ALLIEVI REGIONALI – GIOVANISSIMI REGIONALI)
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MODULISTICA: ***NOVITÀ***
GARE PROVINCIALI: DALLA 2 CATEGORIE AI PULCINI E TORNEI:
UTILIZZARE IL NUOVO MODULO DI RICHIESTA VARIAZIONE GARA BERGAMO:
LINK MODULO: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2019/08/MODULO-VARIAZIONE-GARE-2019-2.pdf
N.B. SI VEDANO NEL NUOVO MODULO GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA IN BASE ALLA CATEGORIA
GARE REGIONALI E COPPA LOMBARDIA:
UTILIZZARE IL NUOVO MODULO DI RICHIESTA VARIAZIONE GARA REGIONALE:
LINK MODULO: http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2019/10/Modulo-x-VARIAZIONE-GARA-CRL-NUOVO.pdf
N.B. SI VEDANO SOPRA GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA IN BASE ALLA CATEGORIA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
REGOLA DI INVIO 2021/2022: ***NOVITÀ***
METTERE IN CONOSCENZA NELLA EMAIL (“CC”) L’INDIRIZZO EMAIL DELLA SOCIETÀ AVVERSARIA PER CONFERMARE L’AVVENUTO INVIO IN FIGC (esclusivamente quando si invia il modulo COMPLETO SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBE, non i passaggi intermedi tra società)
N.B. IN CASO DI ASSENZA NEL “CC” DELL’INDIRIZZO EMAIL DELLA SOCIETÀ AVVERSARIA LA VARIAZIONE VERRÀ RESPINTA ___________________________________________________________________________
VERIFICA PRELIMINARE DELL’ACCETTAZIONE DELLA VARIAZIONE: ***NOVITÀ***
A fronte della richiesta di variazione gara, entrambe le società sono chiamate, in via preliminare rispetto all’uscita del Comunicato settimanale, a verificare l’accettazione e l’esatto inserimento della modifica della partita da parte degli uffici FIGC.
Tale verifica deve essere effettuata sempre dall’AREA SOCIETA’ nella Sezione LISTE diPRESENTAZIONE:
selezionando la categoria di interesse e verificando data, ora e campo.
___________________________________________________________________________
NUMERO DI GIORNATA: GARE DI ANDATA / GARE DI RITORNO:
I CAMPIONATI SONO FORMULATI CON FORMULA ANDATA E RITORNO: es. 1/AND o 2/RIT (N.B. NON ESISTE LA 18-19-20-21 ECC. DI ANDATA BENSÌ LA 1-2-3 ECC. DI RITORNO)
SI VEDA SUL CALENDARIO L’ESATTA GIORNATA DI GARA.
___________________________________________________________________________
INVERSIONI:
LE INVERSIONI SONO POSSIBILI ESCLUSIVAMENTE NEL GIRONE DI ANDATA DI OGNI CAMPIONATO.
Una volta concessa, la società nel girone di ritorno non dovrà effettuare alcuna richiesta aggiuntiva in quanto il sistema automaticamente provvede alla programmazione della gara.
(NB. Richiedere di disputare la gara nell’impianto sportivo dove la società avversaria gioca normalmente le partite è considerata automaticamente una richiesta di inversione).
__________________________________________________________________________
DATA DI RECUPERO DI GARA (NON DISPUTATA/SOSPESA): ***NOVITÀ***
In caso di gara SOSPESA / NON DISPUTATA, la stessa verrà programmata d’ufficio dalla FIGC di Bergamo sempre nel 2° MERCOLEDI SUCCESSIVO ALLA GARA.
Eventuale Accordo di Variazione Recupero gara (Data/Orario/Campo) tra le due società, da disputarsi comunque nei termini fissati (sopra indicata), non posticipando, deve essere inviato, con Urgenza agli uffici di Bergamo per email DEL.BERGAMO@LND.IT entro e non oltre il 1° Mercoledì successivo alla gara.
__________________________________________________________________________
OBBLIGO INDICAZIONE NOME ESATTO CATEGORIA E SIGLA CATEGORIA: ***NOVITÀ***
In fase di richiesta di variazione gara è fondamentale indicare il nome esatto della categoria / competizione e indicare TRA PARENTESI la SIGLA DELLA CATEGORIA
Es. ALLIEVI U17 (A1) stessa regola per eventuali Tornei.
N.B. Non è sufficiente indicare “ALLIEVI” in quanto le categorie sono diverse Es. Allievi U17 e Allievi U16 __________________________________________________________________________
5.DOC – DOCUMENTI DA RITIRARE
Si comunica che sono disponibili al ritiro i cartellini delle sotto riportate società.
Per il
RITIRO è necessario provvedere alla richiesta di PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO ONLINE, esclusivamente nei giorni e orari indicati, disponibile al presente LINK:
https://figcbergamo.appointlet.com/
Nel rispetto delle direttive ANTICOVID, la consegna sarà effettuata, solamente dopo aver ricevuto l’emaildi CONFERMA di AVVENUTA PRENOTAZIONE.
Si richiede gentilmente il rispetto della massima puntualità
(ACCEDERE ALLA PALAZZINA SOLAMENTE ALL’ORARIO PRENOTATO, NON PRIMA)All’ingresso verrà VERIFICATO IL GREEN PASS, misurata la temperatura e fatto firmare il modulo di Autocertificazione.
ACCADEMIA SPORTIMAGNA ASD FALCO ORATORIO URGNANESE CALCIO
ALBANO CALCIO FARA OLIVANA CON SOLA ORDIVAL
ALBINOGANDINO S.S.D. SRL FOOTBALL CLUB CURNO PAGAZZANESE
ALME FORNOVO S.GIOVANNI POLISPORTIVA BERGAMO ALTA
BADALASCO FORZA E COSTANZA 1905 PONTE S. PIETRO SSD ARL
BARIANESE A.S.D. G.S. VERTOVESE PONTERANICA
BOLTIERE GANDINESE 2015 PONTISOLA CALCIO
BREMBILLESE GHISALBESE CALCIO PRADALUNGHESE CALCIO
BRIGNANESE CALCIO A.S.D. GIOVANILE TREALBE CALCIO PRESEZZO CALCIO 1954
CALCINATESE GORLAGO 1973 ROVETTA A.S.D.
CALCIO BREMBATE JUVENES GIANNI RADICI SERENELLA ASD
CALCIO BRUSAPORTO LA TORRE SOVERE CALCIO
CALCIO SAN PAOLO D ARGON MADONE SPORT CASAZZA
CALCISTICA ROMANESE MARIANO CALCIO A.S.D. TRITIUM CALCIO 1908
CARAVAGGIO SRL MARIO ZANCONTI VILLA D OGNA
CASTEL ROZZONE A.S.D. MISANO VIRTUS ORATORIO GAZZANIGA
CAVERNAGO ORATORIO BOCCALEONE
COMUN NUOVO ORATORIO CALVENZANO
COMUNALE ENDINE GAIANO ORATORIO DI STEZZANO 2006
COSTA DI MEZZATE ORATORIO JUVENTINA COVO CALCIO A 5
EXCELSIOR SEZ. CALCIO ASD ORATORIO PRO LURANO BERGAMO CALCIO A5 LATORRE
5.VAR-T-CAMP – VARIAZIONI PER TUTTO IL CAMPIONATO
DILETTANTI
SECONDA CATEGORIA BERGAMO (BB) -
TERZA CATEGORIA BERGAMO (31) -
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE (J1) -
SETTORE GIOVANILE
ALLIEVI U18 (DB) -
ALLIEVI U17 (A1) -
ALLIEVI U16 (B1)
Girone C COMUNICATO 28 BG
La Soc. ORATORIO DI STEZZANO disputerà le gare casalinghe, per tutto il campionato, alle 10.30
GIOVANISSIMI U15 (G1) -
GIOVANISSIMI U14 (1%)
Girone C COMUNICATO 28 BG
La Soc. ALBANO CALCIO disputerà le gare casalinghe, per tutto il campionato, alle 14.45
ATTIVITÀ DI BASE
ESORDIENTI - PULCINI
- PRIMI CALCI
-
6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA
TERZA CATEGORIA BERGAMO VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE C
RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sig. Massimiliano Mariano con la collaborazione del Sig. Alex Bonacina e dal rappresentante A.I.A. Sig. Eugenio Caldara, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 6/ 2/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2022
GHILARDI LINO (MONTEROSSO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GIAVAZZI ALBERTO (MONTEROSSO)
JUNIORES UNDER 19 BERGAMO VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE D
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
13/02/2022 4 R COMUNALE TAVERNOLA POLISPORTIVA COMONTE ASD 14:30
CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE VILLONGO/FRAZ.SAN FILASTRO VIA MONTE GRAPPA, 4
GIRONE B - 11 Giornata - A
VIRESCIT - MONTEROSSO 2 - 1
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
21/02/2022 5 R MISANO FORNOVO S.GIOVANNI 19/02/2022 20:00 15:30
26/02/2022 6 R CALCIO ORATORIO COLOGNO MISANO 14:30 17:30
GIRONE E
ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -BG- VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE B
ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -BG- VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE A
GIRONE C
GIRONE D
RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sig. Massimiliano Mariano con la collaborazione del Sig. Alex Bonacina e dal rappresentante A.I.A. Sig. Eugenio Caldara, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 5/ 2/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
22/02/2022 5 R AURORA TERNO BOLTIERE 19/02/2022 20:30 16:30
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
13/02/2022 4 R RANICA CALCIO FALCO 11:00 10:00
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
17/02/2022 4 R PALADINA MOZZO 13/02/2022 17:30 10:30
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
12/02/2022 4 R FIORENTE 1946 COLOGNOsq.B AURORA SERIATE 1967 13/02/2022 15:00 14:30 C.S. PARROCCHIALE(E.A.) BERGAMO Q.RE COLOGNOLA VIA S.SISTO,9 14/02/2022 4 R FORZA E COSTANZA 1905 COSTA DI MEZZATE 13/02/2022 19:30 10:00 COMUNALE-STADIO"BEPI CASARI"
MARTINENGO VIA DE GASPERI 19/02/2022 5 R FIORENTE 1946 COLOGNOsq.B ORATORIO DI STEZZANO 2006 20/02/2022 17:30 14:30 C.S. PARROCCHIALE(E.A.) BERGAMO
Q.RE COLOGNOLA VIA S.SISTO,9
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
20/02/2022 5 R MISANO BOLTIERE 09:30 10:30
GIRONE A - 11 Giornata - A
U.S.CALCIO SAN PELLEGRINO - MOZZO 1 - 1
GIRONE C - 11 Giornata - A
(1) COSTA DI MEZZATE - G.S.O. AURORA TRESCORE 0 - 1 (1) - disputata il 05/02/2022
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 27/ 3/2022
MARCHESI RENATO (COSTA DI MEZZATE)
Perché il dirigente, al termine della gara, correva verso il direttore di gara applaudendo con fare minaccioso
ALLIEVI UNDER 18 PROVINC.LI-BG VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE D
GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-BG VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE B
GIRONE D
GIOVANIS PROV UNDER 14 PRIM-BG VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE
GARA VARIATA
GIRONE B
GIRONE C
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
12/02/2022 4 R PALADINA PONTE SEZ.CALCIO 15:30 16:30
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
13/02/2022 4 R RANICA CALCIO ORATORI ALZANESE A.S.D. 09:00 10:00
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
17/02/2022 5 R CALCINATESE CALCISTICA ROMANESE 20/02/2022 19:00 11:00 C.S. COMUNALE CALCINATE LARGO DE SANCTIS,4
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
13/02/2022 4 A LA TORRE COLOGNESE 11:00 09:30
C.S.COMUNALE CAMPO N.2 (E.A) TORRE BOLDONE VIALE LOMBARDIA 24 (INVERSIONE)
Data Gara
N°
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig.
Ora Var.
Ora
Orig. Impianto
19/02/2022 5 A FIORENTE 1946 COLOGNOsq.B ROVETTA A.S.D. 20/02/2022 15:15 15:00
20/02/2022 5 A G.S.O. AURORA TRESCORE AURORA SERIATE 1967 10:00 10:30 C.S.COMUNALE ALBAROTTO 2 E.A.
TRESCORE BALNEARIO VIA VOLTA
7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE
7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL Riunione del 03.02.2022
Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Vice-Presidente con funzioni di Presidente), Avv. Aldo Bissi (Componente), Avv. Giuseppe Olia, Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)
Reclamo A.S.D. FONTANELLA – Camp. Juniores Provinciale – Gir. D GARA del 2.10.2021 – A.S.D. FONTANELLA – G.S.D. MISANO
C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Bergamo - datato 14.10.2021
La società A.S.D. FONTANELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Bergamo che ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 a 3, ritenendo che nella partita in questione la Società avrebbe violato le vigenti disposizioni in materia di impiego di giocatori “fuori quota”, determinando l’irregolarità della gara e la conseguente sconfitta a tavolino.
In particolare, ad avviso del G.S., la normativa di riferimento consentirebbe l’impiego nel corrente campionato Juniores di un numero massimo di 8 (otto) giocatori fuori quota, di cui però soltanto 6 (sei) nati dal 1 gennaio 2002 in poi e 2 (due) nati dal 1 gennaio 2001 in poi. Posto che la ricorrente, nella partita in questione, ha impiegato n. 7 (sette) giocatori nati dal 1 gennaio 2002 in poi e 1 (uno) giocatore soltanto nato dal 1 gennaio 2001 in poi, ciò avrebbe violato la disciplina vigente con le conseguenze sopra riportate.
La reclamante oppone una differente lettura interpretativa della disposizione richiamata dal Giudice Sportivo, evidenziando come la stessa consenta di “utilizzare al massimo 6 (sei) ragazzi nati dallo 01/01/2002 in poi e al massimo 2 (due) ragazzi nati dallo 01/01/2001 in poi per un totale di 8 (otto) fuori quota”
Osservando come un giovane nato nell’anno 2002 debba necessariamente, e naturalisticamente, essere nato dopo il 1 gennaio 2001, ricusa la sussistenza stessa della violazione.
Chiede quindi l’annullamento della sanzione sportiva e l’omologazione con il risultato acquisito sul campo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente, nei termini previsti dal CGS, osserva.
Preliminarmente si rileva che in data 4.11.2021 questa Corte di Appello, in differente composizione, letto il reclamo e le memorie depositate dalle parti, ha sospeso la deliberazione del presente giudizio (come da provvedimento pubblicato in G.U. n. 29 del 11.11.2021) in attesa che la LND ed i suoi organi competenti si pronunciassero rispetto alla richiesta del G.S. di Lodi, pubblicata nella C.U. n. 16 del 28.10.2021 in relazione ad altra gara, di emettere un provvedimento di interpretazione autentica della normativa in questione.
Preso atto che alla data di questa delibera non vi è stato seguito alla richiesta del G.S. di Lodi, questa Corte di Appello, fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 3 febbraio 2022, ritiene la questione matura per la decisione, rendendosi necessaria un’operazione ermeneutica chiarificatrice della normativa in rilievo, onde evitare che il protrarsi dell’attesa e l’incertezza generata dalla sospensione del presente giudizio (nonché di altri aventi questioni analoghe) entrino in insanabile conflitto con i principi di certezza e di ragionevole durata del processo che governano la Giustizia e l’Ordinamento sportivo.
Prima di affrontare il merito del reclamo, tuttavia, va rilevato che la presente delibera interviene a distanza di oltre sessanta giorni dalla proposizione del reclamo della Società A.S.D. FONTANELLA, sicché risultano superati i termini di cui all’art. 54 CGS per la definizione della controversia. È noto che il nuovo Codice di
Giustizia Sportiva ha introdotto specifici termini di durata dei giudizi, sancendo altresì a livello generale che tutti i termini previsti dal Codice sono da ritenersi perentori, salvo che non sia diversamente indicato (art.
44).
Nel caso di specie, occorre quindi valutare quale sia la natura del termine previsto dall’art. 54 CGS e quali possano essere le conseguenze del suo superamento. A tal proposito, come opportunamente osservato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale (cfr. delibera n. 23 del 28 settembre 2020), “non vi è dubbio … che taluni termini, per loro natura non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare”. Su tali basi le SS.UU. della Corte Federale d’Appello Nazionale hanno concluso affermando che “La previsione contenuta nell’articolo 44, comma 6, CGS, secondo cui tutti termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito, va dunque intesa nel senso che sono effettivamente tali tutti i termini che per loro natura siano suscettibili di essere considerati perentori”.
Questa Corte condivide e fa propri i principi di diritto enunciati dalla Corte d’Appello Federale, ritenendo che nel caso di specie, ove è in questione un reclamo di una parte rispetto a un provvedimento negativo sull’esito di una gara, è dovere della Corte di Appello pronunciarsi nel merito del reclamo, nonostante il superamento del termine di sessanta giorni, poiché è interesse primario di tutte le parti che il tema oggetto di giudizio sia affrontato e risolto nel merito. Diversamente, una pronuncia di carattere processuale si tradurrebbe in un irragionevole effetto negativo non soltanto per il ricorrente, ma per tutte le parti coinvolte e, a ben vedere, per l’intero Ordinamento federale, vista la rilevanza della questione interpretativa, che va ben oltre il singolo giudizio qui in rilievo.
Appare indubbio, del resto, che le norme del CGS tese a scandire lo sviluppo temporale delle fasi processuali e a regolarne la durata, quale applicazione dei principi di celerità e di ragionevole durata del procedimento, seguano – appunto – un canone di ragionevolezza che permea a più livelli l’intero ordinamento giuridico. Ammettere, pertanto, che dette norme possano comportare effetti negativi di tale portata risulterebbe, in ultima analisi, paradossale.
Per di più, va osservato che nel caso di specie la durata del giudizio non è affatto dovuta all’inerzia della Giustizia sportiva, rischio che si è inteso scongiurare con la definizione puntuale nel CGS dei termini di durata e delle cadenze processuali del giudizio, bensì alla decisione interlocutoria, assunta a brevissima distanza dal reclamo e quindi con indubitabile prontezza, di riservare la decisione in attesa di una eventuale presa di posizione degli organi competenti sulla spinosa questione interpretativa della norma qui in rilievo.
Preso atto che, ad oggi, tale chiarimento non è stato fornito, è convinzione di questa Corte che sia doveroso pronunciarsi nel merito della questione, ritenendo che per il caso qui in esame non sia possibile attribuire al termine di cui all’art. 54 CGS natura perentoria.
D’altra parte, osserva la Corte che anche a voler ipotizzare una eventuale declaratoria di estinzione del giudizio per decorso del termine ex art. 54 CGS, ciò comunque andrebbe ad incidere tout court sull’intera vicenda processuale, così come statuito dal Collegio di Garanzia C.O.N.I. nella decisione n. 10/2018. Sicché l’esito, pur se in modo del tutto incidentale, sarebbe il medesimo che si otterrà, come si vedrà di seguito, a seguito della pronuncia sul merito.
Premesso tutto quanto sopra, passando ad affrontare il merito del reclamo occorre svolgere un’operazione interpretativa della pur non felice formulazione della disposizione richiamata dal Giudice Sportivo, secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale: primo fra tutti quello del significato letterale delle parole seguito da quello che pertiene alla intenzione del legislatore.
La disposizione in esame, testualmente richiamata nella premessa (rinvenibile nel C.U. n. 9 del 27.8.2021 del Comitato Regionale Lombardo, pag. 252), regola la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato Juniores Under 19, per il quale la regola è che vi possano prendere parte giocatori nati successivamente al 1 gennaio 2003. L’eccezione a questa disposizione generale è quella anzidetta: otto
“fuori quota” in totale, di cui sei al massimo nati dopo il 1.1.2002 e due al massimo nati dopo il 1.1.2001.
Nel caso oggetto d’esame, è pacifico che vennero impiegati dalla Società odierna reclamante sette calciatori nati nel 2002 ed uno nato nell’anno 2001.
Se dunque secondo il criterio d’interpretazione letterale non può che convenirsi che un soggetto che sia nato nell’anno 2002 è necessariamente nato (anche) dopo il 1 gennaio 2001, ciò che conforta la soluzione cui si perviene è il criterio ermeneutico relativo alla finalità che la disposizione intende perseguire.
Posto appunto che il Campionato Juniores Under 19 è, di regola, riservato a ragazzi nati a far data dall’inizio dell’anno 2003, la facoltà di inserimento dei c.d. “fuori quota” intende limitare la forma di vantaggio di cui una squadra potrebbe venire a fruire, se non sussistesse un limite per l’impiego di giocatori che, in quanto più grandi, avrebbero un potenziale fisico-atletico maggiormente sviluppato.
Di qui la limitazione al numero massimo di “fuori quota” (otto), stabilendosi il limite ulteriore di sei per quelli nati nel 2002 e di due per quelli nati “dal 1 Gennaio 2001”.
Appare dunque più rispondente alla finalità della norma una lettura che pervenga alla conclusione che lo schieramento degli otto “fuori quota” – indubbiamente consentiti come numero massimo – ove anche tutti nati nel 2002 (o, come nel caso in esame, sette nel 2002 ed uno soltanto nel 2001) importi semmai una sorta di abdicazione ad un vantaggio di cui la Società avrebbe potuto legittimamente fruire se avesse optato per l’impiego di sei giocatori nati nel 2002 e due nel 2001.
In conclusione, non apparendo logica una differente interpretazione della disposizione in rassegna, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene che la Società reclamante non sia incorsa nella violazione per la quale è stata sanzionata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo proposto dalla A.S.D. FONTANELLA e per l’effetto annulla la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bergamo di cui al Comunicato Ufficiale n. 12 del 14.10.2021.
Dispone l’omologazione del risultato della gara A.S.D. FONTANELLA – G.S.D. MISANO in conformità al risultato ottenuto sul campo, per 7 (sette) reti a 1 (una) in favore della Società A.S.D. FONTANELLA.
Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
Reclamo A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA – Camp. Juniores Provinciale – Gir. A GARA del 9.10.2021 – CALCIO SAN GIORGIO A.S.D. – A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA C.U. n. 13 della Delegazione Distrettuale di Legnano - datato 22.10.2021
La società A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Distrettuale di Legnano che ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 a 3, ritenendo che nella partita in questione la Società abbia violato le vigenti disposizioni in materia di impiego di giocatori “fuori quota”, determinando l’irregolarità della gara e la conseguente sconfitta a tavolino.
In particolare, ad avviso del G.S., la normativa di riferimento consentirebbe l’impiego nel corrente campionato Juniores di un numero massimo di 8 (otto) giocatori fuori quota, di cui però soltanto 6 (sei) nati dal 1 gennaio 2002 in poi. Posto che la ricorrente, nella partita in questione, ha impiegato n. 8 giocatori nati dal 1 gennaio 2002 in poi, ciò avrebbe violato la disciplina vigente con le conseguenze sopra riportate.
La reclamante oppone una differente lettura interpretativa della disposizione richiamata dal Giudice Sportivo, evidenziando come la stessa consenta di “impiegare fino ad un massimo di otto giocatori “fuori quota”, di cui massimo sei nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° Gennaio 2001 in poi”.
Osservando come un giovane nato nell’anno 2002 debba necessariamente, e naturalisticamente, essere nato dal “1 gennaio 2001 in poi”, la Reclamante ricusa la sussistenza stessa della violazione.
Chiede quindi l’annullamento della sanzione sportiva e l’omologazione della partita con il risultato acquisito sul campo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, osserva.
Preliminarmente si rileva che in data 4.11.2021 questa Corte di Appello, in differente composizione, letto il reclamo e le memorie depositate dalle parti, ha sospeso la deliberazione del presente giudizio (come da provvedimento pubblicato in G.U. n. 29 del 11.11.2021) in attesa che la LND ed i suoi organi competenti si pronunciassero rispetto alla richiesta del G.S. di Lodi, pubblicata nella C.U. n. 16 del 28.10.2021 in relazione ad altra gara, di emettere un provvedimento di interpretazione autentica della normativa in questione.
Preso atto che alla data di questa delibera non vi è stato seguito alla richiesta del G.S. di Lodi, questa Corte di Appello, fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 3 febbraio 2022, ritiene la questione matura per la decisione, rendendosi necessaria un’operazione ermeneutica chiarificatrice della normativa in questione, onde evitare che il protrarsi dell’attesa e l’incertezza generata dalla sospensione del presente giudizio (nonché di altri aventi questioni analoghe) entrino in insanabile conflitto con i principi di certezza e di ragionevole durata del processo che governano la Giustizia e l’Ordinamento sportivo.
Prima di affrontare il merito del reclamo, tuttavia, va rilevato che la presente delibera interviene a distanza di oltre sessanta giorni dalla proposizione del reclamo della Società UNION ORATORI CASTELLANZA, sicché risultano superati i termini di cui all’art. 54 CGS per la definizione della controversia. È noto che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha introdotto specifici termini di durata dei giudizi, sancendo altresì a livello generale che tutti i termini previsti dal Codice sono da ritenersi perentori, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44).
Nel caso di specie, occorre quindi valutare quale sia la natura del termine previsto dall’art. 54 CGS e quali possano essere le conseguenze del suo superamento. A tal proposito, come opportunamente osservato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale (cfr. delibera n. 23 del 28 settembre 2020), “non vi è dubbio … che taluni termini, per loro natura non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per
l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare”. Su tali basi le SS.UU. della Corte Nazionale hanno concluso affermando che “La previsione contenuta nell’articolo 44, comma 6, CGS, secondo cui tutti termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito, va dunque intesa nel senso che sono effettivamente tali tutti i termini che per loro natura siano suscettibili di essere considerati perentori”.
Questa Corte condivide e fa propri i principi di diritto enunciati dalla Corte d’Appello Federale Nazionale, ritenendo che nel caso di specie, ove è in questione un reclamo di una parte rispetto a un provvedimento negativo sull’esito di una gara, è dovere della Corte di Appello pronunciarsi nel merito del reclamo, nonostante il superamento del termine di sessanta giorni, poiché è interesse primario di tutte le parti che il tema oggetto di giudizio sia affrontato e risolto nel merito. Diversamente, una pronuncia di carattere processuale si tradurrebbe in un irragionevole effetto negativo non soltanto per il ricorrente, ma per tutte le parti coinvolte e, a ben vedere, per l’intero Ordinamento federale, vista la rilevanza della questione interpretativa, che va ben oltre il singolo giudizio qui in rilievo.
Appare indubbio, del resto, che le norme del CGS tese a scandire lo sviluppo temporale delle fasi processuali e a regolarne la durata, quale applicazione dei principi di celerità e di ragionevole durata del procedimento, seguano – appunto – un canone di ragionevolezza che permea a più livelli l’intero ordinamento giuridico. Ammettere, pertanto, che dette norme possano comportare effetti negativi di tale portata risulterebbe, in ultima analisi, paradossale.
Per di più, va osservato che nel caso di specie la durata del giudizio non è affatto dovuta all’inerzia della Giustizia sportiva, rischio che si è inteso scongiurare con la definizione puntuale nel CGS dei termini di durata e delle cadenze processuali del giudizio, bensì alla decisione interlocutoria, assunta a brevissima distanza dal reclamo e quindi con indubitabile prontezza, di riservare la decisione in attesa di una eventuale presa di posizione degli organi competenti sulla spinosa questione interpretativa della norma qui in rilievo.
Preso atto che, ad oggi, tale chiarimento non è stato fornito, è convinzione di questa Corte che sia doveroso pronunciarsi nel merito della questione, ritenendo che per il caso qui in esame non sia possibile attribuire al termine di cui all’art. 54 CGS natura perentoria.
D’altra parte, osserva la Corte che anche a voler ipotizzare una eventuale declaratoria di estinzione del giudizio per decorso del termine ex art. 54 CGS, ciò comunque andrebbe ad incidere tout court sull’intera vicenda processuale, così come statuito dal Collegio di Garanzia C.O.N.I. nella decisione n. 10/2018. Sicché l’esito, pur se in modo del tutto incidentale, sarebbe il medesimo che si otterrà, come si vedrà di seguito, a seguito della pronuncia sul merito
Premesso tutto quanto sopra, passando ad affrontare il merito del reclamo, occorre svolgere un’operazione interpretativa della pur non felice formulazione della disposizione richiamata dal Giudice Sportivo, secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale: primo fra tutti quello del significato letterale delle parole seguito da quello che pertiene alla intenzione del legislatore.
La disposizione in esame, testualmente richiamata nella premessa (rinvenibile nel C.U. n. 9 del 27.8.2021 del Comitato Regionale Lombardo, pag. 252), regola la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato Juniores Under 19, per il quale la regola è che vi possano prendere parte giocatori nati successivamente al 1 gennaio 2003. L’eccezione a questa disposizione generale è quella anzidetta: otto
“fuori quota” in totale, di cui sei al massimo nati dopo il 1.1.2002 e due al massimo nati dopo il 1.1.2001.
Nel caso oggetto d’esame, è pacifico che vennero impiegati dalla Società odierna reclamante otto calciatori tutti nati nel 2002.
Se dunque secondo il criterio d’interpretazione letterale non può che convenirsi che un soggetto che sia nato nell’anno 2002 è necessariamente nato (anche) dopo il 1 gennaio 2001, ciò che conforta la soluzione cui si perviene è il criterio ermeneutico relativo alla finalità che la disposizione intende perseguire.
Posto appunto che il Campionato Juniores Under 19 è, di regola, riservato a ragazzi nati a far data dall’inizio dell’anno 2003, la facoltà di inserimento dei c.d. “fuori quota” intende limitare la forma di vantaggio di cui una squadra potrebbe venire a fruire, se non sussistesse un limite per l’impiego di giocatori che, in quanto più grandi, avrebbero un potenziale fisico-atletico maggiormente sviluppato.
Di qui la limitazione al numero massimo di “fuori quota” (otto), stabilendosi il limite ulteriore di sei per quelli nati nel 2002 e di due per quelli nati “dal 1 Gennaio 2001”.
Appare dunque più rispondente alla finalità della norma una lettura che pervenga alla conclusione che lo schieramento degli otto “fuori quota” – indubbiamente consentiti come numero massimo – tutti nati nel 2002 importi semmai una sorta di abdicazione ad un vantaggio di cui la Società avrebbe potuto legittimamente fruire se avesse optato per l’impiego di sei giocatori nati nel 2002 e due nel 2001.
In conclusione, non apparendo logica una differente interpretazione della disposizione in rassegna, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene che la Società reclamante non sia incorsa nella violazione per la quale è stata sanzionata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE
il reclamo proposto dalla A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA e per l’effetto annulla la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Legnano di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 22.10.2021.
Dispone l’omologazione del risultato della gara CALCIO SAN GIORGIO A.S.D. – A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA in conformità al risultato ottenuto sul campo, per 2 (due) reti a 5 (cinque) in favore della Società A.S.D. UNION ORATORI CASTELLANZA.
Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
Reclamo POL. RONDINELLA ASD 1955 – Camp. II categoria – Gir. S GARA del 10.10.2021 – POL. RONDINELLA ASD 1955 – SUPREMA ODB C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano – datato 21.10.2021
La Società POL. RONDINELLA ASD 1955 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 per la violazione del disposto di cui all’art. 10, comma 1 CGS.
Più in particolare, ad avviso del G.S., la ricorrente sarebbe intercorsa nella violazione della disciplina in materia di “fuori quota” prevista per il campionato di appartenenza, in quanto non avrebbe schierato e mantenuto in campo per tutto l’incontro il numero minimo (n. 3) di calciatori “giovani” previsto dalle disposizioni federali (vale a dire minimo n. 2 (due) calciatori nati dal 1.1.1997 e n. 1 (uno) calciatore nato dal 1.1.1998).
Nel proprio reclamo, POL. RONDINELLA ASD 1955 sosteneva di aver iniziato la gara con 3 calciatori nati dal 01.01.1998 e con 2 calciatori nati dal 01.01.2001. Nello specifico, la Società sottolineava che avevano preso parte alla gara fin dal principio i sigg.ri Luca Tomè, nato il 23.09.1998, Luca Brogli, nato il 23.02.1998, Mohamed Gaballa, nato il 19.04.1998, Tommaso Mattia Marchesi, nato il 06.12.2001, Filippo Fontana, nato il 29.09.2001. Di conseguenza, pur essendo corretto quanto rilevato dal G.S., vale a dire la circostanza per
cui due dei predetti calciatori sono stati sostituiti nel corso dell’incontro, ciò non avrebbe fatto venire meno il numero minimo previsto dalla normativa federale, rendendo insussistente la violazione.
Nel corso dell’udienza del 03.02.2022, compariva personalmente il Presidente della Società, con l’Avv.
Vincenzo Pezzi, precisando che i giocatori che avevano iniziato la gara dovevano essere identificati all’interno della distinta, acquisita agli atti, in funzione del numero di maglia (dall’1 all’11) e non del numero progressivo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente, nei termini previsti dal CGS, osserva.
Preliminarmente si rileva che questa Corte di Appello, in differente composizione, letto il reclamo e le memorie depositate dalle parti, a seguito dell’udienza del 4.11.2021 ha disposto la sospensione la deliberazione del presente giudizio in attesa che la LND ed i suoi organi competenti si pronunciassero rispetto alla richiesta del G.S. di Lodi, pubblicata nella C.U. n. 16 del 28.10.2021 in relazione ad altra gara, di emettere un provvedimento di interpretazione autentica della normativa in materia di fuori quota.
Preso atto che alla data di questa delibera non vi è stato seguito alla richiesta del G.S. di Lodi, questa Corte di Appello, fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 3 febbraio 2022, ritiene la questione matura per la decisione, rendendosi necessaria un’operazione ermeneutica chiarificatrice della normativa in questione, onde evitare che il protrarsi dell’attesa e l’incertezza generata dalla sospensione del presente giudizio (nonché di altri aventi questioni analoghe) entrino in insanabile conflitto con i principi di certezza e di ragionevole durata del processo che governano la Giustizia e l’Ordinamento sportivo.
Prima di affrontare il merito del reclamo, tuttavia, va rilevato che la presente delibera interviene a distanza di oltre sessanta giorni dalla proposizione del reclamo, sicché risultano superati i termini di cui all’art. 54 CGS per la definizione della controversia. È noto che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha introdotto specifici termini di durata dei giudizi, sancendo altresì a livello generale che tutti i termini previsti dal Codice sono da ritenersi perentori, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44).
Nel caso di specie, occorre quindi valutare quale sia la natura del termine previsto dall’art. 54 CGS e quali possano essere le conseguenze del suo superamento. A tal proposito, come opportunamente osservato dalla Corte Federale d’Appello Nazionale (cfr. delibera n. 23 del 28 settembre 2020), “non vi è dubbio … che taluni termini, per loro natura non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare”. Su tali basi le SS.UU. della Corte d’Appello Federale Nazionale hanno concluso affermando che “La previsione contenuta nell’articolo 44, comma 6, CGS, secondo cui tutti termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito, va dunque intesa nel senso che sono effettivamente tali tutti i termini che per loro natura siano suscettibili di essere considerati perentori”.
Questa Corte condivide e fa propri i principi di diritto enunciati dalla Corte d’Appello Federale Nazionale, ritenendo che nel caso di specie, ove è in questione un reclamo di una parte rispetto a un provvedimento negativo sull’esito di una gara, è dovere della Corte di Appello pronunciarsi nel merito del reclamo, nonostante il superamento del termine di sessanta giorni, poiché è interesse primario di tutte le parti che il tema oggetto di giudizio sia affrontato e risolto nel merito. Diversamente, una pronuncia di carattere processuale si tradurrebbe in un irragionevole effetto negativo non soltanto per il ricorrente, ma per tutte le parti coinvolte e, a ben vedere, per l’intero Ordinamento federale, vista la rilevanza della questione interpretativa, che va ben oltre il singolo giudizio qui in rilievo.
Appare indubbio, del resto, che le norme del CGS tese a scandire lo sviluppo temporale delle fasi processuali e a regolarne la durata, quale applicazione dei principi di celerità e di ragionevole durata del