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Riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti. Prima novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

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Riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti

Prima novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

ART. 1

(Novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 in materia di formazione iniziale e continua degli insegnanti delle scuole secondarie)

[…]

Capo I

Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso

Art. 1.

(Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti)

1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all’articolo 16-ter degli insegnanti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo

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16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti.

Art. 2.

(Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all’articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza.

Detti percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta ed una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale che ha cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.

[…]

Capo I-bis

Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie

Art. 2-bis

(Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le

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modalità in cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.

2. Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

3. Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al presente comma, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all’articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che la presiede, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al precedente periodo nonché la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.

Art. 2-ter

(Abilitazione all’insegnamento)

1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis.

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2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Capo II

Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali

[…]

Art. 5.

(Requisiti di partecipazione al concorso)

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

[…]

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Capo III

Periodo di prova e immissione in ruolo Art. 13.

(Anno di prova e immissione in ruolo)

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale in forza dell’articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e acquisiscono, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis, sono altresì definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

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5. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, al quale può aggiungersi il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

6. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

[…]

Capo IV-bis

Scuola di Alta formazione dell’istruzione e sistema di formazione continua incentivata

Art. 16-bis

(Scuola di alta formazione dell’istruzione)

1. È istituita, con sede in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell’autonomia didattica del docente;

b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all’articolo 16-ter.

2. La Scuola di Alta Formazione si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell’Indire, dell’Invalsi nonché, per le funzioni amministrative, si raccorda con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola di Alta Formazione: a) il Presidente; b) il Comitato d’indirizzo; c) il Comitato scientifico internazionale; d) il Direttore generale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari, tra magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra avvocati dello Stato, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e

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comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d’indirizzo. È responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Direttore Generale e sentito il Comitato d’indirizzo. Il Presidente svolge il proprio mandato a titolo gratuito; se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento.

5. Il Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di Indire e di Invalsi, e due componenti nominati dal Ministro dell’istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d’indirizzo rimane in carica tre anni e si avvale di una direzione generale, che cura l’esecuzione degli atti, predispone le convenzioni, la cui stipula compete al Direttore generale, e le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d’indirizzo, all’atto dell’insediamento, approva il regolamento della Scuola di alta formazione, nel quale sono disciplinati le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d’indirizzo e del Comitato scientifico internazionale.

6. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell’istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d’indirizzo, resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L’organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione.

7. Per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, è costituito un Comitato scientifico internazionale, che rimane in carica quattro anni, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione.

8. Gli oneri per l’avvio delle attività della Scuola, per il suo funzionamento e per quello del Comitato d’indirizzo, del Comitato scientifico internazionale e della Direzione generale, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali sono a valere sugli importi specificati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La dotazione organica della Scuola è definita nell’allegata Tabella B.

Art. 16-ter

(Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti)

1. Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’autonomia dell’istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è

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introdotta nell’ambito dell’orario di lavoro una formazione obbligatoria che si incentra sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali.

1-bis. È introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obbiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente. Le ore della formazione obbligatoria di cui all’articolo 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono computate ai fini della formazione di cui al presente articolo, se assimilabile nei contenuti. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.

2. I percorsi di formazione di cui al precedente comma sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione nei contenuti e nella struttura con il supporto dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento e verifica delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l’accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell’istruzione;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l’autonomia scolastica, la Scuola di Alta formazione dell’istruzione definisce altresì i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell’ambito dell’organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1. Nell’ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L’accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1-bis avviene su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi del comma 9 e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024. Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di incentivazione salariale per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione salariale stabilita dalla contrattazione nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 6. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di

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formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva la prova può essere ripetuta l’anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1 del presente articolo. La Scuola di Alta formazione, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’INVALSI, avvia dall’anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell’offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato di valutazione tiene anche conto dei risultati raggiunti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al precedente periodo.

5. Al fine di dare attuazione all’incentivazione di cui al precedente comma è istituito un Fondo per l’incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a xxx milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Il riconoscimento dell’incentivo salariale, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è corrisposto ai docenti che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l’obiettivo di riconoscere tale incentivo in maniera selettiva non generalizzata.

6. Non necessitano di accreditamento per l’erogazione della formazione continua di cui al comma 3, lettera a), tutte le università che abbiano istituito i centri di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis e abbiano raggiunto accordi con l’ufficio scolastico regionale per poter svolgere le attività di tirocinio diretto. Parimenti le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono qualificati per la formazione del personale docente e non necessitano di accreditamento.

7. Possono chiedere l’accreditamento i soggetti che possegganoi requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell’istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al precedente periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell’ente, un’esperienza almeno decennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, è delineato l’assetto della formazione continua di cui al comma 1.

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La definizione del carico orario aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione salariale è rimessa alla contrattazione collettiva.In sede di prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale di cui ai precedenti periodi, la formazione continua e il sistema di incentivazione salariale volto a promuovere l’accesso ai detti percorsi di formazione presenta i contenuti minimi e segue i vincoli di cui all’allegato A.

Capo V

Disposizioni finanziarie e fase transitoria […]

Art. 18-bis

(Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo)

1. Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2- bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta ed una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione, nella quale è comunque presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento che la presiede e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1.

3. I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter e sono, conseguentemente, sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1.

Art. 19-bis (Norma di copertura)

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1. Le spese derivanti dall’attuazione dell’art. 16-bis sono sostenute per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, per un importo pari a 2 milioni di euro annui, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNNR. A decorrere dall’anno 2027 le spese predette, per un importo annuo di 2 milioni di euro, sono coperte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le spese derivanti dall’attuazione dei percorsi di formazione dell’art. 16-ter sono sostenute, quanto ad euro 22.266.816,88 per la formazione dei docenti delle scuole dell’infanzia e primaria, per gli anni 2023, 2024, 2025, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, quanto ad euro 59.239.180,00 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC “Per la Scuola” 2014- 2020 e, quanto a euro 136.062.520,44 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2026 e 2027 a valere sulle risorse di cui alla programmazione nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027. A decorrere dall’anno 2028 le spese di formazione di cui all’art. 16-ter sono coperte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16-ter comma 5, pari a euro…, si provvede mediante…

3. Per l’attuazione dell’art 2 bis, comma 6 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Allegato A 1) Vincoli:

- in sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, il riconoscimento dell’incentivazione salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato, sempre nella fase transitoria, determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 50 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;

- per l’orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

- annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all’articolo 16-ter, comma 5.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati:

- docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

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b) contributo al miglioramento dell’offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all’art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all’articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l’inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell’ambito di ore aggiuntive. In prima applicazione e nelle more dell’adeguamento del contratto, il docente svolge settimanalmente nella propria istituzione scolastica, rispettivamente, almeno un’ora aggiuntiva nella scuola dell’infanzia e primaria e almeno due ore aggiuntive nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rispetto alle ore di didattica in aula previste a normativa vigente. Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Allegato B previsto all’art. 16-bis della novella al decreto legislativo n. 59 del 2017 (Prima novella)

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione

Ruolo Quantità

Direttore generale 1

Dirigente II fascia 1

Personale Area III F1 12

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Seconda novella ai commi 592 e 593 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di valorizzazione del personale docente

Art. 2

(Novella ai commi 592 e 593 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di valorizzazione del personale docente)

1. Al comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere: “c) valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

d) valutazione dei docenti ad opera del comitato di cui all’articolo 11, comma 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”.

Testo consolidato risultante dalla “novella”

Art. 1 – Commi:

592. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022

593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;

c) valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica in particolare nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

d) valutazione dei docenti ad opera del comitato di cui all’articolo 11, comma 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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Terza novella all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in ordine al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti

Art. 3

(Novella all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in ordine al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

[…]

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

b) prova orale nella quale si accertano oltre alle conoscenze disciplinari le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento;

c) valutazione dei titoli;

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;

d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), in applicazione del comma 4 dell’articolo 5 e dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni.

10-bis.01. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al precedente comma, anche a titolo oneroso, è assegnata ad una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell’istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, proporrà al Ministero dell’istruzione l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che ad una solida preparazione disciplinare dei candidati. La commissione di cui al precedente periodo

Orizzonte Scuola

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fornirà, altresì, indicazioni per aggiungere alla prova scritta di cui alla lettera a) del comma 10 un’altra prova scritta, finalizzata alla verifica delle competenze linguistiche e digitali, secondo modalità operative che permettano dare cadenza annuale alle procedure concorsuali.

10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d- bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire.

12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

[…]

Orizzonte Scuola

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21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis) cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.

Orizzonte Scuola

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Art. 4

(Misure per l’attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per gli anni scolastici dal 2022-2023 al 2025-2026 è individuato dal Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 85 e un numero fino a un massimo di 3 dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.

2. All’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole “al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR” sono sostituite dalle seguenti: “agli investimenti ricompresi nell’ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell’ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l’istruzione”;

b) alla lettera b), è aggiunto in fine il seguente punto: “5) al fine di accelerare l’attuazione degli interventi, alle istituzioni scolastiche beneficiarie può essere liquidata in acconto una quota fino al 50% delle risorse assegnate”.

3. All’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, quarto periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “così come in caso di mancanza o inidoneità di idee e proposte progettuali pervenute per il concorso”;

b) al comma 2, settimo periodo, la parola “2.340.000,00” è sostituita dalla seguente

“2.640.000,00”;

c) è inserito il comma 2-bis: “2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree e, ove necessario al fine di raggiungere i target del PNRR, anche in deroga al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016”;

d) è inserito il comma 2-ter: “2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all’investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell’istruzione”;

Orizzonte Scuola

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e) al comma 3, la parola “6.573.240” è sostituita dalla seguente “6.873.240”, le parole

“9.861.360”, ovunque riportate, sono sostituite dalla seguente “11.486.360” e la parola “2.340.000” è sostituita dalla seguente “2.640.000,00”.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7- bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall’annualità 2022 all’annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.029.448,60 per l’anno 2022, a euro 2.573.621,50 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.544.172,90 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Orizzonte Scuola

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