• Non ci sono risultati.

VENDITA E CONTRATTO DI MUTUO AGRARIO AI SENSI DELL ART. 38 E SEGUENTI E DELL ART. 43 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 REPUBBLICA ITALIANA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VENDITA E CONTRATTO DI MUTUO AGRARIO AI SENSI DELL ART. 38 E SEGUENTI E DELL ART. 43 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 REPUBBLICA ITALIANA"

Copied!
30
0
0

Testo completo

(1)

Repertorio n. 17606 Raccolta n. 3657

VENDITA E CONTRATTO DI MUTUO AGRARIO AI SENSI DELL’ART. 38 E SEGUENTI E DELL’ART. 43 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1°

SETTEMBRE 1993 N.385.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno undici del mese di luglio.

11 luglio 2005

In Catania, nei locali del Banco di Sicilia Società per Azioni, siti in via S. Euplio n. 9.

Innanzi a me dottor Raffaele Fatuzzo, notaio in Catania, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Catania, sono personalmente convenuti: Micalizzi Antonino, nato a Nizza di Sicilia il 3 maggio 1949 e domiciliato per la carica in Catania, via S. Euplio n. 9, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza dell'Area Territoriale di Catania Provincia del Banco di Sicilia Società per Azioni, con sede legale in via Generale Magliocco, 1, Palermo - codice fiscale, partita IVA, Registro delle Imprese di Palermo n.05102070827 - capitale sociale sottoscritto e versato Euro 500.000.000,00, società sottoposta alla attività di direzione e coordinamento di Capitalia, appartenente al "Gruppo CAPITALIA" iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n.3207.8, che nel corso del presente contratto sarà chiamato per brevità semplicemente "Banco" o "parte mutuante";

(2)

- per l'altra parte che nel corso del presente atto sarà chiamata

"parte finanziata", le signore:

- COTTONE Tania Grazia, studentessa, nata a Catania il giorno uno agosto millenovecentosettantotto, residente in Scordia, via Principe di Piemonte n. 111, codice fiscale CTT TGR 78M41 C351U, la quale dichiara di essere di stato civile libero;

- COTTONE Giuseppina, studentessa, nata a Catania il dodici aprile millenovecentottantaquattro, residente in Scordia, via Principe di Piemonte n. 111, codice fiscale CTT GPP 84D52 C351M, la quale dichiara di essere di stato civile libero;

- ALBA Filomena Anna, casalinga, nata a Scordia il sette febbraio millenovecentocinquantotto, residente in Scordia, S.Provinciale 29 per Francofonte n. 2, codice fiscale: LBA FMN 58B47 I548Y, la quale dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

- ALBA Angela, casalinga, nata a Scordia il dieci marzo millenovecentocinquantanove, residente in Scordia, via Principe di Piemonte n. 111, codice fiscale: LBA NGL 59C50 I548S, la quale dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

- LOFFREDI Anna Maria Giuseppa, pensionata, nata a Galluccio il tre novembre millenovecentotrentatre, residente in Scordia, piazza Roma n. 7, codice fiscale LFF NNA 33S43 D886D, la quale dichiara di essere vedova, che nel corso del presente contratto,

(3)

verranno denominate anche "parte venditrice";

le signore Loffredi Anna Maria Giuseppa e Alba Angela, come sopra individuate, intervengono, altresì, nel presente atto assieme a:

- COTTONE Carmelo, bracciante agricolo, nato a Scordia il giorno undici giugno millenovecentocinquantacinque, residente in Scordia, via Principe Di Piemonte n. 111, codice fiscale CTT CML 55H11 I548T, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni, quali fideiussori, i quali comparenti, della cui identità personale io notaio sono personalmente certo, dichiarano, d'accordo tra loro e col mio consenso, avendone i requisiti di legge, di rinunciare all'assistenza di testimoni e,

PREMESSO

che le comparenti signorine Cottone Tania Grazia e Cottone Giuseppina, volendo procedere all'acquisto dei seguenti fondi rustici:

1 - Fondo rustico sito in territorio di Mineo, contrada Percotto, esteso Ha. 5.22.10, compresa l’area di sedime dell’insistente fabbricato;

2 - Fondo rustico sito in territorio di Lentini, contrada Serravalle, esteso ha 3.96.55, compresa l’area di sedime degli insistenti fabbricati, hanno richiesto al Banco la concessione di un mutuo di Euro 300.000,00;

- che il Banco, esaminata la domanda presentata dalla parte finanziata e la relativa documentazione esibita, visti gli artt.

(4)

38 e seguenti e 43 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito per brevità denominato T.U., ha deliberato di accordare alla stessa un mutuo di euro 300.000,00 (trecentomila/00) per la medesima finalità di cui al precedente alinea;

sotto l'osservanza dei patti in appresso specificati, le parti procedono alla stipulazione del seguente articolato da formare unico e inscindibile contesto con la superiore narrativa.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La parte mutuante, come sopra rappresentata, consente di dare a mutuo ex art. 38 e seguenti ed ex artt. 43 e seguenti del T.U.

alla parte finanziata, che accetta, la somma di euro 300.000,00 (trecentomila/00) in anni 15 (quindici) all'interesse semestrale annuo determinato, ai sensi del successivo art. 7 da utilizzare integralmente per la realizzazione delle finalità meglio esplicitate in premessa.

2. Il mutuo è concesso ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge, dal presente contratto e dal capitolato delle condizioni generali che, firmato dalle parti contraenti e da me sottoscritto notaio, si allega sotto la lettera "A" e che la parte finanziata dichiara di conoscere per averne ricevuto in precedenza copia e di accettarne tutte le condizioni.

3. Le parti si danno atto, inoltre, che al presente contratto è

(5)

unito sotto la lettera "B", per formarne parte integrante, il documento di sintesi previsto dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in ottemperanza alla deliberazione CICR del 4/3/2003.

ART. 2 – VENDITE E TRASFERIMENTI DEI FONDI – STATO DEI FONDI E DICHIARAZIONI DELLA PARTE VENDITRICE

PRIMA COMPRAVENDITA

1. Le signore Alba Filomena Anna e Alba Angela, individuate come in comparenza, con ogni garanzia di fatto e di diritto, vendono e trasferiscono alle signore Cottone Tania Grazia e Cottone Giuseppina, come in comparenza individuate, il fondo rustico appresso descritto:

tratto di terreno agricolo sito in Mineo, contrada Percotto, con insistente fabbricato rurale, esteso circa metri quadrati cento, esteso complessivamente compresa la superficie occupata dal fabbricato, ettari cinque, are ventidue e centiare dieci (ha.

5.22.10), confinante con proprietà Renda, con proprietà Stum, con strada statale 417 e con proprietà Petruzzi.

Riportato al N.C.T. del Comune di Mineo, esattamente in ditta, al foglio 44, particelle:

- 290, agrumeto, cl. 1, di ha. 1.81.20, R.D. euro 809,48, R.A. euro 243,31;

- 373 (ex 291), agrumeto, cl. 2, di ha. 3.39.64, R.D. euro 1.219,10, R.A. euro 394,67, mentre il fabbricato è riportato al N.C.E.U. del Comune di Mineo, esattamente in ditta, al foglio 44, particella:

(6)

- 372, contrada Percotto s.n., piano terra, Cat. C/2, cl. 1, cons.

cat. mq. 100, sup. cat. mq. 125, rendita euro 160,10.

Pervenuto per atto di donazione ricevuto dal Notaio Sebastiano Sciannaca di Scordia in data 12 gennaio 1989, reg.to al n. 1660.

2. La vendita si intende effettuata a corpo e non a misura, nello stato in cui il fondo materialmente si trova, con tutti gli annessi e connessi in esso esistenti, servitù attive e passive, accessioni, accessori e diritti inerenti anche se non specificamente indicati nel presente contratto e per quella maggiore estensione che potrà eventualmente risultare, tutto incluso e nulla escluso.

3. La piena proprietà, il possesso ed il godimento del fondo si trasferiscono sin da oggi in forza del presente contratto alla parte finanziata tenuta al pagamento delle imposte come per legge.

4. Dichiara e garantisce la parte venditrice:

- che il fondo come sopra venduto è soggetto soltanto alle imposte sui redditi fondiari che legittimamente vi gravano e che, per il resto è libero da pesi, oneri, gravami ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, canoni, ecc.;

- che è stata eseguita la regolare denuntiatio nei confronti di tutti i soggetti aventi diritto all’esercizio della prelazione e che è decorso il termine per l’esercizio della stessa senza che sia stata esercitata.

5. Il prezzo dell’immobile è stato di comune accordo convenuto tra le parti in euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), di cui euro

(7)

20.200,00 per il fabbricato, censito al N.C.E.U..

6. Del suddetto prezzo di euro 240.000,00 la parte venditrice dichiara di avere ricevuto dalla parte finanziata la somma di euro 100.000,00 della quale rilascia ampia e liberatoria quietanza.

7. La residuale somma di Euro 140.000,00 viene pagata dalle acquirenti alle venditrici con parte del netto ricavo del presente mutuo.

8. La parte venditrice rinuncia alla iscrizione di ipoteca legale, esonerando all’uopo il Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità.

La parte venditrice, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da me Notaio richiamata sulle conseguenze penali nascenti dalle dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi delle vigenti leggi in materia urbanistica che la costruzione del fabbricato è iniziata in data anteriore al giorno 1 settembre 1967, in conformità agli strumenti urbanistici al tempo vigenti.

La parte venditrice mi esibisce, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, certificato di destinazione urbanistica relativo a quanto in oggetto, rilasciato dal Comune di Mineo in data 7 marzo 2005, prot. n. 2988 che al presente atto in originale si allega sotto la lettera "C".

Le spese del presente atto, posto in essere al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e

(8)

ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, sono a carico della parte acquirente, la quale richiede l'applicazione della normativa di favore di cui all'articolo 60 della Legge Regionale Siciliana n. 2 del 26 marzo 2002, poichè l'acquisto in oggetto rientra nella finalità agevolativa perseguita dalla legge stessa.

SECONDA COMPRAVENDITA

1. Le signore Alba Filomena Anna, Alba Angela e Loffredi Anna Maria Giuseppa, individuate come in comparenza, con ogni garanzia di fatto e di diritto, ciascuno per i propri diritti e complessivamente per l'intero, vendono e trasferiscono alle signore Cottone Tania Grazia e Cottone Giuseppina, come in comparenza individuate, il fondo rustico appresso descritto:

tratto di terreno agricolo sito in Lentini, contrada Serravalle, con insistenti fabbricati rurali, uno di a. 3.50, uno di 5 vani catastali, uno di circa mq. 45, uno di circa mq. 44, uno di circa mq. 24 ed uno di 5 vani catastali, esteso complessivamente compresa la superficie occupata dal fabbricato ettari tre, are novantasei e centiare cinquantacinque (ha. 3.96.55), confinante con strada statale 385, con proprietà Ciancio, con proprietà Grimaldi e con proprietà Platania.

Riportato al N.C.T. del Comune di Lentini, al foglio 31, particelle:

- 210, agrumeto, cl. 3, di a. 28.60, R.D. euro 82,72, R.A: euro

(9)

41,36;

- 591 (ex 211), agrumeto, cl. 3, di ha. 3.55.02, R.D. euro 1.026,77, R.A. euro 513,39;

- 234, fabbricato rurale, di a. 3.50, senza reddito, mentre i fabbricati sono riportati al N.C.E.U. del Comune di Lentini, esattamente in ditta, al foglio 31, particelle:

- 592 sub 1, contrada Serravalle s.n., piano terra, Cat. A/7, cl.

1, vani 5, rendita euro 227,24;

- 592 sub 2, contrada Serravalle s.n., piano terra, Cat. C/2, cl.

2, cons. cat. mq. 45, sup. cat. mq. 54, rendita euro 58,10;

- 592 sub 3, contrada Serravalle s.n., piano terra, Cat. C/2, cl.

2, cons. cat. mq. 44, sup. cat. mq. 57, rendita euro 56,81;

- 592 sub 4, contrada Serravalle s.n., piano terra, Cat. C/2, cl.

2, cons. cat. mq. 24, sup. cat. mq. 31, rendita euro 30,00;

- 592 sub 5, contrada Serravalle s.n., piano T-1, Cat. A/7, cl.

1, vani 5, rendita euro 227,24.

Pervenuto alle signore ALBA Filomena Anna e ALBA Angela peril diritto di nuda proprietà per atto di donazione ricevuto dal notaio Sebastiano Sciannaca di Scordia del 30 novembre 1990, reg.to al n. 14910 e il diritto di usufrutto eccezion fatta per l'usufrutto sulla particella 234 del foglio 31 per atto di donazione ricevuto dal Notaio Sebastiano Sciannaca di Scordia in data 21 giugno 1993, reg.to al n. 7156 e alla signora LOFFREDI Anna Maria Giuseppa relativamente al diritto di usufrutto per una quota pari ad 1/2

(10)

indiviso per atto ricevuto dal notaio Francesco Lo Giudice, coadiutore del Notaio F. Portale di Catania in data 3 aprile 1978, reg.to al n. 5428 e per la restante quota pari ad 1/2 indiviso in virtù dell'accrescimento del diritto di usufrutto a seguito della morte di Alba Giuseppe deceduto il 19 marzo 1997, stante che la stessa ed il coniuge Alba Giuseppe in seno all'atto del 30 novembre 1990 sopra detto avevano espressamente convenuto l'accrescimento dell'usufrutto riservatosi a favore del più longevo.

2. La vendita si intende effettuata a corpo e non a misura, nello stato in cui il fondo materialmente si trova, con tutti gli annessi e connessi in esso esistenti, servitù attive e passive, accessioni, accessori e diritti inerenti anche se non specificamente indicati nel presente contratto e per quella maggiore estensione che potrà eventualmente risultare, tutto incluso e nulla escluso.

3. La piena proprietà, il possesso ed il godimento del fondo si trasferiscono sin da oggi in forza del presente contratto alla parte finanziata tenuta al pagamento delle imposte come per legge.

4. Dichiara e garantisce la parte venditrice:

- che il fondo come sopra venduto è soggetto soltanto alle imposte sui redditi fondiari che legittimamente vi gravano e che, per il resto è libero da pesi, oneri, gravami, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, canoni, ecc., ad eccezione della ipoteca legale a favore della Montepaschi SE.RI.T. Spa di Catania per euro 48.810,56 iscritta il 7 dicembre 2004 ai nn 29491/8416 presso la

(11)

Conservatoria dei RR.II. di Siracusa, a garanzia di un capitale di euro 24.405,28, impegnandosi la parte venditrice ad estinguere il predetto debito preliminarmente allo svincolo del deposito cauzionale di cui al successivo art. 3 ed a richiedere coevamente il rilascio del consenso alla cancellazione della relativa formalità;

- che è stata eseguita la regolare denuntiatio nei confronti di tutti i soggetti aventi diritto all’esercizio della prelazione e che è decorso il termine per l’esercizio della stessa senza che sia stata esercitata.

5. Il prezzo dell’immobile è stato di comune accordo convenuto tra le parti in euro 300.000,00 (trecentomila/00), di cui euro 75.600,00 per i fabbricati, censiti al N.C.E.U..

6. Del suddetto prezzo di euro 300.000,00 la parte venditrice dichiara di avere ricevuto dalla parte finanziata la somma di euro 140.000,00 della quale rilascia ampia e liberatoria quietanza.

7. La residuale somma di Euro 160.000,00 viene pagata dalle acquirenti alle venditrici con parte del netto ricavo del presente mutuo.

8. La parte venditrice rinuncia alla iscrizione di ipoteca legale, esonerando all’uopo il Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità.

La parte venditrice, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da me Notaio richiamata

(12)

sulle conseguenze penali nascenti dalle dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi delle vigenti leggi in materia urbanistica che la costruzione dei fabbricati è iniziata in data anteriore al giorno 1 settembre 1967, in conformità agli strumenti urbanistici al tempo vigenti.

La parte venditrice mi esibisce, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, certificato di destinazione urbanistica relativo a quanto in oggetto, rilasciato dal Comune di Lentini in data 10 marzo 2005, prot. n. 6669, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "D".

Le spese del presente atto, posto in essere al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, sono a carico della parte acquirente, la quale richiede l'applicazione della normativa di favore di cui all'articolo 60 della Legge Regionale Siciliana n. 2 del 26 marzo 2002, poichè l'acquisto in oggetto rientra nella finalità agevolativa perseguita dalla legge stessa.

ART. 3 - EROGAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA

1. La somma di euro 300.000,00 (trecentomila/00) viene, con il presente atto, erogata dal Banco alla parte finanziata, che ne rilascia quietanza. Detta somma è utilizzata dalla parte finanziata per la integrazione del prezzo dei fondi come da essa sopra acquistati.

(13)

2. La parte finanziata versa al Banco la somma di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) quale imposta sostitutiva prevista dagli articoli 15 e seguenti del d.p.r. 29/9/1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La parte venditrice riconsegna alla parte mutuante l'intera somma oggi erogata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso il Banco a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte finanziata dal presente contratto e dai relativi allegati ed, in particolare, quelli di cui al successivo articolo 4.

4. La parte finanziata e la parte venditrice prendono atto che, qualora la parte finanziata non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo e dal successivo art. 4, la parte mutuante potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per la estinzione del mutuo.

5. Lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l’adempimento da parte del soggetto finanziato delle obbligazioni previste al successivo art. 4, fermo peraltro il disposto di cui al precedente comma 3.

ART. 4 – CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. La parte finanziata si obbliga a fornire alla parte mutuante, entro il termine di tre mesi a partire dalla data odierna:

a) la copia esecutiva e tre copie conformi del contratto di mutuo

(14)

corredate dalla nota di iscrizione della ipoteca di cui al seguente art. 9 a favore del Banco di Sicilia Società per Azioni;

b) il certificato rilasciato dalla competente Cancelleria del Tribunale in data posteriore di almeno dieci giorni dalla esecuzione della formalità di iscrizione dell’ipoteca di cui al successivo art. 9, comprovante l’inesistenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o procedure concorsuali a carico di essa parte finanziata, della parte venditrice e dei garanti;

c) la dimostrazione della trascrizione della vendita di cui al superiore art. 2; la suddetta formalità dovrà risultare con numero d’ordine anteriore a quello della iscrizione ipotecaria a favore del Banco di Sicilia S.p.A. a garanzia del mutuo;

d) l’attestazione nella relazione notarile definitiva che, a carico della parte venditrice, a partire dal 4 luglio 2005 e fino alla data di trascrizione della vendita a favore della parte finanziata, nonché a carico della parte finanziata medesima, a partire dalla data di stipulazione del presente contratto e fino al giorno in cui risulteranno pubblicate le formalità di trascrizione e iscrizione, non esistano sul fondo oggetto dell’operazione formalità di iscrizioni, trascrizioni ed altre annotazioni a favore di terzi che, a giudizio insindacabile del Banco, limitino il valore ed il diritto di proprietà del detto immobile o che comunque diminuiscano la garanzia ipotecaria

(15)

costituita a favore del Banco di Sicilia S.p.A., ad eccezione della predetta ipoteca legale a favore della Montepaschi SE.RI.T. Spa di Catania;

e) la dimostrazione con documentazione ritenuta idonea dal Banco dell’avvenuta estinzione del debito garantito dalla più volte citata ipoteca a favore della Montepasche SE.RI.T. Spa di Catania e della presentazione della relativa richiesta di cancellazione.

f) la polizza assicurativa di cui alla lettera "G" dell’allegato capitolato dei patti e delle condizioni.

ART. 5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Le condizioni di cui al precedente art. 4 dovranno essere adempiute nel termine massimo di tre mesi a partire da oggi, a cura della parte finanziata. Trascorso infruttuosamente detto termine, il Banco potrà considerarsi sciolto da ogni impegno ed il presente contratto sarà di pieno diritto risolto.

ART. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI RIMBORSO

1. La parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 15 (quindici) mediante il pagamento di n. 30 (trenta) rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato al successivo articolo 7, ciascuna da pagarsi puntualmente e senza interruzioni di sei mesi in sei mesi fino alla completa estinzione del capitale mutuato.

(16)

2. L’ammortamento del mutuo decorrerà dal 1° gennaio dell’anno 2006.

3. Per il periodo intercorrente dalla data odierna all’inizio dell’ammortamento, la parte finanziata farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato al successivo art. 7 che saranno pagati dalla parte finanziata il 31 dicembre 2005.

4. I pagamenti delle rate derivanti dal presente contratto verranno fatti in contanti alle scadenze pattuite in favore della parte mutuante per il tramite delle Filiali del Banco.

5. E' in facoltà della parte mutuante di rifiutare pagamenti di frazioni di rata, sia dal debitore originario sia dagli eredi successori ed aventi causa.

6. L'imputazione dei pagamenti verrà effettuata in base ai criteri di cui alla lettera H) del predetto capitolato.

ART. 7 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E DI AMMORTAMENTO

(A - preammortamento a tasso fisso e ammortamento a tasso variabile).

1. Il tasso di interesse per il periodo di preammortamento, è fissato nella misura del 4,40% effettivo annuo pagabile in via posticipata, con conteggio giorni 365.

"La rata di interessi di preammortamento, relativa al periodo decorrente da oggi, fino al 31 dicembre 2005, sarà pari ad euro 6.292,61.

(17)

Il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è stabilito nella misura del tasso di interesse semestrale equivalente al tasso annuo, arrotondato allo 0,05 superiore, ottenuto dal seguente parametro, con una maggiorazione di uno spread di punti 2,00, pagabile in via posticipata, con conteggio giorni 365:

media mensile dell’euribor a sei mesi (rilevato giornalmente dal comitato di gestione dell’euribor – euribor panel steering committee – secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360), pubblicata su "il sole 24 ore" con valuta l’ultimo giorno lavorativo del mese antecedente l’inizio del semestre di scadenza della rata.

In caso di mancata pubblicazione da parte della fonte sopra indicata, sarà utilizzato il tasso pubblicato per il medesimo giorno su altri quotidiani finanziari.

Conseguentemente, le parti convengono che le rate di cui al precedente art.6, comprensive di capitale ed interessi, saranno soggette a variazioni per tutta la durata del mutuo per effetto dell’adeguamento semestrale del tasso d’interesse che il Banco è autorizzato ad effettuare al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, senza obbligo di preavviso.

A titolo indicativo le parti si danno atto che alla stipula del presente mutuo, tenendo conto del criterio di determinazione del tasso di interesse sopra indicato:

- il valore del parametro di indicizzazione è pari al 2,15%;

(18)

- il tasso annuo dell'operazione è pari al 4,15%;

- l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso effettivo annuo globale (TAEG) ai sensi dell’art. 122 del T.U. e relative disposizioni di attuazione, sulla base del tasso per come sopra determinato è pari al 4,185%.

ART. 8 INTERESSI DI MORA

L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata sia di ammortamento che di preammortamento e non pagato produce di pieno diritto interessi di mora, nella misura indicata al successivo comma, dal giorno della scadenza e fino al giorno del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della banca. Su detti interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica. La parte finanziata approva specificamente il diritto del Banco di computare gli interessi di mora sull’intero importo della rata di ammortamento o di preammortamento scaduta e non pagata.

Il tasso di mora è pari al tasso effettivo globale medio (TEG), vigente di tempo in tempo, per la categoria di operazioni "MUTUI", così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto pubblicato in G.U.R.I., in applicazione della Legge n.108 del 7/3/1996, maggiorato del 40% (quaranta per cento) e con arrotondamento ai 5 (cinque) centesimi superiori.

A titolo indicativo si fa presente che il TEG medio, sulla base dell’ultima rilevazione trimestrale disponibile, all’atto della

(19)

stipula del presente mutuo è pari al 3,86% e che, conseguentemente, il tasso di mora, sulla base dell’anzidetto criterio, sarebbe pari al 5,45% annuo.

Art. 9 - IPOTECA

A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dal capitolato allegato, la parte finanziata concede a favore della parte mutuante Banco di Sicilia Società per Azioni, che accetta, ipoteca di I grado da iscriversi presso la Conservatoria dei RR.II.

di Catania sopra l'immobile descritto al punto 1 in calce al presente contratto e ipoteca da iscriversi presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa sopra l'immobile descritto al punto 2 in calce al presente atto di grado immediatamente successivo alla già citata ipoteca a favore della Montepaschi SE.RI.T. Spa di Catania di euro 48.810,56 iscritta il 7 dicembre 2004 ai nn.

29491/8416 presso la Conservatoria dei RR II di Siracusa.

La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) la quale comprende e garantisce:

l'importo del capitale mutuato, gli interessi - anche di preammortamento - che ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria si determinano al tasso del 4,15% (quattro virgola quindici per cento) annuo (indicare il tasso dell’operazione ad oggi previsto per l’ammortamento), l'ammontare di tutte le rate che rimanessero insolute, gli interessi di mora nella misura stabilita al

(20)

precedente art. 8; comprende e garantisce altresì quanto dovuto alla parte mutuante, per le spese legali di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell'art.2855 c.c.), nonché le spese stragiudiziali, premi di assicurazione per danni, rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata e quant'altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di mutuo.

3. La somma iscritta s'intende aumentata di diritto a norma dell'art. 39 comma 3 del citato T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di clausole di indicizzazione.

4. In conseguenza la parte finanziata consente e vuole che i Conservatori dei RR.II. di Catania e di Siracusa, ai quali da espresso mandato, eseguano contro di essa, a semplice esibizione di copia del presente atto, le corrispondenti iscrizioni a favore del Banco mutuante.

5. La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione al Banco di Sicilia Società per Azioni della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonchè da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia

(21)

ipotecaria, ed, inoltre, da trascrizioni di preliminari dei contratti di cui all'art. 2645 bis c.c.ad eccezione della già citata ipoteca legale a favore della MONTEPASCHI SE.RI.T S.p.A..

Art. 9 bis – FIDEIUSSIONE

1. Le parti convengono che il presente finanziamento dovrà essere altresì garantito, per tutta la sua durata e comunque sino alla estinzione di ogni ragione di credito del Banco di Sicilia Società per Azioni dalla fideiussione dei signori Alba Angela, Cottone Carmelo e Loffredi Anna Maria Giuseppa, individutai come in comparenza.

2. I signori Alba Angela, Cottone Carmelo e Loffredi Anna Maria Giuseppa si costituiscono, pertanto, fideiussori e garantiscono solidalmente anche con i propri eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo al creditore Banco di Sicilia Spa il puntuale ed integrale pagamento di quanto ad esso dovuto fino alla concorrenza della somma di euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00), oltre interessi di mora, in dipendenza del presente contratto nonchè l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata nell'atto stesso, e ciò rinunciando al beneficio della preventiva escussione e fino alla totale estinzione del credito del Banco di Sicilia Spa, per sorte, interessi anche moratori, accessori, spese anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, nei limiti di importo sopra specificato.

(22)

3. I fideiussori si impegnano altresì a rimborsare al Banco di Sicilia le somme che dal Banco stesso fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.

4. I fideiussori dichiarano di derogare espressamente alle disposizioni di cui agli artt. 1939 (validità della fideiussione), 1945 (eccezioni opponibili), 1955 (liberazione del fideiussore per fatto del creditore) codice civile, dispensando inoltre il Banco di Sicilia Spa dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c., e rinunciando, conseguentemente, ad ogni eccezione al riguardo.

5. I fideiussori avranno cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con il Banco ed in ordine all’ammontare della esposizione garantita. Il Banco è comunque tenuto, a richiesta dei fideiussori, a comunicare loro l’entità della esposizione riguardante la obbligazione garantita, quale ad esso risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte dei fideiussori del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti la esposizione stessa.

6. I sottoscritti Alba Angela, Cottone Carmelo, Loffredi Anna Maria Giuseppa, si obbligano a non esercitare il diritto di

(23)

regresso o di surroga che dovesse spettare loro nei confronti delle debitrici Signore Cottone Giuseppina e Cottone Tania Grazia nonchè di coobbligati e garanti ancorchè confideiussori sino a quando ogni ragione di credito del Banco di Sicilia Spa, derivante dal presente contratto non sia stata interamente estinta.

7. In conseguenza i fideiussori pagheranno al Banco di Sicilia Spa immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione delle debitrici, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio relativi al presente finanziamento, secondo le risultanze delle scritture contabili del Banco stesso che fanno piena prova in qualsiasi sede per la determinazione del debito garantito.

8. In caso di suo ritardo nel pagamento, i fideiussori sono tenuti a corrispondere al Banco gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico delle debitrici.

9. La decadenza delle debitrici dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa ai fideiussori.

10. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a mancare o ha subito modificazione per qualsiasi causa, anche per remissione o transazione da parte del Banco di Sicilia Società per Azioni.

(24)

11. Resta inoltre espressamente convenuto che la fideiussione conserverà piena efficacia anche qualora il Banco rinunciasse in qualsiasi modo ed in qualsiasi tempo alle altre garanzie che, per legge o per convenzione, assistono il finanziamento.

12. I fideiussori non possono recedere nel corso della operazione dalla garanzia che rimane efficace fino a quando al Banco di Sicilia non risulti formalmente estinta la obbligazione garantita.

13. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell’operazione, salvo che il fideiussore abbia comunicato per iscritto al Banco di Sicilia, almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

14. I fideiussori autorizzano espressamente il Banco a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

ART. 9 ter GARANZIA SUSSIDIARIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA L'operazione, ai sensi della vigente legislazione, rientra fra quelle assistite dal "FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA" di cui all'art.36 della legge 2/6/1961 n.454 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 45 del D. Lgs. 1/9/1993 n.385.

Pertanto la parte finanziata versa oggi stesso al Banco mutuante, che se la riceve rilasciandone ampia e liberatoria quietanza, la

(25)

somma di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) pari allo 0,25%

dell'intero importo del mutuo, per il successivo versamento al predetto Fondo, come previsto dal sopra citato art. 36 della legge 2/6/1961 n.454.

ART.10 – ESTINZIONE ANTICIPATA

Rimane col presente contratto stabilito che la parte finanziata avrà in qualunque momento facoltà di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il debito capitale posto a suo carico.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento richiesta dalla parte finanziata, quest’ultima corrisponde al Banco unicamente il compenso omnicomprensivo dell’1%, ai sensi dell’art.40, primo comma, T.U., secondo la formula esemplificativa indicata nella tabella che si allega al presente contratto sub lettera "E", con esclusione di ogni altro onere.

Le stesse competenze spetteranno al Banco nel caso di estinzione parziale o totale in seguito ad espropriazione disposta dalla Pubblica Amministrazione.

In caso di estinzione totale durante il periodo di ammortamento del mutuo, resta convenuto che il consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in favore del Banco, oppure la rinunzia da parte del Banco a qualsiasi altra garanzia reale o personale, sarà dato all'atto dell'estinzione stessa.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO

Nel caso di mancato pagamento di tutto quanto dovuto alle relative

(26)

scadenze per capitale ed interessi, anche di preammortamento, il Banco potrà considerare risoluto di pieno diritto il presente contratto di mutuo, con decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e potrà procedere esecutivamente per il recupero dell’intero suo credito per sorte, spese ed interessi anche di mora come previsto alla lettera "O" dell’unito capitolato dei patti.

Art. 12 – CONDIZIONI E SPESE

1. Ai sensi e per gli effetti del titolo VI, capo I del T.U.

in materia bancaria e creditizia (artt. 115 e seguenti) allegata al presente atto sotto la lettera "E" la tabella dalla quale risultano le tariffe relative a tutti gli oneri e condizioni di natura economica imputabili alla parte finanziata in dipendenza del presente contratto per tutta la durata del finanziamento.

2. Per gli onorari ed i diritti notarili si applica l’art. 39, 7 comma, T.U.

3. Le spese del presente contratto, della copia esecutiva e di QUATTRO autentiche di esso, di cui TRE da consegnarsi al Banco e UNA alla parte finanziata, nonchè tutte le altre spese e tasse inerenti e conseguenti alla presente stipulazione, sono a carico esclusivo della parte finanziata, salvi ben vero gli effetti delle esclusioni e delle agevolazioni fiscali accordate dal D.P.R.

29/9/1973 n.601 agli artt.15,16,17 e 18, nonchè da altre leggi se ed in quanto godibili.

(27)

4. Sono altresì a carico della parte finanziata le spese relative alla rinnovazione della garanzia reale prestata a favore del Banco ed agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti per la procedura di rinnovazione ai professionisti, notai ed avvocati all'uopo incaricati.

Art. 13 MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Il Banco si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche di cui all’art. 12 applicate al presente finanziamento, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli alla parte finanziata, le prescrizioni di cui all’art.118, T.U. e delle relative disposizioni di attuazione. La parte finanziata approva specificamente, ai sensi dell’art. 117, 5° comma, T.U., tale facoltà del Banco.

Art. 14 ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI PERIODICHE

1. Per l'esecuzione del presente atto, come per qualsiasi giudizio, anche di risoluzione ed a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 codice civile e dell'art. 30 codice di procedura civile:

- in quanto alla parte mutuante come in comparenza presso l'Area Territoriale di Catania Provincia, via S. Euplio n. 9, Catania, anche agli effetti dell'iscrizione ipotecaria ex art. 39, primo comma, T.U.;

- in quanto alla parte finanziata come in comparenza o domicilio

(28)

successivamente comunicato al Banco con lettera raccomandata a.r.

dove la parte mutuante potrà fare eseguire le notificazioni di ogni e qualsiasi atto di natura processuale.

- in quanto ai fidejussori come in comparenza o domicilio successivamente comunicato al Banco con lettera raccomandata a.r.

dove la parte mutuante potrà fare eseguire le notificazioni di ogni e qualsiasi atto di natura processuale.

2. Presso lo stesso domicilio eletto dalla parte finanziata verranno effettuate le comunicazioni periodiche previste dall’art. 119 del T.U.

La parte finanziata dichiara di non essersi avvalsa del diritto alla informazione precontrattuale.

Descrizione degli immobili oggetto dell'ipoteca

A) tratto di terreno agricolo sito in Mineo, contrada Percotto, con insistente fabbricato rurale esteso circa metri quadrati cento, esteso complessivamente compresa la superficie occupata dal fabbricato, ettari cinque, are ventidue e centiare dieci (ha.

5.22.10), confinante con proprietà Renda, con proprietà Stum, con strada statale 417 e con proprietà Petruzzi.

Riportato al N.C.T. del Comune di Mineo, al foglio 44, particelle:

- 290, agrumeto, cl. 1, di ha. 1.81.20, R.D. euro 809,48, R.A. euro 243,31;

- 373 (ex 291), agrumeto, cl. 2, di ha. 3.39.64, R.D. euro 1.219,10, R.A. euro 394,67, mentre il fabbricato è riportato al N.C.E.U. del

(29)

Comune di Mineo, esattamente in ditta, al foglio 44, particella:

- 372, contrada Percotto s.n., piano terra, Cat. C/2, cl. 1, cons.

cat. mq. 100, sup. cat. mq. 125, rendita euro 160,10.

B) tratto di terreno agricolo sito in Lentini, contrada Serravalle, con insistenti fabbricati rurali, uno di a. 3.50, uno di 5 vani catastali, uno di circa mq. 45, uno di circa mq. 44, uno di circa mq. 24 ed uno di 5 vani catastali, esteso complessivamente compresa la superficie occupata dai fabbricati ettari tre, are novantasei e centiare cinquantacinque (ha. 3.96.55), confinante con strada statale 385, con proprietà Ciancio, con proprietà Grimaldi e con proprietà Platania.

Riportato al N.C.T. del Comune di Lentini, al foglio 31, particelle:

- 210, agrumeto, cl. 3, di a. 28.60, R.D. euro 82,72, R.A: euro 41,36;

- 591 (ex 211), agrumeto, cl. 3, di ha. 3.55.02, R.D. euro 1.026,77, R.A. euro 513,39;

- 234, fabbricato rurale, di a. 3.50, senza reddito, mentre i fabbricati sono riportati al N.C.E.U. del Comune di Lentini, esattamente in ditta, al foglio 31, particelle:

- 592 sub 1, contrada Serravalle s.n., piano terra, Cat. A/7, cl.

1, vani 5, rendita euro 227,24;

- 592 sub 2, contrada Serravalle s.n., piano terra, Cat. C/2, cl.

2, cons. cat. mq. 45, sup. cat. mq. 54, rendita euro 58,10;

(30)

- 592 sub 3, contrada Serravalle s.n., piano terra, Cat. C/2, cl.

2, cons. cat. mq. 44, sup. cat. mq. 57, rendita euro 56,81;

- 592 sub 4, contrada Serravalle s.n., piano terra, Cat. C/2, cl.

2, cons. cat. mq. 24, sup. cat. mq. 31, rendita euro 30,00;

- 592 sub 5, contrada Serravalle s.n., piano T-1, Cat. A/7, cl.

1, vani 5, rendita euro 227,24.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del che il presente da me notaio dattiloscritto e scritto su trentadue pagine fin qui di otto fogli e da me notaio letto ai comparenti che lo approvano.

F.to: Antonino Micalizzi n.q., Tania Grazia Cottone, Giuseppina Cottone, Alba Angela, Cottone Carmelo, Alba Filomena Anna, Loffredi Anna Maria Giuseppa,

RAFFAELE FATUZZO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Catania, lì

Riferimenti

Documenti correlati

In caso di difetto di conformità, l’Acquirente potrà chiedere, alternativamente e senza spese, alle condizioni di seguito indicate, la riparazione o la sostituzione del bene

21. 2195, sono state approvate in via preliminare le Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2020, di cui all’art. 1763/2019, che

In esso sono contenuti il rinvio alle Condizioni Generali di Vendita, le informazioni su ciascun servizio acquistato e le immagini di ciascun prodotto ed il relativo prezzo, i mezzi

In esso sono contenuti il rinvio alle Condizioni Generali di Vendita, le immagini di ciascun prodotto ed il relativo prezzo, i mezzi di pagamento che è possibile utilizzare, le

A garanzia della restituzione del capitale mutuato, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, e dell’esatto adempimento di tutte

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. Per le

lo schema di bilancio consolidato 2018, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota

5.7 Il Cliente dovrà comunicare a Tracking4Fun Srl la non rispondenza del Prodotto all’ordine di acquisto, specificandone i       motivi, entro 48 ore dalla consegna, tramite