N. 4
Oggetto: Pratica num. 639/FT/2012 - Provvedimento del Presidente del Tribunale di Alpha datato 9 dicembre 2011.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 giugno 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
"- letta la modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto del 9.12.2011 per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha, in cui il Presidente del Tribunale di Alpha ha disposto la copertura di cinque posti vacanti, ad esito di procedura interna di concorso bandito in data 30.11.2011.
OSSERVA
A seguito di indizione in data 30 novembre 2011 di bando di concorso interno per svariati posti presso il Tribunale di Alpha la dott.ssa Prima il 5 dicembre 2011 chiedeva di essere assegnata ad un posto della medesima sezione penale di appartenenza, con ruolo soltanto monocratico.
Era infatti accaduto che ella fosse stata assegnata di prima nomina al Tribunale di Alpha ed in ragione del limite di cui all’art. 13/2° co. del D.Lvo n. 160 del 2006 avesse preso possesso presso la sezione penale con le sole funzioni di giudice collegiale dibattimentale. Venuto meno detto vincolo con l’entrata in vigore della legge n. 187 del 2011 la dott.ssa Prima “in ordine al concorso interno indetto in data 30.11.2011 aveva chiesto di essere assegnata alla medesima sezione penale con funzioni di giudice monocratico penale ad un posto mai assegnato perché introdotto con le tabelle in vigore dall’aprile 2011 o in subordine al posto della dott.ssa Seconda”.
Il Presidente del Tribunale nell’assegnare i posti di cui al bandito concorso interno riteneva la dott.ssa Prima non legittimata per non essere ancora decorso un anno dalla presa di possesso presso l’ufficio.
Presentava osservazioni la dott.ssa Prima ritenendo non applicabile nei suoi confronti il limite annuale di cui al par. 50.3 della vigente circolare sulle tabelle ella avendo soltanto richiesto, con il venir meno del limite di cui all’art. 13/2° co. del D.Lvo 160 del 2006, di transitare su di un altro ruolo penale e non in altra sezione o settore di servizio.
Controdeduceva il Presidente del Tribunale ritenendo che per settore debba intendersi qualcosa di meno della sezione, altrimenti detto termine non avendo alcun significato, e perciò il par. 50.3 della vigente circolare dovendo trovare applicazione anche al caso in esame.
Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha dava parere favorevole all’approvazione del decreto del Presidente del Tribunale, ritenendo che dovesse trovare applicazione il principio del tempus regit actum, ovvero che fosse tuttora vigente nei confronti della dott.ssa Prima il limite di cui all’art. 13/2 citato.
Il decreto del Presidente del Tribunale deve essere integralmente approvato, anche con riferimento alla mancata legittimazione della dott.ssa Prima.
E’ certo infatti che ella può ora svolgere le funzioni monocratiche penali e non solo quelle collegiali, trovando immediata applicazione nei suoi confronti il disposto di cui all’art. 13/2 del D.Lvo 160/2006. Diversamente opinando si verificherebbe la paradossale situazione per cui la possibilità di svolgere funzioni monocratiche penali sarebbe negata alla dott. Prima e consentita a giudici con una anzianità di ruolo inferiore alla sua.
Ciò premesso va altresì precisato che il limite di legittimazione annuale trova applicazione soltanto per il caso di tramutamento presso altra sezione o altro settore di servizio.
L’espressione “settore di servizio” non identifica sempre una parte di una sezione e, pertanto, non è necessario un tramutamento interno per ottenere l’assegnazione di un altro ruolo nella stessa sezione, né, quindi, è consentita, in ogni caso, al giudice di una sezione di partecipare ai tramutamenti interni che riguardano un altro posto della medesima sezione.
L’espressione sta invece ad indicare i settori diversi di attività (penale, civile, lavoro, GIP/GUP, ecc.). In quest’ultimo caso il magistrato, per passare da un settore all’altro, deve necessariamente partecipare al concorso con riferimento alla stessa sezione, ma può farlo solo se ciò determini un mutamento del settore di servizio (ad esempio, dal dibattimento al GIP/GUP, dal civile al lavoro) ovvero un passaggio dal penale al civile o viceversa.
Ciò avviene nei tribunali monosezionali ed anche nei Tribunali plurisezionali, ove la stessa sezione si occupi di settori diversi (es. civile, lavoro – dibattimento penale, GIP/GUP).
In altri termini, nei Tribunali (come quello di Alpha) composto da più sezioni il magistrato non partecipa ad un concorso interno per passare da un ruolo ad un ruolo diverso nella stessa sezione e nello stesso settore.
Nel caso in esame la dott.ssa Prima, giudice del dibattimento penale con un “ruolo” collegiale, non poteva, quindi, partecipare al concorso per ottenere un posto nella stessa sezione penale, nello stesso settore (dibattimento penale), ma con una diversa composizione del “ruolo” (monocratico e collegiale); la definizione dei criteri di ripartizione degli affari tra i giudici della sezione è operata tabellarmente ed è il Presidente del Tribunale che, alla luce della modifica operata dalla legge n.
187/2011, deve valutare se, in considerazione delle esigenze organizzative della sezione, è opportuna una modifica di tali criteri nel senso di prevedere per tutti i “ruoli” dei giudici una attività insieme monocratica e collegiale o, nel caso di conferma, di tali criteri se è opportuna l’assegnazione alla dott.ssa Prima, su sua richiesta, di un ruolo diverso da quello a lei attualmente attribuito.
La dott.ssa Prima ha, invece, partecipato ad un concorso interno per un posto (nella sua sezione e nel suo settore) bandito per tutti i giudici del Tribunale ed, oltretutto, non sarebbe stata legittimata a partecipare alla procedura concorsuale in quanto non ancora decorso un anno dalla presa di possesso nel pregresso ruolo.
Per questo motivo le osservazioni non possono essere accolte ed il provvedimento del Presidente del Tribunale di Alpha deve essere approvato.
Tanto premesso il Consiglio
delibera
di approvare il provvedimento del Presidente del Tribunale di Alpha datato 9 dicembre 2011".