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Violazione della privacy da parte del fisco: la cartella è nulla?

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Violazione della privacy da parte del fisco: la cartella è nulla?

5 Aprile 2018Redazione

Come agire quando l’Agenzia delle Entrate ottiene informazioni violando la nostra privacy?

Nella sua attività di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate entra in possesso dei

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nostri dati personali. Il trattamento di questi dati, considerati dati sensibili, é tutelato dal Testo Unico sulla privacy. Gli atti istruttori illegittimi, derivanti dal mancato rispetto della normativa, possono ledere interessi e diritti fondamentali del contribuente.

La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali contempla, in caso di violazione della privacy, la possibilità di agire di fronte ad un giudice terzo ed indipendente, in via cautelativa. Ma cosa succede al verificarsi di una violazione della privacy da parte del fisco: la cartella é nulla? A quali dati possono avere accesso senza consenso? Quali sono gli strumenti di tutela per il cittadino in caso di violazione della privacy da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Ecco 8 domande e risposte per fare chiarezza e sapere come comportarsi in caso di violazione della privacy da parte dell’Agenzia delle Entrate

Trattamento dei dati personali: quali sono tutelati dalla normativa?

Probabilmente molti di voi ricorderanno il caso scoppiato qualche anno fa quando l’Agenzia delle Entrate pubblicò sul suo sito le dichiarazioni dei redditi dei cittadini Italiani. Era possibile avere accesso ai dati patrimoniali di chiunque, oltre a nominativi ed indirizzi. Il Garante della privacy, reputandola un’azione lesiva dei diritti dei contribuenti, richiese la rimozione dei dati dal Web. Nella nozione di dati personali sottoposti a tutela sono inclusi sia i dati personali diretti, ovvero immediatamente riconducibili alla persona fisica o giuridica, come ad esempio nominativi o indirizzi sia i dati personali indiretti, ovvero il riferimento a qualsiasi altra informazione, che lasci la possibilità di ricondurre alla persona, come ad esempio il numero di identificazione personale. Nel caso di violazione dei dati personali il cittadino si può rivolgere all’autorità giudiziaria o al garante della privacy per far valere i suoi diritti ed ottenere un risarcimento. La violazione della privacy compiuta da funzionari dell’Agenzia delle Entrate può portare alla contestazione da parte del contribuente ed alla richiesta di invalidità dell’avviso di accertamento.

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Fisco e accesso ai dati personali: serve il consenso dell’interessato?

Durante le verifiche del fisco, i suoi impiegati hanno accesso ai dati personali e a volte ai dati sensibili dei contribuenti, ogni attività di ispezione fiscale, pertanto, richiede il trattamento dei dati personali e, tale trattamento, è consentito solo ai fini della funzione di verifica del fisco senza obbligo di richiedere il consenso dell’interessato. All’Agenzia delle Entrate non é richiesto di informare in anticipo il Garante per la protezione dei dati personali. Quindi i verificatori possono accedere a qualsiasi informazione del cittadino sottoposto a controllo, senza il suo consenso. Ancor di più, se nel processo istruttorio si riterrà necessario porre domande al contribuente o a terze persone informate sui fatti, tali soggetti dovranno rispondere alle domande e non potranno invocare la legge sulla privacy per sottrarvisi. Recentemente il Fisco ha ottenuto il benestare del garante della privacy per avere libero accesso, attraverso un’anagrafe tributaria, ai conti correnti, ai conti deposito, ai titoli e alle carte di credito dei cittadini Italiani. Tutto questo non toglie la responsabilità di attenersi alla normativa sulla riservatezza dei dati raccolti ed alla tutela della sicurezza e dei diritti del soggetto sottoposto a verifiche fiscali.

I dati sensibili: cosa sono e come vengono protetti?

I dati sensibili sono quelli che riguardano determinati aspetti della vita privata dei cittadini, in particolare quelli riguardanti la salute. Il Fisco é legittimato a consultare questi dati, ma solo ai fini della sua attività di verifica. Nel caso il medico si opponga a fornire dati sensibili (opposizione di segreto professionale) il Fisco dovrà richiedere l’autorizzazione alla competente Autorità Giudiziaria. Se, per fare un esempio, il soggetto controllato é uno studio medico, durante l’attività di verifica, il personale dell’Agenzia delle Entrate, verrà in possesso dei dati sensibili dei pazienti. In questo caso il medico non si potrà opporre all’uso di questi dati perché “sensibili” ma tali dati dovranno comunque essere acquisiti per le sole finalità istituzionali. Se, però, al medico o all’ospedale verrà richiesto di trasmettere dati all’Agenzia delle Entrate, dati dai quali sia possibile avere o dedurre informazioni attinenti alle condizioni di salute di privati cittadini non

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sottoposti a nessun accertamento fiscale dovrà essere richiesto il consenso scritto dei pazienti. In questo caso, infatti, le informazioni acquisite esulano da ciò che é necessario al fisco per le indagini fiscali sullo studio medico. Sono dati sensibili anche quelli relativi alla religione, all’appartenenza etnica, all’iscrizione a partiti, sindacati o organizzazioni religiose.

Contraddittorio preventivo: obbligatorio per la validità delle cartelle?

L’Agenzia delle Entrate, secondo la giurisprudenza prevalente, deve instaurare il contraddittorio con il contribuente destinatario delle attività di controllo nella fase istruttoria esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge, ad esempio nel caso di ispezioni. Il contraddittorio preventivo non é, nella maggior parte dei casi, richiesto ed essendo facoltativo, l’Agenzia delle Entrate non é obbligata a convocare il contribuente e la mancata convocazione non rende illegittimo l’esito dell’accertamento. Il fisco si sta comunque sempre più muovendo verso una prassi consolidata che inserisce il contraddittorio preventivo su un piano importante del procedimento e non solo come formalità. Bisogna aggiungere che, nel caso di indagini presso uno studio professionale, non potranno procedere presso il domicilio privato senza una previa autorizzazione della Procura e solo in caso di reati di evasione di importante entità.

Dati giudiziari: il fisco ha bisogno del consenso dell’interessato?

I dati giudiziari sono quelli relativi alla posizione giudiziaria dei soggetti privati, ad esempio:

i provvedimenti penali di condanna definitivi la liberazione condizionale

il divieto od obbligo di soggiorno le misure alternative alla detenzione

L’acquisizione di questi dati da parte dell’Agenzia delle Entrate segue la stessa procedura e regole del procedimento di acquisizione dei dati personali o sensibili. I dati devono essere ottenuti sono ai fini del procedimento di accertamento

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fiscale. L’esempio dello studio medico sopra illustrato potrà essere applicato esattamente allo stesso modo in questo caso. Mettiamo che la verifica del fisco sia fatta presso uno studio legale, in questo caso il fisco potrebbe venire in possesso di dati giudiziari dei clienti dello studio, persone terze rispetto al procedimento. In questo caso il consenso al trattamento dei dati personali non é dovuto in nessun caso. Ad ogni modo ci sono delle limitazioni, ad esempio i verificatori non possono avere accesso alle email ancora da leggere, per far questo é necessaria un’autorizzazione da parte della Procura.

Lesione della privacy: l’accertamento del fisco é valido?

Nel caso i dati sensibili del contribuente entrino in possesso di persone non autorizzate, tali soggetti saranno responsabili sul piano civile e penale. Dovrà essere dimostrato che le norme previste sul trattamento dei dati non sono state rispettate e che questa mancanza é stata responsabile di una precisa lesione sofferta, tali contestazioni dovranno essere presentate davanti al giudice ordinario.

Per quanto riguarda il procedimento di accertamento da parte del fisco, invece, il suo esito rimarrà valido. Nel caso, però, le informazioni siano state acquisite in maniera irregolare é possibile per il cittadino richiedere che la cartella sia considerata nulla.

Famoso il caso della lista Falciani, un impiegato della banca HSBC di Ginevra, che raccolse i dati di migliaia di clienti della banca con l’obiettivo di vendere questo elenco di potenziali evasori ai governi di diversi Paesi europei. La lista Falciani conteneva 130.000 nominativi, il governo francese iniziò ad indagare quei nomi mentre quello inglese si rifiutò di farlo. Nel 2015 Falciani fu condannato a 5 anni di reclusione per spionaggio finanziario aggravato, furto di dati e violazione del segreto bancario.

Irregolarità in fase istruttoria: l’avviso di accertamento è nullo?

Nel caso vengano compiute illegittimità durante l’attività istruttoria del procedimento di verifica la legittimità dell’atto finale potrebbe essere messa in discussione. Ad esempio, se le informazioni delle quali il fisco é entrato in possesso

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sono state acquisite senza rispettare le regole in materia, il conseguente avviso di accertamento risulta invalido, a prescindere dal consenso espresso dal contribuente. Per dimostrare l’invalidità dell’accertamento il cittadino dovrà impugnare l’atto ed, eventualmente, perseguire civilmente o penalmente i funzionari dell’Agenzia delle Entrate responsabili delle irregolarità. Nella pratica consolidata verranno dichiarati invalidi gli avvisi fondati su dati ed informazioni acquisite in maniera irregolare o illegittima quando, in assenza di tali dati, l’atto non ha le sufficienti fondamenta. Se invece queste informazioni illegittime non sono indispensabili ai fini dell’accertamento, l’atto che segue sarò comunque ritenuto valido.

A chi indirizzare le contestazioni:

giurisdizione ordinaria o giudice tributario?

Il cittadino può fare valere la sua contestazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in due momenti:

al termine dell’istruttoria

alla ricezione dell’avviso di accertamento

Le figure alle quali le contestazioni vanno indirizzate sono due: il giudice tributario e la giurisdizione ordinaria.

Se l’attività istruttoria ha generato un avviso allora tale avviso andrà impugnato di fronte ad un giudice tributario che ha la facoltà di dichiarare l’istruttoria illegittima.

Se, al contrario, l’attività istruttoria non ha portato ad un avviso l’accertamento di eventuali danni ai diritti ed interessi del cittadino é compito della giurisprudenza ordinaria.

Le misure di tutela del cittadino sono efficaci?

Tra le critiche mosse all’impianto di tutela della privacy in caso di violazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, le principali riguardano l’efficacia e la proporzionalità. Il contribuente, infatti, ha accesso alla giurisdizione, tributaria e ordinaria, solo alla conclusione dell’attività istruttoria, anche se questa é

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illegittima. L’immediato ricorso al giudice, invece, garantirebbe una pronta risposta, anche cautelare, nel caso ci siano i presupposti per ritenere valida la contestazione, se si ritenga, insomma, che ci sia una violazione dei diritti personali del cittadino.

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