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CITTA' DI FASANO. N Det. DAVVO Avvocatura. Ottavio Carparelli. Ottavio Carparelli. Rosanna Rubino

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CITTA' DI FASANO

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 1232 DEL 30/07/2018 N° Det. DAVVO-94-2018

SETTORE: Avvocatura

Dirigente: Ottavio Carparelli

Responsabile del

Procedimento: Ottavio Carparelli

Estensore della

Determina: Rosanna Rubino

OGGETTO Vincolo di natura paesaggistica relativo alla intera zona collinare del territorio di Fasano. Rilascio parere. Conferimento incarico. Assunzione impegno di spesa.

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall’art. 124 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online di questo Comune in data 31/07/2018 fino al 16/08/2018.

Fasano, 31/07/2018

Il Responsabile della pubblicazione

____________________________________

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IL DIRIGENTE Premesso che:

- con D.M. 19 giugno 1975, pubblicato in G.U. n. 119 del 6 maggio 1976, è stato formalmente apposto un vincolo di natura paesaggistica, relativamente alla intera zona collinare del territorio comunale di Fasano (frazioni di Selva di Fasano, Laureto, ecc.);

- si tratta di un vincolo la cui apposizione è motivata con specifico riferimento, non solo al fatto che l’intero territorio di Fasano è normativamente riconosciuto come zona di cura, soggiorno e turismo, ed è inserito nel Comprensorio Turistico dei Trulli e delle Grotte, ma anche e soprattutto perché trattasi di zona avente, da lunghissimo tempo, peculiari caratteristiche di bellezza paesaggistica, nonché climatiche, geomorfologiche ed ambientali (come si evince dalla descrizione della zona dettagliatamente riportata nel summenzionato decreto);

- il suddetto vincolo paesaggistico è stato tuttavia annullato in s.g. da una decisione del Consiglio di Stato del 1979, pronunciata, tra le parti, in un ricorso giurisdizionale proposto dalla società Fasancalce srl – società che opera nel settore delle attività industriale di produzione e commercializzazione della calce e affini - esclusivamente in relazione all’area pedecollinare ove è ubicato lo stabilimento della medesima società, sulla s.s. 172 dei Trulli e, segnatamente, in c.da Matarano (detta Sierra);

- successivamente, il medesimo vincolo è stato sostanzialmente riproposto graficamente sul Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (Pptr), adottato con Delibera n. 1435 del 2 agosto 2013 e definitivamente approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015; il che determina l’obbligo di espletare, per ogni pratica edilizia, un sub procedimento finalizzato al rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata per interventi ricadenti nell’area in argomento, fatta eccezione per i soli casi di esenzione previsti dalla normativa vigente;

- tale situazione di fatto determina un non secondario aggravio dei procedimenti amministrativi afferenti il rilascio di permessi di costruire nella zona collinare di Fasano, anche in ragione del motivato orientamento restrittivo più volte di recente assunto dal Ministero per i beni culturali e le Attività culturali - Soprintendenza di Brindisi e Lecce, in applicazione del Pptr;

- è necessario, pertanto, acclarare, con certezza e definitività, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo giuridico, se - in ragione della predetta decisione del Consiglio di Stato e della riproposizione nel PPTR - il vincolo paesaggistico di che trattasi debba considerarsi attualmente efficace o meno, tenuto conto anche del fatto che, per un periodo, l’Ente ha, di fatto, disapplicato il medesimo vincolo; e ciò al fine di tutelare il pubblico interesse sotteso ad evitare l’insorgere di procedimenti contenziosi e relativi disagi ai cittadini; tanto, a maggior ragione ove si prenda in opportuna considerazione la necessità - in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A., ex art. 97 Cost, - di garantire a tutti i cittadini interessati a presentare domane di rilascio di permesso di costruire nella zona collinare, gli stessi strumenti e la stessa certezza di tempi di definizione dei procedimenti amministrativi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Fasano (Br) n. 162 del 12 luglio 2018, con la quale, tra l’altro, si è stabilito:

1) di conferire incarico ad un avvocato del libero foro, esterno al Comune di Fasano, esperto in materia urbanistico- edilizia e, nello specifico, della tutela paesaggistica e dei relativi vincoli, affinché esprima un parere pro veritate e/o offra al Comune di Fasano un apporto consultivo in merito alle seguenti specifiche questioni:

a) appurare e/o acclarare la vigenza o meno del vincolo di che trattasi;

b) evidenziare e/o indicare le iniziative procedimentali necessarie e opportune al fine di chiarire la sorte delle pratiche edilizie in relazione alle quali è stato rilasciato il permesso di costruire

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nel periodo antecedente l’approvazione del PPTR;

2) per quanto riguarda la quantificazione del compenso professionale da riconoscere in favore del professionista, si applicheranno gli onorari minimi delle tariffe professionali vigenti, secondo il valore indeterminabile delle questioni controverse, alla stregua dei vigenti Parametri Forensi per l’Attività Stragiudiziale ex Artt. 1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2014;

3) di demandare al Dirigente dell’Avvocatura comunale, di concerto con il Dirigente della Direzione Urbanistica, l’adozione degli atti consequenziali per l’effettivo conferimento dell’incarico professionale di cui al presente atto;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti consequenziali alla summenzionata delibera di Giunta Comunale;

Considerato che il Prof. Avv. Gabriella DE GIORGI CEZZI, del foro di Lecce, esperta in diritto amministrativo e , in particolare, in materia di edilizia e urbanistica, ha manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico di cui alla suddetta deliberazione, ed ha inviato, al riguardo, previa richiesta inoltrata dalla scrivente Direzione:

- preventivo di spesa, dell’importo complessivo di € 4.282,52, contenuto negli importi minimi del valore indeterminabile di cui al D.M. 55/2014 (complessità medio bassa);

- dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi;

- curriculum vitae europeo;

Verificata la effettiva insussistenza, in capo al Prof. Avv. Gabriella DE GIORGI CEZZI, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico professionale di che trattasi;

Considerato, altresì, che:

- sussiste la non secondaria necessità, di provvedere alla adozione del presente provvedimento con urgenza e/o tempestività, trattandosi di questione controversa risalente e di particolare interesse pubblico;

- sussistono i presupposti della eccezionalità tale da giustificare il conferimento tempestivo del suddetto incarico professionale ad un professionista del libero foro, già evidenziati nella richiamata delibera della Giunta Comunale n. 162 / 2018;

- il Consiglio di Stato ha affermato che è legittimo il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato del libero foro di un incarico senza il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato sentenza 11.05.2012 n. 2730).

- in merito all’affidamento di incarichi di patrocinio o di servizi legali, non risulta chiarezza interpretativa; infatti basti citare la posizione della Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione 10/2010) che, riconducendo il patrocinio legale nella previsione dell’art. 7 del D. lgs n. 165/2001, ha evidenziato la possibilità di affidamento diretto esclusivamente in casi particolari (urgenza, non possibilità di comparazione, ecc.); di contro, la Corte dei Conti, sezione Veneto, con parere 7/2009, ha ricondotto gli incarichi ai c.d. Servizi esclusi dalla disciplina di dettaglio del Codice dei contratti pubblici – d.lgs n. 163/2006, in forza della previsione dell’allegato IIB, punto 21, del Codice medesimo, con applicazione peraltro dei principi fondamentali del diritto comunitario; anche la problematica della comunicazione alla competente sezione dio controllo, a termini dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, quando l’ammontare dell’incarico superi i 5.000 euro, non è completamente risolta; si cita in proposito la posizione assunta dalla Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte che, con riferimento agli incarichi di progettazione di cui all’art. 90 del Codice dei contratti pubblici, ritiene che anche questi siano soggetti all’obbligo di invio a termini della legge sopra richiamata (pareri n. 3/2007 e 3/2008); si rileva, in senso contrario, che il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare 15 marzo 2005, con riguardo al disposto dell’art. 1, commi 11

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e 42, della legge n. 311/2004, ha escluso gli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell’amministrazione dalle tipologie previste dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2005, escludendo implicitamente gli atti di conferimento di tali incarichi dalla trasmissione alla Corte dei conti; infine, il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 2730 del 11.5.2012, ha evidenziato che il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale; sottolinea come il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale”; secondo tale consesso, il conferimento del singolo incarico non è compatibile con le regole dell’evidenza pubblica, poiché: vi è impossibilità di stabilire le specifiche tecniche fissate dal committente; vi è aleatorietà dell’iter del giudizio; non vi è predeterminabilità degli aspetti temporali delle prestazioni; non vi sono basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione;

- per completezza, con particolare riferimento al caso della c.d. “consulenza tecnica” in processo, la Suprema Corte di Cassazione (sezione I, sent. 17953 dell’08.09.2005) riconduce la stessa tra le spese processuali; anche la Corte dei Conti (cfr. parere 20.06.2008 n. 35) riconduce l’incarico al c.d.

“consulente tecnico di parte” alla categoria 21 “servizi legali” contemplata dall’allegato IIB del d,lgs n.

163/2006; già in passato (Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/contr/0 del 15.02.2005) si riconosceva l’esclusione dalla disciplina restrittiva per gli incarichi riconducibili alla sede processuale; tali indicazioni erano state riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera 6/aut/2008);

Verificato che i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità, come illustrato al punto 4.3 (“Servizi legali”) della Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011e ss.mm.ii.

“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (voce n. 25 “incarichi collaborazioni” dell’elenco motivi esclusione CIG progetto SIOPE+);

Dato atto che dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione tutte le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile e la nuova contabilità-economico patrimoniale in vigore dal 2017;

Visto che con deliberazione n. 19 del 27 marzo 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere l’impegno della complessiva spesa € 4.282,52 (quattromiladuecentottantadue/52), spese generali, Cap ed Iva inclusi, al lordo della ritenuta di acconto a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 1111222 (spese per liti e arbitraggi a difesa del Comune) dell’ultimo bilancio pluriennale, annualità 2018, sufficientemente capiente;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 21 giugno 2018 di conferma dell’incarico dirigenziale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA Per tutti i motivi di cui in premessa

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1) di confermare la volontà, espressa con la summenzionata deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 12 luglio 2018, di conferire incarico ad un avvocato del libero foro, esterno all’Ente, esperto in materia urbanistico-edilizia e, nello specifico, della tutela paesaggistica e dei relativi vincoli, affinchè esprima un parere pro veritate e/o offra al Comune di Fasano un apporto consultivo in merito alle questioni dettagliatamente riportate in narrativa;

2) di individuare, pertanto, in via definitiva, quale professionista esterno il Prof. Avv. Gabriella DE GIORGI CEZZI, del foro di Lecce, con studio Legale in Lecce alla via G. Paladini n. 50, che ha manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico di cui alla presente determinazione dirigenziale con l’applicazione dei minimi tariffari, secondo il preventivo presentato;

3) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Cap. 1111222 Descrizione Spese per liti e arbitraggi a difesa del Comune Miss/Progr. 01 / 11 Titolo/

macroaggregato

01 / 03 PdC finanziario

U.1.03.02.11.006

SIOPE 1331 /

Creditore Prof. Avv. Gabriella DE GIORGI CEZZI Importo € 4.282,52

Causale Competenze professionali

Esigibilità

2018 2019 2020 Succ.

€ 4.282,52 / /

4) di provvedere, all’occorrenza, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione delle competenze professionali in favore del professionista incaricato;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.

147-bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che, ad avvenuta esecutività, si ottempererà agli obblighi di pubblicazione ex art.

15, comma 2, del D.Lgs. 33 / 2013, che rappresentano la condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Il Dirigente

F.to Ottavio Carparelli

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