• Non ci sono risultati.

Comune di Canneto sull'oglio (Provincia di Mantova)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Comune di Canneto sull'oglio (Provincia di Mantova)"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Piazza Matteotti n. 1 – Ufficio Segreteria 0376/717010 – 0376/724010 46013 Canneto sull’Oglio (MN) - www.comune.canneto.mn.it

ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 4

ADUNANZA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE OGGETTO :

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA

ALIQUOTA PER L'ESERCIZIO 2007.

L’anno duemilasette addì venti del mese di marzo alle ore 20 e minuti 30 nella sala consiliare comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

CERVI Pierino Sindaco P

MADOGLIO Carla Consigliere P

MINOGLIA Angelo Giuseppe Consigliere P

PASTORIO Luciano Consigliere P

ARIENTI Massimo Consigliere P

BAROZZI Gianpietro Consigliere P

MUSSINI Paolo Consigliere P

ZECCHINA Pieremilio Consigliere P

GNACCARINI Franco Consigliere P

GALLI Ivano Ilario Consigliere A

PAVESI Antonio Consigliere P

FERRI BRUNO Consigliere P

SAMUELI Tonino Consigliere A

TURRINI Susanna Consigliere P

ARRIGONI Anna Maria Consigliere A

USBERTI Matteo Consigliere P

BONETTI Paolo Consigliere A

Totale 13 4 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato in oggetto.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(2)

Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 20/03/2007

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA ALIQUOTA PER L'ESERCIZIO 2007 VISTA LA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs.446/97, che dispone: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Par quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATO inoltre l'art.1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che detta disposizioni per l'approvazione di un regolamento comunale relativo all'addizionale comunale all’ IRPEF;

CONSIDERATO che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 possono prevedere la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare sul sito di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 142, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (finanziaria 2007), la misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RITENUTO, quindi, di stabilire per l'anno 2007 l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;

RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Addizionale Comunale all’IRPEF (allegato “A”) predisposto dall’Ufficio Tributi, costituito da n. 7 articoli e RITENUTO meritevole di approvazione;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il regolamento per l’applicazione della Addizionale Comunale all’IRPEF, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI DETERMINARE per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

(3)

Allegati: “A”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici in qualità di Responsabile dell’Area Direzione Generale, Programmazione e controllo di gestione, Amministrativa, Gestione risorse umane, U.R.P.;

SENTITA la relazione del Segretario Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

TURRINI Susanna la quale chiede precisazioni circa la retroattività delle imposte e sulla necessità o meno di approvare e confermare le varie aliquote.

Il Segretario risponde che precedentemente, nel dubbio, venivano confermate le aliquote delle imposte con atti deliberativi; oggi il legislatore ha precisato che non occorre più confermare le varie aliquote. L'atto deliberativo serve solo per modificare o approvare una diversa aliquota: laddove la stessa viene confermata non occorre la delibera. Per quanto attiene alle aliquote approvate con il bilancio, queste sono retroattiva dal 1°

gennaio anche se il bilancio viene approvato entro il mese di marzo, purchè ci sia stato per legge lo spostamento del termine del bilancio. Se invece si approva un regolamento, l'applicazione delle nuove norme non possono essere retroattive, in quanto in generale il regolamento vale dal 1° gennaio dell'anno successivo. In questo caso, però, coincidendo con lo spostamento del termine del bilancio, i regolamenti per le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2007.

con voti n. 11 favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (TURRINI Susanna e USBERTI Matteo) espressi per alzata di mano;

DELIBERA 1. DI approvare la sopraestesa proposta di delibera.

**********************

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 11 favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (TURRINI Susanna e USBERTI Matteo) espressi per alzata di mano;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

***

(4)

Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Piazza Matteotti n. 1 – Ufficio Segreteria 0376/717010 – 0376/724010

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO CERVI Pierino

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPODICI dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio in data 27/03/2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPODICI dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 6/04/2007 .

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPODICI dott. Giuseppe

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

FAVOREVOLE di Regolarità TECNICA IL RESPONSABILE DI AREA

CAPODICI dott. Giuseppe

FAVOREVOLE di Regolarità CONTABILE IL RESPONSABILE DI AREA

(5)

Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Pagina 1 di 3

Piazza Matteotti n. 1 – Ufficio Segreteria ' 0376/717021 – 7 0376/724010 46013 Canneto sull’Oglio (MN) - www.comune.canneto.mn.it

Allegato “A” alla delibera di Consiglio comunale n. 4 del 20/03/2007

Regolamento per l’applicazione della

Addizionale Comunale all’IRPEF

(6)

Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Pagina 2 di 3

Piazza Matteotti n. 1 – Ufficio Segreteria ' 0376/717021 – 7 0376/724010 46013 Canneto sull’Oglio (MN) - www.comune.canneto.mn.it

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF istituita dall’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

Articolo 2 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell’addizionale comunale all’ IRPEF è il Comune di Canneto sull’Oglio, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Articolo 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all’ IRPEF sono tutti i contribuenti iscritti nei registri anagrafici nel Comune di Canneto sull’Oglio alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Articolo 4

Determinazione dell'aliquota 1. L'aliquota è fissata per l’anno 2007 nella misura dello 0,4%.

2. Gli anni successivi l’aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. La deliberazione di determinazione dell’aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all’ IRPEF è effettuato direttamente al comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell’emanazione del decreto di cui all’art.

1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell’art. 1 del D.Lgs. n. 28 settembre 1998, n. 360.

(7)

Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Pagina 3 di 3

Piazza Matteotti n. 1 – Ufficio Segreteria ' 0376/717021 – 7 0376/724010 46013 Canneto sull’Oglio (MN) - www.comune.canneto.mn.it

3. L’aliquota per la determinazione dell’acconto è quella stabilita nella misura determinata per l’anno di riferimento se la deliberazione è effettuata entro il 15 febbraio dell’anno stesso, altrimenti si farà riferimento a quella deliberata per l’anno precedente.

Articolo 6 Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a saldo, dell’addizionale comunale all’ IRPEF, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471; 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché gli interessi stabiliti dalla legge per omesso, insufficiente o tardivo versamento

Articolo 7 Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.

446, il 1° gennaio 2007.

Riferimenti

Documenti correlati

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU

2.4 Reddito Normale vs Effettivo 2.5 Reddito Reale vs Nominale 2.6 Redditi a formazione pluriennale...

trattare in maniera pi` u mite i redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto agli altri redditi (fondiari, capitale, ecc.). considerare la presenza di pi` u estese aree

1) Di confermare anche per l’anno 2008 quanto stabilito con il “Regolamento comunale per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale

Tavola 10 Incidenza delle imposte sul reddito (a) per tipologia e scaglioni di reddito - Redditi 2018 Tavola 11 Incidenza detrazioni d'imposta sui redditi lordi individuali (a)

Il reddito delle società e degli enti commerciali.. La base imponibile e il riporto

L’esame della attuale curva della progressività, disegnata sulla base di cinque aliquote nominali, dal 23% al 43%, applicabili a ciascuna a un corrispondente

Alla luce di ciò, qualunque sarà l’azione riformista attuata va salvaguardata la flessibilità relativa al trattamento fiscale del welfare aziendale; le cui regole necessitano