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COMUNE DI MONTE DI MALO

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C OMUNE DI

M ONTE DI M ALO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE

DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI E SUSSIDI

(2)

INDICE

Capo I – Norme generali ………...……… pag. 5

Art. 1 (Finalità) ………...………... pag. 5 Art. 2 (Le varie provvidenze) ………... pag. 5 Art. 3 (Destinatari) ……….. pag. 5 Art. 4 (Misura delle provvidenze) ………... pag. 5

Capo II – Provvidenze in materia di assistenza sociale …… pag. 6

Art. 5 (Ammissione ai servizi sociali) ……… pag. 6 Art. 6 (Reddito minimo vitale) ……….……… pag. 6 Art. 7 (Reddito reale del nucleo familiare) ………...………… pag. 7 Art. 8 (Misura e durata dei sussidi economici di base) ……… pag. 7 Art. 9 (Sussidi per casi straordinari) ……….…… pag. 7 Art. 10 (Servizio domiciliare) ………...……… pag. 7 Art. 11 (Servizio mantenimento inabili in istituto) ….……… pag. 8 Art. 12 (Consegna dei buoni viveri) ………...………… pag. 9 Art. 13 (Altri vantaggi economici) ………..……… pag. 9 Art. 14 (Interventi speciali) ………...……… pag. 9

(dall’art. 1 all’art. 14 abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2009)

Capo III – Provvidenze in materia di assistenza scolastica . pag. 10

Art. 15 (Sovvenzioni alla Scuola Materna) …………...……… pag. 10 Art. 16 (Ausili finanziari agli alunni) ………..………… pag. 10 Art. 17 (Altri interventi di assistenza scolastica) ………...…… pag. 11

Capo IV – Provvidenze in materia di assistenza sportiva … pag. 12

Art. 18 (Sovvenzioni alle società sportive) ………..……… pag. 12 Art. 19 (Utilizzazione degli impianti sportivi comunali) ……… pag. 12

Capo V – Provvidenze per le associazioni e i gruppi ……… pag. 14

Art. 20 (Provvidenze per le associazioni e i gruppi) ……….…… pag. 14 Art. 21 (Contributi per iniziative specifiche) ……… pag. 15 Art. 22 (Contributi per l’attività turistica) ……….… pag. 15 Art. 23 (Contributi per l’attività in campo economico) ……….…… pag. 16 Art. 24 (Contributi a seguito di convenzioni) ………..…… pag. 16 Art. 25 (Vantaggi economici da spese di rappresentanza) ….………… pag. 16

Capo VI – Contributi per esecuzione di opere ……….… pag. 17

Art. 26 (Contributi per la manutenzione di strade vicinali) …….……… pag. 17

Art. 27 (Contributi per l’ampliamento dei servizi) ………..……… pag. 17

(3)

Capo VII – Altre provvidenze ……… pag. 18

Art. 28 (Contributi associativi) ……… pag. 18 Art. 29 (Contributi per celebrazioni) ………..……… pag. 18 Art. 30 (Contributi per la manutenzione dei luoghi di culto e per le

manifestazioni religiose) ……….……… pag. 18

Capo VIII – Modalità ……… pag. 19

Art. 31 (Premessa) ………..……… pag. 19 Art. 32 (Documentazione per i servizi sociali) ……… pag. 19 Art. 33 (Documentazione per gli altri benefici) ………...……… pag. 19 Art. 34 (Istruttoria) ………..……… pag. 20 Art. 35 (Erogazione dei contributi) ……….……… pag. 20

Capo IX – L’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura

economica ……….… pag. 21

Art. 36 (Istituzione dell’Albo) ………...……… pag. 21 Art. 37 (Settori di intervento) ………...……… pag. 21 Art. 38 (Redazione dell’Albo) ………...… pag. 21

Capo X – Disposizioni finali e transitorie ……….… pag. 23

Art. 39 (Norme finali) ………..……… pag. 23

Art. 40 (Norme transitorie) ……… pag. 23

Art. 41 (Sostituzione di atti e regolamenti) ………..…… pag. 23

(4)

CAPO I

NORME GENERALI

____________________________________

Art. 1 Finalità

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati nonché ad associazioni anche senza personalità giuridica da parte del Comune sono disciplinati dal presente Regolamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Bilancio Comunale e delle priorità deliberate dalla Giunta Comunale.

2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto le pari opportunità dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua libera espressione.

Art. 2

Le varie provvidenze

1. Le sovvenzioni ad enti e associazioni, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

2. Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

a) la consegna di buoni viveri;

b) l’anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;

c) la prestazione di servizi con mezzi e personale comunale;

d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;

e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

3. Gli interventi previsti dalle lettere c), d), ed e) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale o totale della spesa o del corrispettivo.

Art. 3 Destinatari 1. Sono destinatari delle provvidenze previste dall’art. 1:

a) le persone fisiche;

b) gli Enti privati e le associazioni che godano o meno della personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro;

c) gli Enti pubblici e a rilevanza pubblica, ivi compresi gli Enti associativi, quali gli Enti ecclesiastici e i patronati.

Art. 4

Misura delle provvidenze

(5)

1. Le provvidenze sono determinate in rapporto alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli artt.

433 e seguenti del Codice Civile, nonché relativamente agli Enti, al rilievo di interesse generale dell’attività beneficiata, tenuto anche conto del numero delle persone interessate.

(6)

CAPO II

PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE ____________________________________

Art. 5

Ammissione ai servizi sociali

1. Il Comune, con i servizi di assistenza sociale, nell’ambito e nel rispetto della Legge Regionale 15 Dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civili e dignitose, che permettano di superare l’emarginazione ed i disagi causati dalle insufficienti possibilità economiche o psico-fìsiche.

2. Per l’ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;

b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre a quelli strettamente necessari alla normale vita di lavoro e di relazione;

c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

3. Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale, determinato ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.

4. Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti che, pur avendone la possibilità, non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all’Autorità Giudiziaria.

Art. 6

Reddito minimo vitale

1. Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per il soddisfacimento minimo dei bisogni fondamentali dell’alimentazione, dell’abbigliamento, dell’igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall’I.N.P.S..

2. Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base.

3. Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

a) per il capo famiglia il 100% della quota base;

b) per il secondo componente il 70% della quota base;

c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

4. Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

5. Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l’altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% della quota base.

6. Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purché non superi il 50% della quota base; anche le spese di riscaldamento vanno calcolate nel loro effettivo ammontare.

7. La composizione del nucleo familiare viene rilevata d’ufficio.

(7)

Art. 7

Reddito reale del nucleo familiare

1. Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

2. Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni, questo anche quando, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, la documentazione appaia incompleta o poco attendibile.

Art. 8

Misura e durata dei sussidi economici di base

1. L’ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell’art. 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

2. Se la differenza è inferiore a lire 50.000 (cinquantamila), il sussidio è pari a tale somma.

3. La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta, ed è rinnovabile.

Art. 9

Sussidi per casi straordinari 1. Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri Enti;

b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;

c) per l’affido eterofamiliare di minori;

d) per il trasporto necessario all’accesso a prestazioni o a servizi relativi ad un handicap o ad una grave malattia;

e) per la fornitura di attrezzature o per l’esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;

f) per opere di miglioramento, soprattutto di carattere igienico-sanitario, delle condizione degli alloggi e di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;

g) per onoranze funebri decorose;

h) per l’acquisto di protesi;

i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant’altro sia idoneo.

2. Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

3. Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitate.

4. Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

Art. 10 Servizio domiciliare

1. Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l’autosufficienza o presentino rischi di emarginazione.

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2. Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune.

3. Il servizio domiciliare fornisce le seguenti prestazioni:

a) aiuto alla persona nella cura di sé (igiene, vestizione ed alimentazione);

b) aiuto domestico;

c) servizio mensa;

d) servizio di lavanderia;

e) servizio trasporto a pagamento;

f) visite domiciliari di socializzazione;

g) disbrigo di pratiche e di piccole commissioni;

h) svolgimento di altre minute attività fuori e nell’abitazione dell’assistito;

i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell’assistito nella vita di relazione.

4. Il servizio è gratuito qualora il bisognoso abbia un reddito inferiore al minimo vitale e sussistano le condizioni previste dall’art. 5 comma 2.

5. Le persone che, pur avendo un reddito superiore al minimo vitale, oppure beni immobili o automezzi, versino in condizione di particolare gravità psico-sociale, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, previa richiesta ai competenti uffici, ed esame della domanda da parte della Giunta Comunale.

6. La partecipazione alla spesa è totale se l’assistito ha beni immobili e automezzi, oppure un reddito reale pari a tre volte il minimo vitale. Negli altri casi l’assistito partecipa alla spesa pagando, almeno, la metà del costo del servizio.

7. Il reddito dell’assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.

8. Il servizio di assistenza domiciliare a sostegno delle persone colpite da malattie gravissime è comunque erogato gratuitamente, qualora il reddito reale della famiglia non sia superiore a tre volte il minimo vitale.

9. Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

10. L’ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

a) delle richieste dell’utente;

b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;

c) delle disponibilità operative del servizio.

11. L’ammissione al servizio con partecipazione della spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio o sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

Art. 11

Servizio mantenimento inabili in istituto

1. Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

2. Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altre istituzioni.

3. Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissata annualmente dalla Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione Veneto.

4. Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

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Art. 12

Consegna di buoni viveri

1. Nei casi urgenti ed eccezionali, il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, la concessione di buoni viveri o di altri prodotti in natura, nonché di somme di denaro attraverso l’economato a favore di persone fisiche in stato di immediato bisogno, nel limite massimo di un quinto della pensione minima per i lavoratori erogata dall’l.N.P.S., con arrotondamento a lire 10.000 (diecimila) superiori.

2. La Giunta Comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all’intervento se ne ricorrono le condizioni.

Art. 13

Altri vantaggi economici

1. Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

2. In casi di particolare gravita psico-sociale, il Comune può comunque assumersi l’onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Per favorire la socializzazione e l’inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con Enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell’art. 9 del presente Regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta Comunale può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

4. In occasione di calamità naturali il Comune può offrire ai disastrati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all’uno per cento delle proprie spese correnti.

5. In caso di grandi calamità naturali nazionali o internazionali, il Consiglio Comunale può deliberare in merito.

6. In caso di grandi calamità naturali il Comune, anche aderendo ad iniziative umanitarie di carattere nazionale o regionale, si fa promotore e garante delle raccolte di denaro o beni in natura presso la popolazione a favore delle comunità colpite.

Art. 14 Interventi speciali

1. I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla Legge 31 Marzo 1980, n. 126 e successive modificazioni.

2. Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l’erogazione dei contributi previsti dalla Legge 09 Gennaio 1989, n. 13, modificata con Legge 27 Febbraio 1989, n. 62.

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CAPO III

PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA ____________________________________

Art. 15

Sovvenzioni alla scuola materna privata

1. A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare la scuola materna; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

2. Il Comune riconosce che la Scuola Materna “San Giuseppe” retta dall’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia svolge un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell’interesse di tutta la comunità, e può stipulare con questa Scuola convenzioni.

3. La scuola materna per ottenere la sovvenzione annuale deve:

a) presentare motivata istanza entro il 31 Gennaio di ciascun anno, allegando la “Relazione Morale e Finanziaria” relativa all’anno precedente;

b) depositare presso il Comune il Regolamento o lo Statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l’istituzione degli Organi Collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 Maggio 1974, n. 416;

c) osservare sotto la vigilanza dell’autorità scolastica le disposizioni che presiedono l’istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;

d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all’esaurimento dei posti disponibili;

e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;

f) impegnarsi a presentare alla fine dell’anno scolastico una relazione illustrativa sull’andamento generale della scuola.

4. Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine, entro lo stesso termine di cui al comma 3 lettera a), la scuola presenta istanza corredandola del preventivo analitico dell’intervento.

5. La metà del contributo viene corrisposta entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori, l’altra metà entro trenta giorni dalla presentazione del consuntivo della spesa. Se le opere non vengono realizzate interamente, il contributo viene proporzionalmente diminuito, con l’obbligo di restituzione dell’eventuale differenza già anticipata dal Comune.

6. Il Comune può mettere a disposizione della scuola materna proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per il servizio di trasporto degli alunni, le esigenze della scuola materna vanno però coordinate con quelle delle scuole elementari e medie.

7. Il Comune detrae dalla sovvenzione annuale prevista dall’art. 15 il costo del personale, delle strutture e dei mezzi offerti durante l’anno precedente.

Art. 16

Ausili finanziari agli alunni

1. Per facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie, che presentino istanza, per l’acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di trasporto, qualora non vi provveda direttamente il Comune, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale.

2. In casi particolarmente bisognevoli di tutela, la quota base del reddito vitale viene aumentata di 2/5.

(11)

Art. 17

Altri interventi di assistenza scolastica

1. Il Comune dispone l’elargizione di contributi, l’acquisto diretto di beni da concedere in uso, mette a disposizione proprio personale, mezzi e strutture in favore delle Scuole Elementari o Medie, nonché della Scuola Materna Privata, per iniziative scolastiche, parascolastiche o extra- scolastiche dei plessi funzionanti sul territorio comunale.

2. Quanto previsto dal precedente comma 1 si applica anche per le iniziative gestite direttamente dal Comitato dei Genitori degli alunni frequentanti i plessi scolastici di Monte di Malo, eletti negli Organi Collegiali della Scuola.

3. I benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 vengono elargiti su motivata istanza, correlata dal preventivo di spesa, in cui siano chiaramente indicati gli obiettivi didattici educativi e i destinatari dell’iniziativa, o su iniziativa del Comune, ai sensi del primo comma del successivo art. 31.

CAPO IV PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SPORTIVA ____________________________________

Art. 18

Sovvenzioni alle società sportive

1. Il Comune riconosce che le società sportive che svolgono attività dilettantistica, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell’interesse di tutta la comunità e può stipulare con esse convenzioni.

2. Alle società sportive di cui al comma 1 potranno essere elargite sovvenzioni in denaro pari al sei per mille delle spese correnti del bilancio comunale.

3. La Società Sportiva per ottenere la sovvenzione annuale deve:

a) presentare motivata istanza entro il 31 Gennaio di ciascun anno, allegando la “Relazione Morale e Finanziaria” relativa all’anno precedente;

b) depositare presso il Comune il Regolamento e lo Statuto della società, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare la democraticità degli Organi Direttivi e l’adesione alle carte federali;

c) osservare, sotto la vigilanza dell’Assessore allo Sport, il programma di attività sportiva a favore delle categorie giovanili e di propaganda all’avviamento della pratica sportiva concordato con il Comune all’inizio di ogni anno sportivo;

d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni dei giovani che desiderano praticare l’attività sportiva;

e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;

f) impegnarsi a presentare alla fine dell’anno sportivo una relazione illustrativa sull’andamento generale della società;

g) impegnarsi a sostenere il peso organizzativo di quelle manifestazioni, inerenti alle discipline sportive praticate o affini, che il Comune riterrà di celebrare ai fini della propaganda all’avviamento allo sport.

4. Il Comune dispone l’acquisto diretto o la cessione di beni da concedere in uso, mette a disposizione proprio personale, mezzi e strutture in favore delle Società Sportive.

5. I benefici di cui al precedente comma 4 vengono elargiti su motivata istanza, correlata dal preventivo di spesa, in cui siano chiaramente indicati gli obiettivi sportivi educativi e i destinatari o su iniziativa del Comune, ai sensi del primo comma del successivo art. 31.

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Art. 19

Utilizzazione degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune può concedere l’utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre, nonché di quelli a sua disposizione per affitto, alle scuole, alle società ed ai gruppi, fissandone l’eventuale contribuzione e le condizioni per l’uso.

2. La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società e dai singoli praticanti.

3. La concessione degli impianti a favore di società sportive, di cui al Capo IV, art. 18, comma 1, e relativamente all’attività dilettantistica giovanile, può essere gratuita.

4. È fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

5. Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 Settembre di ogni anno, non possano essere tutte accolte a causa dell’insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l’eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra di loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti, tesserati, negli ultimi due anni.

6. Considerato l’elevato valore educativo della pratica sportiva, il Sindaco può concedere gli eventuali spazzi rimasti a disposizione, dopo l’assegnazione ai richiedenti locali, a società operanti fuori il territorio comunale con gli stessi criteri dei commi precedenti.

7. Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzioni in cui siano stabiliti:

a) la durata;

b) l’onerosità della concessione;

c) l’onere delle spese di gestione;

d) la regolamentazione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e delle migliorie;

e) la responsabilità dei danni a cose o persone;

f) il divieto di sub concessione;

g) i casi di revoca;

h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO V PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI ____________________________________

Art. 20

Provvidenze per le associazioni e i gruppi

1. Il Comune sostiene gli Enti, le associazioni, i comitati, i gruppi di volontariato, le cooperative, che operano nel territorio comunale senza scopo di lucro nei campi religioso, educativo, culturale, ricreativo, sportivo, sociale, sociosanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, riconoscendo che svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell’interesse di tutta la comunità, e dispone l’erogazione di benefici in loro favore.

2. Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell’attività svolta, che deve essere illustrata in una relazione anche sintetica, e sono determinate nella misura massima del disavanzo dell’associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell’anno precedente, comunque non superiore al 30% delle spese complessive contenute nello stesso consuntivo. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare, con il preventivo ed il consuntivo, il verbale dei revisori dei conti oppure i documenti giustificativi delle entrate e delle spese avute.

3. Al fine di mantenere l’associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente, che svolgano attività non limitata ai propri associati, e può coprire i

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disavanzi fino al 60% delle spese complessive; può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

4. Il Comune può anche erogare benefici ad Enti, associazioni, gruppi e cooperative a carattere nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale; ciascuna sovvenzione non può superare, di norma, il terzo dell’importo medio delle sovvenzioni alle associazioni di cui al comma 1.

5. I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente l’1%

delle spese correnti.

6. Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà, o acquisiti per affitto, per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di riscaldamento e la fornitura dell’illuminazione e dell’acqua a carico del proprio bilancio; una convenzione fissa la durata dell’uso e stabilisce le modalità di controllo sull’utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto.

7. Qualora vengono svolte attività di volontariato, soprattutto in campo psico-sociale, ecologico, di manutenzione dei beni comunali o di recupero di manufatti storici, che si risolvono a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell’associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al 60% dell’eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato, contributo che, comunque, non deve essere inferiore al 30%; l’attività deve essere concordata preventivamente con apposita convenzione e l’erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto, per servizi continuativi è ammessa la rateizzazione del contributo, comunque, in termini posticipati.

8. Il Comune autorizza l’allacciamento temporaneo forfetizzato alla rete di pubblica illuminazione o idrica per le iniziative attivate da Associazioni o gruppi privati che abbiano rilievo sociale o di pubblico interesse.

9. A favore delle Associazioni e dei gruppi il Comune può mettere a disposizione gratuita per brevi periodi strutture comunali, aree, beni o anche il personale occorrente, quando l’attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

10. Alle Associazioni che versino in situazioni di contingente necessità può essere concessa l’antici- pazione di somme, previa domanda agli organi competenti, e dimostrazione delle effettive necessità.

11. Le Società o i Gruppi, per ottenere la sovvenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono presentare motivata istanza entro il 31 Gennaio di ciascun anno, allegando la “Relazione Morale e Finanziaria” relativa all’anno precedente.

12. Il Comune dispone l’acquisto diretto o la cessione di beni da concedere in uso, mette a disposizione proprio personale, mezzi e strutture in favore delle Società o dei Gruppi.

13. I benefici di cui al precedente comma 12 vengono elargiti su motivata istanza, correlata dal preventivo di spesa, in cui siano chiaramente indicati gli obiettivi sportivi educativi e i destinatari o su iniziativa del Comune, ai sensi del primo comma del successivo art. 31.

Art. 21

Contributi per iniziative specifiche

1. Il Comune patrocina le manifestazioni religiose, artistiche, culturali, ricreative, sportive, turistiche, le fiere e le mostre, e concorre alle spese per finalità straordinarie ed una tantum degli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori, erogando contributi che possono anche coprire ogni costo previsto a seconda dell’importanza dell’iniziativa nonché del numero e della condizione dei suoi destinatari, fino ad un massimo dell’1% delle spese correnti di bilancio.

2. Viene data precedenza, nell’ordine, alle manifestazioni preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle sportive e a quelle culturali ed artistiche.

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Art. 22

Contributi per lo sviluppo dell’attività turistica

1. Il Comune riconosce che la Pro Loco di Monte di Malo, con il perseguimento dei suoi scopi statutari, svolge attività di pubblico servizio, ai fini della valorizzazione turistica del paese, del mantenimento delle sue manifestazioni popolari, nonché di fattiva collaborazione con l’Ente comunale fornendo energie organizzative per le iniziative popolari, costituendo una ricchezza da tutelare nell’interesse di tutta la comunità, e può stipulare con questa convenzioni.

2. Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo dell’attività turistica nel Comune e concorre alle spese di funzionamento dell’Ente presente nel territorio, e dell’associazione nazionale, regionale, provinciale e comprensoriale a cui è affiliato, relativamente alle iniziative che riguardano il Comune.

3. Il contributo per l’attività di cui ai commi 1 e 2, non può superare l’uno per mille delle spese correnti del bilancio.

4. La sovvenzione annuale costituisce riconoscimento dell’attività svolta, che deve essere illustrata in una relazione anche sintetica, e sono determinate nella misura massima del disavanzo dell’Ente, risultante dal consuntivo dell’anno precedente, comunque non superiore al 30% delle spese complessive contenute nello stesso consuntivo.

5. L’Ente, per ottenere la sovvenzione di cui al precedente comma 4, deve presentare motivata istanza entro il 31 Gennaio, allegando il Conto Consuntivo dell’anno precedente e il Bilancio di Previsione dell’anno in corso, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al Conto Consuntivo.

6. Il Comune dispone l’acquisto diretto o la cessione di beni da concedere in uso, mette a disposizione proprio personale, mezzi e strutture in favore dell’Ente.

7. I benefici di cui al precedente comma 6 vengono elargiti su motivata istanza, correlata dal preventivo di spesa, in cui siano chiaramente indicati gli obiettivi turistico-sociali e i destinatari o su iniziativa del Comune, ai sensi del primo comma del successivo art. 31.

Art. 23

Contributi per attività in campo economico

1. Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l’occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico sino ad un massimo dell’uno per mille delle spese correnti previste nel bilancio.

Art. 24

Contributi a seguito di convenzioni

1. Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

2. Anche per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

3. La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli Enti, le Associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguata al costo e al valore dell’iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

(15)

Art. 25

Vantaggi economici da spese di rappresentanza

1. Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l’acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità, quali:

a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di Enti o Uffici pubblici;

b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;

c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;

d) ogni altra piccola utilità.

2. Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al tre per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO VI CONTRIBUTI PER L’ESECUZIONE DI OPERE ____________________________________

Art. 26

Contributi per la manutenzione di strade vicinali

1. Il Comune, ai sensi del D. L. 01 Settembre 1918, n. 1446, convertito nella Legge 17 Aprile 1925, n.

473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al 50% della spesa ritenuta congrua dall’Ufficio Tecnico.

2. I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

3. Il contributo viene erogato dopo l’acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti, che devono comunque essere indifferibili.

Art. 27

Contributi per l’ampliamento dei servizi

1. I privati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un’opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del 50% dei lavori, purché annualmente non sia superiore allo 0,50% delle spese correnti previste in bilancio.

2. Il concorso del Comune interviene in presenza di rilevante spesa pro capite, non inferiore a cinque volte la pensione minima I.N.P.S..

3. Per l’erogazione del contributo si applica il comma 3 dell’art. 26.

CAPO VII ALTRE PROVVIDENZE ____________________________________

Art. 28

Contributi associativi

1. Il Comune, in aggiunta alle Associazioni nazionali, può aderire ad altre Associazioni di Enti locali.

(16)

2. I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l’esercizio a cui si riferiscono.

3. Entro il 31 Ottobre di ogni anno, o comunque nel termine previsto dallo Statuto, il Comune può recedere dall’associazione restando escluso dall’obbligo del contributo dell’anno successivo.

Art. 29

Contributi per celebrazioni

1. Il Comune concorre alle spese per l’organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgano fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura dell’uno per mille delle spese correnti previste in bilancio.

Art. 30

Contributi per la manutenzione dei luoghi di culto e per le manifestazioni religiose 1. Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla Legge Regionale 20 Agosto 1987, n. 44, le

confessioni religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del tre per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi e fedeli.

2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 Ottobre di ciascun armo, ed il contributo viene concesso l’anno successivo.

3. Il Comune interviene a favore dei comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al 10% del contributo di cui al comma 1.

CAPO VIII MODALITÀ

____________________________________

Art. 31 Premessa

1. I benefici previsti dall’art. 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di Enti pubblici per attività riconducibili, anche con metodo analogico, alle materie contemplate dal presente Regolamento.

Art. 32

Documentazione per i servizi sociali

1. Per ottenere i benefici di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

a) domanda sottoscritta dall’interessato o da chi ne esercita la patria potestà o la legale rappresentanza, conforme al modello predisposto dal Comune o su sua istruzione;

b) ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare di appartenenza;

c) ultime buste paga;

d) libretti di pensione;

e) ricevute del pagamento del canone di locazione;

f) cartellini rosa per i disoccupati;

(17)

g) i certificati di parziale o totale invalidità.

2. Il Comune può di volta in volta, e caso per caso, chiedere i documenti che ritenga necessari.

3. Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari, il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

4. La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dal competente ufficio. Gli accertamenti possono riguardare:

a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S.);

c) accertamenti presso l’abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

Art. 33

Documentazione per gli altri benefici

1. Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente Regolamento diversi da quelli di cui all’art. 32, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all’istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento; il sottoscrittore che agisca in nome di un Ente, Associazione o gruppo deve indicare l’incarico rivestito, assumersi tutte le responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell’ente. peculiari ed economici dell’istanza.

2. Gli Enti, le Associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (Statuti, Regolamenti, Affiliazioni).

Art. 34 Istruttoria

1. L’istruttoria viene eseguita dall’ufficio competente, che predispone, per l’assessorato di competenza, la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale.

2. Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. L’esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento.

4. L’Ufficio istruttore è tenuto a dare immediata notizia al richiedente e all’assessorato competente, in caso l’istanza debba essere rigettata per incompetenza o altri motivi formali spiegando, all’interessato, in modo chiaro e lineare i motivi del rigetto.

5. In ogni domanda il richiedente deve espressamente dichiarare, pena il rigetto dell’istanza:

a) di essere a conoscenza del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte senza esclusioni o riserve;

b) di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione presentata;

c) di essere pronto alla restituzione immediate delle somme percepite o al pagamento dei servizi ricevuti, senza prescrizione di termini, a seguito di dichiarazioni, anche parzialmente inesatte o a documentazioni non corrispondenti;

d) di comunicare con tempestività le eventuali variazioni succedute dopo la presentazione dell’istanza.

Art. 35

Erogazione dei contributi

(18)

1. Il contributo del Comune deve essere concretamente erogato nei tempi tecnici strettamente necessari subito dopo l’accertamento della regolarità dell’istanza.

2. La documentazione insufficiente per la necessaria completezza dell’istanza deve essere integrata, a cura dei destinatari, su richiesta dell’Ufficio comunale competente che ne fissa i termini, scaduti i quali l’Ufficio propone alla Giunta la revoca del beneficio.

3. L’erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO IX L’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

____________________________________

Art. 36 Istituzione dell’Albo

1. È istituito l’Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio Comunale.

2. Con la prima istituzione dell’Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell’esercizio finanziario 1991.

3. L’Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l’inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L’Albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 37 Settori di intervento

1. L’Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente Regolamento sopra richiamato:

a) assistenza e sicurezza sociale;

b) attività sportive e ricreative del tempo libero;

c) sviluppo economico;

d) attività culturali e ricreative;

e) tutela dei valori ambientali;

f) interventi straordinari;

g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun beneficiario iscritto nell’Albo sono indicati:

a) cognome e nome, anno di nascita/denominazione sociale, indirizzo;

b) finalità dell’intervento;

c) importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;

d) disposizioni di legge in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, la norma regolamentare).

Art. 38

(19)

Redazione dell’Albo

1. Alla prima redazione dell’Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall’Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all’articolo precedente, e verificato, in base alle risultanze contabili, dall’Ufficio di Ragioneria.

2. L’Albo è pubblicato per due mesi all’Albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con pubblici avvisi.

3. L’Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

4. Copia dell’Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ____________________________________

Art. 39 Norme finali

1. Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente Regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da altro provvedimento a caraterete generale.

2. Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettate comunque i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

3. Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente Regolamento.

4. L’ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente Regolamento, è comunque subordinata alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell’esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

5. La Giunta Comunale predispone ogni anno una relazione riepilogata dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente Regolamento e lo allega al rendiconto.

Art. 40 Norme transitorie

1. Per i benefici da erogare relativi alle attività dell’anno 1993 tutti i termini previsti sono differiti al 15 Dicembre 1993.

Art. 41

Sostituzione di atti e regolamenti

1. II presente Regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall’art. 1.

II presente Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi e sussidi, collezionato in numero ventitré pagine e composto da quarantuno articoli divisi in nove capitoli è stato approvato, con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, dal Consiglio Comunale nell’adunanza del 13 Dicembre 1993.

Riferimenti

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