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Le principali modifiche IRPEF/INPS da gennaio 2022

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Academic year: 2022

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Dossier Casi

Le principali modifiche IRPEF/INPS da gennaio 2022

N. 15 26.04.2022

• Irpef 2022

• Detrazioni 2022

• Trattamento integrativo

• ANF e AUU

• Riduzione contributiva lavoratori

• Fondo di solidarietà

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Dossier Casi

Sommario

Modifiche buste paga 2

1. IRPEF 2022 ... 2

2. Detrazioni 2022 ... 2

3. Trattamento integrativo ... 3

4. ANF nuclei con figli ... 4

5. Detrazioni figli da marzo 2022 ... 4

6. Marzo 2022, ANF e AUU per lavoratori domestici e domestici somministrati ... 4

7. Marzo 2022, ANF e AUU per lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS ... 5

8. Riduzione contributiva anno 2022 ... 5

9. DURC ... 5

10. Esonero 0,80% aggiornamento software paghe ... 5

11.Decontribuzione lavoratrici madri ... 6

12.Fondo di solidarietà ... 6

13.Nuovi scaglioni di reddito ... 6

14.Familiari fiscalmente a carico ... 7

15.Media occupazionale ... 7

16.No tax area ... 7

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Dossier Casi

Modifiche buste paga

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha apportato notevoli modifiche che interessano la gestione della busta paga e il reddito da lavoro dipendente. A partire dall’elaborazione della busta paga di gennaio 2022 è cambiata la gestione delle detrazioni per lavoro dipendente, è stata prevista una riduzione contributiva in favore dei lavoratori, sono state riformate le aliquote Irpef e il trattamento integrativo per beneficiare del bonus 100 euro. Da marzo 2022 a queste già importanti novità si è aggiunto l’Assegno Unico Universale e la modifica delle detrazioni per figli. Inoltre, per il solo anno 2022, è stata introdotta la possibilità di riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente, pari allo 0,8%, per tutti i dipendenti che hanno una retribuzione mensile imponibile non superiore ai 2.692 euro mensili.

1. IRPEF 2022

…?

Dal 1° gennaio 2022 sono state introdotte le nuove aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, quali sono?

…!

A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo sistema di tassazione dei redditi. Il nuovo calcolo dell’IRPEF ha previsto quattro aliquote in luogo delle attuali cinque, sempre divise per scaglioni di reddito:

• 23% per la fascia di reddito fino a 15.000 euro;

• 25% per la fascia di reddito 15.001-28.000 euro;

• 35% per la fascia di reddito 28.001-50.000 euro;

• 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

2. Detrazioni 2022

…?

Dal 2022 sono state anche modificate le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, disciplinate dall’articolo 13 del TUIR?

…!

Si, dal 1° gennaio 2022 sono state introdotte le seguenti modifiche alle detrazioni per lavoro dipendente:

per i redditi fino a 15.000 euro:

• le detrazioni spettanti non potranno superare la somma di 1.880 euro all’anno e, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non potrà essere inferiore a 690 euro;

• per i rapporti a tempo determinato: le detrazioni spettanti non potranno superare la somma di 1.380 euro all’anno;

• per la fascia di reddito da 15.001-28.000 euro: le detrazioni non potranno superare la somma di 1.910 euro – incrementata dal prodotto di questa formula:

1.910+1.190*(28.000-reddito)/(28.000- 15.000);

• per la fascia di reddito da 28.001-50.000 euro: le detrazioni non potranno superare la somma di 1.910 euro – incrementata dal prodotto di questa formula:

1.910*(50.000-reddito) /(50.000-28.000);

• oltre 50.000 euro: le detrazioni non spetteranno.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra i 25.000 e i 35.000 euro.

Il nuovo sistema di detrazioni ha interessato anche i redditi da pensione e i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, nello specifico, le detrazioni per pensione dal 01 gennaio 2022 seguono il seguente calcolo:

• fino a 8.500 euro: le detrazioni spettanti non potranno superare la somma di 1.955 euro e non potranno essere inferiori a 713

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• da 8.501 a 28.000: le detrazioni spettanti non potranno superare il risultato prodotto da questa formula: 700+(1.955- 700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500);

• da 28.001 a 50.000: le detrazioni spettanti non potranno superare il risultato prodotto da questa formula: 700*(50.000- reddito)/50.000-28.000);

• oltre i 50.000 euro: le detrazioni non spetteranno.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra i 25.000 e i 29.000 euro.

le detrazioni per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente seguono, infine, il seguente calcolo:

• fino a 5.500 euro: le detrazioni spettanti non potranno superare la somma di 1.265 euro;

• da 5.501 a 28.000: le detrazioni spettanti non potranno superare il risultato prodotto da questa formula: 500+(1.265- 500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500);

• da 28.001 a 50.000: le detrazioni spettanti non potranno superare il risultato prodotto da questa formula: 500*(50.000- reddito)/(50.000-28.000);

• oltre i 50.000 euro: le detrazioni non spetteranno.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra gli 11.000 e i 17.000 euro.

3. Trattamento integrativo

…?

Dal 1° gennaio 2022 è stato modificato anche il sistema di applicazione del trattamento integrativo introdotto dal decreto-legge n.

3/2020, convertito nella legge n. 21/2020?

…!

Si, l’articolo 1, comma 3, della legge di Bilancio 2022, ha stabilito, con effetto dal 1°

gennaio 2022, il riconoscimento del trattamento integrativo in misura pari a 1.200 euro netti annui a beneficio di coloro che totalizzano un reddito complessivo non eccedente i 15.000 euro per periodo d’imposta e con imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Inoltre, la medesima normativa ha stabilito che per i titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta solo se la somma delle detrazioni è di ammontare superiore all’imposta lorda e comunque nel limite massimo di 1.200 euro annue; quindi, spetta soltanto ai cosiddetti

“incapienti” (per l’effettivo importo ricavato dalla differenza tra detrazioni e l’imposta lorda, entro il limite massimo di 1.200 euro annue): “Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1- ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con tratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda”.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 28.000 euro, invece, con effetto dal periodo d’imposta 2022, viene soppressa l’ulteriore detrazione che era stata introdotta con decorrenza dal1° luglio 2021 e riconosciuta anche per i redditi da 28.001 a 40.000 euro (viene quindi abrogato l’art. 2 del dl n. 3/2020 convertito in legge n.

21/2020).

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4. ANF nuclei con figli

…?

Dal 1° marzo 2022 il sostituto d’imposta non deve più erogare gli ANF all’interno del cedolino paga per i nuclei familiari con figli e orfanili?

…!

Si. Il Decreto Legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230, istitutivo dell’assegno unico e universale per i figli, ha previsto, a decorrere dal 1°

marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni degli assegni familiari.

Quindi, nel caso in cui dovesse essere presentata domanda per il riconoscimento di assegni familiari dal 1° marzo 2022, per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare (in tali ipotesi in presenza dei requisiti previsti per legge il richiedente avrà diritto all’assegno unico e universale per i figli).

Per ultimo si ricorda che le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

5. Detrazioni figli da marzo 2022

…?

Con l’introduzione dell’AUU, il sostituto d’imposta, dal mese di marzo 2022, non deve più riconoscere le detrazioni per figli a carico under 21?

…!

Si in conseguenza dell’entrata in vigore dell’AUU, l’articolo 10, comma 4, del D.lgs. n.

230/2021 ha introdotto una modifica dell’articolo 12 del TUIR, con l’effetto che, a far data dal 1°

marzo 2022:

• cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle

detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;

è abrogata la detrazione da 1.200 euro per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis dell’articolo 12 del TUIR.

Inoltre, richiamando le modifiche apportate all’articolo 12 del TUIR da parte del D.L. n. 4/2022, c.d. decreto Sostegni ter, l’Agenzia delle Entrate, ha spiegato che per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12, (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR.

Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.

6. Marzo 2022, ANF e AUU per lavoratori domestici e domestici somministrati

…?

Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore;

con l’introduzione dell’AUU, dal 01 marzo 2022 non sarà più necessario che richiedano gli ANF?

…!

Alla luce delle nuove disposizioni e per i mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 si rappresenta quanto segue:

Per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.

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7. Marzo 2022, ANF e AUU per lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS

…?

A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata può richiedere l’Assegno unico per i figli a carico?

…!

Si, con decorrenza dal 1° marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata può richiedere l’Assegno unico per i figli a carico. Per quanto concerne gli ANF, invece, si ricorda che quest’ ultimo viene corrisposto dalla competente Gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.

Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021.

La domanda di ANF può essere inoltrata anche successivamente al 1° marzo 2022 nel limite della prevista prescrizione quinquennale e sempre relativamente ai periodi coperti da ANF.

8. Riduzione contributiva anno 2022

…?

Dal 1° gennaio 2022 è stata prevista la riduzione contributiva dell’aliquota INPS a carico del dipendente pari allo 0.80%, a quali condizioni?

…!

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121 che, ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quello domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sia riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la

competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Resta inteso che la soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.

Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non ha diritto al beneficio.

9. DURC

…?

È necessario essere in possesso di DURC per poter applicare la riduzione contributiva dello 0,80% ai dipendenti?

…!

No, in quanto l’agevolazione non assume natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.

296.

10. Esonero 0,80% aggiornamento software paghe

…?

In data 22/3/2022 è stata pubblicata la circolare INPS n. 43 avente per oggetto:

“…Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore”.

Perché alcune software house non sono ancora aggiornate?

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…!

In corrispondenza del paragrafo 7, della circolare INPS n.43/2022, dedicato all’esposizione della riduzione su UniEmens, viene scritto che

“…Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento

<AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.” Con quanto sopra, è chiaro l’intendimento dell’istituto ovvero rendere l’esposizione della riduzione obbligatoria a partire dalla denuncia di competenza del mese di maggio 2022. Tesi successivamente confermata dall’istituto stesso in risposta ad esplica richiesta pervenuta tramite ASSOSOFTWARE. Alcune software house hanno segnalato numerosi dubbi interpretativi emersi nella lettura della circolare, dubbi per i quali hanno inteso attendere ancora riscontro da parte dell’istituto. In considerazione della finestra temporale residua ancora utile, ovvero Aprile e Maggio 2022, quindi, solo dopo il chiarimento di tali dubbi, le procedure saranno implementate e rese disponibili.

11. Decontribuzione lavoratrici madri

…?

In via sperimentale, per l’anno 2022, sono ridotti del cinquanta per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato?

…!

Si, La riduzione opererà per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il suddetto esonero spetterà, pertanto, alla madre:

• lavoratrice dipendente del settore privato;

• nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali a suo carico;

• a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per la durata massima di un anno da tale rientro.

12. Fondo di solidarietà

…?

In forza della previsione normativa di cui all’articolo 1, comma 204, lettera b), della legge di bilancio n. 234/2021, come occorre comportarsi con i fondi di solidarietà?

…!

L’articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 234/2021, dispone che i Fondi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 234/2021, si adeguino alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1°

gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

13. Nuovi scaglioni di reddito

…?

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 2) introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, nuove aliquote (ridotte a quattro rispetto alle precedenti cinque) e nuovi scaglioni di reddito, utili a calcolare l’imposta, con una riduzione del carico fiscale da versare. Dal momento che cambiano anche le fasce di reddito, oltre alle aliquote, i soggetti con redditi compresi tra 50.000 e 55.000 euro, vedranno un incremento dell’aliquota pari al 15%?

…!

No, I soggetti con redditi compresi tra 50.000 e 55.000 euro, vedranno un incremento dell’aliquota pari al 5%, tuttavia, trattandosi sempre di una tassazione per scaglioni di reddito l’incremento è assorbito, anche per le fasce di reddito più alte, dal decremento delle prime fasce.

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14. Familiari fiscalmente a carico

…?

Quali sono i parametri reddituali per considerare i familiari fiscalmente a carico?

…!

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

15. Media occupazionale

…?

Come si determina la media occupazione per la verifica dell’obbligo di versamento dei Fondi di solidarietà?

…!

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

16. No tax area

…?

La riforma dell’Irpef con le nuove aliquote su quattro scaglioni di reddito ha prodotto dei cambiamenti anche sugli importi della no tax area?

…!

A partire dal 2022, per i lavoratori dipendenti non è stata prevista alcuna differenza e l’importo della no tax area resta a 8174 euro, per i lavoratori autonomi, invece, cresce di 700 euro su base annua, passando dai precedenti 4800 euro, agli attuali 5500 euro. Anche i pensionati beneficiano di un incremento di 326 euro su base annua, passando dai precedenti 8174 euro, agli attuali 8500 euro. Si pensa che il nuovo importo di 5.500 euro per gli autonomi, avrà riflessi anche sul

mantenimento dello status di disoccupato e/o privo di un lavoro regolarmente retribuito.

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LE DATE DA RICORDARE …

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