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cónsig^n^ art"184' C mma 4 del,'0reell' ven9 no scelti tre scrutatori nelle persone dei

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(1)

COMUNE DI SAN PIER NICETO

(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

N. O REG. DELIBERE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI 2020

L'anno duemilaventi il giorno ihreJTifo fvqd f del mese

M\^^ e seguent|. "©"a Casa comunale, e nella consueta Sala delle Adunanze consiliari di

questo Comune, alla seduta di J&hZLD___ disciplinata dall'art. 30 della LR 06/03/1986 n 9 in seduta ordinana/urgente che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art 48 dello

stesso ordinamento, risultano all'appello nominale-

di <£Tn><£o^O alle ore

CONSIGLIERI

1. NASTASI DOMENICO M. E.

2. FORMICA ELISABETTA 3. NASTASI FRANCESCO 4. BONGIOVANNI ROSARIA T.

5. CALOGERO GIUSEPPE R.

PRESENTI

S

CONSIGLIERI 6. TOTARO GIUSEPPE

PRESENTI uO

5l Aha

7. CERTO MATTEA

8. MOLLURAROSA

9. MICALE MICHELE 10. NASTASI ROSARIA

s 11

Sl

*/

Assegnati n. 10 - In carica n. 10 - Assenti n. 2__ - Presenti

&

Rusulta legale, a. sensi de citato art 30 della L.R. 06/03/1986,,n. 9, il numero degli intervenuti Assume la presidenza «I S.g. Mi. W^RE ^<^' nella sua qualità

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Scattareggia Francesco. La seduta è pubblica

cónsig^n^ art"184' C°mma 4 del,'0REELL' ven9°no scelti tre scrutatori nelle persone dei

(2)

(AMPOWCSTO

COMUNE DI SAN PIER NICETO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE REG.AREAN°21 DEL 15/05/2020

REG. GENERALE N°"?3 DEL ..^j.£\.ZO ^O

PROPONENTE: Responsabile dell'Area Finanziaria - Dr. Rag. Carmelo Caravello

OGGETTO: Approvazione provvisoria Tariffe TARI 2020.

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'arti della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1°

gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC); - l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

; Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fìssa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"

; e) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno";

CONSIDERATO che:

- l'art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente;

(3)

- il comma 651, dell'art. 1, della L. 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in:

costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e

variabili;

- il comma 654, dell'art. 1, della L. 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 704, dell'art. 1, della L.147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

PRESO ATTO che - è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

CONSIDERATO che la legge di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 statuisce la facoltà dei Comuni di approvare provvisoriamente anche per il 2020 le tariffe in vigore nel 2019, fermo restando l'obbligo di determinare il piano finanziario rifiuti entro il 31 dicembre 2020 e provvedendo all'applicazione dei conguagli eventualmente risultanti dalle differenze di costo

nell'arco del triennio 2021 - 2023

VISTO che l'amministrazione comunale di San Pier Niceto intende approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine di scadenza previsto dalla legge;

Visto che non essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizione Arerà, si ritiene necessario provvedere all'approvazione della tariffa della Tari confermando le tariffe dell'esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge

296/2006;

RILEVATO che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020.

DATO ATTO inoltre che la TARI 2020 verrà riscossa con 2 rate aventi scadenza: -1 rata scadenza 30 settembre 2020 - II rata scadenza 31 dicembre 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto

2000;

(4)

PROPONE

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di confermare in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche in vigore nell'anno 2019 come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che questo ente prowederà ad approvare il PEF entro il termine sopra descritto ed in osservanze delle superiori disposizioni legislative prowederà l'applicazione di eventuali conguagli risultanti dalle differenze del costo del piano medesimo con le tariffe applicate nel 2020 nell'arco del triennio 2021/2023;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni sopra

espresse.

(5)

Il Presidente dà lettura della proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 6 favorevoli e 2 astenuti (minoranza)

A P P R O V A

la proposta ad oggetto: Approvazione Provvisoria Tariffe TARI 2020

Con separata analoga votazione, Tatto è dichiarato immediatamente eseguibile

(6)

/ /

<7 . /

..V /

UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI

IMPONIBILE QUOTA FISSA

IMPONIBILE QUOTA VARIABILE

1

1,27 52,60

2

1,48 94,68

3

1,60 110,46

4

1,71 126,24

5

1,73 152,54

6

1,67 178,84

OLTRE 6

1,67 178,84

s~

v.*.'

^Siìr.aJ

(7)

N.O.

10 11

« 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Classificazione attività

Musei, blblloteche,uffici pubblici, scuole,associazioni,luoghl di culto.

Cinematografi e teatri.

Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta.

Campeggl,dlstrlbutorl carburantljmpiantl sportivl.autolavaggi.

Stabilimenti balneari,areeportuali,aeroportualt,ferrovle,autostazioni.

Esposizioni e autosaloni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo, caserme ,carceri,coÌleggi, convitti.

Ospedali e ambulatori.

ytf|cl,agenzie,studl professionali.

Banche e Istituti di credito.

Negozi abbfgliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta ed altri beni durevoli

EdÌcole,Farmade,tabaccaio,plurilicenze.

Negozi particolari quali fj|atelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato,commercio all'ingrosso.

Banchi di mercato di beni durevoli.

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbÌere, estetica,lavanderie Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico,fabbro,elettrìcÌsta

Carrozzeria,offIclna,elettrauto.

Attivitàindustriali con capannoni di produzione.

Attività artigianali di porduzione di beni specifici.

Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie,Pub.

Mense,Birrerie,Amburgherie,Rosticcerie.

Bar, Caffè, Pasticceria, Gelateria.

Supermercato, Pane e pasta, MaceHeria,Saluml e formaggi, Generi alimentari.

Plurilicenze alimentari e/o miste, Produttori divino, Frantoi, oleifici, Molini Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio.

Ipermercati di generi misti.

Banchi di mercato generialimentari.

Discoteche, Night club, Sale giochi, Circoli privati.

N^-

Quota Fissa Curo

0,64227 0,47325 0,45072 0,75495 0,59720 0,57466 1,43103 1,09299 1,10426 1,45356 1,18313 0,80002 1,14933 1,52117 0,92397 1,69019 1,51554 1,05919 1,39722 0,95777 0,93524 5,07057 6,42272 3,38038 1,80287 2,49021 5,63397 2,77191 8,36081

N\,,., Quota variabìK\ •

Curo 0,96444 0,72284 0,68388 1,14954 0,91184 0,88456 2,18412 1,66586 1,68729 2,20945 1,80614 1,21578 1,73600 2,31856 1,40283 2,57574 2,31856 1,59766 2,12177 1,44764 1,42231 10,71603

9,76717 7,79347 3,31223 3,77984 11,69021

4,20458 12,72285

(8)

PARERE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 53, legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 e ss.mm. e ii)

Il Responsabile dell'Area e/o Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo "\4J~bis, comma 1, del D.Lgs.

n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione/ amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria è regolamentare.

Data/b/.il.G?

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-ò/s, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

[k4 Parere favorevole

[ ] Parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte;

[ ] Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegni di spesa e/o armento/diminuzione di entrata.

Data ../>./>./.£#

Il Responsabile'-dell'Area Finanziaria

(9)

ANGELO EMANUELE dott. CASTRO REVISORE CONTABILE

Iscrizione Registro Revisori Legali n.160458 REVISORE UNICO del COMUNE DI SAN PIER NICETO (ME)

Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2017

COMUNE DI SAN PIER NICETO CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Al Presidente del Consiglio

Al responsabile del settore economico finanziario Al responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti

Via pec : ragioneria@pec.comune.comune.sanpiemiceto.me.it comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it

VERBALE N° 5 DEL 22/06/2020 DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di giugno , il sottoscritto Castro Angelo Emanuele, vista la richiesta via pec. Del 28/05/2020 con la quale si chiede parere sulla proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto : " . Approvazione provvisoria tariffe TARI 2020", formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale e composto di numero 4 ( quattro) pagine.

Alle 10:32 circa la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Paterno, 22/06/2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Angelo Emanuele dott. Castro

1 Parere dell'Organo di Revisione

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa.

(10)

ANGELO EMANUELE dott. CASTRO REVISORE CONTABILE

Iscrizione Registro Revisori Legali n.160458 REVISORE UNICO del COMUNE DI SAN PIER NICETO (ME)

Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2017

OGGETTO : : "Approvazione provvisoria tariffe TARI 2020"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il Revisore Unico dei Conti

VISTA la proposta di delibera n.21 del 15/05/2020 ricevuta via pec in data 28/05/2020 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "Approvazione provvisoria tariffe TARI

2020";

VISTO Part. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L.

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO il comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: ".. il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma

delle leggi vigenti in materia...";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro iltermine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di

entrate;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/07/2014, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cuial D.P.R. 27/04/1998, n. 158;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 chedisciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 8 del D.P.R 27/04/1998, n. 158,disciplinante il piano finanziario;

PRESO ATTO che:

- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altraautorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Parere dell'Organo di Revisione

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2

(11)

ANGELO EMANUELE dott. CASTRO REVISORE CONTABILE

Iscrizione Registro Revisori Legali n.160458 REVISORE UNICO del COMUNE DI SAN PIER NICETO (ME)

Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2017

VISTI:

-l'art. 15-bis del DL.34/2019;

-D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in data 19/03/2019 dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del servizio di che trattasi in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, entrambi favorevoli;

VISTO il parere di regolarità contabile del 19/03/2019 espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che Responsabile del procedimento è l'architetto Salvatore Dario Emmi - Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti;

CONSIDERATO:

-che non risulta ancora predisposto il piano finanziario TARI pel l'esercizio 2020 e che pertanto si vuole procedere alla conferma delle tariffe previste per l'esercizio 2019;

-che la legge di conversione del D.L. 17/ marzo 2020,n.l8 statuisce la facoltà dei Comuni di approvare provvisoriamente per l'anno 2020 le tariffe in vigore per il 2019, fermo restando l'obbligo di determinare il piano finanziario rifiuti entro il 31/12/2020 e di provvedere all'applicazione degli eventuali conguagli risultanti dalle differenze di costo nell'arco del triennio 2021/2023;

-che in sede di conversione del D.L. 18/20, 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali è stato differito AL 31/07/2020;

RILEVATO che la Tassa sui Rifiuti verrà riscossa con due rate di versamento, con le seguenti scadenze:

- prima rata al 30 settembre 2020;

- seconda rata 31 dicembre 2020;

VISTO che l'amministrazione comunale di San Pier Niceto intende approvare il bilancio di previsione 2020/2022 entro i termini di legge;

ESPRIME

Per quanto di competenza PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera, rimanendo in capo alle funzioni di competenza dell'Organo Consiliare la discrezionalità in ordine all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

3 Parere dell'Organo di Revisione

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(12)

ANGELO EMANUELE dott. CASTRO REVISORE CONTABILE

Iscrizione Registro Revisori Legali n.160458

REVISORE UNICO del COMUNE DI SAN PIER NICETO (ME) Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2017

Infatti, risulta corretto il chiarimento, fornito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale e confermato altresì dal T.A.R. Puglia - Lecce nella Sentenza n. 2022 del 29 luglio 2014, nel parere reso sulla questione, secondo cui il parere dei Revisori dei Conti, che rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di Bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL

RACCOMANDA

- di rispettare sulla base del redigendo piano economico finanziario l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio sancito dal DPR 158/99;

- di non assumere impegni di spesa senza adeguata copertura finanziaria secondo le norme del D.lgs.

118/2011;

- agli organi di governo preposti nonché ai Funzionari addetti al controllo sia gestionale che finanziario di monitorare costantemente i costi nonché le tariffe applicate ed in caso di squilibrio finanziario provvedere tempestivamente all'adeguamento delle tariffe e/o del piano stesso entro i termini previsti dalla legge e del regolamento comunale vigente, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- di avviare un'attività di verifica degli elementi posti a base dell'applicazione delle tariffe in vigore, in particolare in relazione alle superfici tassabili, così da evitare elusione e/o prescrizione della tassa al fine di garantire una equa ripartizione del tributo sui cittadini;

- di Intraprendere un'attività contro l'evasione della tassa per premunirsi, annualmente, del gettito tributario necessario a garantire solidità finanziaria ed il mantenimento del servizio puntuale e produttivo;

- di dotare l'Ufficio Tributi di mezzi strutture e personale idonei per la gestione dell'applicazione del tributo in modo efficiente e conseguentemente assicurare la realizzazione dell'entrata in termini di cassa per poter assolvere alle obbligazioni dei costi derivanti. Tale condizione è imprescindibile in quanto un'eventuale squilibrio di cassa obbliga gli Enti locali ad adottare interventi immeditati di equilibrio finanziario come sopra descritto;

INVITA

-l'Ente a porre in essere misure più incisive per quanto concerne la riscossione del tributo visti i risultati ottenuti negli ultimi anni.

Paterno, 22/06/2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Angelo Emanuele dott. Castro

4 Parere dell'Organo di Revisione

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(13)

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta per come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Doli Scattareggia Francesco

LPUBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 giorni

consecutivi a decorrere dal

L'addetto alla Pubblicazione:

Si certifica, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi di legge, per 15 giorni

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Scattareggia Francesco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA Al SENSI DI LEGGE:

• II giorno

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

r£ II giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 25 GlU2020

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IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Scatóreggia Francesco

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