• Non ci sono risultati.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE. Composta degli Ill.mi Sigg.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE. Composta degli Ill.mi Sigg."

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente Dott. TRONCI Andrea - Consigliere Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere

Dott. BASSI Alessand - Rel. Consigliere Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 23/07/2016 del Tribunale di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Bassi Alessandra;

(2)

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio sui gravi indizi e sulle

esigenze cautelari per le posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e con rinvio sulle sole esigenze cautelari per le posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)

(OMISSIS) e (OMISSIS);

uditi i difensori, Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), Avv.

(OMISSIS) e Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS), l'Avv. (OMISSIS) anche in sostituzione dell'Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento

dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, in accoglimento dell'appello ex articolo 310 c.p.p., proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, in riforma della impugnata ordinanza

del 6 novembre 2015 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria (che aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare presentata in data 2 ottobre 2013 in ragione della ritenuta mancanza delle esigenze cautelari), il Tribunale del capoluogo calabrese, sezione specializzata per il riesame, ha applicato - tra gli altri - nei confronti dei ricorrenti, la misura

cautelare custodiale (carceraria nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e domiciliare nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), in relazione alle imputazioni provvisorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, articolo 74 (capi A, B, C, D) e Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 (capi A2, A3, A4, 5, 5bis, Bl, B2, B2bis, B3, D1 ed E) loro rispettivamente

ascritte in rubrica.

1.1. Preliminarmente, il Tribunale ha affrontato l'eccezione di competenza territoriale eccepita da talune delle difese, evidenziando che il procedimento ha ad oggetto quattro differenti organizzazioni

criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti, tre delle quali radicate nella provincia di (OMISSIS) (quelle di cui ai capi A, C e D della rubrica), mentre con riferimento all'associazione di

cui al capo A non e' certo il luogo di costituzione del sodalizio sicche' la competenza territoriale va radicata presso l'ufficio di Procura di Reggio Calabria, in base al luogo di consumazione del connesso reato associativo sub capo B; che, con riferimento alle condotte consumate all'estero, sussiste la competenza a procedere dell'autorita' giudiziaria di Reggio Calabria atteso che parte della

condotta e' stata commessa in Italia in tale territorio.

1.2. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello con riferimento ai soli capi di imputazione rispetto ai quali il primo giudice aveva stimato integrati i gravi indizi di colpevolezza, mentre ha escluso di poter rivalutare il profilo della gravita' indiziaria in relazione ai

fatti per i quali il Gip aveva escluso l'integrazione del presupposto di cui all'articolo 273 c.p.p., rilevando come il P.M. non abbia addotto elementi tali da incidere sulla valutazione operata dal

primo giudice.

Il Giudice del gravame cautelare ha dunque ritenuto fondato l'appello con "riferimento al profilo delle esigenze cautelari e per gli indagati raggiunti da gravita' indiziaria e contestazione di carattere

associativo che rivestono un ruolo gerarchico", evidenziando come coloro che partecipavano con pervicacia ai sodalizi in investigazione, con ruoli di capi o organizzatori, ad organismi con propaggini internazionali e radicamento sul territorio, non possano ritenersi soggetti neutri rispetto al pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Ad ulteriore conferma del giudizio di attualita' e

concretezza delle esigenze cautelari, il Collegio ha posto in evidenza, in relazione alle specifiche

(3)

posizioni degli indagati, gli elementi emergenti dalla nota dei Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 15 novembre 2016, prodotta dal pubblico ministero a corredo dell'appello.

1.3. Con specifico riguardo la posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS) - confermata la gia' ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato associativo di cui al capo A - il Tribunale ha ritenuto comprovato, in termini di gravita' indiziaria, il delitto di cui al capo A4), segnatamente il finanziamento ad opera degli indagati di una fornitura di 1,5 chili di cocaina. Il Tribunale ha dunque rilevato che gli indagati hanno dimostrato di operare professionalmente nel mercato degli stupefacenti e - come emerge dalla nota dei ROS dei Carabinieri - di avere continuato

ad agire illegalmente e di essere stati sottoposti a provvedimenti custodiali per diversi reati, alcuni anche specifici, sicche' risulta integrato nell'attualita' il pericolo di reiterazione criminosa.

1.4. Con riferimento alla posizione del (OMISSIS), richiamate le motivazioni svolte dal Gip con riferimento alla gravita' indiziaria per il reato di cui al capo E, il Collegio della cautela ha ritenuto integrato il pericolo di reiterazione criminosa in considerazione del coinvolgimento dell'indagato in diversi procedimenti penali per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche collegati a

contesti mafiosi, stimando adeguata a fronteggiare il suddetto periculum la misura degli arresti domiciliari.

1.5. Quanto al (OMISSIS), ribadito quanto rilevato in relazione al (OMISSIS) - stante la specularita' delle posizioni dei due indagati - il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose in considerazione del fatto che, successivamente ai fatti di cui al capo

E, come emerge dalla citata nota dei ROS, egli e' rimasto coinvolto in gravi vicende criminali.

Nondimeno, stante la mancanza di collegamenti con un gruppo associativo, il Tribunale ha stimato adeguata a fare fronte alle delineate esigenze cautelari di natura special preventiva anche la misura

domiciliare.

1.6. In relazione a (OMISSIS), il Tribunale ha rimarcato la centralita' dell'indagato nell'ambito della presente indagine, avendo egli assunto il ruolo di promotore e di organizzatore dell'attivita' illecita dei due sodalizi criminali di cui ai capi B e C ed essendo stato egli arrestato per detenzione di armi.

Il Collegio ha evidenziato che, nell'ambito dell'associazione sub capo B e dei relativi reati fine (B1, B2, B2bis e B3), (OMISSIS) si occupava della gestione dei contatti con i sodali inviati all'estero e della destinazione della sostanza stupefacente importata; che, in relazione al reato associativo sub capo C ed al reato fine sub capo C1, egli assolveva un ruolo ancor piu' determinante trattando -

come si evince dal contenuto delle captazioni - le forniture di 200 chili di cocaina di altissima qualita' e di 32 chili della medesima sostanza. Sulla scorta di tali evidenze, rilevate la professionalita' del (OMISSIS) nell'agire criminoso, la sua pervicacia criminale nonche' i collegamenti con diversi sodalizi, il Giudice a quo ha ritenuto unica misura idonea a recidere i

collegamenti con l'ambiente criminale quella di custodia in carcere.

1.7. Quanto a (OMISSIS), ribadita la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui ai capi B, Bl, B2, Bbis, B3, D e D1, il Tribunale ha rimarcato che, con riferimento al capo B1, l'indagato ha svolto il ruolo di finanziatore dell'illecita operazione di narcotraffico; che, quanto ai reati di cui ai capi di B2 e Bbis, l'indagato si e' occupato della diretta organizzazione delle

illecite operazioni, attivita' replicata nella vicenda di cui al capo B3; che, in relazione ai reati di cui ai capi D e D1, il prevenuto ha assunto un ruolo apicale sia nei finanziamenti degli acquisti di cocaina, sia nella ricerca di nuovi canali di approvvigionamento dello stupefacente per conto del sodalizio. Il Collegio ha dunque rilevato che il coinvolgimento del (OMISSIS) in episodi delittuosi anche in forma associativa successivamente ai fatti per cui si procede consente di ritenere integrato

nell'attualita' il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, stimato fronteggiabile esclusivamente con la custodia in carcere.

(4)

1.8. Medesime considerazioni il Tribunale ha svolto con riferimento alle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispetto ai quali - ribadita la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati associativi sub capi B e D ed ai reati fine loro rispettivamente contestati in via provvisoria, ha

ritenuto sussistente nell'attualita' il pericolo di reiterazione criminosa, in considerazione delle modalita' della condotta, degli spostamenti all'estero, della conduzione delle trattative per l'acquisto

di stupefacente, della non occasionalita' della condotta criminosa inserita in diversi contesti associativi con ramificazioni anche internazionali, nonche' delle esperienze significative di reato successive ai fatti oggetto del procedimento emergenti dalla nota dei ROS, stimando unica misura

idonea quella carceraria.

1.9. Infine, quanto al (OMISSIS), riconfermato il giudizio di gravita' indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi D e D1, il Collegio ha evidenziato come il ruolo di stabile acquirente del gruppo e, pertanto, di finanziatore dello stesso comprovato anche dalla conversazione captata il (OMISSIS),

dimostri la non occasionalita' dell'attivita' criminosa ed il pieno inserimento del prevenuto nel contesto associativo, rendendo il pericolo di reiterazione criminosa attuale anche alla luce delle

emergenze della nota dei ROS in atti, ritenendo adeguata a farvi fronte la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:

2.1. Contraddittorieta' della motivazione, per avere il Collegio fatto proprie le considerazioni svolte dal pubblico ministero che ha escluso che l'indagato faccia parte di un sodalizio criminale e, nel

contempo, recepito le indicazioni contenute nella nota del ROS quanto al coinvolgimento del medesimo indagato in "vicende criminali gravi", sia pure non formalmente contestate;

2.2. Violazione di legge penale in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale applicato la misura cautelare senza indicare gli specifici elementi per cui, a distanza di piu' di quattro anni dal presunto fatto reato, possa ritenersi ancora sussistente nell'attualita' del pericolo di reiterazione criminosa, mancando elementi rivelatori della continuita' del periculum

libertatis.

2.3. Nei motivi aggiunti depositati in cancelleria, la difesa dell'indagato ha ribadito la contraddittorieta' della motivazione in ordine alla stimata attualita' delle esigenze cautelari,

producendo in allegato la nota dei ROS dei Carabinieri del 16 novembre 2015.

3. Nei ricorsi presentati, con atti separati, dall'Avv. (OMISSIS) e dall'Avv. (OMISSIS)o, nell'interesse dei patrocinati (OMISSIS) e (OMISSIS), si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i

seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 274 c.p.p., per manifesta illogicita' della motivazione. I ricorrenti evidenziano come il Tribunale sia incorso in un'evidente contraddittorieta'

la' dove, dopo avere premesso che le esigenze cautelari possono ritenersi attuali soltanto con riferimento a coloro i quali siano attinti da contestazione associativa, ha poi applicato la misura cautelare ai ricorrenti sebbene non attinti da gravita' indiziaria in relazione al reato associativo di cui al capo A. D'altra parte, (OMISSIS) e' gravato da una sola condanna per violazione della legge sugli stupefacenti concernenti fatti anteriori a quelli oggetto del procedimento (dal (OMISSIS)), mentre

tutte le annotazioni di polizia giudiziaria si riferiscono a detta vicenda processuali o comunque a condotte di contrabbando nel movimento di rifiuti o ricettazione che non risultano aver originato procedimenti penali a suo carico, sicche' mancano elementi per affermare che egli abbia continuato

ad agire illegalmente (v. primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. (OMISSIS)).

(5)

3.2. Violazione di legge in relazione all'articolo 273 c.p.p., articolo 292 c.p.p., comma 2, e articolo 310 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale accolto l'appello ed applicato la misura cautelare senza effettuare la necessaria "autonoma valutazione" in ordine alla sussistenza dei gravi

indizi di colpevolezza, limitandosi a richiamare l'ordinanza del Gip senza rispondere agli specifici rilievi dedotti nella memoria scritta prodotta in udienza (v. secondo motivo del ricorso presentato

dall'Avv. (OMISSIS) e primo e secondo motivo del ricorso presentato dall'Avv. (OMISSIS)).

3.3. Violazione di legge in relazione all'articolo 273 c.p.p., commi 1 e 1-bis, per avere il Tribunale ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza carico dei due ricorrenti sebbene, quanto a (OMISSIS), le emergenze delle intercettazioni non siano univoche; quanto a (OMISSIS), le dichiarazioni rese dal coimputato (OMISSIS) - unico elemento suo carico siano prive di validi elementi di riscontro individualizzanti (terzo motivo del ricorso presentato dall'Avv. (OMISSIS)).

3.4. Violazione di legge in relazione all'articolo 274 c.p.p., e articolo 292 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di compiere la prescritta "autonoma valutazione" in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, limitandosi ad un vaglio apparente sul punto (quarto

motivo del ricorso presentato dall'Avv. (OMISSIS)).

3.5. Violazione di legge in relazione all'articolo 274 c.p.p., per avere il Tribunale accolto la richiesta di applicazione di misura cautelare senza compiere l'imprescindibile valutazione circa l'attualita' dei pericula libertatis, limitandosi a richiamare - senza riportarne i contenuti ne' svolgere un autonomo

vaglio - le emergenze della nota dei ROS, nonostante le puntuali censure mosse nella memoria difensiva depositata in udienza (quinto motivo del ricorso presentato dall'Avv. (OMISSIS)).

4. Nel ricorso presentato da (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), si chiede l'annullamento del provvedimento cautelare per i seguenti motivi:

4.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 273 c.p.p., articolo 292 c.p.p., commi 3 e 4, e articolo 195 c.p.p., comma 7, per avere il Tribunale applicato la misura cautelare in ordine al reato

associativo senza fornire adeguata contezza delle ragioni per le quali si siano ritenuti integrati i gravi indizi di colpevolezza;

4.2. Vizio di motivazione in relazione all'articolo 274 c.p.p., per avere il Tribunale radicalmente omesso di compiere la valutazione in ordine alla attualita' e concretezza delle esigenze cautelari,

alla luce del tempo trascorso dei fatti.

5. Nei ricorsi presentati personalmente da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), depositati dal difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), si chiede l'annullamento del provvedimento coercitivo eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b) e c). I ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia applicato loro la misura cautelare senza operare la prescritta valutazione in ordine alla attualita' e concretezza delle

esigenze cautelari, in considerazione del tempo trascorso dei fatti nonche' - con riguardo a (OMISSIS) e (OMISSIS) trascurando di considerare la loro giovane eta' ed incensuratezza.

6. Analoghe censure (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) sono dedotte da (OMISSIS), nel ricorso a firma del difensore Avv.

(OMISSIS), la' dove si evidenzia come il Tribunale abbia omesso di indicare gli specifici elementi, oggettivi e non meramente congetturali, sulla scorta dei quali abbia ritenuto concrete ed attuali le

esigenze cautelari a carico dell'indagato.

(6)

7. Infine, nel ricorso presentato personalmente da (OMISSIS), si chiede l'annullamento dell'ordinanza coercitiva per i seguenti motivi:

7.1. Violazione di legge penale in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 73 e 74, e articolo 273 c.p.p., per avere il Tribunale desunto la prova della partecipazione dell'indagato al gruppo criminale sulla base di una sola conversazione telefonica, per

di piu' confondendo la figura del finanziatore con quella dell'acquirente, dunque in assenza di elementi tali da integrare la prescritta gravita' indiziaria;

7.2. Violazione di legge penale e contraddittorieta' della motivazione in relazione all'articolo 274 c.p.p., per avere il Tribunale omesso di compiere un'effettiva valutazione in ordine alla sussistenza

nell'attualita' del pericolo di reiterazione criminosa.

7.3. Nei motivi nuovi, il patrono del (OMISSIS) eccepisce il vizio di motivazione in ordine ai presupposti della partecipazione del patrocinato all'associazione per delinquere finalizzata ad attivita' di narcotraffico (capo D) ed alla violazione di cui di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 (capo D1) CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito esposti, i ricorsi presentati da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre vanno disattesi, in

quanto destituiti di fondamento, i ricorsi presentati da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

2. I ricorsi presentati da (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati con riguardo all'assorbente motivo concernente la motivazione dell'ordinanza impugnata quanto al requisito dei gravi indizi di

colpevolezza.

2.1. I ricorrenti deducono la nullita' dell'ordinanza per difetto di motivazione la' dove richiama per relationem il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria

del 6 novembre 2015, rammentando a sostegno il principio di diritto espresso da questa Corte in diversi arresti, secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico

ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e dunque questi, qualora intenda accogliere

l'impugnazione, e' tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilita' delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice (v. Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010, Picchi, Rv. 246283 e da

ultimo Sez. 6, n. 17749 del 01/03/2017, Friggi, Rv. 269853).

2.2. La regula iuris teste' ricordata - nel prescrivere al Tribunale che accolga l'appello del P.M.

avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di misura cautelare di motivare in ordine a tutti i presupposti della cautela, andando oltre il singolo profilo censurato e fatto oggetto del ricorso ex articolo 310 c.p.p. - e' certamente corretta e non puo' non essere condivisa. Nel caso in

cui sfoci nell'accoglimento del ricorso della parte pubblica, l'appello cautelare ha invero effetto integralmente devolutivo della quaestio de libertate, la' dove l'ordinanza ex articolo 310 c.p.p.

(sebbene non immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., comma 3 della stessa norma) ha valenza costitutiva del vincolo alla liberta' personale e, pertanto, non puo' prescindere dalla verifica positiva del Tribunale in ordine a tutti i requisiti della cautela di cui agli articoli 273,

274 e 275 c.p.p.. E cio' sebbene taluno di tali profili non abbia formato oggetto di specifica critica

(7)

nell'atto di appello per avere il P.M. - com'e' fisiologico attaccato la decisione sul solo requisito ritenuto insussistente dal primo giudice (nella specie quello delle esigenze cautelari).

2.3. Conduce a tale conclusione il chiaro disposto dell'articolo 292 c.p.p., comma 2, che, nel definire i requisiti imprescindibili della motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare", ha valenza generale ed assurge a canone di sistema in materia di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, in attuazione della riserva di giurisdizione sancita dall'articolo 13

Cost.. Il provvedimento emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso del P.M. costituisce un- ordinanza che dispone la misura cautelare", producendo gli stessi effetti del provvedimento cautelare emesso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del P.M., e non puo', pertanto,

non conformarsi al contenuto minimo, prescritto a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio, dell'articolo 292 c.p.p..

2.4. Acclarato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare ex articolo 310 c.p.p., deve conformarsi alle prescrizioni motivazionali dettate dall'articolo 292 c.p.p., occorre nondimeno notare come la disciplina codificata in detta norma non precluda in nessun modo al Tribunale che

accolga l'appello del P.M. avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare di fare richiamo per relationem ad altri atti del procedimento ed, in particolare, alle parti - stimate condivisibili - dell'ordinanza oggetto di riforma. Anche l'ordinanza che dispone la misura cautelare

ex articolo 310 c.p.p., come ogni altro provvedimento giurisdizionale, puo' invero essere motivata mediante il rinvio ad altro atto dell'incartamento processuale, a condizione che osservi le regole

ormai stabilizzate in materia.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, nel nostro sistema processuale, la c.d.

motivazione per relationem e' certamente legittima ed ammissibile sempre che: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni

del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale

l'esercizio della facolta' di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U,

21/06/2000, Primavera, Rv. 216664).

Giova rimarcare che, come questo Giudice di legittimita' ha piu' volte ribadito, la motivazione per relationem o per incorporazione continua ad essere ammissibile anche a seguito della novella operata con la L. 16 aprile 2015, n. 47, con cui si e' prescritta la necessaria "autonoma valutazione"

in punto di gravita' indiziaria e di esigenze cautelari, a condizione che il giudice, dopo avere ripercorso gli elementi oggettivi acquisiti nel corso delle indagini, dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (ex plurimis Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, P.M. in proc. Elezi, Rv. 268113; Sez. 6,

n. 47233 del 29/10/2015, Moffa Andrea, Rv. 265337).

2.5. Sulla scorta dei principi sopra esposti, non v'e' dunque materia per censurare l'ordinanza in verifica nella parte in cui, con riguardo al profilo della gravita' indiziaria, fa integrale richiamo all'ordinanza del Gip, nella quale - pur rilevandosi la mancanza nell'attualita' delle esigenze ex articolo 274 c.p.p. - viene dato diffusamente conto degli elementi integranti il requisito di cui all'articolo 273 c.p.p., in ordine alla gran parte delle imputazioni provvisorie elevate agli indagati e,

precisamente, alla contestazione cautelare elevata nei confronti dei ricorrenti.

(8)

2.6. Coglie, di contro, nel segno, il profilo di doglianza col quale i (OMISSIS) denunciano la mancanza di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni mosse in punto di gravita' indiziaria

con la memoria depositata a verbale nel corso dell'udienza ex articolo 310 c.p.p. (ed allegata al presente ricorso).

Ferma la legittimita' della tecnica di redazione della motivazione dell'ordinanza cautelare emessa in appello mediante rinvio ad altro atto, va nondimeno rimarcato come il Tribunale, quale organo della

impugnazione cautelare, non possa sottrarsi dal dare congrua (sia pure sintetica) risposta alle specifiche deduzioni che la difesa abbia formalmente sottoposto al proprio vaglio.

Ed invero, nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, e' legittima tanto la produzione da parte del P.M. di

documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi" - preesistenti o sopravvenuti - purche' nell'ambito del devolutum (con concessione di un congruo termine alla difesa che lo richieda);

quanto la produzione da parte dell'indagato di elementi, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono

le condizioni e i presupposti di applicabilita' della misura cautelare richiesta (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227357).

Ne discende che il Collegio del gravame cautelare, che sia stato formalmente sollecitato a pronunciarsi su specifiche questioni ovvero a disaminare elementi prodotti dalle parti, in particolare

quelli a difesa fatti oggetto di una memoria prodotta in udienza, non puo' sottrarsi dal dare espressa risposta ai temi sottoposti al proprio vaglio, incorrendo - in caso contrario - nel vizio, rilevabile in

sede di legittimita', di violazione di legge per carenza di motivazione (in questo senso, sia pure in tema di ordinanza ex articolo 309 c.p.p., v. ex plurimis, Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari,

Rv. 264938).

Non puo', del resto, non essere posto in risalto come, in caso di ordinanza che disponga la misura cautelare ex articolo 310 c.p.p. (con ribaltamento in peius del provvedimento reiettivo del Gip), la mancanza di motivazione in ordine alle specifiche questioni o elementi dedotti dall'indagato al fine

di contrastare la tesi d'accusa incide sensibilmente sul diritto di difesa, atteso che il provvedimento del Tribunale non e' - ovviamente - suscettibile di ricorso per riesame ex articolo 309 c.p.p., di tal

che il giudizio d'appello costituisce la sede naturale - ed unica - ove la difesa puo' far valere doglianze di merito in relazione ai presupposti della misura cautelare, potendo dedurre col ricorso

ex articolo 311 c.p.p., soltanto censure di legittimita'.

A cio' si aggiunga che l'articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c-bis) - norma che (come gia' rilevato) si applica anche al provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., in quanto "ordinanza che dispone la misura cautelare" - sanziona espressamente, a pena di nullita', l'omessa "esposizione dei

motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa".

2.7. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, si deve dunque affermare che l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in accoglimento dell'appello del P.M., in quanto provvedimento

costitutivo della limitazione della liberta' personale - id est c.d. genetico della cautela - deve conformarsi, con riguardo alla motivazione sui presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e scelta della misura) alle stesse regole fissate nell'articolo 292 c.p.p., comma 2, come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimita': la motivazione puo',

pertanto, ritenersi legittima anche qualora faccia integrale richiamo ad altro atto del procedimento ovvero lo incorpori, a condizione che, per un verso, nel provvedimento il giudice della impugnazione cautelare lasci una traccia visibile del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni per cui li abbia ritenuti idonei a supportare l'applicazione della misura, in linea con la

(9)

prescrizione dell'"autonoma valutazione" contenuta nel citato articolo 292 c.p.p., e con le linee guida tracciate dalla giurisprudenza di legittimita' in tema di motivazione per relationem; per altro verso, dia conto di avere disaminato gli elementi e le questioni che le parti (specialmente la difesa)

abbiano ritualmente sottoposto al proprio vaglio, mediante la produzione di una memoria o la formalizzazione nel verbale d'udienza.

2.8. Orbene, a tali regulae iuris non si e' conformato il Tribunale calabrese la' dove, nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza (in relazione ai capi d'imputazione per i quali detto requisito era gia' stato stimato integrato da parte del Gip), si e' limitato a richiamare e fare proprio

l'ordinanza del Gip impugnata senza dare risposta - neanche in modo sintetico ne' implicito - alle specifiche deduzioni che la difesa dei due (OMISSIS) aveva mosso nella memoria prodotta all'udienza del 20 aprile 2016 (ed allegata in copia al presente ricorso), nella quale si era sollecitata

la rivalutazione dei gravi indizi evidenziando, quanto a (OMISSIS), specifiche circostanze di fatto emergenti dalle investigazioni (incontri con (OMISSIS) e contenuto dei dialoghi in occasione delle

conversazioni intercettate nelle date precisate in memoria) e, quanto a (OMISSIS), l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni a carico rese dal medesimo (OMISSIS).

Non e' revocabile in dubbio che si trattasse di censure sulle quali il Collegio del gravame era tenuto a rispondere, attenendo ad elementi e/o a profili incidenti sulla tenuta (indiziaria) del quadro

d'accusa, dunque ad un tema rilevante ai fini della decisione dell'appello cautelare ed imprescindibile ai fini dell'emissione del titolo coercitivo.

2.9. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria affinche' provveda alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione provvisoria di cui al capo A4) passando in disamina le questioni e gli elementi dedotti

nella memoria depositata in udienza e completamente pretermessi.

Le ulteriori deduzioni in punto di gravi indizi e, sopratutto, di esigenze cautelari sono assorbite.

2.10. Resta fermo che, in caso di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei due ricorrenti, ai fini della valutazione in ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale dovra' tenere conto della prescrizione di cui all'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), quanto alla necessaria attualita' e concretezza del periculum libertatis, come meglio chiarito nel prosieguo nel paragrafo

3.4.

3. Il ricorso di (OMISSIS) e' fondato con limitato riguardo al profilo concernente le esigenze cautelari.

3.1. Va disatteso il primo motivo di doglianza, col quale (OMISSIS) si duole del compendio argomentativo posto dal Tribunale a sostegno del giudizio di gravita' indiziaria (sub punto 4.1 del

ritenuto in fatto).

Il ricorrente contesta la ricostruzione storico fattuale posta a base del giudizio di gravita' indiziaria sollecitando una diversa valutazione delle emergenze dei servizi di osservazione compiuti dalla P.G.

il 5 ed il 6 marzo 2011 e, dunque, promuove una rilettura delle risultanze delle indagini non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimita' limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi

logici ictu oculi percepibili, senza possibilita' di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

(10)

3.2. Coglie, di contro, nel segno la seconda deduzione, con la quale (OMISSIS) censura l'ordinanza per avere il Tribunale omesso di verificare l'attualita' e la concretezza del periculum libertatis alla

luce del tempo trascorso dei fatti.

3.3. Come si e' gia' sopra notato nei paragrafi 2.2, 2.3 e 2.7 del considerato in diritto, il Tribunale che dispone una misura coercitiva in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. (avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta ex articolo 291 c.p.p.) e' tenuto a motivare in ordine a tutti i

presupposti della cautela, in conformita' all'articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) e c-bis), (applicabile anche al provvedimento ex articolo 310 in quanto "ordinanza che dispone una misura cautelare") ed, in particolare, per quanto qui viene in rilievo, in merito alla attualita' e concretezza delle esigenze cautelari "tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato", in linea con il combinato disposto degli articoli 274, comma 1, lettera c), e l'articolo 292 c.p.p., comma

2, lettera c), come modificati con la L. 16 aprile 2015, n. 47.

3.4. Di tale regula iuris non ha tenuto conto il Collegio calabrese la' dove, dopo avere rilevato che (OMISSIS) e' attinto da gravita' indiziaria in ordine ad una singola violazione del Decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, ha completamente omesso di argomentare la sussistenza, in termini di concretezza ed attualita', del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa e, dunque, di evidenziare le ragioni del ribaltamento della decisione appellata

in relazione allo specifico profilo (l'attualita' dei pericula libertatis) sul quale il primo giudice aveva appunto poggiato il diniego della misura cautelare richiesta.

3.5. Ne' la rilevata mancanza di motivazione in punto di attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa potrebbe ritenersi compensata dalla valutazione compiuta dal Tribunale in

termini generali nella parte introduttiva dell'ordinanza impugnata (segnatamente a pagina 12).

Come si e' sopra evidenziato nel paragrafo 1.2 del ritenuto in fatto, nel riformare la valutazione espressa dal Gip con riferimento al profilo cautelare, il Tribunale di Reggio Calabria ha evidenziato come gli indagati raggiunti da gravita' indiziaria in ordine alla partecipazione, con un ruolo apicale,

ad associazioni per delinquere con radicamento sul territorio e propaggini internazionali, non possano ritenersi soggetti neutri rispetto al pericolo di reiterazione della condotta criminosa,

rimarcando che - contrariamente a quanto giudicato dal Gip nel provvedimento reiettivo -

"nonostante gli anni trascorsi dalla commissione dell'ultimo reato in contestazione (risalente all'anno (OMISSIS)), la professionalita' dell'agire di taluni associati e la strutturata pervicacia con la

quale hanno compiuto le condotte criminose conducono a ritenere necessario un controllo cautelare".

Si tratta, all'evidenza, di una motivazione che, nel riferirsi expressis verbis agli indagati attinti da una contestazione associativa, non si attaglia alla posizione del (OMISSIS), il quale - come si e' gia' detto - e' stato ritenuto raggiunto da gravita' indiziaria esclusivamente per il reato fine di cui al capo

E.

3.6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Nel giudizio di rinvio, il Tribunale dovra' attenersi al costante insegnamento di questa Corte alla stregua del quale il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in

termini di alta probabilita', che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile

(11)

o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarita' del caso di specie, il

giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuita' ed effettivita' del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuita' del periculum libertatis

nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si e' manifestata la potenzialita' criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettivita' di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (v. da ultimo Sez. 5, n. 12618 del

18/01/2017, Cavaliere e altri, Rv. 269533).

Nel rivalutare il profilo cautelare, il giudice del rinvio dovra' inoltre attenersi al condivisibile principio di diritto secondo il quale l'attualita' e la concretezza delle esigenze cautelari non possono

essere concettualmente confuse con l'attualita' e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), puo' essere legittimamente

desunto dalle modalita' delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato e' maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna,

Rv. 267785).

4. Ad un'analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla posizione di (OMISSIS).

4.1. Il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione con esclusivo riguardo al valutazione in punto di attualita' delle esigenze cautelari.

Come si e' gia' rilevato in relazione a (OMISSIS), il Tribunale adito dal P.M. ha completamente omesso di attualizzare il giudizio sul ritenuto periculum libertatis, non potendo tale lacuna argomentativa ritenersi colmata dalla premessa svolta a pagina 12 dell'ordinanza, in quanto concernente la sola posizione degli indagati attinti da contestazione associativa e, pertanto, non estendibile al (OMISSIS), in relazione al quale l'organo dell'accusa ha esercitato l'azione cautelare

in ordine al solo episodio di importazione tentata sub capo E).

4.2. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riguardo alla posizione del (OMISSIS) in ordine alla valutazione in ordine alle esigenze cautelari di natura special preventiva,

ribadito che - in sede di giudizio di rinvio il Tribunale dovra' attenersi alle prescrizioni sopra precisate sub paragrafo 3.6 del considerato in diritto.

5. Quanto al ricorso di (OMISSIS), e' inammissibile per genericita' la censura concernente il giudizio di gravita' indiziaria in ordine al delitto fine di cui al capo D1, la' dove il ricorrente ha

omesso di precisare le ragioni delle denunciate violazioni di legge e vizio di motivazione con riguardo a tale imputazione provvisoria, incentrando i propri rilievi sulla sola contestazione

associativa sub capo D.

5.1. Colgono, di contro, nel segno le deduzioni mosse dal ricorrente con riguardo alla contestata partecipazione all'associazione finalizzata ad attivita' di narcotraffico.

Ribadite le considerazioni sviluppate nei paragrafi 2.2 e seguenti del considerato in diritto in ordine alla piena legittimita' della motivazione per relationem all'ordinanza del Gip, non puo' non convenirsi con la prospettazione della difesa la' dove denuncia l'errore di diritto, ed il correlativo

vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta partecipazione del (OMISSIS) all'associazione per delinquere finalizzata ad attivita' di narcotraffico sulla base del coinvolgimento in un unico episodio

di acquisto di sostanza stupefacente dalla consorteria.

(12)

5.2. Come questo Supremo Collegio ha piu' volte affermato, al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorche' non esclusivo, rapporto, puo' essere fondatamente riconosciuta la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Non e', invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune ne' la diversita' degli scopi personali, ne' la diversita' dell'utile, ne' il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attivita' criminale (ex multis Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012,

Ambrosio e altri, Rv. 251574; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza e altri, Rv. 257991).

Nondimeno - come si e' gia' condivisibilmente precisato in altri arresti - il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis, puo' ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica - attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalita' di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale - che la volonta' dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014,

Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881).

Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile acquirente di droga, il giudice e' tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con una particolare

accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarita' della posizione del soggetto che si trova "fisiologicamente" - in quanto controparte di un sinallagma contrattuale - ad essere portatore

di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell'organizzazione criminale: la ritenuta intraneita' al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d'interessi, sia ravvisata e dunque

argomentata la coscienza e volonta' del singolo di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e,

dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris.

5.3. Di tali regulae iuris non ha tenuto conto il Tribunale distrettuale, la' dove, a sostegno della ritenuta intraneita' nella consorteria criminale del (OMISSIS), si e' limitato a valorizzare il passaggio di un'unica intercettazione telefonica (quella del (OMISSIS)), dalla quale - dopo avere

rilevato "la finalita' illecita del viaggio programmato da (OMISSIS), chiaramente strumentale all'approvvigionamento di sostanza stupefacente da spacciare nei mesi successivi" - ha inferito, con

una motivazione sbrigativa e connotata da un evidente salto logico, che la condotta "non appare occasionale, ma inserita in un contesto associativo" (v. pagina 16 dell'ordinanza impugnata). Il Collegio del gravame non ha invero spiegato la ragione per la quale la circostanza che (OMISSIS)

abbia "finanziato" l'approvvigionamento di un quantitativo rilevante di sostanza per "dicembre e gennaio" sia idonea a dimostrare la consapevolezza dell'indagato circa l'esistenza del gruppo criminale e, soprattutto, la sua coscienza e volonta' di assicurare il proprio stabile contributo alla permanenza in vita ed alla realizzazione degli scopi illeciti dell'organizzazione; il Tribunale non ha

illustrato gli elementi obbiettivi sulla scorta sia possibile affermare che la volonta' dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia confluita in un pactum

sceleris.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in ordine alla valutazione dei gravi indizi dell'ipotesi associativa. In sede di rinvio, il Tribunale dovra' dunque verificare - dandone adeguatamente conto in motivazione - se, alla luce delle circostanze di emerse dal processo, nel rapporto tra fornitore/i ed acquirente sia ravvisabile una relazione stabile riconducibile all'affectio

societatis, avendo riguardo alle connotazioni oggettive e soggettive della condotta e, dunque, alla

(13)

durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, alle modalita' di azione e collaborazione tra loro, al contenuto economico delle transazioni ed a qualunque elemento suscettibile di lumeggiare i termini

dell'accordo fra i contraenti.

Ai fini del giudizio sul punto, deve peraltro essere ribadito che la partecipazione all'associazione e' ravvisabile a prescindere dalla contestazione di alcun "reato-fine" (da ultimo, Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 - dep. 2016, Venere, Rv. 266710) e puo' essere, a maggior ragione, configurata anche

quando all'indagato sia stata elevata - come nella specie - una sola contestazione provvisoria di acquisto di sostanza stupefacente.

5.4. Quanto al secondo motivo, le censure concernenti le esigenze cautelari in ordine alla contestazione associativa (sia pure infondate per le ragioni che si indicheranno nel prosieguo nei paragrafi 6.1 e 6.2) sono assorbite dal disposto annullamento dell'ordinanza sul punto, mentre sono,

di contro, fondate le deduzioni riguardanti la restante imputazione provvisoria di cui al capo Dl.

Come si e' gia' rilevato con riguardo ai ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale ha disposto l'applicazione della misura cautelare nei confronti del (OMISSIS) omettendo completamente di

argomentare la sussistenza, in termini di concretezza ed attualita', del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa e dunque di motivare sullo specifico profilo (il difetto di attualita' delle esigenze cautelari) in relazione al quale il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della

misura cautelare.

Richiamate le considerazioni gia' svolte nel paragrafo 3.3 del considerato in diritto quanto alla posizione di (OMISSIS), l'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con riguardo alla valutazione in ordine alle esigenze cautelari di natura special preventiva. Nel giudizio di rinvio, il

Tribunale dovra' attenersi ai principi di diritto fissati da questa Corte in tema di attualita' dei pericula libertatis, sopra rammentati sub paragrafo 3.6 del considerato in diritto.

6. Devono, invece, essere disattesi i ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno incentrato i motivi sulla valutazione compiuta dal Tribunale in punto di

esigenze cautelari.

6.1. Come si e' gia' notato nel paragrafo 1.2 del ritenuto in fatto, nella parte introduttiva della motivazione dell'ordinanza comune a tutte le posizioni degli indagati, il Tribunale ha spiegato le

ragioni per le quali, nei confronti dei soggetti attinti dalla contestazione associativa con una posizione apicale o organizzativa, debba ritenersi concreto ed attuale il rischio di reiterazione

criminosa nonostante la risalenza al (OMISSIS) dell'ultimo reato fine accertato: con una motivazione scevra da vizi coltivabili nella sede di legittimita', il Collegio della cautela ha invero valorizzato, da un lato, l'estrema gravita' dei fenomeni associativi, per il radicamento sul territorio e

le ramificazioni internazionali delle organizzazioni criminali e la professionalita' dell'attivita' illecita; dall'altro lato, il ruolo di vertice ricoperto dai (OMISSIS) e da (OMISSIS) nella consorteria.

A corredo del compendio motivazionale comune, il Giudice a quo ha poi precisato, con riguardo alla posizione di ciascuno di tali ricorrenti, gli specifici elementi dimostrativi della non occasionalita' dell'agire delittuoso, della pervicacia criminale e - per quanto qui piu' rileva - della attualita' del rischio di recidivanza, come evinti anche dalle vicende criminali successive ai fatti sub

iudice documentate nella nota dei ROS dei Carabinieri, versata dal P.M. in udienza (v. pagine 14 e 15 dell'ordinanza impugnata).

6.2. Cio' a tacere del fatto che l'articolo 275 c.p.p., comma 3, prevede, in caso di reato ricompreso nel novero della previsione dell'articolo 51 c.p.p., comma 3-bis (come quello ex Decreto del

(14)

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74), una duplice presunzione: di pericolosita' sociale dell'indagato, oggettivamente dipendente dal delitto oggetto di imputazione

provvisoria ed avente carattere relativo, in quanto superabile dal giudice allorche' accerti la mancanza di una qualunque esigenza cautelare; di adeguatezza della sola misura carceraria, anch'essa di natura solo relativa, potendo essere vinta nell'ipotesi in cui il giudice, in relazione al caso concreto, ritenga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Aspetto

- quest'ultimo - sul quale il Tribunale di Reggio Calabria si e' espressamente soffermato, evidenziando come soltanto la misura della custodia in carcere possa ritenersi idonea a recidere i

rapporti con l'ambiente criminale in cui maturavano le condotte criminose (v. pagine 4 e 15 dell'ordinanza in verifica).

6.3. Dal rigetto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), discende l'esecutivita' nei loro confronti dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale ai sensi dell'articolo

310 c.p.p., comma 3.

A cura della cancelleria, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esec.

c.p.p..

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) in punto dei gravi indizi e rinvia per nuovo esame al Tribunale di (OMISSIS). Annulla l'ordinanza impugnata da (OMISSIS) limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo ed alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di (OMISSIS). Annulla l'ordinanza impugnata da (OMISSIS) e

(OMISSIS) in punto di esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di (OMISSIS).

Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esec.

c.p.p., nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Riferimenti

Documenti correlati

confisca allargata e la sua inapplicabilità per intervenuta prescrizione (capo z). In sintesi, si osserva che, nonostante la dichiarata prescrizione del reato di cui al capo z),

Sergio Mottola, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice

Pur volendo prescindere dalle implicazioni pratiche, agevolmente intuibili, discendenti dalle estrema facilità di cancellazioni "di comodo" dal registro delle imprese,

277242) e' ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualita' del pericolo, previsto dall'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), non

Ha lamentato il mancato accertamento in concreto della inadeguatezza del sistema di raccolta delle acque meteoriche, in quanto tale impianto esisteva ed era funzionante, pur se

Ed il rilievo è certamente in sintonia con i dettami della normativa comunitaria in materia, il cui fulcro è proprio Una conferma dell’interpretazione qui sostenuta, con

Invero, poiche' la domanda e' stata respinta proprio a seguito del preliminare accertamento dell'insussistenza dei "gravi motivi", cio' risulta sufficiente a precludere

Di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto conto il Tribunale del riesame, là dove ha omesso di argomentare la sussistenza/persistenza in concreto del periculum in mora, cioè del