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8 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Venerdì 24 dicembre 2021

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Academic year: 2022

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Vista la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova discipli- na del servizio volontario di vigilanza ecologica»;

Considerate, in particolare, le seguenti disposizioni della sud- detta l.r. 9/2005:

l’art. 3, comma 1, lettera a), che stabilisce che Regione Lom- bardia esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica, che è organizzato con criteri unitari per l’intero territorio regionale;

l’art. 3, comma 1, lettera e), che dispone che Regione Lom- bardia definisce, tra l’altro, le caratteristiche dei tesserini di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie, non- ché la loro corretta apposizione sull’abbigliamento;

l’art. 4, comma 1, lettera b), che stabilisce che gli enti orga- nizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’art. 3, comma 3, rilasciano i tesserini di riconoscimento;

l’art. 8, comma 1, lettera e), che dispone che la guardia ecologica volontaria nell’espletamento delle sue funzioni ha il dovere di qualificarsi esibendo il tesserino di riconosci- mento e di portare il distintivo;

l’art. 9, che prevede la possibilità di nominare guardia eco- logica onoraria la guardia ecologica volontaria che ha svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni e che rinuncia a svol- gere il servizio;

Viste, altresì le disposizioni di cui all’art. 9 e art. 11, comma 4bis della medesima l.r. 9/2005, relativi ai casi di sospensione, revo- ca o cessazione dall’incarico di guardia ecologica volontaria e guardia ecologica onoraria;

Considerato che fino all’approvazione della l.r. 21 maggio 2020, n. 12 «Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)»

la funzione relativa al rilascio dei tesserini di riconoscimento era affidata a Regione Lombardia;

Dato atto che a seguito della suddetta modifica legislativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) della l.r. 9/2005 è compito degli enti organizzatori di cui all’art. 3, comma 3 della medesima legge regionale rilasciare e consegnare i tesserini di riconosci- mento alle guardie ecologiche volontarie incaricate e alle guar- die ecologiche onorarie nominate;

Richiamate:

la d.g.r. 18 novembre 2009, n. 10557 «Adeguamento dei se- gni distintivi del servizio volontario di vigilanza ecologica al nuovo marchio di Regione Lombardia di cui alla delibera- zione della Giunta regionale 9307/2009»;

la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4137 «Criteri per l’attribuzione delle risorse finanziarie in parte corrente e in conto capita- le agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica (artt. 3 e 12, l.r. 9/2005)» e, in particolare, il rela- tivo Allegato 1, che prevede che le stampanti per tesserini rientrano nelle tipologie di beni durevoli destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica finanziabili da Regione Lombardia;

Ritenuto, per quanto sopra:

di stabilire le caratteristiche dei tesserini di riconoscimen- to di cui devono essere munite le guardie ecologiche vo- lontarie e le guardie ecologiche onorarie della Lombardia nell’espletamento delle loro funzioni, definite per struttura, dimensioni e rappresentazione grafica come da modello riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di confermare, come previsto dall’allegato 1 alla citata d.g.r. 4137/2020, che le stampanti per i tesserini rientrano nelle tipologie di beni durevoli destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica finanziabili da Regione Lombardia con i contributi di cui all’art. 12 della l.r. 9/2005;

di prevedere che nei casi di revoca o cessazione dell’in- carico gli enti organizzatori provvedono alla distruzione dei tesserini ritirati;

di stabilire che i tesserini hanno validità decennale;

di confermare la validità dei tesserini di riconoscimento ancora in corso di validità rilasciati da Regione Lombardia, prevedendo che sia facoltà dell’ente organizzatore di prov-

dall’ente deve partire dal numero 1 (uno) in ogni ente;

di stabilire che il numero progressivo dei tesserini di ricono- scimento per guardia ecologica onoraria rilasciati dall’en- te deve partire dal numero 1 (uno) in ogni ente;

di stabilire che gli enti organizzatori diano comunicazione con posta elettronica certificata alla struttura organizzativa competente per il servizio volontario di vigilanza ecologica di Regione Lombardia del numero di tesserini di riconosci- mento rilasciati e di quelli distrutti, unitamente all’invio dei relativi decreti di incarico di cui all’art. 7 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico di Regione Lombardia;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, il risultato atteso Ter. 09.05.208;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

all’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire le caratteristiche dei tesserini di riconoscimento di cui devono essere munite le guardie ecologiche volontarie e le guardie ecologiche onorarie della Lombardia nell’espleta- mento delle loro funzioni, definite per struttura, dimensioni e rap- presentazione grafica come da modello riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che nei casi di revoca o cessazione dell’incari- co gli enti organizzatori provvedono alla distruzione dei tesserini ritirati;

3. di stabilire che i tesserini hanno validità decennale;

4. di confermare la validità dei tesserini di riconoscimento ri- lasciati da Regione Lombardia, prevedendo che sia facoltà dell’ente organizzatore di provvedere alla loro sostituzione con tesserini rilasciati dall’ente stesso, provvedendo e garantendo in questo caso la distruzione dei tesserini ritirati;

5. di stabilire che il numero progressivo dei tesserini di ricono- scimento per guardia ecologica volontaria rilasciati dall’ente deve partire dal numero 1 (uno) in ogni ente;

6. di stabilire che il numero progressivo dei tesserini di ricono- scimento per guardia ecologica onoraria rilasciati dall’ente de- ve partire dal numero 1 (uno) in ogni ente;

7. di stabilire che gli enti organizzatori diano comunicazio- ne con posta elettronica certificata alla struttura organizzativa competente per il servizio volontario di vigilanza ecologica di Regione Lombardia del numero di tesserini di riconoscimento rilasciati e distrutti, unitamente all’invio dei relativi decreti di inca- rico di cui all’art. 7 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico di Regione Lombardia;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

10. di inviare il presente provvedimento agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica della Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

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Allegato A

Caratteristiche dei tesserini di riconoscimento della guardia ecologica volontaria (Gev) e della guardia ecologica onoraria (Geo)

Il tesserino di riconoscimento per guardia ecologica volontaria (Gev) e per guardia ecologica onoraria (Geo) è in materiale plastico (policarbonato oppure polietilentereftalato rivestito con film di cloruro di polivinile PVC -High Vicat PVC for long life), delle dimensioni rispondenti agli standard internazionali ID -1 mm 85,60 x 53,93. Lo spessore della tessera può variare dai 0,76 mm ai 0,82 mm.

Le caratteristiche della tessera devono rispondere allo standard internazionale ISO/IEC 7810:2003 per le carte di identificazione.

Descrizione Fronte del tesserino di riconoscimento di Gev e Geo Il fronte del tesserino è di fondo bianco.

In alto, a sinistra, a una distanza di 4 mm dal bordo superiore e di 4 mm dal bordo laterale sinistro, è posizionato il marchio di Regione Lombardia, con un ingombro di 12 mm di altezza e proporzionale lunghezza.

In basso, a sinistra, a una distanza di 8 mm dal bordo inferiore e di 4 mm dal bordo laterale sinistro, è previsto lo spazio per l’inserimento della foto del titolare, le cui dimensioni sono di 17 mm di larghezza e di 22 mm di altezza. La foto, di buona risoluzione, deve essere recente, con sfondo bianco o neutro e il viso deve essere chiaramente visibile.

A destra della foto del titolare, a una distanza di 26 mm dal bordo laterale sinistro e a una distanza non inferiore a 4 mm dal bordo laterale destro, compresi in uno spazio delimitato dal bordo superiore e dal bordo inferiore dello spazio della foto, sono previsti i tre campi

“Ente, “Nome” e “Cognome”, con le seguenti specifiche.

• Le parole “Ente, “Nome” e “Cognome” sono in carattere “HELVETICA BOLD”, corpo 10,5 pt, nero.

• La denominazione dell’ente organizzatore e il nome e il cognome del titolare, posti a una distanza di 46 mm dal bordo laterale sinistro, sono in carattere “HELVETICA REGULAR”, corpo 10,5 pt, nero e scritte in maiuscolo.

• In caso di necessità, la denominazione dell’ente organizzatore e/o il cognome del titolare possono occupare due righe.

Descrizione Retro del tesserino di riconoscimento di Gev Il retro del tesserino è di fondo bianco.

In alto, a sinistra, a una distanza di 4 mm dal bordo laterale sinistro e di 4 mm dal bordo superiore (calcolato dal bordo superiore della scritta), è posizionato la scritta “TESSERA DI RICONOSCIMENTO N.”, alla quale va aggiunto il numero progressivo corrispondente. La scritta è in carattere “HELVETICA REGULAR”, corpo 10,5 pt, nero e in maiuscolo.

A una distanza di 8 mm dal bordo superiore e centrato rispetto ai bordi laterali sinistro e

destro, è posizionato il logo del servizio volontario di vigilanza ecologica, così come definito

dall’allegato A della D.g.r. 18 novembre 2009 - n. 10557.

(3)

A una distanza di 4 mm dal bordo laterale sinistro e di 16 mm dal bordo superiore (calcolato dal bordo inferiore della scritta), è posizionata la scritta “Rilasciata il” in carattere

“HELVETICA REGULAR”, corpo 10 pt, nero. Nella riga sotto è posizionata la data di rilascio del tesserino nel formato gg/mm/aaaa.

A una distanza di 4 mm dal bordo laterale destro e di 16 mm dal bordo superiore, è posizionata (calcolato dal bordo inferiore della scritta) la scritta “Scade il” in carattere

“HELVETICA REGULAR”, corpo 10 pt, nero. Nella riga sotto è posizionata la data di scadenza del tesserino nel formato gg/mm/aaaa.

In basso, a una distanza di 42 mm dal bordo superiore e di 4 mm dai bordi laterali sinistro e destro, è posizionato un rettangolo di 6 mm di altezza di colore Verde chiaro PANTONE 362C (Quadricomia 75 Cyan – 100 Giallo), dov’è inserita centralmente la scritta “Guardia Ecologica Volontaria” in carattere “HELVETICA BOLD”, 11 pt, bianco.

In basso, a una distanza di 2 mm dal bordo inferiore e centrata rispetto ai bordi laterali sinistro e destro, è posizionato la scritta “tessera rilasciata ai sensi della L.R. 9/2005” in carattere “HELVETICA REGULAR”, corpo 7 pt, nero.

Descrizione Retro del tesserino di riconoscimento di Geo

Il retro del tesserino della guardia ecologica onoraria è identico a quello del tesserino della Gev, salvo per un unico elemento grafico:

Il rettangolo di 6 mm di altezza è di colore grigio PANTONE 5415C (Quadricromia 67 Cyan

- 45 Magenta - 37 Giallo - 8 Nero) ed è inserita centralmente la scritta “Guardia Ecologica

Onoraria” in carattere “HELVETICA BOLD”, 11 pt, bianco.

(4)

Figura 1

Esempio di tesserino Gev Fronte

Retro

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Figura 2

Esempio di tesserino Geo Fronte

Retro

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