Vista la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova discipli- na del servizio volontario di vigilanza ecologica»;
Considerate, in particolare, le seguenti disposizioni della sud- detta l.r. 9/2005:
•
l’art. 3, comma 1, lettera a), che stabilisce che Regione Lom- bardia esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica, che è organizzato con criteri unitari per l’intero territorio regionale;•
l’art. 3, comma 1, lettera e), che dispone che Regione Lom- bardia definisce, tra l’altro, le caratteristiche dei tesserini di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie, non- ché la loro corretta apposizione sull’abbigliamento;•
l’art. 4, comma 1, lettera b), che stabilisce che gli enti orga- nizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’art. 3, comma 3, rilasciano i tesserini di riconoscimento;•
l’art. 8, comma 1, lettera e), che dispone che la guardia ecologica volontaria nell’espletamento delle sue funzioni ha il dovere di qualificarsi esibendo il tesserino di riconosci- mento e di portare il distintivo;•
l’art. 9, che prevede la possibilità di nominare guardia eco- logica onoraria la guardia ecologica volontaria che ha svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni e che rinuncia a svol- gere il servizio;Viste, altresì le disposizioni di cui all’art. 9 e art. 11, comma 4bis della medesima l.r. 9/2005, relativi ai casi di sospensione, revo- ca o cessazione dall’incarico di guardia ecologica volontaria e guardia ecologica onoraria;
Considerato che fino all’approvazione della l.r. 21 maggio 2020, n. 12 «Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)»
la funzione relativa al rilascio dei tesserini di riconoscimento era affidata a Regione Lombardia;
Dato atto che a seguito della suddetta modifica legislativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) della l.r. 9/2005 è compito degli enti organizzatori di cui all’art. 3, comma 3 della medesima legge regionale rilasciare e consegnare i tesserini di riconosci- mento alle guardie ecologiche volontarie incaricate e alle guar- die ecologiche onorarie nominate;
Richiamate:
•
la d.g.r. 18 novembre 2009, n. 10557 «Adeguamento dei se- gni distintivi del servizio volontario di vigilanza ecologica al nuovo marchio di Regione Lombardia di cui alla delibera- zione della Giunta regionale 9307/2009»;•
la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4137 «Criteri per l’attribuzione delle risorse finanziarie in parte corrente e in conto capita- le agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica (artt. 3 e 12, l.r. 9/2005)» e, in particolare, il rela- tivo Allegato 1, che prevede che le stampanti per tesserini rientrano nelle tipologie di beni durevoli destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica finanziabili da Regione Lombardia;Ritenuto, per quanto sopra:
•
di stabilire le caratteristiche dei tesserini di riconoscimen- to di cui devono essere munite le guardie ecologiche vo- lontarie e le guardie ecologiche onorarie della Lombardia nell’espletamento delle loro funzioni, definite per struttura, dimensioni e rappresentazione grafica come da modello riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;•
di confermare, come previsto dall’allegato 1 alla citata d.g.r. 4137/2020, che le stampanti per i tesserini rientrano nelle tipologie di beni durevoli destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica finanziabili da Regione Lombardia con i contributi di cui all’art. 12 della l.r. 9/2005;•
di prevedere che nei casi di revoca o cessazione dell’in- carico gli enti organizzatori provvedono alla distruzione dei tesserini ritirati;•
di stabilire che i tesserini hanno validità decennale;•
di confermare la validità dei tesserini di riconoscimento ancora in corso di validità rilasciati da Regione Lombardia, prevedendo che sia facoltà dell’ente organizzatore di prov-dall’ente deve partire dal numero 1 (uno) in ogni ente;
•
di stabilire che il numero progressivo dei tesserini di ricono- scimento per guardia ecologica onoraria rilasciati dall’en- te deve partire dal numero 1 (uno) in ogni ente;•
di stabilire che gli enti organizzatori diano comunicazione con posta elettronica certificata alla struttura organizzativa competente per il servizio volontario di vigilanza ecologica di Regione Lombardia del numero di tesserini di riconosci- mento rilasciati e di quelli distrutti, unitamente all’invio dei relativi decreti di incarico di cui all’art. 7 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9;•
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico di Regione Lombardia;Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, il risultato atteso Ter. 09.05.208;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
all’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di stabilire le caratteristiche dei tesserini di riconoscimento di cui devono essere munite le guardie ecologiche volontarie e le guardie ecologiche onorarie della Lombardia nell’espleta- mento delle loro funzioni, definite per struttura, dimensioni e rap- presentazione grafica come da modello riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che nei casi di revoca o cessazione dell’incari- co gli enti organizzatori provvedono alla distruzione dei tesserini ritirati;
3. di stabilire che i tesserini hanno validità decennale;
4. di confermare la validità dei tesserini di riconoscimento ri- lasciati da Regione Lombardia, prevedendo che sia facoltà dell’ente organizzatore di provvedere alla loro sostituzione con tesserini rilasciati dall’ente stesso, provvedendo e garantendo in questo caso la distruzione dei tesserini ritirati;
5. di stabilire che il numero progressivo dei tesserini di ricono- scimento per guardia ecologica volontaria rilasciati dall’ente deve partire dal numero 1 (uno) in ogni ente;
6. di stabilire che il numero progressivo dei tesserini di ricono- scimento per guardia ecologica onoraria rilasciati dall’ente de- ve partire dal numero 1 (uno) in ogni ente;
7. di stabilire che gli enti organizzatori diano comunicazio- ne con posta elettronica certificata alla struttura organizzativa competente per il servizio volontario di vigilanza ecologica di Regione Lombardia del numero di tesserini di riconoscimento rilasciati e distrutti, unitamente all’invio dei relativi decreti di inca- rico di cui all’art. 7 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico di Regione Lombardia;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);
10. di inviare il presente provvedimento agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica della Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———