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Titolarità del potere di archiviazione del procedimento disciplinare riguardante i giudici di pace.

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Titolarità del potere di archiviazione del procedimento disciplinare riguardante i giudici di pace.

(Risposta a quesito dell’11 dicembre 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 dicembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

"- viste le note in data 13 ottobre 2008 con cui il Presidente della Corte di appello di …, nel trasmettere gli atti relativi a procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di giudici di pace in servizio in sedi del distretto unitamente ai verbali con i quali la Sezione Autonoma dei Giudici di Pace di quel Consiglio giudiziario decideva di disporre la diretta archiviazione dei procedimenti, fa presente che tali decisioni si pongono in contrasto con l'orientamento dei precedenti Consigli giudiziari e con le previsioni della circolare del Consiglio superiore della magistratura e chiede che siano adottate le determinazioni del caso sia in ordine all'interpretazione delle predette norme che, in conseguenza, ai poteri della Sezione Autonoma dei Giudici di Pace in tema di procedimenti disciplinari;

- vista la legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, che all'art. 9, comma 4, così recita: “Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati ai commi 2 e 3, il Presidente della Corte d'appello propone al Consiglio giudiziario (…) la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il Consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.”;

- visto l'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198, concernente il regolamento di coordinamento e di attuazione della legge istitutiva del giudice di pace, che recita:

“1. Il Presidente della Corte d'appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari (…) contesta, per iscritto, il fatto al giudice di pace interessato. (…)

5. Il Presidente della Corte d'appello, anche all'esito degli accertamenti di cui al comma 4, se la notizia non si è rivelata infondata (…) trasmette, con le sue proposte, gli atti al Consiglio giudiziario per le determinazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge. (…)

8. Il Consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro.

9. Decorso un anno dall'iscrizione (…) senza che sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.”

- vista, altresì, la circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, che al Capo VIII, punti 4 e 5, così recita:

“4. - Le fasi del procedimento sono le seguenti:

a) il Presidente della Corte d'appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 della legge n. 374 del 1991, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, contesta per iscritto il fatto al giudice di pace interessato; (…)

c) il riferimento alla nozione di manifesta infondatezza comporta che il Presidente della Corte d'appello procederà all'archiviazione, senza svolgere alcuna attività istruttoria e senza provvedere alla trasmissione al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, di tutti gli esposti, le denunce, le segnalazioni in relazione ai quali manchino i presupposti per l'inizio del procedimento di cui sopra; (…)

f) Il Presidente della Corte d'appello, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, se cioè la notizia non si è rivelata infondata, (…) trasmette, con le sue proposte, gli atti al Consiglio giudiziario per le determinazioni di cui all'art. 9, comma 4, della legge. (…)

(2)

i) il Consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro.

l) decorso un anno dall'iscrizione nel registro senza che sia stato emesso il decreto di cui all'art. 9, comma 5, della legge, il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.

5. - In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso ovvero all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.”;

- considerato che la procedura delineata dalla normativa sopracitata, oltre che al Presidente della Corte d'appello nei casi di infondatezza della notizia, attribuisce il potere decisionale al Consiglio superiore della magistratura, mentre il Consiglio giudiziario delibera il parere sulla proposta di decadenza, di dispensa o di irrogazione di una sanzione disciplinare formulata dal Presidente della Corte d'appello in caso di non infondatezza della notizia;

delibera

di rispondere al Presidente della Corte di appello di … nei sensi di cui in motivazione."

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