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Quesito con il quale si chiede se il magistrato onorario è tenuto a fornire il rinnovo del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

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Quesito con il quale si chiede se il magistrato onorario è tenuto a fornire il rinnovo del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

(Risposta a quesito del 3 maggio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 maggio 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 6 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di … con la quale si chiede se la dott.ssa …, giudice onorario presso detto Tribunale, nonché pubblico dipendente, è tenuta a fornire un nuovo nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza atteso che quello prodotto riguarda l'espletamento delle funzioni di giudice onorario presso il Tribunale ordinario di …;

- visto l'art. 42 quater R.D. 12/41 il quale prevede i casi di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice onorario e tra essi non è previsto il contemporaneo svolgimento di funzioni di pubblico dipendente (diversamente dalle previsioni d'incompatibilità per l'esercizio della professione forense, consentita a certe condizioni, o per altre attività professionali o incarichi politici); ne consegue la possibilità che il dipendente pubblico, nominato magistrato onorario, possa continuare ad esercitare anche le funzioni presso l'Amministrazione di appartenenza. Consegue, altresì, da queste affermazioni che la persona fisica, contemporaneamente addetta a tutte e due le funzioni, soggiace al regime giuridico previsto per entrambe; da qui la necessità del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per il contemporaneo esercizio delle funzioni giurisdizionali e quelle di pubblico dipendente;

- visto l'art. 53, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n 165 (cosiddetto Testo Unico del pubblico impiego) e successive modifiche il quale stabilisce che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi […], che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o che non siano espressamente autorizzati...” e al comma 7, inoltre, che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”;

- vista la circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016 relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale, la quale all'art. 5, comma 1, lett. a), prevede che alla domanda di nomina, per i dipendenti pubblici o privati, dovrà essere allegato il nulla osta all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;

- rilevato, pertanto, che ai sensi della disciplina richiamata rimane in capo all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, che svolge le funzioni di magistrato onorario, il potere di assumere ogni decisione in merito alla necessità di rilascio o di rinnovo, al proprio dipendente, dell'autorizzazione a svolgere altri incarichi, è sarà il pubblico dipendente, al fine di evitare eventuali responsabilità disciplinari, a dover interloquire con l’Amministrazione stessa, mentre il capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario svolge le funzioni onorarie dovrà verificare la compatibilità dell'esercizio delle funzioni onorarie e di quelle di pubblico dipendente sotto il mero profilo della idoneità del magistrato onorario ad assolvere con assiduità ed impegno le esigenze di servizio;

delibera

di rispondere al Presidente del Tribunale ordinario di … che sarà l'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico ad assumere ogni decisione in ordine alla necessità del rinnovo del nulla osta rilasciato al proprio dipendente, mentre l'Amministrazione giudiziaria valuterà il mero profilo della idoneità del magistrato onorario a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio."

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