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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE COMUNALI

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1 Comune di Basti a Umbra

Provin cia di Peru gia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2018

INDICE

Art. 1 – Strutture e finalità_______________________________________________________2 Art. 2 – Istruttoria ______________________________________________________________2 Art. 3 – Concessione ____________________________________________________________3 Art. 4 – Sala Consiliare___________________________________________________________3 Art. 5 – Richiesta di concessione___________________________________________________3 Art. 6 – Responsabilità __________________________________________________________4 Art. 7 – Revoca concessione______________________________________________________ 4 Art. 8 – Sospensione per elezioni__________________________________________________ 4 Art. 9 – Auditorium Sant’Angelo___________________________________________________ 5 Art. 10 – Cinema Teatro Esperia ___________________________________________________ 5

(2)

2 Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale comunali

Art 1 – Strutture e finalità

1. Possono essere concesse in uso a quanti ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli, le seguenti sale comunali:

• Sala del consiglio comunale

• Sala della consulta

• Sala della giunta

• Auditorium Sant’Angelo

• Cinema Teatro Esperia

• Altri locali che si renderanno disponibili in seguito ad interventi di recupero degli edifici di proprietà comunale.

2. L’utilizzo delle suddette sale è prioritariamente riservato per iniziative organizzate, promosse o patrocinate dal Comune.

Possono essere concesse in uso ad altri soggetti per attività di carattere istituzionale, sociale, culturale, scientifico, artistico, politico, sindacale, religioso e sportivo.

3. Compatibilmente con la disponibilità degli spazi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere dei locali da utilizzare come sede ad Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale; tale concessione sarà regolamentata da apposita convenzione.

Art 2 – Istruttoria

1. L’istruttoria delle richieste ed il rilascio della concessione sono affidati alla Segreteria del Sindaco ad esclusione dell’Auditorium Sant’Angelo e del Cinema Teatro Esperia di competenza del Settore Cultura.

2. Le istanze di concessione saranno esaudite in ordine strettamente cronologico, tenendo conto della data effettiva di presentazione.

3. L’uso delle sale viene ammesso compatibilmente con la destinazione d’uso dei locali.

4. Oltre ai richiedenti ed associati, il pubblico è ammesso solo nei casi e nella misura in cui la destinazione e la capacità dei locali lo consenta.

5. Il Sindaco potrà negare la concessione, motivando espressamente il diniego, ove la sala richiesta debba essere direttamente utilizzata per fini istituzionali dell’Ente ed in ogni altro caso in cui vi siano fondati timori che possano crearsi assembramenti o tumulti che pregiudichino il pacifico svolgimento delle assemblee o riunioni, per motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità. A tal fine, possono essere richieste ulteriori e più approfondite notizie circa gli scopi della richiesta e le modalità d’uso delle sale.

6. La richiesta, sia a titolo oneroso o gratuito, può essere respinta in tutti i casi in cui la struttura che si intende utilizzare risulti sproporzionata all’evento, sia in termini di adeguatezza degli spazi che in termini di qualità dell’evento stesso in relazione al prestigio dell’immobile.

Art 3 - Concessione

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3 1. L’uso delle suddette Sale Comunali è, di norma, concesso ad Enti, Associazioni, Organizzazioni culturali, sportive, ricreative, assistenziali, politiche e sindacali ed Istituzioni Scolastiche del territorio comunale.

2. Il canone che l’utente dovrà versare a titolo di rimborso è fissato con delibera di Giunta Comunale.

3. Per l’utilizzo che si protrae per più giorni le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale vanno moltiplicate per il numero dei giorni.

4. E’ prevista l’esenzione nei seguenti casi:

• attività comunali aventi carattere istituzionale e non, riunioni, iniziative, convegni, congressi, conferenze, manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, mostre, assemblee, ecc., organizzate dall’Amministrazione Comunale anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, ecc.;

• convegni, manifestazioni, iniziative ecc. promosse da Associazioni iscritte all’Albo comunale e patrocinate dall’Amministrazione Comunale;

• assemblee o iniziative sindacali del personale in servizio c/o l’amministrazione comunale;

• iniziative dei gruppi consiliari;

• Istituzioni Scolastiche del territorio comunale.

5. l Comune è tenuto a provvedere, con proprio personale, solo all’apertura e chiusura della struttura, fatta eccezione per i casi di esternalizzazione della gestione, mentre eventuale personale tecnico è a carico del concessionario, così come la custodia e vigilanza giornaliera nel caso di svolgimento di mostre ed esposizioni, le quali non potranno avere durata superiore a 10 giorni consecutivi.

6. In presenza dei presupposti di cui al regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, può essere concesso l’uso gratuito delle strutture di cui al precedente art. 1 come forma di contribuzione. Il relativo valore è soggetto a pubblicazione sul sito web comunale unitamente ai contributi erogati in denaro.

7. Il rilascio della concessione definitiva, se a titolo oneroso, è subordinato all’esibizione dell’eventuale ricevuta di versamento.

8. L’utilizzo temporaneo delle sale e relative tariffe in caso di celebrazioni di matrimoni e unioni civili, è disciplinato da apposito regolamento cui si rinvia.

Art 4 – Sala consiliare

1. La sala consiliare è dotata di impianto audio. Le registrazioni audio di convegni, manifestazioni, iniziative, ecc., saranno a totale carico e cura dell’utilizzatore.

Art 5 – Richiesta di concessione

1. La richiesta d’uso delle sale deve essere fatta con domanda indirizzata al Sindaco da consegnare, di norma, almeno 7 giorni prima.

2. Nella domanda dovranno essere precisati:

• il/i giorno/i e le ore di utilizzo;

• l’oggetto che sarà trattato ed eventualmente il programma;

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• l’accettazione totale delle norme del presente Regolamento;

• l’ente richiedente, la persona fisica responsabile e il suo recapito telefonico.

Art 6 - Responsabilità

1. I firmatari della richiesta di concessione delle Sale assumono personalmente ed in solido con l’Ente, l’Associazione e l’Organizzazione che rappresentano la responsabilità per la conservazione dell’immobile e delle attrezzature e arredi ivi esistenti e per il rispetto di quanto dichiarato nella richiesta di concessione.

2. Sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante la manifestazione. In caso di danni ai locali e/o alle eventuali attrezzature di proprietà del Comune, rilevati in apposito verbale redatto in contradditorio con il richiedente, l’Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Patrimonio, operati i sopralluoghi del caso, procederà alla quantificazione dei danni e ne comunicherà l’importo al responsabile del danno stesso, il quale dovrà provvedere al risarcimento entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempienza, il Comune provvederà a tutelarsi nelle competenti sedi.

3. In relazione alle caratteristiche ed alla durata della manifestazione, iniziative, attività per le quali si concedono le sale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale.

4. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose da chiunque causati durante lo svolgimento delle iniziative e per materiali e attrezzature utilizzati nelle attività e lasciati nei locali.

5. Le sale pubbliche devono essere lasciate in ordine dopo il loro utilizzo.

6. E’ fatto divieto al personale comunale di consegnare copia delle chiavi di accesso alle sale.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo potrà comportare il diniego della concessione d’uso delle sale pubbliche per un periodo di 12 mesi.

Art 7 – Revoca concessione

1. Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale, la concessione delle sale può essere revocata in ogni momento. In tal caso, il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l’importo del canone già versato. In caso di revoca della concessione il Comune si impegna a proporre ai richiedenti una soluzione alternativa, scegliendo una sala tra quelle a disposizione.

2. E’ vietata qualsiasi forma di cessione o di sub-concessione delle Sale Comunali.

Art 8 – Sospensione per elezioni

1. Nel corso di campagne elettorali, politiche, amministrative e referendarie, le norme del presente Regolamento che disciplinano la concessione delle sale sono sospese, con rinvio all’applicazione della normativa elettorale vigente in materia.

Art. 9 – Auditorium Sant’Angelo

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5 1. L’Auditorium Sant’Angelo è utilizzato in via esclusiva per attività socio-culturali in genere;

straordinariamente può essere utilizzato per convegni, congressi e manifestazioni di elevato interesse sociale e politico – istituzionale, purché di alto prestigio per la Città, compatibilmente con la natura del bene e la normativa di settore vigente.

2. E’ escluso qualsiasi utilizzo per feste private e nella sala sono vietati gli allestimenti di tavole imbandite e le consumazioni di cibi e bevande.

3. Il Comune provvede alla gestione dell’immobile per il tramite del Settore Cultura.

4. I richiedenti che rientrano nelle categorie di esenzione di cui all’art. 3, potranno avere l’uso gratuito dell’immobile solo per un massimo di due giornate all’anno, come forma di contribuzione. Dalla successiva richiesta di utilizzo, gli stessi sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui al medesimo articolo.

5. In nessun caso l’immobile può essere concesso quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala o gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

Art. 10 – Cinema Teatro Esperia

1. Il Cinema Teatro Esperia è destinato allo svolgimento di manifestazioni e iniziative teatrali, cinematografiche, musicali e di danza. Eccezionalmente può essere utilizzato per convegni, congressi e manifestazioni di interesse culturale, sociale e politico – istituzionale, purché di alto prestigio per la Città, compatibilmente con la natura del bene e la normativa di settore vigente.

2. Relativamente alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio, può essere concesso a titolo gratuito, previa intesa tra le istituzioni stesse e gli Assessorati alla Scuola e Cultura.

3. L'Amministrazione Comunale può gestire il Cinema Teatro in economia, con affidamento in concessione a terzi o con altre modalità consentite dalla legge, tramite il Settore Cultura.

4. Nel caso di gestione in economia, le manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale hanno il diritto di priorità nella formazione del calendario stagionale di utilizzo. In caso di affidamento in gestione a terzi, il Comune si riserva un congruo numero di giornate per le proprie esigenze.

5. Compatibilmente con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle manifestazioni direttamente organizzate dal Comune, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, il Cinema Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi, siano essi persone giuridiche o persone fisiche, per le attività di cui al comma 1.

6. Nel caso di gestione in economia l'atto di concessione è rilasciato dal Settore Cultura, previa informativa al Sindaco o Assessore delegato. Copia dell’atto di concessione è inviata agli Uffici Comunali interessati ed agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico.

La concessione della struttura per una giornata comporta, di norma, la disponibilità della stessa per una durata non superiore a dodici ore complessive.

7. La concessione in uso temporaneo della struttura è disposta solo nel caso in cui possano venire assicurati i servizi di sala e di palcoscenico ed in conformità alle norme di sicurezza.

8. In nessun caso il Cinema Teatro può essere concesso quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala o gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

9. La concessione in uso del Cinema Teatro può essere revocata in qualsiasi momento (anche nell’immediatezza dell’evento), qualora vengano meno i relativi presupposti e requisiti normativi, senza che il Comune debba rispondere di alcun danno.

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