AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE
N.417/ES DEL 11.06.2012
Oggetto: Iscrizione nella lista di mobilità di cui alla legge 23.07.1991 n.223 di lavoratori che hanno presentato richiesta ai sensi della Legge 19.07.1993 n.236 articolo 4 - Diniego
IL DIRIGENTE Premesso che
- le funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi per l’impiego sono state attribuite alla Regione Sardegna con Decreto Legislativo numero 180 del 10 aprile 2001, le cui norme sono state recepite dalla Legge Regionale numero 20 del 5 dicembre 2005;
- con l’articolo 6 della su richiamata Legge Regionale 20/2005 sono state definite le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione a livello provinciale in materia di lavoro e di servizi per il lavoro;
- in particolare, il comma 6 dell’articolo 6 succitato, alla lettera i), affida alla Provincia, tenuto conto delle proposte delle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’articolo 8 della stessa Legge Regionale n. 20/2005, l’analisi tecnica e l’approvazione dell’inserimento nella lista di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, numero 223, relativa ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale;
Vista la legge 236/1993 articolo 4 comma 1 e 2;
Visto l’articolo 6, comma 6, lettera i), della Legge Regionale n. 20 del 5 dicembre 2005;
Visto l’articolo 33, comma 23 della Legge 12.11.2011, numero 183 che ha prorogato per l’anno 2012 le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 19 della Legge 28 gennaio 2009, numero 2, di conversione del decreto legge 29.11.2008, numero185, cioè l’iscrizione nelle liste di mobilità senza indennità prevista dall’articolo 4 della Legge 236/1993 per i lavoratori licenziati, per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività o del lavoro, da imprese che occupano fino a 15 dipendenti;
Viste le richieste d’inserimento nella lista di mobilità prevista dalla legge 223/1991, presentate ai sensi della Legge 236/1993 articolo 4 da n.15 lavoratori;
Viste le risultanze dell’analisi tecnica effettuata dal Responsabile del procedimento in materia di mobilità e conciliazione, conservata agli Atti, sulle richieste avanzate dai predetti lavoratori;
Considerato che tali richieste, unitamente agli allegati, non risultano conformi alle vigenti disposizioni di legge;
DETERMINA
Di non inserire nella lista di mobilità n.15 lavoratori di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi in esso specificati. Ai Sigg. Calabrò Efisio, Candelargiu Antonino, Pau Antonio, Pisanu Antonio, già iscritti in lista di mobilità ai sensi dell’art.4 della L.236/93, si ripristina la precedente iscrizione;
Di incaricare della esecuzione del presente atto il competente CSL di Carbonia, che curerà la notifica ai lavoratori interessati con l’avvertenza che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale.
Il Responsabile del settore
f.to Donatella Rubiu Il Dirigente f.to Speranza Schirru
Il Responsabile del procedimento
f.to
Dolores MassaAllegato A) Determinazione n.417/ES del 11.06.2012
Cognome Nome Data di
nascita
Comune di
residenza Motivo
Bratzu Pier Paolo 22.11.1969 S. G. Suergiu
Il licenziamento non rientra tra le ipotesi di giustificato motivo oggettivo previste all’art.4 della L.236/93
Sotgiu William 19.09.1979 Narcao
Domanda presentata oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla L.236/93
Calabrò Candelargiu Cani Casula Locci Melis Mura Murru Pau Pisanu Santus Spanu Stara
Efisio Antonino
Silvano Giuseppe Giancarlo
Emanuele Piergiorgio Giovanni Leandro Antonio Antonio Gianni Mauro Giancarlo
21.01.1953 09.05.1958 04.06.1965 07.05.1956 13.01.1983 10.09.1971 14.02.1956 17.10.1981 01.12.1950 04.04.1948 09.05.1958 26.02.1957 25.09.1953
S. Antioco Tratalias Narcao S. A. Arresi S. G. Suergiu Villaperuccio Perdaxius Carbonia S. Antioco Tratalias Carbonia Portoscuso Carbonia
Il licenziamento non rientra tra le ipotesi di giustificato motivo oggettivo previste all’art.4 della L.236/93 in quanto determinato dalla scadenza fisiologica dei lavori non connessa ad una situazione di crisi per riduzione di attività