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Altri avvisi. AinndnMrazioacdella. Utilcio gestione e vendita leggi e decreti. Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distrlbuzione

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(1)

azze la · f ici ale

'

LEL EEGl\TO D'ITALIA

Anno 1923 Roma

-

Venerdì, 8 dicembre Numero 287

,

- Aa»t>onernen ti Inserzioni

In Roma, sin pressol'Amministrazions, chea tiomienio ed in tutto11 Regnoi Annunzi giudiziari , , , , L• 0.00 perogni linea di colonnae

annoL. 65,4se:nestre L.gg;trirnestre L.gg Altri avvisi

, , , , , . , , , , , . . , , > O.gg spazio dilines.

Al/Estero (Paesi dell'Unione post.): a » g•>g; a » gg; a a g(þ

Û$tigere

18PÎ0ÎlioS$0 PST ÎG ÎHSerZIOBÎ OSClusfVamORÉO

QÎξ

. AinndnMrazioac dellaGazzetta presso 11Mialstero dell'Interno.

Oh abbonamenti si

prendono

press->

l'Amministrazione

e

gli

Per la modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in Uilict

postali

e deco.orono dal 1°

d'ogni

mese• testa al

Foglio degli

annunzi.

Unnumerosoparato di 16pagine omeno, in Roma: cent. gg -nel Regno cent. gg-arretrato in Roma, cent, so - nel Regnecent•60 -alf Estero cent. 90 Se il giornalesi compope di oltre 16 pagine, 11 prezzo aumentaproporzionatamente.

Alfimpprio dieignons eaglia postateordinario etalegreico, siaggiungasempre la tarsa di bollo di centesimicinque odieciprescritta dalfart.48, lettera a) della tariffa(allegato A)del testouniemporovato nondawdo-le7«9 Luo7otenmrian a . 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotonensialesi, 1134.

SOMM ARIO

Part'e

uffio1'a"16.

Utilcio gestione

e

vendita leggi

e

decreti Uf¡Tolo gestioni

e vendita

leggi

e'decret! : Avviso di

spedizione

LEGGE E DEORETL AVVISO DI SPEDIZIONE

REGIO

DECRETO 29 ottobre

1922,

n.

1492,

che stabilisce itribati.

da

carrispondere

dalle

papalazioni indigene

della Colonia

Erig

irea,

per l'eserc¡zio 1922-923.

REGIO

DEGRETO

8 settembre

1922,

n.

1öt6,

che

fissa

lenormeper

la-dËsignazione

di taluni

componenti

il Cons

glio superiore aeronautico

instituito con

legge

28

maggio 1922,

n.

712,

e per

. .

i( funzionainenlo

del

Consiglio

medesimo.

REGIO

DECRETO

27 ottobre

1922,

n.

1551, riguardante

la resa

del conti alla Corte dei conti

della gestione fuori

bilancio per

<oferte

a

favore

delle

famiUlie bisognose

dei militari morti e

feriti

di guerra>.

Si rende noto a tutti

gli

ufficiammessi alla

gratuita

distrlbu- zione , chesi é ora ultimata la

spedizione degli

atti in

fogli

sciolti dal n. 2101 al 2tt" NJ

1921.

Gli eventuali reclami p. scata

Mcezione

dei

medesimi

do-

vranno.essere indirizzati al R. Ufficio

g<stione legt,

-via Giulan

n.52, Rotua (16), entro un mese dalla

pubblicazione

del

presente avviso, giusta quanto prescrire

l'art. 18 del decreto

Luogotenen

ziale7

gennaio 1917,

n.749,

prevependo

che trascorso detto ter-

mine,

essi non verranno

piu

accettati ed i

r.ichiedenti

dovranno

pagafe

lo

copic

cherichiederarmo.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa

presente

che le pre- fure non hanno dir:tto alla

grataita.

distribuzione

degli

atti di Governo in

togli

sciolti.

REGIO DECRETO 10

novembre1922, n.1561,

che

modifica

Fart.22.

del

vigente regolamento generale

universitario.

LEGO I E' DE 0 RET I REGIO

DW:RETO 27 ottobre

1922,

n.1520, col

quale

af

rettifica

l'art. 2 del R. decreto 6

agosto 1922,

n. 1299, che e.stende a¿ Il numero1892 della

i•accolta uf/faiale

delle

leggi

e dei

decreti

territort annessi il libro II del Codice áž commercio. del

Regno

contiene il

seguente

decreto:

Errata-carrige VITTORIO EMANUELE III

RELAZIONI

e REGT DECRETI per

gli scioglimenti

dei

Consigli per grazia di Dio

e

per volontà della Nazione

comunali di

Tipoli (Roma)

edi

Cavriago (Reggio Emiliak

RE D'ITALIA

D1mpos1xioni

c11verse

Direzione della Cassa

depositi

e

prestiti

e delle

gestioni

annesse:

Estrazione delle cartelle ordinarie 4

Og0

di credito comunale

e

provinciale

-afinistero della guerra:

Disposizioni

nel per- sonale

dipendente

- Ministero per l'industria ed il commer- cio: Coiso medio dei cambi - Media dei consolidati nego- zuti o contanti -.Ministero delle

poste

e dei

telegraff

: Di-

sposizioni

nel

personale diperdente

- Ministero del tesoro:

Rettifiche d'intestûEione - Smarrimenti di ricevute.

Vista la legge 24

ma

gio 1909, 'n. 20's, sull'ordina- mento della Colonia Eritrea, la quale da facolta al Go-

verno

del Re di provvedere all'imposizions dei tributi

delle popolazioni indigone della Colonia Eritrea

;

Sentito il Consiglio coloniale

;

Sentito il Consiglio dei ministri

;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie

;

Foglio

cue11e immerzioni.

Abbiamo decretato

e

decretiamo

:

(2)

·3204.

Nell'esercizio finanziario 1922-923 le papalazioni in- digene della Colonia Eritrea

sono

tenute

a

corrispan-

dere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dal ministro propa- nento.

Art. 2.

I conventi delle p apalazioni cristiane

sono

esenti dal pagamento del tributo par l'esercizio finanziario sopra-

citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggb

-e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a

chiuntlue spetti di osservarlo

e

di farlo osservire

I)ato

a

Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - AMENDOLA.

Visto,

il

guardasigilli:

OVIGLIO.

TABELLA dei tributi

da

corrisponiere "dalle popola-

zioni indigene della Colonia Eritrea durante l'eser- cizio 1922-923.

L

-

Commissariato Regiona!e dello Hamasien

Paesi autonomi . . . L. 15.585 - Carnescim ". . . . . L

20.150

-

Dembesan

. . . . . . . L. 21814 - Decafescim . . . . . . . L.

10.528

-

Loggo

Cinà . . . . . . L. 22484 - Scioatte Anseba . , L. 13.829 - Saharli. . . . . . . . . L. 8.758 - Minabè Zerai . . . . . L. 8192 - Cabessò Cinà . . . . L. 10595 -

Lamza .... .... L. 8837-

Tecchelè

Agabà

. . . L. 9.260 - Uocarti . . . . . . L 2.962 -

Totale Commissariato

regio-

nale dell'Hamasien . . L.

100.000

-

II.

-

Commissariato Regionale del Sera

Mai Tacalà L. 31.030 -

Terammi , , . L. 4 500 -

Dubub . . . . . . L. 11.000 - Gneccià . . . . . L. 7.500 -

Decchi

Melgå

. . L. 6.0¯5 -

Afelbà . . . . . L 3.100 -

Anfè Grottò . . . L. 3.400 -

Adi Arfè . . . . L. 2.300 -

Decchi

Dignò

L 2.400-

Ustè Gulti . L. 3.700 -

Decchi Tesfå . . L. 18.100 -

Tzelli:nä L. 29.500 -

Selich L. 7.500 -

Liban . . L. 6.500 -

Mai Tzadh . . . . L.

20.810

-

Merag

s

Ghebret.,

Merait e

Anaghir

, , , . ,

L. 19.000

-

Gundet

...L.

4100-

Laid Accolom . . . . . . L. 0.000----

MaiAlbò

...L.

2.2f0-

De:nbelas . . . . . . . . . L. 13.000 - Te trer e

Villaggi

Temzå . L. 2.710 -

Cahain (co upreso

Aila)

. . L. 13.3 0 - Totale Commistariato

Regio-

nale del Seraè . . . . L.

218.025

-

III.

-

Commissariato Regionale dello Aechelò Guzai Ued

Acchelè

Tahtai,

. . .L. 19.800 -

God Acchelò Lahlai . . . L. 11.9r0-

Deguzai

. L. 29.450 -

Scimezana ,. . . . . . . . L. 24.f l0 - Merettà... L. 14.350-

Hegghelà

Hames . . . . . L. 23.600 -

Regghelà

Hatzin . . . . . L. 0.003 -

Engamå

. . . . . . . . L. 4.500-

Tedrer, . . . . . . . . L. 8.400 -

Loggo

Sardà . . . . . . . L. 5.500 -

Degghien

. . . . L. 3.400 -

Senafè , . . . . L. 1.000- Colonia Cattolica . . L. 1.500 - Colonia Musulmana. . . . L.

340

- Paesi Autonomi . . . . . L. 280- Trbù Assaorta. . . . . . L. 15.200 - Tribn limitr. all' Assaorta L. 7.555 - Miniferi . . . , . . . , L. 10.625 -

Hasu. .

. . . L.

3.840

- Mehemberà

Danagul.

. . L. 120 -

Debrimela . . . . . . . . L. 1.050 - Bellesua Assa

Undo

. . . L. 120 -

Totale

Commissariato

Regio-

nale

dell'Acchelè

Guzai L. 192:500-

IV.

--

Commissariato Regionale di Massaua

Villaggi

del Samhar . . . L. 8.910 -

Tribù

del Samhar . . . L. 37.983 40 Assaorta Inferiole . . . . L. 18.383 -

Isole

...L.

7.770-

TriM

della Dancalia

settentrionale.

Damoheita Buri . . . .

L.

5.587 - Dant he la Had

Hamc4

. L. 150 - Damehrita Filla Enda . . L. 300- Fra>iariMinoriDa.noheita L. 1.149 - Dahimmela Enda Cadri L. 1.025 -

> Eaddirerae Buri L. 500 -

>

Barcull.i

. . . . L. 475 -

Hadarem... L. 3.318-

Bellesua... L. 2.154- D na e Duna Buri. . . . L. 840 - AncelaBuri... L. 1.800-

Somali... L. 648-

Dancal . . . . . . . . L. 303 - Frazioni minori Adeimara L. 3.627-

Telale Ce:nmissaria'o regio-

Bale

di Massaua ,

L. 94,896 (0

(3)

3200

V.

-

Commissuiato Regionale di Choren

Bet Tarchó . . . . . , L. 19.138 - Bet

Taquo

. . . . . . . . L. 15.181 50 Mensa . . . . . . . . . L. 4.933 70 Maria . . . . . . . . . . L. 44.258 - Ad Tacles . . . . . . . . L. 19.309 -

Begiuk

... L. 4695- Bab

Glangherán

. . . . . L. 1.2tO - -Distretti

Abissini

, . . . L. 6.053 70

Tribd del

Sahel,

Ad Scek . . , . . L. 27.740 - Habab . . . ,. . . . L. 68 925 - Ad Temariam. . . . . . L. 15.236 -

A4

Tanza . . . . . . L. 4.430 - Bet Mala3 . . . . . . . L. 0.081 - Ad- Mahallin . . . . . . . L. 1.866 - Rasciaida . . . . . . . . L. 7.000 -

Hasciamall. . . . . . . L. 195 - Meshidè. . . . . .

L.

270 -

Totale Comnissariato

regie-

nale di Assab . . . . . . L. 5100 -

RIEPILOGO.

I - Commissariato

regionale

dello Hamasien. L.

160.000

II - < > del Seraè . . . L. 218.02 - III - > > della Acchelè

Guzai.,

. . . L. 192.500-•

IV - > > di Massaua. . . . L.

94.890

40 V - > > di Cheren . . . L.

216.0ð0 00

VI - > > del Barc . . . L

188,000

·- VII - > > del Gasc e Sotit. L.

143,890

.50 VIII - > > di Assab . . . . L.

5.400--

Totale gener le

dell'imposizione

. . . L.

1.¾48.78(80

Visto,

d'ordine di Sua Maest 11 Re:

AMENDOLA.

Totale

Commissariato regio-

nale df' Cheren . . . . L.

243.068

90

VI.

-

Commissariato Regionale del Barca

Bene Amor e Ad Has ri ,

del

Digla1,

. . . . L. 131.300 - Ad Occub . . . . . . . L 0.300 -

Algheden

. . . . . . L. 5.000- Sabderat . . . . . . . . . L. 6.030 -

AdSceraf...

L.

7.500-

Ad Scek Garabit Enza . . L. 2.500 - Seincria del Gasc . . . . L. 1.600 -

Elit ... .... L

300-

Bithama

. . . . . . . . . L. 500 -

Aeso ... L. 3.0,0-

Totale Commissariato egio-

nale del

Barca. L,

188

000

-

VII.

-.

Commissariato Regionale del Gasc

e

Setit

Baria . . . L.

55.000

-

Baza:

Megareb

. . . . . L. 17.226 -

Balca . . . . L. 59.471 60

Tica . . L. 12 199 -

Totale

Commissariato Regio-

nale del Gase et etit L. 143.896 60

VIII.

-

Commissariato Regionale di Assab

Hedarem Ali Buritto. . . L. 200 -

Edd...

L. 990-

Barassoll. . . . . . . . . L.

V5

- Hafara di Beilul . . . . . L. 765 - Ancala di Assab . . . . . L. 315 - Darrado . . . . . . . . . L. 135 - Chiloma . . . . . . . . . L. 100 -

Ìtaheita

. . . . . . . . . L. 600 -

' Nassara di Beilul . . . L. 450 - Seeka e Ad Ali . . . . . L. 405 -

Badolta

Mela , , , ,

4 180

-

Il numero1506 della raccolta

ufficiale

delle

leggi

e dei

decre/I

del

Regno

contiene il

seguente

decreto:

VITTORIO EMANUETE HI

per grazia di Dio

e

per volontà della Naziotta

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 maggio i922,

n.

712;

Udito il Consiglia di Ste.to

;

Udita il Consiglio dei ministri

;

Sulla proposta del Noztro ministro segretario di

Stato per la guerra

;

Abbiamo decretato

e

decretiamo

:

Art. 1.

I membri del

Consiglio superiore aeranautico, instituifo

con la

legge

28

maggio 1922,

n.

712,

dei

quali

è par la nelParf. 2,

nn. 1 a 5 di essa

Irgge,

saranna

designati

coa le modalità la appresso stabilite:

A)

Alla

designazione

della torna dalla

quale

sarà pre- scelto 11 nome del rappresentante dell'industria acronautica

(N.

1 del citato

articolo) prenderanna

parte tu]te le Ditic la

quali,

csercitando una industria

aeronautica, impieghino

nelle

proprie

officine almeno

cinquanta operai

aeronaulici.

Ciascuna

Ditta

disporrà

di ua-voto.

QueLe,

fra di esse, che

impeghino

un numero super1-re al

centocinquaata operai, disporranno

di

due voti.

13)

Alla

designazione

della

ter'na

della

qtiale

sarà

prescelto

il nome

delirai

pnsentante delle Co

npagnie

di

aeronavigezione (numero

2 del

citatt articole) prenderanno parte

tutte

qudio

Ditte esercenti la

navigezione

aerea, le

quali

abbiano un

capi-

taleversa'o di almeno unmilione di hre italiane. Ciascuna Com-

pagnia disporrà

di un voto.

Quelle,

fra di esse, che abbiano un

capitale

versato

superiore

ai

cinque mdioni

di lire

italiane,

di-

sporrenno di due voti.

C)

Alla

designazione

deRa terna dalla

quale

sarà

prescelto

il nome del

rappresentante degli

Enti

sportiti

aeronautici (nu-

mero 3 del citato

articolo), prenderaano parte

i

Consigli

dirdt-

tivi delle Associazioni

sportive aersnautiche

le

quaH

continoal-

meno

cinquanta

soci

paganti.

C.ascuna Associazione

disporr

dt

un voto.

Quelle,

fra di esse, che risultine costituite da

più

dl duecentos soci

paganti, disporra

no di due voti. 4

I))

Alla

designazio

e

della

terna dalla

quale srtra prescella

(4)

3206

il

nome

del rappresentante

della classe

professionale

aeronau-

tica (numero

4 del citato

articolo), prenderanno parte

i

consigli direitivi

delle Associazioni di

piloti

e di

operai aeronautici,

nei limiti e con i diritti

previsti

dal

precedente

comma C).

E)

Alla

designazione

della torna dalla

quale

sarà

prescelf

e

il nome del

rappresentante

della classe tecnica aeronautica (nu- mero 5 del citato

articole), prenderanno parte

i

ensigli

diret-

tivi delle Associazioni di aeronautica le

quali

contino almeno

Yenticinque

soci

paganti.

Ciascuna Associazione

disporrå

di un vs!».

Quelle,

fra di esse, le

quali

risultino costituite da

più

di ceulo soci

pagaali, dispor-

ranne di due voti.

Art. 2.

AlPinizio

di ciascun

biennio,

nel

quale

dovrà

procedersi

alle nomine dei

componenti

11

Consiglio superiore,

ed in ogm caso non elfre il 31

gennaio, gli

Enliaventi diritto adavere un

proprio rappresentante

in seno al

ConsigLo superiore farannofpervenire

- I Ministere de)Ia

ßuerra (Comando superiore

di

aei'onautica, divisione

servizi

civili)

una

domanda,

redatta in carla da bollo da lire

due,

nella

quale

tale diritto dovrà e tscre affermato.

La

demanda,

da

spedirsi

in

plico raccomandato,

conterrå:

. ,

a)Xindicazione precisa

della firma

sociale;

b)

il numero di voti al

quali

si ritiene di aver

diritto,

a senso del

disposto

del

precedente articola;

'

c)

tutte

quelle

indicazioni che si riferranno

opportune

a

meglio chiarire

ed affermare il diritto al voto.

Alla domanda dovrà essera annosso un

certificato,

debitamente

legalizzato,

dal

quale

risultino chiaramente affermate le condi- sioni

che,

a termini della

3egge

23

maggio 1922,

n.

712,

dànne di- ritto al

vote,

ed 11 numero di voti ai

quali

l'Ente richiedente ha diritto.

Tale certiflcato

dovrà

essere rilasciato:

a)

per le Ditte

industriali

e per le

Compa

ie esercenti la

navigazione

nerca, dalli

competente

Camera di

commercio;

b)

per la classe

professionale

e per

gli

Enti

sportivi

aero-

nautici,

da un

notaio;

c)

per la classe tecnica

aeronautica,

dal

Consiglio

nazionale

dell'Ordine deg!i ingegneri.

Il ministro della guerra,

vagliate

le

singole

domande, farå co- noscere, con suo decreto da mserirsi nella Gazzetta

afficiale

del

Regno,

l'elenco di tutti i

partecipanti

alla

votazione,

ed il nu-

mero di voti a ciascuno

assegnato,

Tale

decreto,

che stabilitù

pnche l'epoca

della

votazione,

dovrà essere res a

pubblico

due mesi almeno

prima

della votazione stessa.

Entro venti

giorni

dalla

pubblicazione gli

interessati :possono ricorrere al

ministro,

il

quale provvede definitivamente,

sentito 11

Comitato,

di cui nell'art. T della

legge

Art 3

Ciascun

Ente avente diritto al voto, non

piti

tardi del

giorno

fissato nel decreto

Ministeriale,

di cui alPultimo colnmadel pre- cedente art.

2,

dovrà far

pervenire

con lettern raccomandsta al Ministero della guerra

(Comando superiore

di

aeronautica,

Divi-

stone

servizi

civili),

una scheda divotazione per il

Consiglio

su-

periore aeronautico,

conforme all'annesso modello

(mod.

A.C. 28 del cat.), nella

quale

dovranno essere scritti con inchios ro nero

ad in forma chiara ed

intelbgibile

il nome, cognome e

pater-

nitå dei tre candidati che ciascun Ente devo

designare.

Alla

scheda

di votazione dovrà essere unito l'atto di assenso

dei

candidati.

Per ciascuna delle

cinque categorie

di coi ai nn. 1,

2,

3, 4 e

5,

elPart

2

della

legge

28

maggio 1922,

n,

712,

la terna da

proporsi

alla scella Afinister'ale perla nomina Realearappresentante del

Consiglio superiore

aeronautico sarà forrain con i norni dei tre

gandidati

che hanno ottenuto il

ma¿gior

nu;nero di

suffragi.

I Dandide.fi doymano

essere

tutti cittadini italiani ed CMoi-

tare in

Italia,

ovvero

nálle Colonie italians, l'attività che,

asenso

delŸakidèla21ejgge"28'Èíggli 1922/n. 7¾2,

11

rende'idonei

alla

desigÀazione.

Il risultato

della votazione

sarà reso

pubbllco

mediante inser•

zione nella Gazzetta

ufficiale

del

Regno.

Art. 4.

La scheda

di

votazione per

il Consig!:o superiore

ceronautico che ciascun Ente avente diritto alla votez one

potra

ritirare presso le RR.

prefetture

l

Regno,

dovrà essere firmata dal

presidente

del

Consiglio

di amministrazione o del

Consiglio

di-

rettivo di ciascun Ente

votante,.il qtiale

dovrà dichiarare.che la

designszione

ð avvenuta per

maggioranza

di voti del

Consiglio.

La firma del

presidente dovËà"

essere autenticata da un

notago,

il

quale

dichiarerà ältresi che i candidati

designati

nella scheda

sono'cittadini

italiani. Il tutto

dovrà

essere

debitamente lega-

lizzato.

Agli effetti

della validità circa i termini di scadenza siebilifl

per

la

votazione, farå

fede la data del timbro

postale apposto

sulla lettera

raccomandata

c.on,la

quale

la scheda

divotazione

è

spedgta

al Ministero.

Art. 5.

Allorche, per parità

di

voti,,

non

itVpossilille )ÑËedetB'Wlls

designazione

di tutti e tre di

due,

o di uno solo dei

componetill

la terna da

setteporre

alla stomina

Reale,

si dovrà indireruns

nuova votazione di

ballottaggio.

Ir tal caso, sulla

scheda

di To- tazione si dovranno

scrivere,

a seconda dei

cast, tre,

due, e un

sol nome, da

scegliersi frËcjtÏei Ñandidati

che nella

prima

ve-

tazione ottennero

paritå

di voti s

In caso di

paritA

di

yoti enche.nella votaziqne

di

bago.I,tsggio,

si

procederà

alla

scelta,

tekendo conto dell'ordine di

precedenze

nel

quale

i nomi dei candidati sono stati scritti

sullasscheda ‡

votazione.

La votazione di

ballottaggio

dovrà aver

luogo

nonoltrei diec:

gial'Ili

dalla data del numero della Guzzetta

afficiale,

ce

quale

venne data comunicazione del risultato della

prima

vota zione.

Tutte le modali:a dellavotazione di

ballottaggio

sonoidenlicht

a

quelle

per la

prima

votazione.

Art. 6.

Il

Consiglio super'ore

è sempre convocato dal ministro della guerra, e ciò sia per le due annuali seasioni ordinarie

prev'ste

dall'art. 5 della

legge

28

maggio

1922, n.

712,

sia per le sessioni silaordinarie dalla stessa

legge

consentite.

La convocazione ha

luogo.:

almeno

quindici giorní prima

di

quelle

fissato per le

adañanze.

Ai

singoli consiglieri,

insieme cen

l'avviso di

convocazione,

deve essere inviata

copia dell'ordine

del

giorno

e delle relazioni relative

agli argomenti pill impor-

tanti da trattarsi.

Il

presidente

del

Consiglio

up fore

designa

coloro

che

do-

vranno essere relatori sui

Ÿarl argomenti posti all'ordine

del giorno

Art.

7.

L'ordine del

giorno

per le adunanze del

Consiglio superioro

è

fissato dal' Ministero della guerra. Il

Consiglio può però

pro- porre al ministro che si no

posti

all'ordine del

giorro

di 'una successiva

sessione,

o di

quella

in corso,

argomenti cÌ1e iion-

trino nella

competenza

del

Consiglig superiore.

Art. 8.

I

consiglieri che,

senza

giustificati motivi,

non

intoryctgano

a

metà delle sedute di un semestre, oppure a

quattà

adunanza

consecutive,

sono

dichiarati dimissionari.

A

coprire

i

rooti

vaa

canti si

Frovvede

con nuove

nomine,

con

Itfoimaprovistadal·-

Part. § d:lla 1:gge 28 mygig µ‡2; 4. 712.

I nuovi

membri dus

(5)

3207

rano in canca per

Trperiodo di tim'jió Tc'šititio'fino

callo

spirate; jera

ed

dutografa

la'firma 'del

sig.,.y.L'Tr.'

. . . notato del

biennio

ia corso.

.

di.

. . . . . . . . . . .

a...addi...••

11

presidento

Per h

príbascostituzioneidel Consiglio superiore

aeronautico

lo

domande,

delle

quali

è

parola

al

precedente

art.

2,

ed i cer- Il cancelliere

tificati

annessi,

dovranno

dagli

Enti interessati essere rimessi . . . . . , ,

al Ministero della guerra

(Comando superiore

di aeronautica -

Divisione servizi

civili),

entro il termine di un mese dalla data

(1)

Casato e nome -

(2)

di arnninistrazione o direttivo -

(3)

di

pubblicazione

del

presente

decreto sullaGazzetta

ufficiale

del firma sociale -

(4)

uno o due -

(5)

dell'industria -

degli

assun-

Regno,

tori - dello

sport

- dei

professionisti

- dei tecnici -

(6)

Data

Art. 10 -

('7)

località -

(8)

a

maggioranza

di

voti,

o :

all'unanimità

-

(9) Casato,

nome,

paternità

dei candidati.

Il

presente

decreto entrerà in

vigore

il

giorno

stesso dellasua

pubblicazione

nella Gazzetta

ufficiale

del

llegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo RACCOMANDATA.

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

, Al ministro della guerra

e

dei decreti del Rengo d'Italia, mandando

a

chiungic

Comando

superiore

di aeronautica - Divisione

servizi slutil

spetti di osservarlo

e

di farlo

osservare. ROMA.

Data

a

Racconigi, addì

8

settembre 1922. Visto,

· · · · · °

d'ordine di Sua Maestà il Re:

VITTORIO EMANUELE.

n ministro dena guerra

FACTA - SOLERI. SOLERI.

Ig, guardasi2illis:.

ALESSIO. Il

numero1551 della raccolta

ufficiale

delle

leggt

e del decreti

(Mod.

A. C. 28 el

catalogo)

. del

Regno

contiene il

seguente

decreto:

ŠCHEDA DI VOTAZIONE VITTORIO EMANUELE III

per 11 Consiglio superiore aeronautico per grazia di Dio

e

per volontà dolla Nazione

RE D'ITALIA

n somoseritto

(1) presidente

del

Cónsiglio(2)...del(3)

...

hèWmente

det decreto n. . . . . .in data

del ministro della guerra ha diritto a n.

(4)

. . . . .

oli

por

Ta elezione del

rappresentante

de

(5)

. . . . . . . . . . . . . .nel

Consiglio superiore aeronautico,

dichiara

cli's

il

sopradetto Condiglio (2)

. . . . . . . . . . . . . . nel:a

tornaladel(6)...in(7)

...

ha(8)

. . . . . . propo sto, come propone a candidati per Telezione del

rappresentante

de

(5)

. . . . . . . . . . . nel Con-

siglio Luperiore aeranautico,

i

signori (9):

1

quali

tutti hanno dichiarata

accettare, se

eletti,

di far

parte

del

consiglio superiore

aeronautico.

a...addi

Il

presidente

del

Consiglio

lo

qui

sottoscritto R. notaro, certifico essere vera ed auto-

grafa perchè

fatta in mia presenza la firma del

sig.

. . . . . . . . . . . .

presidente

del

Consiglio

. . . . . . . . . dell . . .

....di...·

Di

pieno

diritto e della cui

persomale

identità dichiaro essere certo.

Attesto inoltre che i

sigaori

. . . . . . . . . . . . . · · ·

...; e

candidati,

sono

cittadini

italiani,

a . . . .

.addi

. . . . . . . . . . .

presidente

del tribunale di . dichiara

Visto il Regio decreto legge 22 gennaio 1920,

9.

:135,

contenente disposizioni sulPobbligo della presentazione

dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori

bilancio di carattere straordinario

;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei mi-

nistri in data 23 giugno 1917, col quaIe

venne

istituita

una

Commissione

con

Pincarico di provvedero alla

ero-

gazione delle

somme

offerte dagli Enti pubblici

e

dai privati

a

favore delle famiglie bisognose dei milÍtario

morti

o

feriti nella guerra contro PAustria

;

Visto il decreto Ministeriale

n.

48, in iata 17 otto- bre 1918,

con

il quale detta Commissione

venne

di- sciolta trasferendo le attribuzioni ad

essa

conferite al servizio do1PAssistenza militare presso il Ministero por PAssistenza militare

e

le pensioni di guerra

;

Visto il decreto Luggotenenziale 25 novembre i919,

n.

2200, col quale

venne

soppresso il

-

Ministero por Passistenza militare

e

le pensioni di guerra, trasferen- done i relativi servizi alla dipendenza del Ministero del

tesoro

;

Visto il R. decreto 17 giugno 1920, col quale vetme

-

istituito

un

posto di Sottosegretariato di Stato per Passistenza militare

e

le pensioni di guerra presso il

'

Ministero del

tesoro ;

Ritenuto che i fondi costituenti le offerte degli Enti pubblici

e

dei privati da erogarsi in sussidi

a

favore de11e famiglie bisognose di cui al suindicato decretofel

presidento del Consiglio dei ministri

a on

affluiscono al

bilancio dello Stato,

ma

ad

un

conto corrente fruttiteio

(6)

-3208

.aperto prossp,Ia.llanca d'Italia

e

q1iindi vengono

aco-

stitnire

una

gestionò~fiiòri bilancio g-carattere :stra ordinario';

Considerato che

con

la cessazione dello.stato

di

guerra non v'ha più ragione li mantenete, fuori bilancio la

gestione dei fondi di cui sopra, tanto più che questi

ýotrà:in'o'essere versati af bilancio facenioli continuare id affluire provvisoriamente al, conto corrente che tro-

vasi aperto presso la,Banca d'Italia

;

Edito il Consiglio dei niinistri

:

Sulla proposta del Nosiro ministro segretario di Stato

er

il tesoro

;

Abbiamo decretato

e

doctetiamo

:

Art. f.

La gestione fuori bilancio relativa alle

somme

of- forte dagli Enti pubblici

e

dai privati

a

favore delle

famiglie bisognose dei militari morti

o

feriti nella guerra contro l'ÅtisirÏa ò aliolifa

a

decori·ere dál giorno della pubblicazione del presente decreto n.ella]Gazzetta ufficiale

del Regno.

Art. 2.

Il Sottosegretariato.per

l'

ssistenza militare

e

le pen-

Bioni di guerra, servizio assistenza militare, dovrà

ren-

dere, entro il 31 dicembre 1922, alla Corte dei conti, due EOparati conti ammÎRIStratifi, debitamente documentati, l'uno par la gestione dell'abolita Comminaióne istituita

per-provvedere all'orogazione delle

somme

offerte dagli

Enti pubblici

e

dai priyati

a

favore delle famiglío biso-

gnose dei .militari morti

o,

feiiti nella guerra contro l'Arstria, ,o Paltro por la propria.

Nel primo .doyranno

essere ,

portýte tutto indistinta- niente le-somme raccolto

con

le offerte fatte dagli Enli

3ubblici dai privati, gli intressi liquidati sul canto cdrrente proéso la Banca d'Italia, le

somme

pagata ai sussidiati ed il saldo di chiusura pel passaggio, di ge-

tione all'àssistenza milibre, da comprovarsi

con

la

pioduzidae dèl rèlatiÝodverbald.-

Nol seconho sarannò -portati il sáldo ~del conto pro- codente, tuttà le'samme relative alle:ofßerte el agli in- teressi di 'cui sopra, le'somme pagate ai sussidiati

non-

chò il saldö' df cliitisura, ähe'dovrà corrispondere alla disponibilij dei fondi sul cenneto conto córrente presso la Banca d'Itália

e -

di quélli predso Passistenza mi- litare.

A ciascuno di questi conti, dovrà

essere

allegatp,

pel periodo

.

di gesLione corrispandente,

un

regolare estratto di.detto conto,corrente da rilasciarsidalla Banca d'Italia.

Art. 8.

I conti di cuilalParticolo précedente dovrann3

essore

corredati dei documenti che comprovino le entrato per

omme

dfferté dagli Énti pubblici

e

dai privati,

e da

nelli cho giustifichino l'avvenuta erogazione dei fordi.

.art.3

Tutte le somie racepité dalla pubblica-e dapa pr1- vata beneficenza per elargizion di sussidi alle famigEe bisognose dei militari morti

o

feriti, nell guerra contro PAustria, continueranno ad

essere

versgtälal contó

cor-

rente p-esso la

.

Banca d'Italia, dal uale trimastral- mente

saranno

fatti dei prelevamenti di fondi da

ver-

sarsi in tesoreria per farli affluire ad tin apposito

ca-

pitolo dal bilancio di entrata.

In corrispondenza ai versamenti eseguiti in tesoreria

caranno

iscritti fon i in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero 'del tesoro per

provvedere al pagamento di sussidi

a

favore delle fa- miglie bisognose dei militari morti

o

feriti nella guerra

contro PAustria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito delsigillo

dello Stato, sia insertŠnella raccoltp ufficiale delle leggi

e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

San Rossore, addl 27 ottobre 1922.

VITTOllIO .EMANUgLE.

FACTA -- PARATORE.

Visto,

il

guardasigilli: OVIgLIO.

Il numero 1531 della raccolta

ufficiale

dèlle

liggi

e

delddecreti

del

Regno

contiene il

seguente

decreto:

VITTOllIÓ EMANITELE III

.

per grazia di Dio

e

p,er volonta della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unido delle il y sull'istruzione supe- rioie, appronto $Ñn

o

daieto 9 agosto 1910,

n.

795

;

Veiuto il regolamento genÃrale universÌtarid, appro- vato

con

Nostro decreto 9 agosto 1910,

n.

'196, ,e

mo-

dificato, nell'art. 22,

con

Nostri decreti 13 agosto 1914,

n.

10'0,

e

13 febbraioffŠff, n."197;

Udito il Consigno puppriore delÍ'istruzione pubblica

;

Udito il Consiglio di Stato

;

Unito il C,nsiglio dei Ibinistri

;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di tato

par Pistruzione pubblica

;

Abbiamo decretato

e

decretiamo

:

Aiticõlo unioo.

AIPart. 22 del ragolaniento generala universitario è

.sþstituito il seguento;

Il

coneorso

viene giudicato ,da

una

Commissiono-di cinque membri, nominata dutniinistrosecondolenòrme seguenti:

Il miilistrò invita lo Facóltä

o

scuole del Regno cui

appartiene normalmente la cattedra posta

a

cónoorso

a

radunarsi perchè ciascun professore ordinario o"átraor.

dinario stabile proponga in

una

scheda cinque2¾omi,

(7)

3209

scel)ldradspr_ofoggri..-okipaggnano

o

abbiáno inse- 1 proféssore o.cultore della makria goe âmmed,iatag

gríato la stessa materia in

una

Univ'érilh~o'Tiitituto mente-lo.sogué-nellálenco

supe iore universitario,

o tra

i cultari della materia

ingjp

ma

che siano venuti. in alta

e

meritatg fama:

e

igupi'àltra sphaga tre nomi scelti t

a

i pfote:sori

o

i cultari di materie affini

a

oualle peFoui il conconso ò bandito.

Ciasdun professare può votare saltanta nella Facoltà

o

scuala cui apþ2rtien3 il

suo

insegnamenta, enche

se

questa sia obbligatorio par studenti di altre Facoltà

o

Non passono

esser

chiamati

a

far parte della .Coni- lissione giuiicatrice i membri del Consiglio superiore.

Ordiniamo chè il presente decreto, munito del è illo

dello Stato, sia inserto nella raccoltauf5cie.le delle-leggi

e'del deòreti del Regno d'Italia, mandando

a

chiungito spetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

San Rossore, addì 10 novembre 1922.

scuole. ,Tuttavia per la propasta de11e Commissiani di VITTORIO EMANUELE.

chimica farmaceutica la votazione ha luogo in

seno

MUSSOLINI

- GENTILE.

alla scuola di farmacia

e

vi prendono parta gIi inse-

Visto, il

guardasigilli:

OVIGLIO.

gnanti. che la costituiscozio,

a norma

del rego!amonto

delle scuole di farmacia, purchè nalle Facoltà, alle quali essi appartengono, abbiano il grado di ordinaria

o

straordinario stabile.

I professori lontani dalla loro sede possono votare nella Facoltà

o

scuole della città dove temporaneamente

si trovano.

II voto è iniividuale

e

segreto.

Le due schede vengono chiuse in

una

sola busta. Il

preside della Facoltà

o

il direttore della scuola, raccolte tutte le buste contenonti le seh ide, le chilide in tin piego

che, suggellato

e

muniti della prop::ia firma, consagna

persònalmente al rettare per la trasmissione all Mini- sfero, insieme

con un

processa verbale firmato dal pro- siie

e

dal segretario, certificante il

nome

dei votanti ed il

numero

delle schele. Per ogni scuola noil

annessa

ad

Universit il piego è direttamente trasmesso al hiini•

Il numero 1520 della raccolta

afficiale

delle

leggi

e dei decreti del

Régno coptiene

il

seguente

decrclo:

VITTORIO EMANUELE IH

per .grazia di Dio

e

per volontà de!In Nazione

, RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 6 agosto 1922,

n.

1299;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretaria di Stato per la giustizia

e

gli

affari di culto,

e

col

n

inistro de11a marina

;

Abbiamo decretato

e

decretiamo

:

Articola unico.

L'art. 2 del Nostro deoroto 6 agosto 1922,

n.

1299;

pubblicata nella Garreua u//iciale del 12 ottobre 1922,

a.

240, 14 dove riporta il testa delPart. 601 del Codice stero dal direttore.

Lo schede che portano

un numero

maggiore di voti

sona

vali

e

soltanta par i primi cinque segnati =nella prinä scheda

e

per i primi

tre

nella seconda.

Ageert ti i cinque nomi dei profess ni

o

cultgri della

materia, cui appartiene la cattadra posta

a concorso,

e3

di coalmercio,

va

rettificato

come

segue

:

é Alle assicurazi>ni metro i risahi dana navi.gaziono

si applicano le regole slähi'ite nel titolo XIV del libro 1°, che

non sono

incompatibili

con

le assicurazioni marit- time,

e

.che

non sono

modificate nello seguanti disposip

z1om ».

i tre nonii dei prof

ass

>ri

o

cultari delle materid affini che hanäo ripartsta il maggior numéro di yoti,

se ne

fanno due distinti elanchi. In ambedue gli elenöhi i

nomi vengano graduati secando il naniero di Yþti ri-

spettivamente canseguiti. In

casa

di psfità:di voti, sarà

data la precedenza al più elevatò in grado,

e

in

caso

di parità di grado, al più anziano.

La scratinio verrà fatta dalla segretaria del Consi- glio saperiore di istraziano pibblica, sdtto la vigilanza

e

respansabilità del vice presidente del Consiglio stesso.

I due elenchi vengono p2bblicati nel Bollettino uffl-

ciale del Ministero della istruzione pubblica.

Il ministro nomina la Com nissione giudicatrico,chia-

mando

a

farne parte, in ordine di graduatoria; due .del primo elenco ed

uno

del secando,

e

scegliendo libera-

mente gli altri duo membri tra i professori ufficiali,

o

Ai soli effétti de11a presente disposizione

sono

pub-

blicati

e avranno

applicazione nei territori indicati al- l'art. I, il capo 1°, eccettuato l'art. 419,

e

il capo 2°,

se-

zione in, del titolo XIV gel libro

del Codice di

com-

mercio vigente nelle antiche Provincie

».

Ordiniamo che 11 presente dorme, monito delsigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi'

e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a

chiunquq opetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTOllIO EMANUELE.

FACTA - ALESSIO - DE VITO Visto, il

guardasigilli: OVIGLIO

Er rata-co rr

ige cultori della materia.

Randendosi necessaria la sostituzione di

un

coimis- Nel R. decreto

8

pgesto 1972,

n.

1293, pubbblicato

nella

Gag

sario di noglina elettiva, il ministro lo surrogherà

con

lita ufnec

ale

alm240

I t

bred

o

cereiest

ude

I egnoe

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