azze la · f ici ale
'
LEL EEGl\TO D'ITALIA
Anno 1923 Roma
-Venerdì, 8 dicembre Numero 287
,
- Aa»t>onernen ti Inserzioni
In Roma, sin pressol'Amministrazions, chea tiomienio ed in tutto11 Regnoi Annunzi giudiziari , , , , L• 0.00 perogni linea di colonnae
annoL. 65,4se:nestre L.gg;trirnestre L.gg Altri avvisi
, , , , , . , , , , , . . , , > O.gg spazio dilines.
Al/Estero (Paesi dell'Unione post.): a » g•>g; a » gg; a a g(þ
Û$tigere
18PÎ0ÎlioS$0 PST ÎG ÎHSerZIOBÎ OSClusfVamORÉOQÎξ
. AinndnMrazioac dellaGazzetta presso 11Mialstero dell'Interno.
Oh abbonamenti si
prendono
press->l'Amministrazione
egli
Per la modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in Uilictpostali
e deco.orono dal 1°d'ogni
mese• testa alFoglio degli
annunzi.Unnumerosoparato di 16pagine omeno, in Roma: cent. gg -nel Regno cent. gg-arretrato in Roma, cent, so - nel Regnecent•60 -alf Estero cent. 90 Se il giornalesi compope di oltre 16 pagine, 11 prezzo aumentaproporzionatamente.
Alfimpprio dieignons eaglia postateordinario etalegreico, siaggiungasempre la tarsa di bollo di centesimicinque odieciprescritta dalfart.48, lettera a) della tariffa(allegato A)del testouniemporovato nondawdo-le7«9 Luo7otenmrian a . 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotonensialesi, 1134.
SOMM ARIO
Part'e
uffio1'a"16.
Utilcio gestione
evendita leggi
edecreti Uf¡Tolo gestioni
e venditaleggi
e'decret! : Avviso dispedizione
LEGGE E DEORETL AVVISO DI SPEDIZIONE
REGIO
DECRETO 29 ottobre1922,
n.1492,
che stabilisce itribati.da
carrispondere
dallepapalazioni indigene
della ColoniaErig
irea,
per l'eserc¡zio 1922-923.REGIO
DEGRETO
8 settembre1922,
n.1öt6,
chefissa
lenormeperla-dËsignazione
di talunicomponenti
il Consglio superiore aeronautico
instituito conlegge
28maggio 1922,
n.712,
e per. .
i( funzionainenlo
delConsiglio
medesimo.REGIO
DECRETO
27 ottobre1922,
n.1551, riguardante
la resadel conti alla Corte dei conti
della gestione fuori
bilancio per<oferte
afavore
dellefamiUlie bisognose
dei militari morti eferiti
di guerra>.Si rende noto a tutti
gli
ufficiammessi allagratuita
distrlbu- zione , chesi é ora ultimata laspedizione degli
atti infogli
sciolti dal n. 2101 al 2tt" NJ
1921.
Gli eventuali reclami p. scata
Mcezione
deimedesimi
do-vranno.essere indirizzati al R. Ufficio
g<stione legt,
-via Giulann.52, Rotua (16), entro un mese dalla
pubblicazione
delpresente avviso, giusta quanto prescrire
l'art. 18 del decretoLuogotenen
ziale7
gennaio 1917,
n.749,prevependo
che trascorso detto ter-mine,
essi non verrannopiu
accettati ed ir.ichiedenti
dovrannopagafe
locopic
cherichiederarmo.Ad evitare inutile corrispondenza si fa
presente
che le pre- fure non hanno dir:tto allagrataita.
distribuzionedegli
atti di Governo intogli
sciolti.REGIO DECRETO 10
novembre1922, n.1561,
chemodifica
Fart.22.del
vigente regolamento generale
universitario.LEGO I E' DE 0 RET I REGIO
DW:RETO 27 ottobre1922,
n.1520, colquale
afrettifica
l'art. 2 del R. decreto 6
agosto 1922,
n. 1299, che e.stende a¿ Il numero1892 dellai•accolta uf/faiale
delleleggi
e deidecreti
territort annessi il libro II del Codice áž commercio. del
Regno
contiene ilseguente
decreto:Errata-carrige VITTORIO EMANUELE III
RELAZIONI
e REGT DECRETI pergli scioglimenti
deiConsigli per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
comunali di
Tipoli (Roma)
ediCavriago (Reggio Emiliak
RE D'ITALIAD1mpos1xioni
c11verseDirezione della Cassa
depositi
eprestiti
e dellegestioni
annesse:Estrazione delle cartelle ordinarie 4
Og0
di credito comunalee
provinciale
-afinistero della guerra:Disposizioni
nel per- sonaledipendente
- Ministero per l'industria ed il commer- cio: Coiso medio dei cambi - Media dei consolidati nego- zuti o contanti -.Ministero delleposte
e deitelegraff
: Di-sposizioni
nelpersonale diperdente
- Ministero del tesoro:Rettifiche d'intestûEione - Smarrimenti di ricevute.
Vista la legge 24
magio 1909, 'n. 20's, sull'ordina- mento della Colonia Eritrea, la quale da facolta al Go-
verno
del Re di provvedere all'imposizions dei tributi
delle popolazioni indigone della Colonia Eritrea
;Sentito il Consiglio coloniale
;Sentito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie
;Foglio
cue11e immerzioni.Abbiamo decretato
edecretiamo
:·3204.
Nell'esercizio finanziario 1922-923 le papalazioni in- digene della Colonia Eritrea
sonotenute
acorrispan-
dere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dal ministro propa- nento.
Art. 2.
I conventi delle p apalazioni cristiane
sonoesenti dal pagamento del tributo par l'esercizio finanziario sopra-
citato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggb
-e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiuntlue spetti di osservarlo
edi farlo osservire
I)ato
aRoma, addì 29 ottobre 1922.
VITTORIO EMANUELE.
FACTA - AMENDOLA.
Visto,
ilguardasigilli:
OVIGLIO.TABELLA dei tributi
dacorrisponiere "dalle popola-
zioni indigene della Colonia Eritrea durante l'eser- cizio 1922-923.
L
-Commissariato Regiona!e dello Hamasien
Paesi autonomi . . . L. 15.585 - Carnescim ". . . . . L
20.150
-Dembesan
. . . . . . . L. 21814 - Decafescim . . . . . . . L.10.528
-Loggo
Cinà . . . . . . L. 22484 - Scioatte Anseba . , L. 13.829 - Saharli. . . . . . . . . L. 8.758 - Minabè Zerai . . . . . L. 8192 - Cabessò Cinà . . . . L. 10595 -Lamza .... .... L. 8837-
Tecchelè
Agabà
. . . L. 9.260 - Uocarti . . . . . . L 2.962 -Totale Commissariato
regio-
nale dell'Hamasien . . L.
100.000
-II.
-Commissariato Regionale del Sera
Mai Tacalà L. 31.030 -
Terammi , , . L. 4 500 -
Dubub . . . . . . L. 11.000 - Gneccià . . . . . L. 7.500 -
Decchi
Melgå
. . L. 6.0¯5 -Afelbà . . . . . L 3.100 -
Anfè Grottò . . . L. 3.400 -
Adi Arfè . . . . L. 2.300 -
Decchi
Dignò
L 2.400-Ustè Gulti . L. 3.700 -
Decchi Tesfå . . L. 18.100 -
Tzelli:nä L. 29.500 -
Selich L. 7.500 -
Liban . . L. 6.500 -
Mai Tzadh . . . . L.
20.810
-Merag
sGhebret.,
Merait eAnaghir
, , , . ,L. 19.000
-Gundet
...L.
4100-Laid Accolom . . . . . . L. 0.000----
MaiAlbò
...L.
2.2f0-De:nbelas . . . . . . . . . L. 13.000 - Te trer e
Villaggi
Temzå . L. 2.710 -Cahain (co upreso
Aila)
. . L. 13.3 0 - Totale CommistariatoRegio-
nale del Seraè . . . . L.
218.025
-III.
-Commissariato Regionale dello Aechelò Guzai Ued
AcchelèTahtai,
. . .L. 19.800 -God Acchelò Lahlai . . . L. 11.9r0-
Deguzai
. L. 29.450 -Scimezana ,. . . . . . . . L. 24.f l0 - Merettà... L. 14.350-
Hegghelà
Hames . . . . . L. 23.600 -Regghelà
Hatzin . . . . . L. 0.003 -Engamå
. . . . . . . . L. 4.500-Tedrer, . . . . . . . . L. 8.400 -
Loggo
Sardà . . . . . . . L. 5.500 -Degghien
. . . . L. 3.400 -Senafè , . . . . L. 1.000- Colonia Cattolica . . L. 1.500 - Colonia Musulmana. . . . L.
340
- Paesi Autonomi . . . . . L. 280- Trbù Assaorta. . . . . . L. 15.200 - Tribn limitr. all' Assaorta L. 7.555 - Miniferi . . . , . . . , L. 10.625 -Hasu. .
. . . L.
3.840
- MehemberàDanagul.
. . L. 120 -Debrimela . . . . . . . . L. 1.050 - Bellesua Assa
Undo
. . . L. 120 -Totale
CommissariatoRegio-
nale
dell'Acchelè
Guzai L. 192:500-IV.
--Commissariato Regionale di Massaua
Villaggi
del Samhar . . . L. 8.910 -Tribù
del Samhar . . . L. 37.983 40 Assaorta Inferiole . . . . L. 18.383 -Isole
...L.
7.770-TriM
della Dancalia
settentrionale.
Damoheita Buri . . . .
L.
5.587 - Dant he la HadHamc4
. L. 150 - Damehrita Filla Enda . . L. 300- Fra>iariMinoriDa.noheita L. 1.149 - Dahimmela Enda Cadri L. 1.025 -> Eaddirerae Buri L. 500 -
>
Barcull.i
. . . . L. 475 -Hadarem... L. 3.318-
Bellesua... L. 2.154- D na e Duna Buri. . . . L. 840 - AncelaBuri... L. 1.800-
Somali... L. 648-
Dancal . . . . . . . . L. 303 - Frazioni minori Adeimara L. 3.627-
Telale Ce:nmissaria'o regio-
Bale
di Massaua ,L. 94,896 (0
3200
V.
-Commissuiato Regionale di Choren
Bet Tarchó . . . . . , L. 19.138 - Bet
Taquo
. . . . . . . . L. 15.181 50 Mensa . . . . . . . . . L. 4.933 70 Maria . . . . . . . . . . L. 44.258 - Ad Tacles . . . . . . . . L. 19.309 -Begiuk
... L. 4695- BabGlangherán
. . . . . L. 1.2tO - -DistrettiAbissini
, . . . L. 6.053 70Tribd del
Sahel,
Ad Scek . . , . . L. 27.740 - Habab . . . ,. . . . L. 68 925 - Ad Temariam. . . . . . L. 15.236 -
A4
Tanza . . . . . . L. 4.430 - Bet Mala3 . . . . . . . L. 0.081 - Ad- Mahallin . . . . . . . L. 1.866 - Rasciaida . . . . . . . . L. 7.000 -Hasciamall. . . . . . . L. 195 - Meshidè. . . . . .
L.
270 -Totale Comnissariato
regie-
nale di Assab . . . . . . L. 5100 -
RIEPILOGO.
I - Commissariato
regionale
dello Hamasien. L.160.000
II - < > del Seraè . . . L. 218.02 - III - > > della AcchelèGuzai.,
. . . L. 192.500-•IV - > > di Massaua. . . . L.
94.890
40 V - > > di Cheren . . . L.216.0ð0 00
VI - > > del Barc . . . L
188,000
·- VII - > > del Gasc e Sotit. L.143,890
.50 VIII - > > di Assab . . . . L.5.400--
Totale gener ledell'imposizione
. . . L.1.¾48.78(80
Visto,
d'ordine di Sua Maest 11 Re:AMENDOLA.
Totale
Commissariato regio-
nale df' Cheren . . . . L.
243.068
90VI.
-Commissariato Regionale del Barca
Bene Amor e Ad Has ri ,
del
Digla1,
. . . . L. 131.300 - Ad Occub . . . . . . . L 0.300 -Algheden
. . . . . . L. 5.000- Sabderat . . . . . . . . . L. 6.030 -AdSceraf...
L.7.500-
Ad Scek Garabit Enza . . L. 2.500 - Seincria del Gasc . . . . L. 1.600 -Elit ... .... L
300-
Bithama
. . . . . . . . . L. 500 -Aeso ... L. 3.0,0-
Totale Commissariato egio-
nale del
Barca. L,
188000
-VII.
-.Commissariato Regionale del Gasc
eSetit
Baria . . . L.
55.000
-Baza:
Megareb
. . . . . L. 17.226 -Balca . . . . L. 59.471 60
Tica . . L. 12 199 -
Totale
Commissariato Regio-
nale del Gase et etit L. 143.896 60
VIII.
-Commissariato Regionale di Assab
Hedarem Ali Buritto. . . L. 200 -
Edd...
L. 990-Barassoll. . . . . . . . . L.
V5
- Hafara di Beilul . . . . . L. 765 - Ancala di Assab . . . . . L. 315 - Darrado . . . . . . . . . L. 135 - Chiloma . . . . . . . . . L. 100 -Ìtaheita
. . . . . . . . . L. 600 -' Nassara di Beilul . . . L. 450 - Seeka e Ad Ali . . . . . L. 405 -
Badolta
Mela , , , ,4 180
-Il numero1506 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e deidecre/I
delRegno
contiene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUETE HI
per grazia di Dio
eper volontà della Naziotta
RE D'ITALIA
Vista la legge 28 maggio i922,
n.712;
Udito il Consiglia di Ste.to
;Udita il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del Noztro ministro segretario di
Stato per la guerra
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Art. 1.
I membri del
Consiglio superiore aeranautico, instituifo
con lalegge
28maggio 1922,
n.712,
deiquali
è par la nelParf. 2,nn. 1 a 5 di essa
Irgge,
sarannadesignati
coa le modalità la appresso stabilite:A)
Alladesignazione
della torna dallaquale
sarà pre- scelto 11 nome del rappresentante dell'industria acronautica(N.
1 del citatoarticolo) prenderanna
parte tu]te le Ditic laquali,
csercitando una industriaaeronautica, impieghino
nelleproprie
officine almenocinquanta operai
aeronaulici.Ciascuna
Dittadisporrà
di ua-voto.QueLe,
fra di esse, cheimpeghino
un numero super1-re al
centocinquaata operai, disporranno
didue voti.
13)
Alladesignazione
dellater'na
dellaqtiale
saràprescelto
il nome
delirai
pnsentante delle Conpagnie
diaeronavigezione (numero
2 delcitatt articole) prenderanno parte
tuttequdio
Ditte esercenti la
navigezione
aerea, lequali
abbiano uncapi-
taleversa'o di almeno unmilione di hre italiane. Ciascuna Com-
pagnia disporrà
di un voto.Quelle,
fra di esse, che abbiano uncapitale
versatosuperiore
aicinque mdioni
di lireitaliane,
di-sporrenno di due voti.
C)
Alladesignazione
deRa terna dallaquale
saràprescelto
il nome del
rappresentante degli
Entisportiti
aeronautici (nu-mero 3 del citato
articolo), prenderaano parte
iConsigli
dirdt-tivi delle Associazioni
sportive aersnautiche
lequaH
continoal-meno
cinquanta
socipaganti.
C.ascuna Associazionedisporr
dtun voto.
Quelle,
fra di esse, che risultine costituite dapiù
dl duecentos socipaganti, disporra
no di due voti. 4I))
Alladesignazio
edella
terna dallaquale srtra prescella
3206
il
nomedel rappresentante
della classeprofessionale
aeronau-tica (numero
4 del citatoarticolo), prenderanno parte
iconsigli direitivi
delle Associazioni dipiloti
e dioperai aeronautici,
nei limiti e con i dirittiprevisti
dalprecedente
comma C).E)
Alladesignazione
della torna dallaquale
saràprescelf
eil nome del
rappresentante
della classe tecnica aeronautica (nu- mero 5 del citatoarticole), prenderanno parte
iensigli
diret-tivi delle Associazioni di aeronautica le
quali
contino almenoYenticinque
socipaganti.
Ciascuna Associazione
disporrå
di un vs!».Quelle,
fra di esse, lequali
risultino costituite dapiù
di ceulo socipagaali, dispor-
ranne di due voti.
Art. 2.
AlPinizio
di ciascunbiennio,
nelquale
dovràprocedersi
alle nomine deicomponenti
11Consiglio superiore,
ed in ogm caso non elfre il 31gennaio, gli
Enliaventi diritto adavere unproprio rappresentante
in seno alConsigLo superiore farannofpervenire
- I Ministere de)Ia
ßuerra (Comando superiore
diaei'onautica, divisione
servizicivili)
unadomanda,
redatta in carla da bollo da liredue,
nellaquale
tale diritto dovrà e tscre affermato.La
demanda,
daspedirsi
inplico raccomandato,
conterrå:. ,
a)Xindicazione precisa
della firmasociale;
b)
il numero di voti alquali
si ritiene di averdiritto,
a senso deldisposto
delprecedente articola;
'
c)
tuttequelle
indicazioni che si riferrannoopportune
ameglio chiarire
ed affermare il diritto al voto.Alla domanda dovrà essera annosso un
certificato,
debitamentelegalizzato,
dalquale
risultino chiaramente affermate le condi- sioniche,
a termini della3egge
23maggio 1922,
n.712,
dànne di- ritto alvote,
ed 11 numero di voti aiquali
l'Ente richiedente ha diritto.Tale certiflcato
dovrà
essere rilasciato:a)
per le Ditteindustriali
e per leCompa
ie esercenti lanavigazione
nerca, dallicompetente
Camera dicommercio;
b)
per la classeprofessionale
e pergli
Entisportivi
aero-nautici,
da unnotaio;
c)
per la classe tecnicaaeronautica,
dalConsiglio
nazionaledell'Ordine deg!i ingegneri.
Il ministro della guerra,
vagliate
lesingole
domande, farå co- noscere, con suo decreto da mserirsi nella Gazzettaafficiale
delRegno,
l'elenco di tutti ipartecipanti
allavotazione,
ed il nu-mero di voti a ciascuno
assegnato,
Taledecreto,
che stabilitùpnche l'epoca
dellavotazione,
dovrà essere res apubblico
due mesi almenoprima
della votazione stessa.Entro venti
giorni
dallapubblicazione gli
interessati :possono ricorrere alministro,
ilquale provvede definitivamente,
sentito 11Comitato,
di cui nell'art. T dellalegge
Art 3
Ciascun
Ente avente diritto al voto, nonpiti
tardi delgiorno
fissato nel decretoMinisteriale,
di cui alPultimo colnmadel pre- cedente art.2,
dovrà farpervenire
con lettern raccomandsta al Ministero della guerra(Comando superiore
diaeronautica,
Divi-stone
servizicivili),
una scheda divotazione per ilConsiglio
su-periore aeronautico,
conforme all'annesso modello(mod.
A.C. 28 del cat.), nellaquale
dovranno essere scritti con inchios ro neroad in forma chiara ed
intelbgibile
il nome, cognome epater-
nitå dei tre candidati che ciascun Ente devodesignare.
Alla
scheda
di votazione dovrà essere unito l'atto di assensodei
candidati.
Per ciascuna delle
cinque categorie
di coi ai nn. 1,2,
3, 4 e5,
elPart2
dellalegge
28maggio 1922,
n,712,
la terna daproporsi
alla scella Afinister'ale perla nomina Realearappresentante delConsiglio superiore
aeronautico sarà forrain con i norni dei tregandidati
che hanno ottenuto ilma¿gior
nu;nero disuffragi.
I Dandide.fi doymano
esseretutti cittadini italiani ed CMoi-
tare in
Italia,
ovveronálle Colonie italians, l'attività che,
asensodelŸakidèla21ejgge"28'Èíggli 1922/n. 7¾2,
11rende'idonei
alladesigÀazione.
Il risultato
della votazione
sarà resopubbllco
mediante inser•zione nella Gazzetta
ufficiale
delRegno.
Art. 4.
La scheda
di
votazione peril Consig!:o superiore
ceronautico che ciascun Ente avente diritto alla votez onepotra
ritirare presso le RR.prefetture
lRegno,
dovrà essere firmata dalpresidente
delConsiglio
di amministrazione o delConsiglio
di-rettivo di ciascun Ente
votante,.il qtiale
dovrà dichiarare.che ladesignszione
ð avvenuta permaggioranza
di voti delConsiglio.
La firma del
presidente dovËà"
essere autenticata da unnotago,
il
quale
dichiarerà ältresi che i candidatidesignati
nella schedasono'cittadini
italiani. Il tuttodovrà
esseredebitamente lega-
lizzato.
Agli effetti
della validità circa i termini di scadenza siebiliflper
lavotazione, farå
fede la data del timbropostale apposto
sulla lettera
raccomandata
c.on,laquale
la schedadivotazione
èspedgta
al Ministero.Art. 5.
Allorche, per parità
divoti,,
nonitVpossilille )ÑËedetB'Wlls
designazione
di tutti e tre didue,
o di uno solo deicomponetill
la terna da
setteporre
alla stominaReale,
si dovrà indirerunsnuova votazione di
ballottaggio.
Ir tal caso, sullascheda
di To- tazione si dovrannoscrivere,
a seconda deicast, tre,
due, e unsol nome, da
scegliersi frËcjtÏei Ñandidati
che nellaprima
ve-tazione ottennero
paritå
di voti sIn caso di
paritA
diyoti enche.nella votaziqne
dibago.I,tsggio,
si
procederà
allascelta,
tekendo conto dell'ordine diprecedenze
nel
quale
i nomi dei candidati sono stati scrittisullasscheda ‡
votazione.
La votazione di
ballottaggio
dovrà averluogo
nonoltrei diec:gial'Ili
dalla data del numero della Guzzettaafficiale,
cequale
venne data comunicazione del risultato dellaprima
vota zione.Tutte le modali:a dellavotazione di
ballottaggio
sonoidenlichta
quelle
per laprima
votazione.Art. 6.
Il
Consiglio super'ore
è sempre convocato dal ministro della guerra, e ciò sia per le due annuali seasioni ordinarieprev'ste
dall'art. 5 dellalegge
28maggio
1922, n.712,
sia per le sessioni silaordinarie dalla stessalegge
consentite.La convocazione ha
luogo.:
almenoquindici giorní prima
diquelle
fissato per leadañanze.
Aisingoli consiglieri,
insieme cenl'avviso di
convocazione,
deve essere inviatacopia dell'ordine
delgiorno
e delle relazioni relativeagli argomenti pill impor-
tanti da trattarsi.
Il
presidente
delConsiglio
up foredesigna
coloroche
do-vranno essere relatori sui
Ÿarl argomenti posti all'ordine
del giornoArt.
7.
L'ordine del
giorno
per le adunanze delConsiglio superioro
èfissato dal' Ministero della guerra. Il
Consiglio può però
pro- porre al ministro che si noposti
all'ordine delgiorro
di 'una successivasessione,
o diquella
in corso,argomenti cÌ1e iion-
trino nella
competenza
delConsiglig superiore.
Art. 8.
I
consiglieri che,
senzagiustificati motivi,
nonintoryctgano
ametà delle sedute di un semestre, oppure a
quattà
adunanzaconsecutive,
sonodichiarati dimissionari.
Acoprire
irooti
vaacanti si
Frovvede
con nuovenomine,
conItfoimaprovistadal·-
Part. § d:lla 1:gge 28 mygig µ‡2; 4. 712.
I nuovimembri dus
3207
rano in canca per
Trperiodo di tim'jió Tc'šititio'fino
callospirate; jera
eddutografa
la'firma 'delsig.,.y.L'Tr.'
. . . notato delbiennio
ia corso..
di.
. . . . . . . . . . .a...addi...••
11
presidento
Per h
príbascostituzioneidel Consiglio superiore
aeronauticolo
domande,
dellequali
èparola
alprecedente
art.2,
ed i cer- Il cancellieretificati
annessi,
dovrannodagli
Enti interessati essere rimessi . . . . . , ,al Ministero della guerra
(Comando superiore
di aeronautica -Divisione servizi
civili),
entro il termine di un mese dalla data(1)
Casato e nome -(2)
di arnninistrazione o direttivo -(3)
di
pubblicazione
delpresente
decreto sullaGazzettaufficiale
del firma sociale -(4)
uno o due -(5)
dell'industria -degli
assun-Regno,
tori - dellosport
- deiprofessionisti
- dei tecnici -(6)
DataArt. 10 -
('7)
località -(8)
amaggioranza
divoti,
o :all'unanimità
-(9) Casato,
nome,paternità
dei candidati.Il
presente
decreto entrerà invigore
ilgiorno
stesso dellasuapubblicazione
nella Gazzettaufficiale
delllegno.
• • • • • •Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo RACCOMANDATA.
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
, Al ministro della guerrae
dei decreti del Rengo d'Italia, mandando
achiungic
Comandosuperiore
di aeronautica - Divisioneservizi slutil
spetti di osservarlo
edi farlo
osservare. ROMA.Data
aRacconigi, addì
8settembre 1922. Visto,
• • • · • · · · · • • • • • • • • • • • ° •d'ordine di Sua Maestà il Re:
VITTORIO EMANUELE.
n ministro dena guerraFACTA - SOLERI. SOLERI.
Ig, guardasi2illis:.
ALESSIO. Ilnumero1551 della raccolta
ufficiale
delleleggt
e del decreti(Mod.
A. C. 28 elcatalogo)
. delRegno
contiene ilseguente
decreto:ŠCHEDA DI VOTAZIONE VITTORIO EMANUELE III
per 11 Consiglio superiore aeronautico per grazia di Dio
eper volontà dolla Nazione
RE D'ITALIA
n somoseritto
(1) presidente
delCónsiglio(2)...del(3)
...hèWmente
det decreto n. . . . . .in datadel ministro della guerra ha diritto a n.
(4)
. . . . .oli
por
Ta elezione delrappresentante
de(5)
. . . . . . . . . . . . . .nelConsiglio superiore aeronautico,
dichiaracli's
ilsopradetto Condiglio (2)
. . . . . . . . . . . . . . nel:atornaladel(6)...in(7)
...ha(8)
. . . . . . propo sto, come propone a candidati per Telezione del
rappresentante
de(5)
. . . . . . . . . . . nel Con-siglio Luperiore aeranautico,
isignori (9):
1
quali
tutti hanno dichiaratadÏ
accettare, seeletti,
di farparte
del
consiglio superiore
aeronautico.a...addi
Il
presidente
delConsiglio
lo
qui
sottoscritto R. notaro, certifico essere vera ed auto-grafa perchè
fatta in mia presenza la firma delsig.
. . . . . . . . . . . .presidente
delConsiglio
. . . . . . . . . dell . . .....di...·
Di
pieno
diritto e della cuipersomale
identità dichiaro essere certo.Attesto inoltre che i
sigaori
. . . . . . . . . . . . . · · ·...; e
candidati,
sonocittadini
italiani,a . . . .
.addi
. . . . . . . . . . .presidente
del tribunale di . dichiaraVisto il Regio decreto legge 22 gennaio 1920,
9.:135,
contenente disposizioni sulPobbligo della presentazione
dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori
bilancio di carattere straordinario
;Visto il decreto del presidente del Consiglio dei mi-
nistri in data 23 giugno 1917, col quaIe
venneistituita
una
Commissione
conPincarico di provvedero alla
ero-gazione delle
sommeofferte dagli Enti pubblici
edai privati
afavore delle famiglie bisognose dei milÍtario
morti
oferiti nella guerra contro PAustria
;Visto il decreto Ministeriale
n.48, in iata 17 otto- bre 1918,
conil quale detta Commissione
vennedi- sciolta trasferendo le attribuzioni ad
essaconferite al servizio do1PAssistenza militare presso il Ministero por PAssistenza militare
ele pensioni di guerra
;Visto il decreto Luggotenenziale 25 novembre i919,
n.
2200, col quale
vennesoppresso il
-Ministero por Passistenza militare
ele pensioni di guerra, trasferen- done i relativi servizi alla dipendenza del Ministero del
tesoro
;Visto il R. decreto 17 giugno 1920, col quale vetme
-istituito
unposto di Sottosegretariato di Stato per Passistenza militare
ele pensioni di guerra presso il
'Ministero del
tesoro ;Ritenuto che i fondi costituenti le offerte degli Enti pubblici
edei privati da erogarsi in sussidi
afavore de11e famiglie bisognose di cui al suindicato decretofel
presidento del Consiglio dei ministri
a onaffluiscono al
bilancio dello Stato,
maad
unconto corrente fruttiteio
-3208
.aperto prossp,Ia.llanca d'Italia
eq1iindi vengono
aco-stitnire
unagestionò~fiiòri bilancio g-carattere :stra ordinario';
Considerato che
conla cessazione dello.stato
diguerra non v'ha più ragione li mantenete, fuori bilancio la
gestione dei fondi di cui sopra, tanto più che questi
ýotrà:in'o'essere versati af bilancio facenioli continuare id affluire provvisoriamente al, conto corrente che tro-
vasi aperto presso la,Banca d'Italia
;Edito il Consiglio dei niinistri
:Sulla proposta del Nosiro ministro segretario di Stato
er
il tesoro
;Abbiamo decretato
edoctetiamo
:Art. f.
La gestione fuori bilancio relativa alle
sommeof- forte dagli Enti pubblici
edai privati
afavore delle
famiglie bisognose dei militari morti
oferiti nella guerra contro l'ÅtisirÏa ò aliolifa
adecori·ere dál giorno della pubblicazione del presente decreto n.ella]Gazzetta ufficiale
del Regno.
Art. 2.
Il Sottosegretariato.per
l'ssistenza militare
ele pen-
Bioni di guerra, servizio assistenza militare, dovrà
ren-dere, entro il 31 dicembre 1922, alla Corte dei conti, due EOparati conti ammÎRIStratifi, debitamente documentati, l'uno par la gestione dell'abolita Comminaióne istituita
per-provvedere all'orogazione delle
sommeofferte dagli
Enti pubblici
edai priyati
afavore delle famiglío biso-
gnose dei .militari morti
o,feiiti nella guerra contro l'Arstria, ,o Paltro por la propria.
Nel primo .doyranno
essere ,portýte tutto indistinta- niente le-somme raccolto
conle offerte fatte dagli Enli
3ubblici dai privati, gli intressi liquidati sul canto cdrrente proéso la Banca d'Italia, le
sommepagata ai sussidiati ed il saldo di chiusura pel passaggio, di ge-
tione all'àssistenza milibre, da comprovarsi
conla
pioduzidae dèl rèlatiÝodverbald.-
Nol seconho sarannò -portati il sáldo ~del conto pro- codente, tuttà le'samme relative alle:ofßerte el agli in- teressi di 'cui sopra, le'somme pagate ai sussidiati
non-chò il saldö' df cliitisura, ähe'dovrà corrispondere alla disponibilij dei fondi sul cenneto conto córrente presso la Banca d'Itália
e -di quélli predso Passistenza mi- litare.
A ciascuno di questi conti, dovrà
essereallegatp,
pel periodo
.di gesLione corrispandente,
unregolare estratto di.detto conto,corrente da rilasciarsidalla Banca d'Italia.
Art. 8.
I conti di cuilalParticolo précedente dovrann3
essorecorredati dei documenti che comprovino le entrato per
ommedfferté dagli Énti pubblici
edai privati,
e danelli cho giustifichino l'avvenuta erogazione dei fordi.
.art.3
Tutte le somie racepité dalla pubblica-e dapa pr1- vata beneficenza per elargizion di sussidi alle famigEe bisognose dei militari morti
oferiti, nell guerra contro PAustria, continueranno ad
essereversgtälal contó
cor-rente p-esso la
.Banca d'Italia, dal uale trimastral- mente
sarannofatti dei prelevamenti di fondi da
ver-sarsi in tesoreria per farli affluire ad tin apposito
ca-pitolo dal bilancio di entrata.
In corrispondenza ai versamenti eseguiti in tesoreria
caranno
iscritti fon i in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero 'del tesoro per
provvedere al pagamento di sussidi
afavore delle fa- miglie bisognose dei militari morti
oferiti nella guerra
contro PAustria.
Ordiniamo che il presente decreto, munito delsigillo
dello Stato, sia insertŠnella raccoltp ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aSan Rossore, addl 27 ottobre 1922.
VITTOllIO .EMANUgLE.
FACTA -- PARATORE.
Visto,
ilguardasigilli: OVIgLIO.
Il numero 1531 della raccolta
ufficiale
dèlleliggi
edelddecreti
delRegno
contiene ilseguente
decreto:VITTOllIÓ EMANITELE III
.
per grazia di Dio
ep,er volonta della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unido delle il y sull'istruzione supe- rioie, appronto $Ñn
odaieto 9 agosto 1910,
n.
795
;Veiuto il regolamento genÃrale universÌtarid, appro- vato
conNostro decreto 9 agosto 1910,
n.'196, ,e
mo-dificato, nell'art. 22,
conNostri decreti 13 agosto 1914,
n.
10'0,
e13 febbraioffŠff, n."197;
Udito il Consigno puppriore delÍ'istruzione pubblica
;Udito il Consiglio di Stato
;Unito il C,nsiglio dei Ibinistri
;Sulla proposta del Nostro ministro segretario di tato
par Pistruzione pubblica
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Aiticõlo unioo.
AIPart. 22 del ragolaniento generala universitario è
.sþstituito il seguento;
Il
coneorsoviene giudicato ,da
unaCommissiono-di cinque membri, nominata dutniinistrosecondolenòrme seguenti:
Il miilistrò invita lo Facóltä
oscuole del Regno cui
appartiene normalmente la cattedra posta
acónoorso
aradunarsi perchè ciascun professore ordinario o"átraor.
dinario stabile proponga in
unascheda cinque2¾omi,
3209
scel)ldradspr_ofoggri..-okipaggnano
oabbiáno inse- 1 proféssore o.cultore della makria goe âmmed,iatag
gríato la stessa materia in
unaUniv'érilh~o'Tiitituto mente-lo.sogué-nellálenco
supe iore universitario,
o trai cultari della materia
ingjp
mache siano venuti. in alta
emeritatg fama:
e
igupi'àltra sphaga tre nomi scelti t
ai pfote:sori
oi cultari di materie affini
aoualle peFoui il conconso ò bandito.
Ciasdun professare può votare saltanta nella Facoltà
o
scuala cui apþ2rtien3 il
suoinsegnamenta, enche
sequesta sia obbligatorio par studenti di altre Facoltà
oNon passono
esserchiamati
afar parte della .Coni- lissione giuiicatrice i membri del Consiglio superiore.
Ordiniamo chè il presente decreto, munito del è illo
dello Stato, sia inserto nella raccoltauf5cie.le delle-leggi
e'del deòreti del Regno d'Italia, mandando
achiungito spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aSan Rossore, addì 10 novembre 1922.
scuole. ,Tuttavia per la propasta de11e Commissiani di VITTORIO EMANUELE.
chimica farmaceutica la votazione ha luogo in
senoMUSSOLINI
- GENTILE.alla scuola di farmacia
evi prendono parta gIi inse-
Visto, ilguardasigilli:
OVIGLIO.gnanti. che la costituiscozio,
a normadel rego!amonto
delle scuole di farmacia, purchè nalle Facoltà, alle quali essi appartengono, abbiano il grado di ordinaria
o
straordinario stabile.
I professori lontani dalla loro sede possono votare nella Facoltà
oscuole della città dove temporaneamente
si trovano.
II voto è iniividuale
esegreto.
Le due schede vengono chiuse in
unasola busta. Il
preside della Facoltà
oil direttore della scuola, raccolte tutte le buste contenonti le seh ide, le chilide in tin piego
che, suggellato
emuniti della prop::ia firma, consagna
persònalmente al rettare per la trasmissione all Mini- sfero, insieme
con unprocessa verbale firmato dal pro- siie
edal segretario, certificante il
nomedei votanti ed il
numerodelle schele. Per ogni scuola noil
annessaad
Universit il piego è direttamente trasmesso al hiini•
Il numero 1520 della raccolta
afficiale
delleleggi
e dei decreti delRégno coptiene
ilseguente
decrclo:VITTORIO EMANUELE IH
per .grazia di Dio
eper volontà de!In Nazione
, RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto 6 agosto 1922,
n.1299;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretaria di Stato per la giustizia
egli
affari di culto,
ecol
ninistro de11a marina
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Articola unico.
L'art. 2 del Nostro deoroto 6 agosto 1922,
n.1299;
pubblicata nella Garreua u//iciale del 12 ottobre 1922,
a.
240, 14 dove riporta il testa delPart. 601 del Codice stero dal direttore.
Lo schede che portano
un numeromaggiore di voti
sona
vali
esoltanta par i primi cinque segnati =nella prinä scheda
eper i primi
trenella seconda.
Ageert ti i cinque nomi dei profess ni
ocultgri della
materia, cui appartiene la cattadra posta
a concorso,e3
di coalmercio,
varettificato
comesegue
:é Alle assicurazi>ni metro i risahi dana navi.gaziono
si applicano le regole slähi'ite nel titolo XIV del libro 1°, che
non sonoincompatibili
conle assicurazioni marit- time,
e.che
non sonomodificate nello seguanti disposip
z1om ».
i tre nonii dei prof
ass>ri
ocultari delle materid affini che hanäo ripartsta il maggior numéro di yoti,
se nefanno due distinti elanchi. In ambedue gli elenöhi i
nomi vengano graduati secando il naniero di Yþti ri-
spettivamente canseguiti. In
casadi psfità:di voti, sarà
data la precedenza al più elevatò in grado,
ein
casodi parità di grado, al più anziano.
La scratinio verrà fatta dalla segretaria del Consi- glio saperiore di istraziano pibblica, sdtto la vigilanza
e
respansabilità del vice presidente del Consiglio stesso.
I due elenchi vengono p2bblicati nel Bollettino uffl-
ciale del Ministero della istruzione pubblica.
Il ministro nomina la Com nissione giudicatrico,chia-
mando
afarne parte, in ordine di graduatoria; due .del primo elenco ed
unodel secando,
escegliendo libera-
mente gli altri duo membri tra i professori ufficiali,
oAi soli effétti de11a presente disposizione
sonopub-
blicati
e avrannoapplicazione nei territori indicati al- l'art. I, il capo 1°, eccettuato l'art. 419,
eil capo 2°,
se-zione in, del titolo XIV gel libro
1°del Codice di
com-mercio vigente nelle antiche Provincie
».Ordiniamo che 11 presente dorme, monito delsigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi'
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunquq opetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aSan Rossore, addì 27 ottobre 1922.
VITTOllIO EMANUELE.
FACTA - ALESSIO - DE VITO Visto, il
guardasigilli: OVIGLIO
Er rata-co rr