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Schema Convenzione Urbanistica

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Academic year: 2022

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allegato “CNV”

COMUNE DI TREVIGLIO

Provincia di Bergamo

OGGETTO:

Schema Convenzione Urbanistica

PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT

Ambito di Progettazione Unitaria 10: ex Foro Boario

PROPRIETARIO

COMUNE DI TREVIGLIO

PROPONENTE - ATTUATORE IMMOBILIARE OSSIDIANA SRL

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _________

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _______

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Sommario

PREMESSO CHE ... 4

IN PRIMO LUOGO: CESSIONE DI AREE DAL COMUNE AL SOGGETTO ATTUATORE ... 6

IN SECONDO LUOGO – CONVENZIONE URBANISTICA DEL PA ... 7

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE ... 7

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI ... 7

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI ... 8

ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ... 9

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE... 9

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ... 10

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ... 11

ART. 8 – MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLE AREE... 12

ART. 9 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E PER PARCHEGGI PERTINENZIALI ... 12

ART. 10 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE ... 14

ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER PARCHEGGI PERTINENZIALI PRIVATI NON CEDUTE .... 14

ART. 12 – ATTIVAZIONE NUOVE MSV E DISTRIBUTORE DI CARBURANTI ... 14

ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI ... 15

ART. 14 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI EDIFICATORI PREVISTI DAL PA – DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SCOMPUTO ... 15

ART. 15 - VARIANTI ... 16

ART. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA ... 17

ART. 17 - COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE ... 17

ART. 18 - PUBBLICITA’DEGLI ATTI ... 18

ART. 19 – TRASCRIZIONE E SPESE ... 19

ART. 20 – NORME FINALI ... 19

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Numero di rep.

BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER

L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO "AMBITO 10: EX FORO BOARIO"

IN COMUNE DI TREVIGLIO, LARGO LA MARMORA

IN VARIANTE AL PGT CON CESSIONE E ASSERVIMENTO DI AREE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ____________ il giorno ____________________ del mese di ________________ presso il Palazzo comunale.

Avanti a me Dott. ________________ Segretario del Comune di Treviglio, sono presenti i signori:

1 - domiciliato per la carica in …………, in Via ………, presso il Municipio, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di ……… e quindi per conto ed in rappresentanza del "COMUNE DI TREVIGLIO", con sede legale in p.zza L. Manara n. 1, codice fiscale 00230810160 a quanto infra autorizzato in forza degli artt. 107, 109 e 110 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), del Decreto Sindacale n.

______ del __________ che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" nonché delle deliberazioni della Giunta Comunale n. _________ del _____________ (esecutiva ai sensi di legge) il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega sotto la lettera "B" al presente atto;

2 - ________________ nato a ______________ il _____________, cod. fisc. ____________________, in qualità di ___________________, domiciliato per la carica presso la sede della Immobiliare Ossidiana S.r.l., con sede in Milano viale Famagosta n. 75, codice fiscale e partita iva 08870930966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. ____________, che assume il ruolo di soggetto “Attuatore”;

Comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo PREMESSO CHE

a) l’area di cui alla presente convenzione ha una superficie totale territoriale di mq 12.802,68, e che, nel previgente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2012, divenuto esecutivo con la pubblicazione sul BURL n. 22 del 30.05.2012, Serie Avvisi e Concorsi, e successive varianti di cui l'ultima approvata è la n. 7, detta area è classificata nel Piano delle Regole come segue: AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA - AMBITO 10: EX FORO BOARIO disciplinato dall'art. 24.10 delle NTA del Piano delle Regole.

b) in data 24.02.2015, prot. n. 2015/9402, il soggetto Attuatore ha inoltrato proposta condizionata di acquisto dell'area costituente l'ambito in argomento subordinata, tra le altre, all'approvazione del piano attuativo conforme al PGT che consentisse l'edificazione di un complesso polifunzionale a destinazione terziaria;

c) il Comune ha esperito la procedura di pubblicazione della proposta di acquisizione dell'area per raccogliere eventuali ulteriori proposte migliorative e con determinazione della Direzione Servizi Tecnici

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n. 192 in data 23.03.2015 ha determinato l'aggiudicazione definitiva di detta area a favore dell'attuale Attuatore;

d) in data __________________ con nota prot. ____ è stata presentata istanza di avvio di procedura di verifica di esclusione VAS finalizzata all’approvazione del Piano Attuativo in variante al PGT e Istanza di approvazione del Piano Attuativo stesso – AMBITO 10: EX FORO BOARIO in variante al PGT, come da progetto a firma della DOMUS ing&arch S.r.l., Società di Ingegneria iscritta al Casellario delle Società di Ingegneria dell’AVCP, con sede in Seriate (BG), via Pastrengo n. 1/c, c.f. e p.i. 03557580168, nella persona dell’Amministratore Unico Carlo Paolo Perletti e del Direttore Tecnico Ing. Luca Paolo Belotti, nato a Seriate (BG) il 16 luglio 1963, c.f. BLT LPL 63L16 I628C, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo n. 1794;

e) sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico - architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo, fatta eccezione per quanto formulato dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali in data 19.03.2013, prot. n. MBAC-DR-LOM TUTBAP0003338 in merito alla casa del custode per la quale è prescritto il recupero delle cornici intorno alle aperture e i parapetti della terrazza;

f) la proposta, a seguito dell’istruttoria svolta ai competenti Uffici Comunali, è risultata meritevole di approvazione, essendo, inoltre, intervenuta l’acquisizione dei seguenti e favorevoli pareri:

________________________

________________________

g) con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _________ è stata avviata la procedura di verifica di esclusione VAS della variante al PGT connessa al PA “AMBITO 10: EX FORO BOARIO” in variante al PGT;

h) con provvedimento _________ n. _______ del _________ è stato approvato il decreto di esclusione VAS della suddetta variante al PGT;

i) con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ___________ è stato adottato il PA in variante al PGT;

j) con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ___________ è stato approvato il PA in variante al PGT in argomento con contestuale controdeduzione alle osservazioni presentate;

k) la variante al PGT ha assunto efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL n. _______ del __________ S.I.C.

l) con l'approvazione definitiva del PA si sono avverate tutte le condizioni sospensive della proposta condizionata di acquisto e con il presente atto si procede quindi anche al trasferimento delle aree costituenti l'Ambito 10 dal Comune al soggetto Attuatore, al netto delle aree che sono state individuate nel piano attuativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle aree a standard urbanistico che devono comunque rimanere in proprietà al Comune;

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m) all'interno del perimetro dell'Ambito 10 insiste anche un tratto di sedime di roggia demaniale di proprietà Comunale che non può essere oggetto di sdemanializzazione ed alienazione e per il quale il Piano Attuativo prevede di destinare il soprasuolo di detta area a parcheggi e viabilità pubblica;

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue

IN PRIMO LUOGO: CESSIONE DI AREE DAL COMUNE AL SOGGETTO ATTUATORE

Il Comune di Treviglio cede e vende alla Immobiliare Ossidiana S.r.l. che accetta ed acquista la piena ed esclusiva proprietà del terreno della superficie catastale di ha 1.27.11 censita nel N.C.T. del Comune censuario di Treviglio, in ditta del venditore, come segue:

al foglio 9, particella 4768 di ha 00.96.30 al foglio 9, particella 17563 di ha 00.30.81

area ricompresa nel perimetro del piano attuativo denominato AMBITO 10: EX FORO BOARIO posta in prossimità della via Merisi e via Pasteur, confinante in senso orario con i mappali n. _______________.

Dette aree sono identificate con colore __________ nella planimetria allegata al presente atto sotto la lett.___.

Quanto sopra è venduto a corpo, nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui si trova (ben conosciuti ed accettati dalla parte acquirente), con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, se e come legalmente costituita, e così come alla parte venditrice spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso.

Le parti dichiarano che il prezzo di vendita è stato convenuto a corpo in € 4.352.000,00 (euro quattromilionitrecentocinquantaduemila/00), oltre imposte di legge, così come risultante dalla determinazione di aggiudicazione della Direzione Servizi Tecnici n. 192 in data 23.03.2015.

Tale somma la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente, alla quale rilascia ampia, finale, liberatoria quietanza a saldo.

Il pagamento è avvenuto a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato a favore del Comune di Treviglio, n. _________ emesso il __________ dalla Banca __________ – Agenzia di ________ ed assegno n._____________

Le parti mi dichiarano altresì di non essersi avvalse di un mediatore.

Così regolato il prezzo di vendita, la parte venditrice rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.

La parte acquirente viene immessa nel materiale godimento da oggi e pertanto da oggi stesso vantaggi ed oneri relativi saranno rispettivamente a favore e carico della parte acquirente.

La parte venditrice dichiara che quanto venduto è ad essa pervenuto in forza dell’atto a rogito del notaio ________ di ______, in data ________, rep. n._________, registrato a Treviglio, in data _________ al n.______ serie ___ e trascritto a Bergamo in data ________ al n. __________.

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La parte venditrice garantisce che quanto venduto è di sua piena proprietà e disponibilità, libero da vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere.

La parte venditrice ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, previa ammonizione da me Ufficiale rogante fatta delle responsabilità penali in caso di dichiarazione non rispondente al vero, dichiara che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici indicati nel certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno venduto che mi consegna e che al presente atto si allega sotto la lett.___.

Tutti i diritti edificatori di competenza dell'Ambito di Progettazione Unitaria 10 - ex Foro Boario, così come risultanti dal vigente PGT, così come modificato dalla variante al PGT connessa all’approvazione del PA, restano di totale ed esclusiva proprietà della parte acquirente e si da atto che le aree rientranti nel perimetro del PA e rimaste in proprietà al Comune di Treviglio (sedime Roggia Castalda) risultano quindi prive di qualsiasi diritto edificatorio.

Il soprassuolo della Roggia Castalda interna al perimetro del PA, di proprietà del Comune di Treviglio, viene, con quest’atto, gravato di servitù di uso a favore del soggetto Attuatore ed eventuali futuri aventi causa per essere destinato a parcheggi e viabilità.

Spese ed imposte a carico della parte acquirente.

Imposte di registro, ipotecarie ed imposta catastale nella misura di legge.

IN SECONDO LUOGO – CONVENZIONE URBANISTICA DEL PA

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il soggetto Attuatore con la sottoscrizione del presente atto assume gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

2. Il soggetto Attuatore è obbligato in solido per sé e aventi causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, dell’area oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto Attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.

3. Resta comunque inteso che il soggetto Attuatore potrà cedere a terzi in tutto od in parte ed a qualsiasi titolo la proprietà dell’area ricompresa nel comparto di intervento, e le connesse posizioni giuridiche in merito all’attuazione della presente convenzione. In tal caso, i subentranti sono obbligati a depositare garanzie fideiussorie di valore, affidabilità ed ammontare pari a quelle depositate dal dante causa, quale

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condizione per la liberazione di quest’ultimo dagli obblighi previsti dalla presente convenzione. Ad avvenuta presentazione delle garanzie, l’avente o gli aventi causa si sostituiranno ad ogni effetto al soggetto cedente, assumendo, tra loro solidalmente, tutte le obbligazioni della presente convenzione poste a carico del dante causa.

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonché all’esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati. Si applica, in ogni caso, il disposto dell’art.

11 della L. 241/90.

5. La detenzione delle aree di proprietà privata ricomprese nel perimetro del piano attuativo, destinate ad essere assoggettate ad uso pubblico per servizi pubblici, rimane in capo al soggetto attuatore, al quale compete la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, sino al collaudo delle opere stesse. La manutenzione ordinaria e straordinaria di dette aree e delle opere pubbliche ivi realizzate, rimane in capo esclusivo al soggetto Attuatore ed eventuali successivi aventi causa a titolo perpetuo;

6. Il Comune concede altresì al soggetto Attuatore ed eventuali futuri aventi causa, l'uso del soprassuolo del sedime della Roggia Castalda demaniale di proprietà comunale interna al perimetro del PA per essere destinato a parcheggi e viabilità.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo, ove non diversamente indicato, decorrono dalla data di stipula della presente convenzione.

2. Le opere di urbanizzazione devono essere ultimate, per quanto riguarda la transitabilità, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi. La realizzazione del tappetino di usura delle aree di uso pubblico può essere differita fino all’ultimazione degli edifici previsti all’interno del piano attuativo, fermo restando il termine ultimo e inderogabile di cui al comma 3.

3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 (trentasei)mesi, e comunque prima del rilascio dell’agibilità degli edifici realizzati in forza della presente convenzione.

4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione devono essere iniziate prima o contestualmente all’inizio dei lavori di realizzazione delle nuove edificazioni private.

5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione dell’edificio servito dalle opere stesse.

6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci)anni. Entro lo stesso termine il soggetto Attuatore deve aver conseguito l’ottenimento degli atti di assenso per la completa edificazione dell’intervento previsto dal piano attuativo.

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ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto definitivo integrante il piano attuativo, con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali.

2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.

3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dal soggetto Attuatore, a propria cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata al soggetto Attuatore, procedere alla redazione d’ufficio, mediante l’affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese del soggetto Attuatore.

4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione I, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50. Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei lottizzanti; esse sono individuate e disciplinate all’articolo 8. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.

5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate.

6. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione, e comunque a carico dell’Attuatore.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis del DPR 380/2001, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dal soggetto Attuatore, a propria cura e spese, in conformità al progetto esecutivo di cui all’articolo 4.

2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui al

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Titolo VI, Capo I, Sezione I, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico del soggetto Attuatore; esse sono individuate e disciplinate all’articolo 8. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.

3. Alle prestazioni della direzione dei lavori si applicano le medesime disposizioni previste per l’esecuzione delle opere ai sensi del comma 1.

4. Per l’affidamento dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria si fa rinvio alle norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nel relativo regolamento di esecuzione, se ed in quanto applicabile. E’ in ogni caso fatta salva l’esecuzione diretta laddove l’opera di urbanizzazione secondaria costituisca porzione del medesimo organismo edilizio costituente il complesso polifunzionale a destinazione terziaria oggetto del presente piano attuativo, tale per cui all’esecuzione non si possa che procedere in modo unitario.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il soggetto Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all’articolo 4, e di seguito descritte:

a) Parcheggi;

b) Reti di servizi, inclusa l'eventuale cabina di trasformazione elettrica che, ove richiesta dall'Ente gestore, potrà essere realizzata sulle aree destinate a standard pubblico;

c) Opere del verde;

d) Opere di adeguamento della viabilità esterna al comparto relative all'adeguamento della viabilità di Largo La Marmora e agli interventi di adeguamento dell'impianto semaforico di via Piave/via Locatelli.

2. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni caso:

a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

b) le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell’A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale;

c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e

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agli allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.

3. E’ parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria, e pertanto deve essere realizzato, un sistema di regolamentazione automatizzato degli accessi alle aree a parcheggio pubblico, con oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico del soggetto Attuatore. Il soggetto Attuatore garantisce l’utilizzo pubblico di dette aree nelle fasce orarie di apertura delle attività ivi insediate. Le modalità di chiusura di detti spazi (sbarre, cancellate, ecc.) saranno definite nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. La sosta nell'area di parcheggio dovrà essere regolamentata con disco orario massimo di 120 minuti negli orari di apertura delle attività.

4. Nell’eventualità in cui l’Amministrazione comunale decidesse di non dar corso alla realizzazione degli interventi di modifica dei cicli semaforici dell’impianto di via Piave – via Locatelli, il soggetto Attuatore provvederà a versare all’Amministrazione comunale l’importo stimato di detto intervento in ragione della differenza tra l’importo di € 150.000,00 stimato per i lavori di cui al comma 1, lettera d) e quanto stimato per i lavori di adeguamento della rotatoria di largo La Marmora. Ove detta differenza risultasse negativa, si concorda per il versamento di una cifra forfettaria omnicomprensiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Il soggetto Attuatore assume l’onere di provvedere alla realizzazione quale opera di urbanizzazione secondaria, nell’ambito dell’erigendo edificio, una unità immobiliare di mq 300 posta al piano terra, con accesso diretto dall’esterno, da adibirsi a spazio socio-aggregativo, così come descritta negli elaborati del progetto di piano attuativo, che sarà meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all’articolo 4, e nel relativo capitolato (All. CEU).

2. L’importo di progetto per la realizzazione di detta opera è stimato in euro/mq 1.500 di S.L.P., pari ad euro 450.000,00 (= 300 mq x 1.500 €/mq) oltre ad € 32.000,00 per n. 8 posti auto esclusivi, per un importo totale di € 482.000,00 superiore all’importo degli oneri di urbanizzazione secondari dovuti pari a € 196.247,04, per cui risulta un conguaglio di € 285.752,96 a favore del Soggetto Attuatore. Ne consegue che detto importo potrà concorrere allo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti anche nel caso di variazioni future delle tariffe unitarie stabilite dal Comune nonché ad eventuali monetizzazioni di aree a standard e/o parcheggi pertinenziali.

3. I lavori di costruzione di detta porzione da cedere al Comune, dovranno essere conclusi a cura del Soggetto Attuatore entro 36 mesi dalla stipula della presente convenzione, a regola d'arte, ed in particolare con le modalità costruttive meglio specificate nel capitolato dei lavori (allegato). Si conviene, in particolare, che, ove l'edificio, entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, il soggetto attuatore sarà responsabile nei confronti del Comune, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Si richiama, in quanto applicabile, la disposizione dell'art.1669 del codice civile. Il soggetto attuatore sarà altresì tenuto, a sua cura, a presentare denunzia di nuova costruzione nel catasto

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dei fabbricati a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori; il Comune conferisce quindi sin d'ora mandato con rappresentanza alla stessa società per effettuare la relativa denunzia di accatastamento, e sottoscrivere la documentazione che all'uopo si rivelerà necessaria.

4. L’accertamento della realizzazione a regola d’arte ed in conformità al titolo edilizio rilasciato avverrà a mezzo apposito verbale di collaudo da redigersi a cura di un tecnico terzo individuato d’intesa tra le parti, ovvero, in caso di mancato accordo, individuato dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo, su istanza della parte più diligente.

5. Ai sensi dell’art.1472 del codice civile, le parti convengono che l’acquisto della proprietà del predetto immobile in capo al Comune si verificherà solo all’esito positivo dell’accertamento di cui sopra. Le parti si impegnano, ai fini della pubblicità immobiliare e della voltura catastale, e ad ogni altro effetto di legge, a far constare l'effetto traslativo di cui al comma precedente a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, non oltre trenta giorni dopo l'avvenuto accertamento.

ART. 8 – MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLE AREE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere pubbliche (ad esclusione dell’unità immobiliare da adibire a spazio socio-aggregativo e relativi posti auto pertinenziali, di cui al precedente art. 7) realizzate all'interno del perimetro del comparto, rimane in capo esclusivo al soggetto Attuatore ed eventuali successivi aventi causa.

ART. 9 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI, PER PARCHEGGI PERTINENZIALI E SUPERFICI DRENANTI

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, delle NTA del Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (così come modificate dalla variante n. 5), le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo, sono così quantificate:

SLP terziaria in progetto mq 4.044,00

Dotazione di aree a standard (= 100% SLP): mq 4.044,00

=============

Totale standard da reperire mq 4.044,00

Di cui, minimo a parcheggio mq 2.022,00

2. In relazione all’attuazione delle previsioni del PGT, si dà atto che, all’interno del comparto sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di mq 4.046,64 (> mq 4.044,00), di cui mq 3.326,32 (> mq 2.022,00) a parcheggio pubblico, mq 197,33 a verde (di cui 112,65 su sedime di roggia), mq 300,00 per spazio polifunzionale per servizi comunali e mq 223,00 (di cui 13,77 su sedime di roggia) per verde zona campi tennis. La dotazione di aree a standard reperita è quindi superiore alla dotazione di aree a standard prescritti e non necessita alcuna monetizzazione.

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3. La cessione e/o asservimento delle aree per opere di urbanizzazione e standard urbanistico avverrà successivamente all’approvazione del collaudo con atto da stipularsi, a cura e spese dell’Operatore, entro tre mesi da detta approvazione.

4. Le aree saranno cedute e asservite all’uso pubblico libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

5. La cessione delle aree sarà effettuata senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non avrà alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il PA e con la convenzione; esso potrà rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta, salvo che l’eventuale diversa destinazione non sia incompatibile o comunque pregiudizievole per l’utilizzo commerciale degli edifici privati.

6. Le aree da cedere e da asservire ad uso pubblico restano in consegna esclusiva al soggetto Attuatore sino al favorevole collaudo delle opere ivi da realizzare. La manutenzione ordinaria e straordinaria di dette aree rimane in carico al soggetto Attuatore, o successivi aventi causa, a titolo perpetuo.

7. Nel sottosuolo delle aree asservite ad uso pubblico potranno essere collocati impianti e reti anche private a condizione che ciò non alteri la destinazione dell’area e non ne limiti significativamente la possibilità di fruizione (a titolo esemplificativo, si ritiene accettabile la presenza di chiusini, sfiatatoi, terminali di rete, apparecchiature, vasche, cisterne, ecc.).

8. A fronte dell’assunzione in capo del soggetto Attuatore, o successivi aventi causa, dell’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree asservite ad uso pubblico, si dà atto che il soggetto Attuatore, o successivi aventi causa, potranno utilizzare e/o occupare occasionalmente e temporaneamente piccole porzioni di dette aree per esigenze contingenti legate alle attività insediate, senza dover corrispondere alcun canone di occupazione suolo e/o sottosuolo pubblico.

9. Le aree per parcheggi pertinenziali che competono al piano attuativo, sono quantificate in 3.012,00 mq.

10. In relazione all’attuazione delle previsioni del PGT, si dà atto che, all’interno del comparto sono reperite direttamente aree per parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. XIV delle NTA, per una superficie netta di mq 3.020,66, superiore alla dotazione minima prescritta di mq 3.012,00.

11. In relazione all’attuazione delle previsioni del PGT, si dà atto che, all’interno del comparto sono reperite direttamente aree drenanti ai sensi dell’art. II.4, per una superficie netta di mq 3.101,00 (di cui mq 2.305,80 a verde profondo e mq 795,20 in cls drenante), superiore alla dotazione minima prescritta di 1.920,43 mq. Ove, in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e degli edifici privati, nascesse la necessità di apportare modifiche planimetriche tali da comportare una riduzione della dotazione di aree drenanti, queste potranno essere autorizzate ove sia dimostrato il mantenimento della dotazione minima prescritta del 15% della St. La progettazione dovrà comunque essere volta alla massimizzazione delle aree drenanti.

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ART. 10 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e visto l'articolo 7, commi 1 e 2, della presente convenzione, si da atto che le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo vengono interamente reperite all’interno del comparto e non necessita quindi procedere ad alcuna monetizzazione.

2. Ove, in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e degli edifici privati, nascesse la necessità di apportare modifiche planimetriche tali da comportare una riduzione della dotazione di aree a standard al di sotto della quota minima prescritta, l’eventuale carenza, nei limiti consentiti dalle NTA, potrà essere monetizzata al prezzo unitario di € 118,62/mq. La progettazione dovrà comunque essere volta alla massimizzazione delle aree a parcheggio.

3. In luogo del versamento di quanto dovuto a titolo di monetizzazione il soggetto Attuatore assume l’impegno di provvedere alla realizzazione dell’opera di urbanizzazione, di cui all’art. 7 che precede, per un importo superiore agli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, e fino a concorrenza di detta somma.

ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER PARCHEGGI PERTINENZIALI PRIVATI NON CEDUTE

1. Ai sensi degli artt. XIV.2 e XV.3 delle NTA del PGT, si da atto che le aree per parcheggi pertinenziali privati che competono al piano attuativo vengono interamente reperite all’interno del comparto e non necessita quindi procedere ad alcuna monetizzazione.

2. Ove, in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e degli edifici privati, nascesse la necessità di apportare modifiche planimetriche tali da comportare una riduzione della dotazione di aree a parcheggio pertinenziale al di sotto della quota minima prescritta, l’eventuale carenza, nei limiti consentiti dalle NTA, potrà essere monetizzata al prezzo unitario di € 59,31/mq, pari al 50% del prezzo di monetizzazione delle aree a standard. La progettazione dovrà comunque essere volta alla massimizzazione delle aree a parcheggio.

3. In luogo del versamento di quanto dovuto a titolo di monetizzazione il soggetto Attuatore assume l’impegno di provvedere alla realizzazione dell’opera di urbanizzazione, di cui all’art. 7 che precede, per un importo superiore agli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, e fino a concorrenza di detta somma.

ART. 12 – ATTIVAZIONE NUOVE MSV E DISTRIBUTORE DI CARBURANTI

1. Il Piano Attuativo prevede la realizzazione di Medie Strutture di Vendita di Tipo 1 e Tipo 2, secondo la tipologia della “media struttura di vendita organizzata in forma unitaria” come disciplinata dalla d.g.r.

1193/2013 paragrafo 2, comma 1, lettera f). All’interno del P.A. il Comune rilascerà l’autorizzazione unitaria di cui sopra, ai sensi dalla d.g.r. 1193/2013 paragrafo 3, comma 1, che sarà poi frazionata in più medie strutture di vendita (comma 2) anch’esse autorizzate dal Comune, fino alla concorrenza del limite di edificabilità previsto nei precedenti articoli. La Superficie di vendita complessivamente insediabile del comparto, quale risultato della sommatoria delle singole Medie Strutture di Vendita, nell’ambito dell’autorizzazione unitaria di cui sopra, non potrà superare la soglia massima di 2.500 mq.

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2. Nel comparto è altresì insediabile e attivabile un impianto di distribuzione di carburanti, oltre ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ad attività di servizi ed artigianato di servizio.

L’autorizzazione del distributore carburanti dovrà essere acquisita contestualmente al rilascio del relativo titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori, nel rispetto della normativa di settore e, in particolare, della LR 6/2010.

ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese del soggetto attuatore e dei relativi oneri accessori ammonta a € 1.382.000,00 (dicasi Euro unmilionetrecentoottantaduemila/00), come risulta dal quadro economico approvato unitamente al piano attuativo e da verificarsi in sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo.

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il soggetto Attuatore presta adeguate garanzie finanziarie, per un importo pari al 100% (cento per cento) di quelli previsto al comma 1, maggiorato dell’importo di cui all’art. 7, con polizze fideiussorie n. _____________ in data __________ , e n.

_______________, in data _______________, emesse da

___________________________________________ per l’importo di € 1.382.000,00 (dicasi Euro unmilionetrecentoottantaduemila/00) con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.

4. Le garanzie non possono essere estinte se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia, la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del soggetto Attuatore, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento.

ART. 14 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI EDIFICATORI PREVISTI DAL PA – DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SCOMPUTO

1. L’importo delle opere di urbanizzazione primaria che il soggetto Attuatore si impegna ad eseguire a totale proprio carico, ai sensi del precedente art. 4, stimato in € 733.200,00 oltre IVA e spese tecniche, è dedotto dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria dovuto per l’edificazione nel comparto stimata in € 427.601,68, ai sensi del combinato disposto di cui all’ art. 16 DPR 380/2001, agli artt. 45 e ss. L.R. 12/2005. Qualora il costo effettivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (da quantificare in base a computo metrico dettagliato, all’atto del rilascio del Permesso di

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Costruire) dovesse risultare inferiore alla somma dovuta per gli oneri di urbanizzazione primaria, calcolata sulla scorta delle tabelle vigenti al momento del rilascio dei titoli abilitativi alla esecuzione degli interventi, il soggetto attuatore corrisponderà al Comune la differenza. In caso contrario nessun credito potrà essere vantato dal soggetto attuatore per sè e per gli eventuali successori o aventi causa.

2. L’importo delle opere di urbanizzazione secondaria che il soggetto Attuatore si impegna ad eseguire a totale proprio carico, ai sensi del precedente art. 4, stimato in € 482.000,00 è dedotto dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuto per l’edificazione nel comparto stimata in € 196.247,04, ai sensi del combinato disposto di cui all’ art. 16 DPR 380/2001, agli artt. 45 e ss. L.R. 12/2005. In ogni caso nessun credito potrà essere vantato dal soggetto attuatore o eventuali successori o aventi causa nei confronti del Comune qualora il costo effettivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria dovesse risultare superiore alla somma di quanto dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria.

3. La quota inerente il contributo commisurato al costo di costruzione è, invece, corrisposta per intero al Comune con le modalità di cui all'art. 48, comma 7, della L.R. 12/2005.

4. E’ escluso dallo scomputo del contributo di costruzione, l’onere dell’IVA e delle spese tecniche inerenti le opere di urbanizzazione del PA, che restano a carico del soggetto Attuatore.

5. Ai sensi dell’art. 38, comma 7 bis della Legge Regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni l’ammontare degli oneri, calcolato sulla base delle tariffe comunali, rimarrà determinato nella misura vigente alla data di approvazione del PA, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo, sia presentata entro e non oltre trentasei mesi dalla data della approvazione del medesimo Piano Attuativo.

ART. 15 - VARIANTI

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, ai contenuti del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:

a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione anche diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione: resta, peraltro, inteso che lo spostamento dei passi carrai, rispetto a quanto riportato negli elaborati costituenti il Piano Attuativo, è soggetto ad approvazione da parte del Comune, espresso in sede di assenso alla

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formazione del titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, e non è suscettibile di modifiche successivamente al rilascio del titolo medesimo, fatti salvi i modesti aggiustamenti necessari per esigenze tecniche emerse in fase esecutiva;

c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti.

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.

5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel Piano attuativo siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso viene verificata la dotazione di aree per attrezzature e servizi pubblici e, ove necessario, reperite le aree nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto precedentemente reperito per il Piano Attuativo.

2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005. In tal caso l’importo del conguaglio della monetizzazione è versato prima dell’assunzione di efficacia dell’atto di assenso.

3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici in eccedenza, con conguaglio a favore del soggetto Attuatore, non si procede ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d’uso, anche senza opere di modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori assentiti.

ART. 17 - COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, il soggetto Attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese del soggetto Attuatore, che ne deve anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.

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2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

3. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del soggetto attuatore o a richiesta del Comune. In tal caso, per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

ART. 18 - PUBBLICITA’DEGLI ATTI 1. Il progetto di PA è composto da:

Elaborati cartografici:

Tav. 01 Estratti cartografici

Tav. 02 Rilievo planialtimetrico – documentazione fotografica Tav. 03 Planivolumetrico di progetto

Tav. 04 Dimostrazioni planivolumetriche – dotazioni di aree per servizi Tav. 05 Schema tipologico edifici – pianta piano terra – pianta copertura Tav. 06 Planimetria segnaletica stradale

Tav. 07 Planimetria schema di fognatura

Tav. 08 Planimetria reti tecnologiche – rete telecom-enel-illuminazione pubblica Tav. 09 Planimetria reti tecnologiche – rete gas metano - acquedotto

Tav. 10 OO.U. esterne – modifica viabilità Largo La Marmora Tav. 11 Render

Documenti:

All. RTI - Relazione tecnica illustrativa All. CNV - Schema di convenzione;

All. CME - Stima lavori Opere di Urbanizzazione

All. RPA - Analisi di sensibilità paesistica – Relazione Paesistica All. NTA - Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo All. STR - Studio del Traffico

All. VPA - Valutazione Previsionale Acustica

All. GEO - Relazione Geotecnica-Geologica-Sismica – asseverazione compatibilità geologica All. RCC - Rapporto di Compatibilità Commerciale

All. CAE - Capitolato Esecutivo Spazio Polifunzionale per servizi comunali

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2. Il soggetto Attuatore si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del PA.

3. Il progetto di PA è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il soggetto Attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 19 – TRASCRIZIONE E SPESE

1. Le spese tutte di predisposizione, stipulazione, registrazione e trascrizione della presente convenzione, nonché quelle per imposte e tasse, sono a carico del soggetto Attuatore.

2. Sono altresì a carico del soggetto Attuatore tutte le ulteriori spese (ivi comprese quelle di frazionamento) dovute in relazione alla stipula del presente atto.

ART. 20 – NORME FINALI

1. Per quanto non contenuto nella presente Convenzione, si fa esplicito riferimento alle vigenti leggi in materia urbanistica, sia statali che regionali, al regolamento edilizio, al regolamento locale di igiene, alle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del PGT, nonché ai regolamenti ed alle norme vigenti in materia.

2. Le parti, in mancanza di risoluzione pacifica di ogni controversia nella interpretazione e risoluzione della presente Convenzione, deferiscono la risoluzione al Tribunale Amministrativo Regionale.

Le parti autorizzano il signor Direttore dell’Agenzia del Territorio alla trascrizione della presente atto affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.

E richiesto io Segretario comunale ho ricevuto questo atto dattiloscritto su numero __ (_____) pagine

“uso bollo” e ___ (____) righe, escluse le firme.

Il medesimo da me letto alle parti che a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

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