• Non ci sono risultati.

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di deliberazione n. 2/2021, ad iniziativa dei consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini, concernente: «Proposta di legge alle Camere concernente: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148», nel testo approvato dalla I Commissione in data 8 marzo 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.43 del 9 marzo 2021;

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Valeria Mancinelli e sottoposta all’approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 17 marzo 2021, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 19 marzo 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19 marzo 2021;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;

2. di approvare e presentare all’Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

si ritiene che gli oneri relativi a sedi e personale anche solo di custodia, o comunque amministrativo e/o ausiliario, non si debba prevedere che gravino sui Comuni, ma rimangano in capo allo Stato titolare della funzione, oppure in subordine, siano in capo alla Regione.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Riferimenti

Documenti correlati

2. Allo scadere del titolo di soggiorno di breve durata, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri. Gli Stati membri garantiscono che la vittima abbia accesso,

- l'attività di volontariato a valenza riparativa, oggetto del presente Accordo, indica tutte quelle attività, su base volontaria, che si caratterizzano come

di essere ammess…. a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di “attività

VISTO l’Obiettivo Specifico 2.4 “Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo

Il Master è un corso post-lauream a numero definito secondo un contingente prefissato, minimo (18) e massimo (40), di posti disponibili. Il numero di crediti necessario per

- l’articolo 3 novella o introduce ex novo gli articoli della Parte quarta, Titolo II, in materia di gestione degli imballaggi, con riguardo agli articoli 217 (Ambito di

anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di

97 è sostituito dal seguente: - Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica