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Newsletter di aggiornamento e approfondimento in materia di SICUREZZA SUL LAVORO

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Academic year: 2022

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Newsletter di aggiornamento e approfondimento in materia di

SICUREZZA SUL LAVORO

Ottobre 2020

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RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2020

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Sommario

NEWSDELLAFONDAZIONE

RIMINI,ECOMONDO2020-SEMINARIO IN PRESENZA E WEBINAR

LABORATORI DI SIMULAZIONE DI REALTA' VIRTUALE E PREVENZIONE INFORTUNI.INNOVAZIONE IN FORMAZIONE

Rimini, ECOMONDO Sala Noce – Pad. A6 - 4 novembre 2020 ore 14.30-17.30 CORSIGRATUITIINPROGRAMMA

SUL SITO DELLA FONDAZIONE IL CALENDARIO DEI CORSI IN PRESENZA E IN FAD

Per partecipare ai corsi è obbligatoria la registrazione. Inoltre, per partecipare ai corsi fad si deve avere un pc/tablet con webcam e microfono abilitati e funzionanti.

NEWSEAPPROFONDIMENTI Sicurezza e statistiche

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN CALO PER IL COVID-19

Sensibile riduzione delle denunce di infortunio sul lavoro e delle patologie di origine professionale presentate all'Inail nei primi otto mesi del 2020 rispetto all'anno scorso. I primi sono stati 322.132, in calo del 22,7%, mentre le malattie sono state 27.761, in contrazione del 32,3 per cento. L'istituto, tuttavia, nel comunicare ieri l'aggiornamento dei dati, evidenzia da un lato la loro provvisorietà, soprattutto per gli eventi mortali, e dall'altro gli effetti della sospensione delle attività avvenuta nel periodo più difficile dell'emergenza da Covid-19.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 1 ottobre 2020)

5 Sicurezza e lavori esteri

PIÙ TUTELE PER I DISTACCHI TRANSNAZIONALI

Il 30 settembre entra in vigore la riforma dei distacchi transnazionali, a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 122/2020 che ritocca in alcune parti il testo che regola in maniera organica la materia (il Dlgs 136/2016). Le innovazioni introdotte non stravolgono l'impianto complessivo delle regole già vigenti ma ne rafforzano alcuni contenuti.

(Giampiero Falasca, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 22 settembre 2020)

7 COVID-19 – Contributi sicurezza

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DPI, DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore dell’11 settembre 2020, ha reso noto la percentuale che permette di calcolare l’importo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale spettante ad ogni richiedente. Nella specie, la misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 22 settembre 2020) 9

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Sicurezza e smart working

PER TUTELARE LA SALUTE DEI LAVORATORI SERVE FISSARE I TEMPI

L’esigenza di tutelare la salute del lavoratore si presta a orientare i datori di lavoro anche sul tema della disconnessione quotidiana, sopperendo alle carenze di effettività della normativa generale sul lavoro agile.

(Aldo Bottini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 21 settembre 2020) 20 Sicurezza e agevolazioni

OSCILLAZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE, LE FAQ DELL’INAIL

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito un primo gruppo di Faq (Frequently Asked Questions) per venire incontro alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 2021 e la relativa documentazione probante: ne dà notizia l’istruzione operativa dell'Istituto dell'11 settembre.

(Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 17 settembre 2020

22 Sicurezza e sanità

SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA SANITÀ: CON LA LEGGE 113/2020 PIÙ TUTELE E GIRO DI VITE SULLE SANZIONI

Da molti anni si è acceso, ormai, un intenso dibattito sul delicato problema della tutela della sicurezza dei lavoratori della sanità, pubblici e privati, dal dilagante rischio di aggressioni e di atti criminosi di terzi sul posto di lavoro, fenomeno che, invero, sembra che non si accenni a placare nemmeno in questa fase di emergenza da COVID-19.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 14 settembre 2020) 24 COVID-19 e protocolli

PROTOCOLLO 24 APRILE DA AGGIORNARE: TRA I CASI INATTUALI CÈ LA TRASFERTA

Spirato l’originario termine di vigenza del Dpcm 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il Dpcm 7 settembre 2020 ne ha prorogato la validità sino al 7 ottobre 2020, intervenendo con mirate ulteriori misure volte ad assicurare un più efficace contrasto al mutevole fenomeno epidemico.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 14 settembre 2020) 26 COVID-19 e lavoratori fragili

LAVORATORI E LAVORATRICI FRAGILI NEL CONTESTO COVID-19, INTERPRETAZIONI MINISTERIALI ED ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

Con Circolare congiunta 4 settembre 2020, Prot. 28877 il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e il Ministero della Salute hanno formulato ulteriori importanti precisazioni sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 11 settembre 2020) 30 Sicurezza in mare

LE NUOVE REGOLE DEL MIT PER GLI ISTRUTTORI PER LA SICUREZZA MARITTIMA

Tra i settori nei quali certamente è sempre più stretto l'intreccio tra la salute e la sicurezza sul lavoro, ossia la cosiddetta safety e la security spicca certamente quello marittimo; negli ultimi anni, infatti, il rapporto tra questi due ambiti è diventato sempre più delicato e, per altro, coinvolge anche altri come, ad esempio, quello della tutela dell'ambiente.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 9 settembre 2020) 34 Sicurezza e giurisprudenza – 1

SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI APPALTI

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dall'articolo 92 del T.U. per la sicurezza del lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge.

(A cura di Toffoletto De Luca, Tamajo e Soci, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, Edizione del 2 ottobre 2020, n. 39, pagg. 56-62)

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Sicurezza e giurisprudenza - 2

INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DATORIALE

L'art. 2087 c.c. non contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, occorrendo sempre che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza.

(A cura di Toffoletto De Luca, Tamajo e Soci, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, Edizione del 25 settembre 2020, n. 38, pag. 52-57)

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L’ESPERTO RISPONDE

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RASSEGNA NORMATIVA

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Chiuso in redazione il 1 ottobre 2020

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RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2020 Sicurezza

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e statistiche

OVID-

Infortuni e malattie professionali in calo per il Covid-19

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 1 ottobre 2020)

Sensibile riduzione delle denunce di infortunio sul lavoro e delle patologie di origine professionale presentate all'Inail nei primi otto mesi del 2020 rispetto all'anno scorso. I primi sono stati 322.132, in calo del 22,7%, mentre le malattie sono state 27.761, in contrazione del 32,3 per cento.

L'istituto, tuttavia, nel comunicare ieri l'aggiornamento dei dati, evidenzia da un lato la loro provvisorietà, soprattutto per gli eventi mortali, e dall'altro gli effetti della sospensione delle attività avvenuta nel periodo più difficile dell'emergenza da Covid-19. Anzi, il confronto anno su anno è addirittura “da ritenersi poco significativo” perché oltre alla sospensione quest'anno si calcolano anche le denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e in itinere. Queste ultime stanno impattando sull'aumento dei decessi registrati finora, che sono cresciuti del 20% a fronte di un calo generalizzato degli altri indicatori.

Per quanto riguarda gli infortuni, il calo di 95mila casi rispetto al 2019 è concentrata tra marzo e agosto, con un meno 91mila. Il calo maggiore si è registrato nel mese di maggio, con denunce praticamente dimezzate rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono aprile e giugno con una riduzione di oltre un terzo nel confronto con l'anno precedente. I mesi di gennaio e febbraio di quest'anno, non coinvolti pienamente dalla pandemia, hanno registrato decrementi inferiori al 4 per cento.

Discorso analogo per le malattie professionali, 13.271 in meno rispetto allo stesso periodo del

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2019. A influenzare la flessione è il numero delle denunce presentate tra marzo e luglio 2020, mentre ad agosto si registra un modesto +0,7% rispetto al 2019. Il decremento maggiore si è registrato in aprile (-87%). Seguono maggio (-69%), marzo (-40%), giugno (-29%) e luglio (- 18%), mentre febbraio aveva chiuso con un +17 per cento.

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Sicurezza e lavori esteri

OVID-

Più tutele per i distacchi transnazionali

(Giampiero Falasca, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 22 settembre 2020)

Il 30 settembre entra in vigore la riforma dei distacchi transnazionali, a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 122/2020 che ritocca in alcune parti il testo che regola in maniera organica la materia (il Dlgs 136/2016).

Le innovazioni introdotte non stravolgono l'impianto complessivo delle regole già vigenti ma ne rafforzano alcuni contenuti.

In primo luogo viene precisato ed esteso l'ambito di applicazione delle regole sui distacchi transnazionali. Vengono dichiarate valide anche per le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice uno o più lavoratori a loro volta inviati a lavorare, da quest'ultima impresa, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia. Il decreto precisa che i lavoratori coinvolti in una triangolazione di questo tipo sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Viene ritoccata anche la nozione di «condizioni di lavoro e di occupazione», da utilizzare ai fini del riconoscimento della cosiddetta parità di trattamento in favore dei lavoratori distaccati, includendo il complesso di norme e condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi.

Anche l'elenco delle materie soggetto alla parità di trattamento viene rivisto. Secondo la nuova disciplina – simile alla precedente ma più ampia - al rapporto di lavoro dei distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, rispetto a un elenco predefinito di materie (riposi, orario di lavoro, retribuzione, condizioni di somministrazione , salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;

parità di trattamento, condizioni di alloggio, spese di viaggio, vitto e alloggio).

Altra norma importante riguarda il distacco di lunga durata: se il periodo effettivo supera dodici mesi (periodo estensibile sino a 18 mesi) ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli,

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oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione sopra elencate, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a eccezione di quelle concernenti le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, le clausole di non concorrenza e la previdenza integrativa di categoria.

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COVID-19 – Contributi sicurezza

OVID-

Sanificazione e acquisto dei Dpi, determinazione della misura percentuale per la fruizione del credito d'imposta

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 22 settembre 2020)

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore dell’11 settembre 2020, ha reso noto la percentuale che permette di calcolare l’importo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale spettante ad ogni richiedente. Nella specie, la misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto.

Questa percentuale, spiega l’Agenzia, è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24; in alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame, pertanto a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale rientra tra le misure introdotte dal cosiddetto “Decreto Rilancio” (Cfr. Articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) al fine di sostenere i settori economici colpiti dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In base all’articolo 125 richiamato è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o

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professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Viene dunque abrogato il credito d’imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Più in dettaglio, il comma 1 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’Agenzia delle entrate, con Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E ha fornito importanti precisazioni in ordine all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell’intervento di cui all’articolo 125 in esame.

Ambito soggettivo di applicazione

In relazione al primo aspetto l’Agenzia evidenzia che il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».

L’ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:

-imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

-enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

-stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;

-persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

-enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;

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-enti religiosi civilmente riconosciuti.

La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo:

-i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;

-i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;

-gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Per quanto concerne gli «enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti», in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l’inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Ambito oggettivo di applicazione

Con riferimento invece all’ambito oggettivo di applicazione la Circolare dell’Agenzia delle entrate in esame prevede che il comma 1 dell’articolo 125 prevede che il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle «spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».

Il successivo comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie. Pertanto, è possibile individuare due categorie di spese:

-quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

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-quelle sostenute per l’acquisto di:

• dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a);

• prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b);

• dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d);

• dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Scopo esplicito della norma è di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Spese agevolabili

Il comma 2 individua le spese agevolabili. Si tratta in particolare delle spese per:

-la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l 'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

-l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

-l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

-l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

-l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

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Il credito d’imposta (comma 3) è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall’articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda che l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Ai sensi del comma 2, sono compensabili, tramite versamento unitario (F24), tra l’altro, i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte; - all'imposta sul valore aggiunto; - alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - ai contributi previdenziali; - ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ai tributi locali (art. 2-bis, comma 1, decreto legge n. 193 del 2016).

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell’intervento, il cui onere è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020: ad esso si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 (norma di copertura generale del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia) e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione del vigente credito d’imposta per la sanificazione (comma 5). Si ricorda che l’articolo 120 del provvedimento in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

La legge di conversione del decreto in esame ha infine previsto l’estensione del credito d’imposta in parola anche alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4 della Legge 28 giugno 2019 n.58.

Spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

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Fermo restando quanto appena rappresentato, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

L’agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.

Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso - purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Laddove l’esercizio dell’attività esercitata dal soggetto beneficiario dell’agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione di cui alla lettera sub a).

Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti

Per quanto concerne, l’insieme di cui alla lettera sub b) dell’articolo 125 in esame si rammenta che con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E è stato già fornito un primo chiarimento per cui i

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dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Con riguardo alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante Covid-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione di cui all’articolo 125 di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito d’imposta in esame. Ciò in quanto,

-la norma, nel suo dato letterale, si riferisce agli «strumenti utilizzati nell’ambito» dell’attività lavorativa e istituzionale, non distinguendo tra uso sanitario o altro uso, sempre che l’attrezzatura sia inerente all’attività oggetto di agevolazione;

-la finalità del legislatore è quella di contenere, limitare il propagarsi del virus SARS-CoV-2, a prescindere dagli impieghi degli strumenti nell’ambito dell’attività agevolabile.

Considerato che nel caso delle spese di cui all’articolo 125, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, ne deriva che siano agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 125 del decreto Rilancio, sostenute dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2020.

Con specifico riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. -sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea -acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid- 19, necessari, tra l’altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia Covid-19, in linea con la ratio del legislatore, si ritiene concorrano tra le spese agevolabili di cui all’articolo 125, comma 2, sub) b) del decreto Rilancio.

Modalità e termini di utilizzo

In considerazione del tenore letterale della disposizione normativa qui in esame, l’Agenzia delle entrate, con Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, ha evidenziato che l’ammontare cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari sopra individuati.

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La norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Considerato che nel comma 1 viene utilizzata la locuzione «spese sostenute nel 2020», ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

-per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

-per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, si precisa che, ai fini della maturazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e.

sull’imponibile), laddove dovuta. Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E del 2016, «il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i

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criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente». Pertanto, ai sensi del menzionato articolo 110 del TUIR, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.

Opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, in base al combinato disposto del comma 3 dell’articolo 125 del decreto Rilancio con l’articolo 122, comma 2, lettera d), del medesimo Decreto, è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

-in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);

-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa

-entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta. Inoltre, in considerazione della circostanza per cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 125 si fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, per utilizzare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che tali spese risultino sostenute nel 2020.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 125, il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei

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redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.

Si rammenta che, come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lettera d), dell’articolo 122 del decreto Rilancio, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione può essere ceduto e la cessione è esercitabile «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021».

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle entrate;

-in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione. Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Rilevanza fiscale dei crediti d’imposta

Il comma 3 dell’articolo 125 in commento dispone altresì che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, oltre a non concorrere, così come letteralmente precisato

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nella norma, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap, non concorre:

-ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR;

-ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Diversamente, in assenza di una similare previsione contenuta nell’articolo 120 del decreto Rilancio, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli

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Sicurezza e smart working

Per tutelare la salute dei lavoratori serve fissare i tempi

(Aldo Bottini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 21 settembre 2020)

L’esigenza di tutelare la salute del lavoratore si presta a orientare i datori di lavoro anche sul tema della disconnessione quotidiana, sopperendo alle carenze di effettività della normativa generale sul lavoro agile.

Sul sito dell’Inail è disponibile una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, in base all’articolo 22, comma 1, della legge 81/2017. A questo articolo fa espresso riferimento il Dpcm dell’8 marzo 2020 (articolo 2, comma 1, lettera R), in base al quale gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22, comma 1, «sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro». Il tutto nell’ambito della disciplina emergenziale, che opera fino al 15 ottobre, salvo interventi legislativi di riforma della legge 81/2017.

Il documento Inail mette il lavoratore a conoscenza dei rischi generali e specifici correlati all’esecuzione della prestazione in smart working. Si articola in diversi punti: dagli obblighi dei lavoratori ai comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker, dalle indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor all’uso sicuro di attrezzature e dispositivi di lavoro.

Il punto nodale delle questioni interpretative su questo sistema normativo-amministrativo è la valenza assorbente della comunicazione, sino a esimere il datore di lavoro dal redigere un Documento di valutazione dei rischi (Dvr) - anche in forma di integrazione di quello generale) - che analizzi anche i rischi inerenti all’attività prestata dai lavoratori agili. Le risposte non sono univoche, anche se la fonte normativa del Dpcm fa propendere molti interpreti per la soluzione affermativa.

Secondo una diversa e più rigida impostazione, che non sembra aver avuto molto seguito, l’informativa si profila come un adempimento che non si sostituisce, ma si aggiunge agli obblighi discendenti dal Dlgs 81/2008 e anzi ne presuppone necessariamente l’osservanza, restando fermo - secondo questa interpretazione- che, nell’individuazione dei rischi per gli smart worker, il datore di lavoro dovrebbe far leva sulla collaborazione del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (Rspp) e del medico competente e, previamente, in via consultiva, del Rappresentante

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dei lavoratori per la sicurezza (Rls), in ossequio all’articolo 29, commi 1 e 2, del decreto 81/2008.

In materia di sicurezza, si discute poi sull’applicazione, diretta o analogica, dell’articolo 3, comma 10, del Dlgs 81/2008, che prevede specifici obblighi per il datore di lavoro nel caso di lavoro svolto con continuità a distanza, anche nella forma del telelavoro. Anche su questo profilo, è emersa una opinione che ritiene applicabile anche al lavoro agile, in via quanto meno analogica, la disposizione del Testo Unico del 2008, anche se con qualche incertezza e con poco seguito. La disconnessione dei lavoratori è dunque autodisciplinata, come conseguenza dell’applicazione delle norme di tutela, una componente primaria delle quali è il rispetto dei limiti orari e giornalieri dell’impegno lavorativo, realizzabile solo con il “distacco” dall’ecosistema aziendale di lavoro, informatico e/o tecnologico.

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Sicurezza e agevolazioni

Oscillazione del tasso per prevenzione, le Faq dell’Inail

(Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 17 settembre 2020

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito un primo gruppo di Faq (Frequently Asked Questions) per venire incontro alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 2021 e la relativa documentazione probante: ne dà notizia l’istruzione operativa dell'Istituto dell'11 settembre.

In base all'articolo 23 delle nuove modalità tariffarie approvate con Decreto ministeriale 27 febbraio 2019 (donde il nome OT23), lo sconto denominato oscillazione per prevenzione può essere ottenuto dalle aziende virtuose che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiuntivi a quelli già previsti dalla relativa disciplina. Per ottenere il beneficio è necessario presentare una apposita istanza telematica (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione, OT23 2021), entro il 1°

marzo 2021 (primo giorno lavorativo utile in quanto il 28 febbraio 2021 cade di domenica), unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto. La riduzione è applicata in misura fissa dell'8% nei primi due anni dalla data di inizio attività della Pat (ma anche in questo caso lo sconto viene concesso se l'azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi).

Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, dal 28% (fino a 10 lavoratori -anno del triennio della Pat) al 5% (oltre 200 lavoratori). È necessario il possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa ed essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro (pre-requisiti).

Le Faq chiariscono alcuni importanti aspetti per la corretta individuazione e la messa in opera degli interventi migliorativi utili a far scattare il beneficio (si ricorda che gli interventi devono essere stati eseguiti entro il 31 dicembre dell'anno corrente). Ad esempio, si precisa che con la espressione

"interventi di micro-formazione" citati dall'Intervento D-3, si fa riferimento alla erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori (ad esempio, tablet o cellulari forniti dalla azienda).

Si chiarisce inoltre che la micro-formazione deve essere erogata a una quota significativa di

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dipendenti (non sarebbe quindi sufficiente per far scattare il premio una micro-formazione erogata, ad esempio, a un solo dipendente su 10 complessivi).

Si precisa che con la espressione "struttura sanitaria" citata dall'Intervento C-5.1 (l'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori) si fa riferimento ad una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.

In relazione all'intervento E-17 (l'azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati) viene specificato che il "quasi infortunio" è un evento strettamente connesso all'attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto è specifico per ogni impresa. Più in generale, sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che non devono comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l'assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno; devono essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati; e, infine, devono comportare misure, intraprese per evitare il ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda.

Infine un’utile precisazione circa l’adozione da parte della azienda di un modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico sicurezza (Intervento E-5). L'Inail precisa che le evidenze probatorie circa la effettiva adozione di un tale sistema dovrebbero essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all'analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli Rls, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell'Organismo di vigilanza di tale reportistica.

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Sicurezza e sanità

Sicurezza dei lavoratori della sanità: con la legge 113/2020 più tutele e giro di vite sulle sanzioni

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 14 settembre 2020)

Da molti anni si è acceso, ormai, un intenso dibattito sul delicato problema della tutela della sicurezza dei lavoratori della sanità, pubblici e privati, dal dilagante rischio di aggressioni e di atti criminosi di terzi sul posto di lavoro, fenomeno che, invero, sembra che non si accenni a placare nemmeno in questa fase di emergenza da COVID-19.

Per tale motivo con la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" (in Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2020, n. 224) il legislatore ha messo a punto una nuova disciplina, che tenta in modo organico di regolare la materia, ponendola anche in diretta correlazione con il D.Lgs. n. 81/2008, operando anche un significativo giro di vite sulle sanzioni.

Ambito di applicazione e Osservatorio nazionale sulla sicurezza

L'obiettivo di fondo della legge n. 113/2020, quindi, è quello di avviare una nuova strategia complessiva di contrasto per tutelare maggiormente le professioni sanitarie e quelle socio-sanitarie previste dalla legge n. 3/2018 (cd. legge "Lorenzin"), quindi i medici, gli infermieri, etc., che quotidianamente sono coinvolti da atti di violenza.

Per conferire una maggiore efficacia a tale strategia è stata prevista, in primo luogo, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, al quale l'art.2 assegna numerosi compiti, sia di monitoraggio di tali fenomeni che delle misure di prevenzione e di protezione attuate nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che di studio per favorire la diffusione di buone prassi e di promozione di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Piani di sicurezza: vanno integrati con le misure di security

A corollario, poi, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, l'art.7 della legge n.

113/2020, prevede anche l'obbligo per i datori di lavoro d'inserire nei propri piani di sicurezza, quindi, a quanto sembra di capire, nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del

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D.Lgs. n. 81/2008, anche le misure "....volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento"; invero, nella prassi corrente già oggi, per effetto di quanto prevede l'art. 2087 c.c. e dell'orientamento uniforme assunto da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, gran parte dei datori di lavoro seguono tale indirizzo vista l'origine professionale di tali rischi esogeni presenti, per altro, anche in altri numerosi settori come, ad esempio, quello bancario, dei preziosi, dei trasporti, etc.

Sanzioni: inasprite le pene per gli autori degli atti di violenza

Al tempo stesso, infine, per contrastare ancora più efficacemente tali fenomeni gli artt. 4,5, 6, sono intervenuti anche sul sistema sanzionatorio penale; in particolare, va osservato che per effetto dell'art.4 a decorrere dal prossimo 24 settembre il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art.

583-quater c.p. che prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni e per le lesioni gravissime la reclusione da otto a sedici anni, si applica anche in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate al personale sanitario e socio-sanitario, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Da rilevare, inoltre, che l'art. 9 prevede anche una nuova sanzione amministrativa pecuniaria – salvo che il fatto costituisca reato – da euro 500 a euro 5.000, a carico di chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del predetto personale.

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COVID-19 e protocolli

Protocollo 24 aprile da aggiornare: tra i casi inattuali c’è la trasferta

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 14 settembre 2020)

Spirato l’originario termine di vigenza del Dpcm 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il Dpcm 7 settembre 2020 ne ha prorogato la validità sino al 7 ottobre 2020, intervenendo con mirate ulteriori misure volte ad assicurare un più efficace contrasto al mutevole fenomeno epidemico.

In particolare, è stata prorogata la vigenza dall'articolo 2 del Dpcm 7 agosto 2020 in materia di misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza di attività produttive industriali e commerciali e che a sua volta recepisce il Protocollo condiviso 24 aprile 2020 di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, prescrivendone la stretta osservanza.

Il Dpcm 7 settembre 2020 è solo l'ultimo in ordine di tempo di un’affollata teoria di atti amministrativi che, replicando una tecnica di produzione normativa che presenta profili di criticità sia sul piano della razionalità e organicità del tessuto normativo in materia prevenzionistica che con riguardo ai paradigmi organizzativi dell'impresa, hanno elevato le linee guida contenute nel Protocollo 24 aprile 2020 a norme di rango secondario, trascurando con eccessiva disinvoltura la necessità di assicurare una compiuta integrazione con il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.

Oltre alle distonìe innescate dal mancato espresso coordinamento con l’apparato normativo prevenzionistico, l'attuazione del Protocollo 24 aprile 2020 presenta un’ulteriore e complessa criticità, legata all'attualità delle prescrizioni in esso contenute; la fissità del Protocollo 24 aprile 2020 - in più parti superato e inadatto a rispondere, in una prospettiva prevenzionistica, alle mutazioni attraversate dal fenomeno epidemico così come all'incessante produzione normativa e alle profonde trasformazioni degli assetti socio-economici - è peraltro inconciliabile con l’articolo 29, comma 3 del richiamato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per effetto del quale il documento dei rischi non può che essere dinamico, rielaborato ed aggiornato ogni qual volta le modifiche del processo produttivo od organizzative o mutate condizioni di rischio ne determinino la necessità.

In un contesto in cui le attività di svariati settori produttivi hanno ripreso a funzionare - in casi affatto sporadici, anche a pieno regime – e le relazioni tra le imprese si riattivano intensificando le

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interazioni (anche transnazionali), diverse prescrizioni del Protocollo 24 aprile 2020 risultano non solo inattuali, ma altresì d'ostacolo per un’ordinata conduzione dell’attività d'impresa. Si consideri ad esempio l'istituto della trasferta.

Divieto di trasferta

Al riguardo, il Protocollo stabilisce che ogni trasferta deve essere sospesa od annullata, anche se già concordata od organizzata. Se in una prima fase - particolarmente critica - della crisi sanitaria tale prescrizione poteva trovare un fondamento, al momento pare eccessivamente severa e, come accennato, pressoché impraticabile sul piano economico ed organizzativo quando l'impresa, superata la fase ‘acuta' dell'emergenza, intenda restituire alla propria rete di relazioni - non solo negoziali - la dinamicità attesa. Con riguardo alla trasferta (e, per analogia, al distacco) di un lavoratore, è fondato ritenere che il datore di lavoro possa comunque ricorrervi:

- invocando il disposto di cui all'articolo 4 dello stesso decreto (confliggente manifestamente con le disposizioni dettate in materia dal Protocollo;

- adottando le più prudenti e ragionevolmente praticabili misure di tutela per la salute del lavoratore in trasferta o distaccato, senza per questo sia ravvisata violazione alcuna del Protocollo 24 aprile 2020.

Ad esempio, l'effettuazione periodica di un'indagine sierologica capillare alla quale il lavoratore inviato in trasferta o in regime di distacco si sia sottoposto volontariamente perché possa essere assicurato un adeguato livello di protezione durante lo svolgimento dell'attività di lavoro presso le pertinenze del committente costituisce una misura prevenzionale che, sebbene non contemplata espressamente dal Protocollo 24 aprile 2020, può essere stata appositamente disciplinata dalle parti nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'articolo 26 del già richiamato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, alla luce delle considerazioni svolte in tema di sorveglianza sanitaria dai rispettivi medici competenti e, dunque, costituirsi come valida misura alternativa alla menzionata prescrizione che impone la sospensione e l'annullamento della trasferta.

Come anticipato, la norma in esame dettata dal Protocollo 24 aprile 2020 pare ancor più stridente rispetto all'attuale contesto normativo se solo si consideri che ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del medesimo Dpcm 7 agosto 2020, la cui vigenza è prorogato, come detto, al 7 ottobre 2020, è disposto, nel solco di norme già rinvenibili nel Dpcm 11 giugno 2020 e vigenti tra il 15 giugno e il 31 luglio 2020, che comprovate esigenze lavorative possano giustificare spostamenti sia nell'ambito del territorio nazionale che verso Stati stranieri così come in ingresso da questi (seppure con specifiche limitazioni).

In termini di coordinamento normativo, la frammentazione della legislazione regionale, che si aggiunge, e talvolta sovrappone non senza attriti, alla disciplina nazionale presenta un ulteriore

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aggravio in termini organizzativi. Si valuti la difficoltà nel coordinare l'attività di un lavoratore da inviare in trasferta che abbia ripreso servizio dopo aver trascorso le ferie annuali in uno degli Stati individuati dal Ministero della Salute con ordinanza 12 agosto 2020.

Come noto, l'articolo 1, comma 1, lettera b) di tale ordinanza, vigente sino al 7 ottobre 2020 per effetto dell'articolo 1, comma 2 del Dpcm 7 settembre 2020, prescrive che il lavoratore:

a) è obbligato a sottoporsi ad un test molecolare o antigenico da effettuarsi al più tardi entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;

b) è tenuto ad osservare un periodo di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora nell'attesa di sottoporsi al test (desta qualche perplessità la specificazione che l'obbligo d'isolamento fiduciario viga sino all'effettuazione del test e non sino alla comunicazione dell'esito negativo dello stesso).

Regole diverse tra Regioni

È altrettanto noto come nell'ambito del territorio della Regione Lombardia l'ordinanza 15 agosto 2020, n. 597 preveda, diversamente da quanto previsto dall'ordinanza ministeriale, che in luogo dell'isolamento fiduciario il lavoratore possa, in perfetta osservanza delle misure di cui all'allegato 19 del Dpcm 7 agosto 2020, effettuare spostamenti per comprovate esigenze lavorative, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio.

Fermo restando quanto sopra, il datore di lavoro che abbia inviato in trasferta il lavoratore in attesa di effettuare il test in Lombardia non avrà violato alcuna disposizione; diversamente, dicasi nell'ipotesi in cui la trasferta sia stata programmata in un'altra Regione, fosse anche per lo stesso giorno. Trattasi di un'evidente asimmetria normativa che sul piano organizzativo si traduce nello sgradito onere per il datore di lavoro di verificare l'attuabilità del programma imprenditoriale in relazione al territorio regionale d'interesse, lasciando in ogni caso ingiustificata la coesistenza di diversi livelli di protezione in ragione della sola collocazione territoriale del luogo di svolgimento dell'attività di lavoro.

Gli altri elementi da rivedere

Gli elementi di criticità (e inattualità) che presenta il Protocollo 24 aprile 2020 non si limitano al solo istituto della trasferta; è auspicabile una rivisitazione dell'intero impianto, effettuando un riesame delle disposizioni affinché:

- sia garantito un migliore raccordo con le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

-siano più puntualmente disciplinati i rischi interferenziali per la salute rilevati in previsione dell'esecuzione di un contratto d'appalto (e subappalto) o di affidamento di un'opera o servizio;

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RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2020

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-il ricorso al lavoro agile di cui al Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 sia più opportunamente circostanziato, prevedendo la possibilità che il datore possa impiegare temporaneamente tale istituto anche quale misura di tutela per la salute, prescindendo da un apposito accordo con il lavoratore;

-tra le misure di tutela sia espressamente annoverato il test sierologico rapido. L'attività di riesame del Protocollo 24 aprile 2020 dovrebbe pertanto mirare al definitivo superamento degli elementi di staticità dell'attuale impianto normativo; sarebbe in tal modo agevolato - e opportunamente orientato, anche richiamando già sperimentate soluzioni - l'effettivo recepimento delle disposizioni in un protocollo aziendale, evitando che siano pregiudicati gli essenziali caratteri di dinamicità e di rapida adattabilità del sistema di prevenzione in una fase in cui l'irrinunciabile necessità di garantire la tutela della salute è opportuno sia bilanciata con le esigenze derivanti da una rinnovata progettualità dell'impresa.

Analoghe considerazioni possono essere svolte, prevedendo opportuni adattamenti e argomentazioni, anche con riferimento ai Protocolli vigenti in specifici settori e ambiti di cui agli allegati 13 e 14 del medesimo D.P.C.M. 7 agosto 2020.

Riferimenti

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