Novità su normative, difesa e certificazione delle sementi di riso (Campagna 2019-2020)
«Nuove normative sulle sementi di riso»
Pier Giacomo Bianchi
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca difesa e certificazione (CREA-DC) Sede di Milano
Castello d’Agogna, 5 febbraio 2020
Sommario
➢ L’attuale normativa di riferimento
➢ Le nuove disposizioni dell’Unione europea
➢ Cosa cambia per il riso
➢ Il passaporto delle piante
Il quadro normativo di riferimento La commercializzazione delle sementi Unione europea
➢ Direttiva del Consiglio 66/402/CEE sulla commercializzazione delle sementi di cereali del 14 giugno 1966 (riso incluso), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione del 19 luglio 2018
Nazionale
➢ Legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificata da ultimo con D.M. 15 dicembre 2017
➢ DPR 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato da ultimo con D.M. 7 dicembre 2018
Il quadro normativo di riferimento Le norme fitosanitarie
Unione europea
➢ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 (che ha sostituito la direttiva 2000/29 del 8 maggio 2000) relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
➢ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 (pubblicato sulla GUCE il 10 dicembre 2019) – data di applicazione 14 dicembre 2019
Il quadro normativo di riferimento
Le norme fitosanitarie Unione europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta
Il quadro normativo di riferimento Le norme fitosanitarie
➢ Regolamento (Ue) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti….. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali)
➢ Le sementi non rientrano nel campo di applicazione del
Il quadro normativo di riferimento
Le normativa in corso di approvazione Unione europea
Direttiva di esecuzione (UE) .../… della Commissione del….
che modifica le direttive …, 66/402/CEE, …………per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale
Il PAFF si è espresso a favore dell’approvazione il 6 novembre 2019
La data di recepimento prevista è il 31 maggio 2020
Patogeni di quarantena
Nematodi (direttiva 2002/89 e del relativo D.Lgs. di recepimento 214/2005)
Aphelenchoides besseyi Christie (nematode fogliare del riso)
Tolleranza zero sulle sementi
Fino al 14 dicembre 2019
Patogeni di qualità
funghi (direttiva 66/402/CEE)
Gibberella fujikuroi Sawada: tolleranza di non più di 2 (4/8) piante sintomatiche per 200 m2 per PB e B (C1/C2)
Fino al 14 dicembre 2019
La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile (direttiva 66/402/CEE)
Per esempio, sono tollerate tracce di:
Brusone (Piricularia grisea) Marciume dello stelo (Sclerotium orizae)
Fino al 14 dicembre 2019
Il riso non rientrava nell’elenco delle specie per le quali era richiesto il passaporto delle piante
Fino al 14 dicembre 2019
Cosa succede per le sementi di riso con la nuova regolamentazione fitosanitaria?
Classificazione degli organismi nocivi (regolamento 2016/2031)
➢ Organismi nocivi da quarantena (QP)
➢ Tout court
➢ Prioritari
➢ Per zone protette (ZP)
➢ Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP o in italiano ORNQ)
Organismi nocivi da quarantena (QP)
Gli organismi nocivi da quarantena non sono presenti nel territorio dell’Unione (o hanno una presenza limitata) ed il loro ingresso, insediamento e diffusione hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile. Nel caso la loro presenza sia rilevata nel territorio dell’unione devono essere eliminati (art. 3 regolamento 2016/2031)
Organismi nocivi da quarantena (QP) che fanno riferimento al riso Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione
Batteri
9) Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.
[XANTOR]
10) Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.
[XANTTO]
(allegato II - elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti
Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP o in italiano ORNQ)
Gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena sono presenti sul territorio europeo e sono trasmessi principalmente attraverso specifiche piante da impianto. Le infestazioni delle piante da impianto da parte dell'organismo nocivo regolamentato non da quarantena hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto per tali piante.
Sono disponibili misure praticabili ed efficaci per impedire la loro presenza sulle piante da impianto in questione (art. 36 regolamento 2016/2031)
Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP o in italiano ORNQ) con riferimento al riso
(allegato IV - Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie - del regolamento
Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP o in italiano ORNQ) con riferimento al riso
Le misure di gestione per gli ORNQ sono definite nel regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/2072 (allegato V - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto )
Misure di gestione per gli ORNQ definite nel regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/2072 con riferimento alle sementi di riso
1. Ispezione delle colture
L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di riso, al fine di confermare che la presenza di ORNQ non superi le soglie
Misure di gestione per gli ORNQ definite nel regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/2072 con riferimento alle sementi di riso
Gibberella fujikuroi Sawada: tolleranza di non più di 2 (4/8) piante sintomatiche per 200 m2 per PB e B (C1/C2)
Misure supplementari per le sementi di Oryza sativa L.
L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua le ispezioni supplementari seguenti e adotta ogni altra misura atta a garantire che le sementi di Oryza sativa L. sono conformi a una delle seguenti prescrizioni:
a) sono originarie di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi;
b) sono state ufficialmente sottoposte, dalle autorità competenti, ad adeguate prove nematologiche su un campione rappresentativo di ciascun lotto e sono risultate esenti da Aphelenchoides besseyi;
c) sono state sottoposte a un idoneo trattamento con acqua calda o a un altro adeguato trattamento contro Aphelenchoides besseyi.
Le specie che richiedono il passaporto
Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 elenca piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione (allegato XIII)
➢ Cereali: Oryza sativa
Registrazione obbligatoria degli operatori professionali L'articolo 65 del regolamento 2031/2016 stabilisce che l'autorità competente (in Italia il Servizio Fitosanitario Regionale) deve tenere e aggiornare un registro degli operatori professionali (RUOP) che operano nel territorio dello Stato membro e che introducono o spostano prodotti vegetali per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante
Il passaporto delle piante
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni riferite al quel determinato prodotto sotto il profilo fitosanitario
Il passaporto delle piante
Il passaporto è di fatto un'etichetta che deve essere apposta sulle confezioni prima dello spostamento del prodotto nel territorio dell'Unione
Le informazioni richieste devono essere disposte all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare, e chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche mediante un bordo o in altro modo e devono essere leggibili senza ricorrere a un ausilio visivo
Le informazioni devono essere non modificabili e permanenti
Il passaporto delle piante
Per le sementi di pre-base, di base o certificate alla direttiva 66/402/CEE, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità delle rispettive disposizioni di tale direttiva (articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031)
Il passaporto delle piante
I passaporti delle piante rilasciati a partire dal 14 dicembre 2019 devono essere conformi alle caratteristiche stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione
Modello di passaporto combinato con l’etichetta di certificazione delle sementi (parte C dell’allegato al Regolamento 2017/2313 )