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Comune di Rapino (CH) Regolamento di polizia rurale

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Academic year: 2022

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Comune di Rapino (CH)

www.rapino.net

Regolamento di polizia rurale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/10/2016

(2)

SOMMARIO:

PARTE PRIMA: Generalità del Regolamento ARTICOLO 1: “Oggetto del regolamento”

ARTICOLO 2:”Scopo del servizio di Polizia Rurale”

ARTICOLO 3:”Incaricati del servizio di Polizia Rurale”

ARTICOLO 4:”Ordinanze del Sindaco”

PARTE SECONDA: Cani da guardia, pozzi

ARTICOLO 5 “Cani a guardia di edifici rurali”

ARTICOLO 6 “Pozzi”

PARTE TERZA: Fossi, canali, deflusso acque, rami protesi e siepi ARTICOLO 7 “Divieto di impedire il libero deflusso delle acque”

ARTICOLO 8 “Spurgo di fossi, canali e cunette”

ARTICOLO 9 “Recisioni di rami protesi e potatura delle siepi”

ARTICOLO 10 “Lavorazione dei terreni adiacenti le strade, canali e opere consortili”

ARTICOLO 11 “Terreni incolti”

ARTICOLO 12 “Transito con mezzi cingolati e simili”

ARTICOLO 13 “Impedimento libero deflusso delle acque”

ARTICOLO 14 “Variazioni di quota e miglioramento fondiario”

PARTE QUARTA: Controlli e sanzioni

ARTICOLO 15 “Accertamento delle violazioni e sanzioni”

ARTICOLO 16 “Autorità competente a ricevere il rapporto”

ARTICOLO 17 “Sanzioni accessorie”

PARTE QUINTA: Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 18 “Entrata in vigore del regolamento”

(3)

PARTE PRIMA

Generalità del Regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale. Esso ha lo scopo di dettare le norme idonee a garantire nel territorio comunale la tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell’agricoltura.

Articolo 2

Scopo del servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l’applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune, nell’interesse generale della coltura agraria e della vita sociale nelle campagne, nonché la vigilanza sull’adempimento dei servizi ad essa connessi.

Articolo3

Incaricati del servizio di Polizia Rurale

1. II servizio di polizia rurale viene svolto dagli agenti della polizia locale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 del Codice di Procedura Penale.

2. Il servizio può essere svolto anche da altro personale del comune addetto alla custodia, vigilanza, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale.

Articolo 4

Ordinanze del Sindaco

1. Le ordinanze in materia di Polizia Rurale emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 nonché quelle emanate dai dirigenti/responsabili di uffici/servizi/ ai sensi dell’art. 107 del succitato D.Lgs 267/2000 debbono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l’intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

(4)

PARTE SECONDA Cani da guardia, pozzi

Articolo 5

Cani a guardia di edifici rurali

1.

I cani da guardia degli edifici rurali non recintati non possono essere lasciati liberi, ma messi in condizione di non nuocere, con apposizione di cartello che ne indichi la presenza.

Articolo 6 Pozzi

1. I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

2. I pozzi devono essere protetti da parapetti idonei con altezza non inferiore ad un metro, visibili e chiusi in modo da garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica. La realizzazione dei nuovi pozzi è concessa previa semplice comunicazione all’Ufficio Tecnico al fine della realizzazione della mappatura e censimento delle fonti di approvvigionamento comunali.

PARTE TERZA

Fossi, canali, deflusso acque, rami protesi e siepi

Articolo 7

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i dossi ed i canali privati, tra due o più privati, privati di uso pubblico e di proprietà pubblica in modo da restringere le sezione normale del deflusso delle acque, e l’esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade situate a valle.

(5)

3. È proibito ricolmare i fossi ed i condotti delle strade comunali, vicinali ed ad uso pubblico, deviare il corso delle acque che vi affluiscono in modo da farle scorrere nelle suddette strade oppure alterare in altro modo il letto di detti canali.

Art. 8

Spurgo di fossi, canali e cunette

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, privati ad uso pubblico e di proprietà pubblica è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri, in maniera che, anche in caso di piogge e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue, quali strade vicinali, comunali, provinciali e statali.

2. I fossi, i canali e le cunette delle strade comunali, vicinali e di uso pubblico, devono essere spurgati, ripuliti e mantenuti in modo tale che si serbino sempre netti, liberi ed aperti così che le acque defluiscano senza recare pregiudizio e danni alle proprietà contermini e alle summenzionate strade contigue, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, ogni volta che effettuando lavori sul proprio fondo causano occlusione e deformazione delle cunette e fossi laterali e impediscono il libero flusso delle acque.

3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 9

Recisioni di rami protesi e potatura delle siepi

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale e circolazione.

2. I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali o comunque soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale e il materiale che a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo vi si sia accumulato. In caso di scarpata facente parte di pertinenza stradale, la manutenzione è a carico del Comune.

3. Gli alberi dovranno essere regolati in modo da ottenere una sezione verticale che lasci libera l’intera carreggiata stradale.

4. In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente eseguendo (o delegando a terzi) i lavori necessari e poi potrà farsi rimborsare i costi sostenuti, dai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o potrà comminare anche la sanzione per l'inadempienza accertata.

(6)

Art. 10

Lavorazione dei terreni adiacenti le strade, canali e opere consortili

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche, vicinali, canali consortili ed altri in uso pubblico, non possono lavorare i loro fondi sul lembo delle strade e canali, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna dove l’aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo inverte la marcia ed effettuare operazioni colturali, senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

2. Le ripe o le scarpate dei fondi laterali delle suddette strade e i fondi rialzati rispetto al piano viabile, se facenti parte dei fondi proprietari, devono essere mantenute in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno con relativo ingombro del fosso, canale, cunetta o del piano viabile.

3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario del fondo o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione Comunale farà eseguire i lavori per il ripristino dei danni causati alle opere stradali, a spese dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per violazione accertata.

Art. 11 Terreni incolti

1. I proprietari di terreni lasciati incolti in prossimità di fabbricati o strade comunali devono provvedere a mantenerli liberi da erbacce e sterpaglie in modo tale da non costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

2. Qualora il proprietario non fosse in grado, o non volesse provvedere, il Comune potrà far eseguire l'estirpo a spese del proprietario.

Art. 12

Transito con mezzi cingolati e simili

1. È assolutamente vietato qualsiasi danneggiamento del fondo stradale con mezzi meccanici industriali, cingolati agricoli e simili non aventi pattini muniti di idonee protezioni in gomma, nelle strade pubbliche, vicinali e di uso pubblico al fine del preservamento del manto stradale.

2. Inoltre in caso di insudiciamento del piano viabile delle suddette strade depolverizzate o brecciose, causa la caduta di sostanze viscide (terra o altro) da qualsiasi veicolo, è fatto obbligo al conducente o proprietario del veicolo stesso, di sgomberare immediatamente il piano viabile dalle suddette sostanze viscide.

Art. 13

Impedimento libero flusso delle acque

1. È vietato ai frontisti delle strade pubbliche, vicinali e di uso pubblico sprovviste di cunette, il ricarico del ciglio stradale o l’esecuzione di opere atte ad impedire il libero flusso delle acque.

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2. Inoltre è vietato convogliare con opere di canalizzazione o altro le acque dei terreni contigui sulle strade comunali, nel piano viabile delle stesse.

3. È proibito altresì praticare canali d’immissione, o simili, delle acque nei fondi contigui alle strade comunali, vicinali o di uso pubblico, nelle cunette o canali che fiancheggiano le strade suddette. Comunque tali opere dovranno eventualmente essere eseguite in modo tale da impedire il deflusso violento verso le cunette o canali.

Art. 14

Variazioni di quota e miglioramento fondiario

1. I lavori di variazione di quota, cambi di pendenza che comportano alterazione delle pendenze del terreno e variazione del normale deflusso delle acque piovane, devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico del Comune senza sostenere costi amministrativi. L’Ufficio tecnico potrà avvalersi del parere di apposita commissione, formata dai consiglieri nominati con apposita deliberazione consiliare.

PARTE QUARTA Controlli e Sanzioni

Art. 15

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, sono sanzionate come indicato nell'allegato A).

2. Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Art. 16

Autorità competente a ricevere il rapporto

1. II Sindaco o suo delegato, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24.11.1081, n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 nonché ad irrogare l’Ordinanza-Ingiunzione.

2. Gli introiti delle sanzioni comminate vanno al Comune di Rapino.

Art. 17

Sanzioni accessorie

(8)

1. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nell'allegato B), assegnando al trasgressore un termine perentorio per adempiere.

2. La sanzione accessoria è comminata con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1981, n.689.

3. In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLE GATO A)

SA N ZION I

SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 25,00 a Euro 250,00.

SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 30,00 a Euro 300,00.

SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 40,00 a Euro 400,00.

SANZIONI FASCIA N. 4

(9)

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 50,00 a Euro 500,00.

SANZIONI ACCESSORIE

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell'esecuzione di interventi di ripristino.

Come previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estr emi della violazione.

ALLE GATO B)

Art. TESTO FASCIA

SANZIONE

SANZIONE ACCESSORIA

5 Cani a guardia di edifici rurali 3 ========

6 Pozzi 2 ========

7 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque 2 SI

8 Spurgo di fossi, canali e cunette 2 SI

9 Recisioni di rami protesi e potatura delle siepi 2 SI 10 Lavorazione dei terreni adiacenti le strade, canali ed opere

consortili 2 SI

11 Terreni incolti 2 SI

12 Transito con mezzi cingolati e simili 2 SI

13 Impedimento libero flusso delle acque 2 SI

14 Variazione di quota e miglioramento fondiario 2 SI

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