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Donazioni a partiti politici: detrazione anche per il livello provinciale

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Academic year: 2022

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Divisione Contribuenti ________________

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 201

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici - Chiarimenti

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Movimento politico istante, in persona del proprio rappresentante legale (di seguito, "Istante"), chiede chiarimenti in merito all'esatta interpretazione dell'articolo 11 del decreto legge n. 149 del 2013, relativo alla detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto.

In particolare, l'Istante chiede di precisare se, ai fini della detraibilità, il versamento debba essere effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o postale intestato alla organizzazione nazionale del partito politico o se, invece, possa essere effettuato su quello delle articolazioni provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.

Al riguardo, l'Istante fa presente che l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n.

108/E del 3 dicembre 2014, in risposta ad analogo interpello, si è espressa in merito ai

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versamenti effettuati sui conti correnti delle articolazioni regionali ma non su quelle provinciali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che la detrazione in esame spetti anche per le erogazioni effettuate sul conto corrente bancario o postale intestato alle articolazioni provinciali del partito politico nazionale, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 11 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 dispone che "A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Tale disposizione riconosce una detrazione, pari al 26 per cento dell'erogazione effettuata, per un importo compreso tra 30 e 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui al precedente articolo 4 del medesimo decreto legge.

Al riguardo, si fa presente che, con le circolari n. 13/E del 31 maggio 2019, n.

7/E del 27 aprile 2018 e n. 7/E del 4 aprile 2017, è stato chiarito che le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall'articolo 4 del citato decreto legge n.149 del 2013;

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- il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241 del 1997, o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'amministrazione finanziaria (cfr.

risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108/E).

Alla luce di tali chiarimenti di prassi, con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che le erogazioni liberali effettuate a favore del Movimento politico istante, effettuate su conti correnti intestati alle articolazioni provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale, possano godere della detrazione prevista dall'articolo 11 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 - pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui - sempreché rispettino i requisiti sopra descritti (iscrizione del partito al registro nazionale previsto dall'articolo 4 del citato decreto legge n. 149 del 2013 e tracciabilità del versamento).

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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