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F.to Il Direttore Regionale per la Campania (Dott

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Academic year: 2022

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(1)

Direzione Regionale INAIL per la Campania Via Nuova Poggioreale

80143 Napoli

OGGETTO: gara d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e provviste finalizzati all’adeguamento funzionale e normativo e alla riqualificazione della sede Inail di Salerno – sentenza TAR sez. distaccata Salerno N. 01711/2016 REG.PROV.COLL., pubblicata il 20.7.2016.

Sulla corretta interpretazione dei requisiti professionali richiesti ai concorrenti nel bando di gara e relativi allegati di cui all’oggetto, si è recentemente pronunciato il TAR Salerno (sez. distaccata).

In ragione di alcune osservazioni, a tutt’oggi pervenute a questa Stazione appaltante sul medesimo tema, si ritiene opportuna la pubblicazione di un estratto della sentenza riportata in oggetto.

F.to Il Direttore Regionale per la Campania (Dott. Daniele Leone )

(2)

‘Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.

(omissis)

… Evidenziato preliminarmente che l’impugnato provvedimento di esclusione è incentrato sulla seguente motivazione:

1) “i lavori svolti dal professionista indicato dall’impresa ricorrente afferivano tutti ad opere di progettazione definitiva, in luogo di quella esecutiva richiesta nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto nonché nei chiarimenti resi da questa stazione appaltante”;

2) “inoltre, per la specifica cat. E.20, si rileva l’indicazione di manufatti di nuova costruzione, ugualmente non valutabili conformemente a quanto indicato nei citati chiarimenti resi dalla stazione appaltante”;

Evidenziato che la lex specialis, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica in capo al progettista, richiede che lo stesso abbia svolto nel decennio antecedente il bando “i servizi elencati nell’art. 252 d.P.R. 07/21001 relativi ai lavori (iniziati, ultimati e approvati) appartenenti ad ognuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi oggetto di affidamento”;

Rilevato altresì, con particolare riferimento al secondo punto del provvedimento di esclusione, che il capitolato speciale di appalto indica, tra le categorie e classi dei servizi di progettazione oggetto di affidamento, quelle relative alla categoria “edilizia” ed alla classe (Id. opere) E.20 (punto 3.2.2.);

Evidenziato che, in base alla tavola Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013 (“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”), la classe E.20 corrispondente ad interventi su “edifici e manufatti esistenti”;

Rilevato quindi che l’impugnato provvedimento di esclusione, (quantomeno) nella parte in cui fa leva sulla inerenza dei servizi indicati dal progettista ad interventi di nuova costruzione, trova espresso fondamento nella disciplina di gara, risultando conseguentemente in linea con la stessa anche i chiarimenti resi dalla stazione appaltante e richiamati dal provvedimento suindicato;

Evidenziata l’infondatezza della censura intesa a lamentare il mancato esercizio del potere di cd.

soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, contestando l’amministrazione intimata la carenza di un requisito di ammissione e non una mera carenza dichiarativa, né comunque la parte ricorrente dimostra di possedere il requisito in discorso, come dianzi ricostruito sulla scorta delle previsioni della lex specialis;

(omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso ( omissis ) lo respinge.

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