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ALCUNI RILIEVI DI SINTESI SUL "COLPO DI FRUSTA" Dr. Antonio Nannipieri

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ALCUNI RILIEVI DI SINTESI SUL "COLPO DI FRUSTA"

Dr. Antonio Nannipieri

1°) Il tema trattato dai vari relatori e concernente la distorsione del rachide cervicale meglio conosciuta con il nome di colpo di frusta ha sempre assunto particolare rilevanza e presenta tuttora un interesse straordinario.

I dati oggettivi disponibili indicano, infatti, che il colpo di frusta è la lesione che si verifica con maggior frequenza nei sinistri stradali (si parla di 60-65 domande risarcitorie ogni 100 danni alla persona con percentuale di incidenza superiore rispetto a tutti gli altri paesi europei) e che presenta annualmente in Italia un apprezzabile aumento con una conseguente ricaduta sulla entità delle liquidazioni giudiziali e stragiudiziali e sui costi assicurativi.

E' in relazione a quest' ultimo aspetto che i molteplici profili esaminati rivestono fondamentale importanza poiché se è vero che i progressi tecnologici compiuti dalla case produttrici di automobili in ordine alla maggiore sicurezza dei veicoli non sono risultati sufficienti ai fini di una diminuzione della frequenza dei sinistri a causa dell'aumento delle auto in circolazione e del mancato ricorso a interventi efficaci è anche vero che sul costo medio del sinistro e, quindi, sul fabbisogno tariffario la liquidazione del "colpo di frusta" esercita una indubbia ed importante influenza.

Basti ricordare che, secondo la Relazione revisionale e programmatica del Governo, nel 2002 i rincari dei premi saranno dell' 11,1% rispetto ad una inflazione del 2,4% e che, quindi, l'aumento sarà superiore a quelli del 2001 e del 2000 pari al 10,7% ed al 9,7% e che secondo i calcoli ANIA il costo medio dei sinistri con colpo di frusta è pari a Euro 4.183.

Da qui la necessità di una verifica attenta ed approfondita di tutti gli elementi che contribuiscono alla liquidazione delle lesioni del rachide cervicale al fine di evitare atteggiamenti speculativi e richieste eccessive o ingiustificate pervenendo ad un equo risarcimento dell'effettivo danno subito in un settore che è caratterizzato da due principi fondamentali e cioè da una copertura assicurativa obbligatoria e da una libertà tariffaria .

E tale verifica nei vari interventi ad alto livello proposti dal professor Costanzo, dal dottor Mastroroberto, dal dottor Bruno, dall'avvocato Feller e dal dottor Verdone ha preso in considerazioni tutti gli elementi essenziali ai nostri fini e cioè lo studio della dinamica dell' incidente in tutte le sue componenti rilevanti ai fini della effettiva produzione della microlesione cervicale, i concetti clinici e medico-legali nell' accertamento della lesione, il rapporto di causa ed effetto tra il sinistro e le conseguenze fisiche di natura temporanea e/o permanente e la condotta dei consulenti tecnici a vario titolo e delle parti nei confronti dell'assicuratore.

E l'esposizione, soprattutto in taluni aspetti di natura tecnica, è stata resa di più agevole ed immediata comprensione attraverso la proiezione di molte e significative diapositive (vedi in particolare Power Point oltre agli altri relatori citati).

2°) Prima di procedere ad una breve analisi delle questioni più rilevanti con carattere interdisciplinare va però detto che i vari operatori si trovano di fronte

Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Firenze

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ad alcuni fattori di oggettiva difficoltà non facilmente superabili in termini di certezza e ad alcuni elementi o circostanze non agevolmente enucleabili perché strettamente legati alle particolari modalità del singolo incidente ed alla situazione dei danneggiati. Quanto ai primi è sufficiente ricordare che non sempre è possibile determinare con precisione la soglia di lesività che è riconducibile ad una serie di elementi tra loro connessi e non alla sola differenza o variazione di velocità causata dall' urto e all' esame della entità dei danni subiti dai veicoli e che, in moti casi, si possono registrare solo taluni disturbi neurologici e manca l' evidenza clinica perché tutti gli esami risultano normali in quanto non idonei a mettere in rilievo la vera natura dei disturbi per cui tali situazioni possono essere ricondotte , a torto, a sindrome da indennità.

Inoltre nel caso di microlesione cervicale il giudizio sul rapporto causa-effetto ha spesso natura semplicemente probabilistica e eccezionalmente di certezza anche perché la microlesione può essere preesistente e derivare da un evento traumatico connesso a normali attività concrete o da una preesistente patologia (ad esempio artrosi).

Quanto ai secondi è stato esattamente rilevato che occorre in concreto prendere in considerazione talune varianti correlate al tipo di veicoli interessati (ad esempio tamponamento tra due fuoristrada rispetto a due berline di medie o grosse dimensioni) al tipo di collisione (collisione posteriore, frontale o laterale) alla posizione dei danneggiati alI'interno del veicolo e alle condizioni dei sistemi di ritenuta (sedile , poggiatesta, schienale, cinture di sicurezza).

3°) Dalle considerazioni svolte dai vari relatori mi sembra che risulti confermata la necessità che per una approfondita ricostruzione dell'incidente produttivo di colpo di frusta si possa far ricorso ad una consulenza tecnica d' ufficio collegiale affidata ad un perito biomeccanico ed ad un medico legale con una formulazione di quesiti specifici diretta ad accertare gli aspetti peculiari della fattispecie sopra ricordati ed in particolare la dinamica dell' incidente, la natura ed entità delle sollecitazioni subite dal capo degli occupanti infortunati e il nesso causale tenuto conto del rapporto con eventuali pregresse patologie.

Tuttavia occorre tener presente che i risultati di precedenti esperienze giudiziarie tra cui quelle del Tribunale di Bologna non sono stati pari alle aspettative per inadeguatezza dei dati disponibili mentre si sono accresciuti in modo notevole i costi processuali con riflessi negativi sul costo medio di tale tipo di sinistro.

Fermo restando il problema dei costi, nei casi in cui sia stato riconosciuto nel giudizio di primo grado il danno conseguente al colpo di frusta con motivazioni e valutazioni non convincenti, può essere opportuno che l'assicuratore chieda nel giudizio di appello il rinnovo della consulenza tecnica medico legale depositando a sostegno della richiesta una consulenza di parte. In tal modo, tenuto conto del tempo trascorso dalla data del sinistro ( la sola durata media del primo grado è valutabile in un periodo di tempo non inferiore ai due anni) sarà possibile verificare se permangono o meno i postumi permanente già accertati ed, in caso positivo, in quale misura. Se, infatti la nuova consulenza tecnica d' ufficio porterà ad escludere la sussistenza dei postumi o la ricorrenza degli stessi in minor grado in più procedimenti, sia pure a livello distrettuale sarebbe invocabile una significativa risposta di precedenti giudiziari utilizzabili per l'applicazione ad analoga casistica.

Qualora, invece, il danneggiato abbia sofferto dopo la sentenza di primo grado un ulteriore danno rispetto a quello accertato in primo grado potrà richiedere il

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risarcimento di tale danno ai sensi dell'art. 345 c.p.c. previa ammissione di nuova C.T.U.

Nel giudizio di appello il C.T.U. potrà anche supplire alla eventuale carenza di esami specifici (radiografia, ecografia, TAC, R.M.N.) poiché - come rilevato dalla dottrina medico-legale - in molti casi al controllo radiografico sfuggono i tessuti molli (muscoli, tendini, vasi, tendini ecc.) alla ecografia la lesioni dei nervi ,alI'elettromiografia la natura della sofferenza dei nervi mentre solo la costosa risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) consente di accertare disturbi altrimenti attribuibili alla sindrome da indennizzo.

4°) Quanto sopra accennato a proposito del giudizio di appello sposta l'attenzione dal profilo relativo alla ricostruzione cinematica dell' evento lesivo al profilo concernente l' accertamento in senso lato medico-legale (diagnosi, prognosi, terapia e valutazione) preso in esame da alcuni relatori.

Per tale ultimo aspetto è importante ribadire la necessità che vi sia un esame del traumatizzato subito dopo l' incidente da parte del medico del pronto soccorso ma perché ciò possa condurre ad indicazioni corrette, ai nostri fini, occorre che l’infortunato sia sollecitato a ricorrere al pronto soccorso ospedaliero e che il medico di turno che interviene sia in grado di descrivere in maniera esatta, chiara e completa tutti i sintomi accusati e verificati, tutte le lesioni oggettivamente riscontrabili e di indirizzare verso il tipo di esame più idoneo.

Per rendere operative tali condizioni sarebbe opportuno formalizzare nelle polizze assicurative l'obbligo da parte del danneggiato dell' immediato ricorso al Pronto Soccorso Ospedaliero ed al tempo stesso fornire tutte le strutture di pronto soccorso di criteri e metodi elaborati da una apposita Commissione di medici- legali da seguire nelle ricorrenti ipotesi di eventi lesivi produttivi di colpi di frusta.

Deve poi essere sensibilizzato da parte del S.S.N. e delle Compagnie Assicurative anche il medico di famiglia ai fini della qualità delle certificazioni successive alla visita effettuata al Pronto Soccorso ed alla prognosi in quella sede formulata in modo da poter disporre di una certa continuità documentale al momento della consulenza in sede stragiudiziale o giudiziale.

Va anche rilevato che mentre per la inabilità temporanea da colpo di frusta non si pongono particolari problemi e si può disporre di statistiche attendibili dalle quali risulta che il 50% degli infortunati ritorna alle comuni attività entro i 31 giorni permangono, invece, difficoltà e contrasti per la valutazione della invalidità permanente.

In proposito va però osservato che le percentuali orientative di danno biologico derivante dall' "ordinario" colpo di frusta in soggetti con rachide cervicale normale nelle due maggiori guide valutative e nelle monografie sul tema risultano contrassegnate da sostanziale uniformità ed omogeneità in quanto tale danno viene ricondotto entro valori oscillanti dal 2% al 3% e tale convergenza valutativa si registra anche nei casi di menomazioni più gravi e meno frequenti per i quali si deve rinviare alle tabelle ed alla casistica medico-legale e giudiziaria.

Sempre avuto riguardo all' accertamento medico- legale del colpo di frusta deve essere fatto presente che la legge 57/2001 (oggetto della quarta sessione) si caratterizza per la sua parziale applicazione differita proprio in relazione al criterio di valutazione medico-legale delle micropermanenti in quanto per il danno biologico di natura permanente rinvia al decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con

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il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per "la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità".

Tale tabella non ha trovato ancora attuazione ma difficilmente potrà modificare le percentuali contenute nelle guide e nelle altre pubblicazioni sopra richiamate a proposito del colpo di frusta lieve mentre è noto che il valore tabellare normativo del punto di invalidità è inferiore rispetto a quello giurisprudenziale medio e che proprio per contenere ed uniformare i costi assicurativi siamo passati per le micropermanenti da un modello giurisprudenziale ad un modello legislativo giurisprudenziale con uniformità di base del punto che si vuole modificare in senso ancora più restrittivo ponendo limiti tassativi alla discrezionalità del giudice nella valutazione dell' "ulteriore risarcimento del danno".

5°) Il quadro sopra succintamente delineato non sembra offrire al momento soluzioni nuove e rassicuranti sui vari aspetti critici del problema e tuttavia, pur riconoscendo che vi sono limiti di natura oggettiva e prassi da correggere, non si deve rinunciare a esprimere alcune indicazioni e suggerimenti di carattere propositivo ed operativo per sperimentare una iniziale inversione di tendenza che deve trovare il proprio punto di riferimento in tutti coloro che a vario titolo si trovano a gestire la valutazione e liquidazione del danno da r.c.a. derivante dal colpo di frusta con la finalità non di penalizzare i danneggiati ma di razionalizzare e migliorare l'attuale sistema.

In tale ottica e nell'intento di colmare le lacune e le incertezze emerse dalle varie relazioni sarebbe auspicabile che le Compagnie di Assicurazioni trovino una valida forma di accordo per attivare dei comuni centri di ricerca volti a cercar di superare le difficoltà attuali per un più affidabile sistema di accertamento delle conseguenze del colpo di frusta in proiezione liquidativa.

In particolare si dovrebbero istituire dei centri specialistici a livello regionale per poter eseguire con criteri uniformi ed in contraddittorio tecnico indagini mediche strumentali approfondite e concludenti a costi tollerabili e con reperimento di dati statistici utili e si dovrebbe stimolare il danneggiato a tenere una condotta del dopo sinistro diretta ad agevolare la successiva e definitiva valutazione medico-legale mediante una clausola contrattuale che potesse avere come contropartita una riduzione del premio assicurativo.

Inoltre nella maggioranza di casi di colpo di frusta in contenzioso sarebbe opportuno fare una offerta parziale per il danno di natura temporanea di più agevole e sollecita definizione con riserva di verifica successiva sulla sussistenza o meno della invalidità permanente o sul grado maggiore o minore della stessa.

Anche per quanto concerne la ricostruzione delle modalità del singolo sinistro una risposta più adeguata potrebbe raggiungersi sempre con ricorso concordato a centri peritali specializzati in grado di sperimentare oltre i metodi già in uso in alcune strutture (ad es. la Società Italiana di Traumatologia della Strada) metodi di analisi moderne e più efficaci quali quello che si sta sempre più affermando e cioè la Computational Biomechanics.

Sul piano contrattuale- convenzionale oltre la predisposizione di clausole dirette ad orientare la condotta del danneggiato nel senso sopra accennato è, a mio avviso, di fondamentale importanza per una riduzione dei costi, per una migliore collaborazione tra assicurazioni e danneggiati e per una maggiore correttezza comportamentale, il ricorso per tutti al sistema CID (Convenzione Indennizzo Diretto) che deve coprire i danni a persona per una entità non inferiore a 20.000

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euro corrispondente alI'auspicabile aumento del valore della competenza del Giudice di Pace .

Riguardo a quest' ultimo ritengo che la nuova competenza penale di cui al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274 possa costituire, se ben utilizzata, uno strumento efficace per la definizione transattiva di danni da microlesioni quali quelli in esame anche perché nella procedura vi è spazio per valorizzare l'opera dei c.t. medico- legali.

Sempre al fine di limitare il contenzioso ed i relativi costi aggiuntivi si potrebbe approfondire la previsione di un preventivo giudizio arbitrale facoltativo ed in seconda istanza un tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace in sede non contenziosa ex art. 322 c.p.c.

Antonio Nannipieri

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