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Bruno Marusso

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Academic year: 2022

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TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

427 TAGETE 2-2012

Year XVIII ISSN 2035 – 1046

QUALI PROSPETTIVE DEL SETTORE ASSICURATIVO TRA RECESSIONE ECONOMICA, PLETORA PROFESSIONALE,

I COSTI IMPROPRI DEI RISARCIMENTI

Bruno Marusso*

Da quando sono usciti i primi emendamenti e i primi commenti, ho pensato ad una deriva masochistica della MG; sono stato tentato di andare a vedere lo statuto, se prevedesse lo scopo dell’estinzione dei propri iscritti, o meglio della loro professione, almeno di una di queste, la medicina legale; magari, ho pensato, ci sarà un messaggio tipo “Mission Impossible”: “questa associazione si autodistruggerà entro 20 anni!” Credo che molti l’abbiamo pensato, se lo stesso Giovanni Cannavò si è sentito in dovere, nella sue Linee Guida, a pag. 14, di chiarire che non sta proponendo ai medici di “..segare il ramo sul quale sono seduti..”

Non mi addentrerò certo in analisi approfondite sulle novità della L. 27/12, perché ci sarà chi ci chiarirà tutto, ma vorrei solo evidenziare qualche punto:

1. Amara considerazione: povero il Paese nel quale migliaia di cervelli e fiumi di inchiostro sono necessari per interpretare 7, dico 7, righe di una nuova norma, 68 parole in tutto (interpretazioni letterali, di senso, di insieme, sistematiche, costituzionalmente orientate, la ratio,ecc.)

2. Qualunque cosa si pensi della L. 27/12, una cosa a me pare evidente (e faccio mie le considerazioni dell’avv. Filippo Martini): escludere il risarcimento del DB permanente non perché non esiste ma SOLO perché non STRUMENTALMENTE accertato, ha evidenti profili di incostituzionalità; ci porterebbe verso una speciale tutela indennitaria per beni invece di natura primaria, come il bene salute

3. Per evitare rischi di incostituzionalità, era più opportuno non negare tout court il risarcimento per DB, ma magari limitarlo di molto, in caso di assenza di riscontri strumentali

4. Se c’è una cosa che mi pare sicura è la NON valenza “scientifica” delle nuove norme, nel senso che la comunità medico legale non ha certo accolto le stesse in modo entusiastico e all’unanimità, evidenziando invece, almeno una parte

* Giesse Gestione Sinistri, delegato Aneis (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale).

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consistente di essa, come potrebbe portare a risultati opposti rispetto a quelli auspicati, cioè ad un aumento esponenziale dei costi per accertamenti medici, prima non necessari.

Il titolo della TAV ROTONDA riporta una voce particolare: i costi impropri delle imprese assicurative. Quali sono questi costi impropri?

1. Le TRUFFE? NO! Sono truffe e basta. Io stesso sono stato vittima di una truffa per l’acquisto di un’auto, ma non ho considerato i 5000,00 € persi come un mio costo improprio, ma come una “semplice” fregatura. Non ho quindi chiesto lo sconto al concessionario dal quale mi sono recato successivamente per acquistare un’altra auto, sconto che sarebbe paragonabile al risparmio che le compagnie assicurative vorrebbero avere per il colpi di frusta degli onesti, a causa delle speculazioni dei disonesti. Una proposta: far rilevare il sinistro dalle autorità (Polstrada, VVUU, CC.), pagando (con costi a carico del responsabile) i costi di tale servizio: in tal modo si eviterebbero le “corse al pronto soccorso” di soggetti che non erano a bordo dei veicoli coinvolti. Inoltre si dovrebbe concentrare lo sforzo contro le truffe nelle zone ove queste sono a livelli insostenibili (le zone sono conosciute a tutti).

2. Le SPECULAZIONI SU VISITE E TERAPIE? SI! Colpa di medici e fisoterapisti compiacenti, colpa di studi che fanno del colpo di frusta una “catena di montaggio”. Ma siamo sicuri che le nuove norme bloccheranno il fenomeno, o, al contrario, lo accentueranno?

3. Le SANZIONI comminate dall’ISVAP? SI! Se le imprese lavorassero meglio, quei soldi sarebbero risparmiati.

4. Gli importi pagati a titolo di RISARCIMENTO? NO! MAI! Non ci deve essere nessuna franchigia per il danno alla persona!

5. Le SPESE PER CONSULENZA sono costi impropri? Dipende: il danno auto pagato entro i termini non necessita di nessuna assistenza, e quindi dover pagare l’intervento di un patrocinatore sarebbe sbagliato; ma se il danno al veicolo viene pagato solo dopo la scadenza dei termini (assolutamente congrui) concessi dalla legge e grazie all’intervento di uno studio legale e/o di infortunistica, le spese di consulenza sono dovute assolutamente. In caso di danno alla persona le spese per consulenza sono da considerare “costo improprio”? No, MAI! È un danno complesso e complicato, solo chi è del mestiere lo conosce, non è possibile l’autotutela da parte del cittadino medio. E ancor di più nel RISARCIMENTO DIRETTO, nel quale si pretenderebbe di imporre al creditore di farsi assistere dal debitore (follia!!), da un soggetto, cioè, che è in palese CONFLITTO DI INTERESSI con il danneggiato!! Questa non è l’opinione interessata di una parte degli operatori del settore, è stata invece “certificata” dall’AGCOM, nella segnalazione del 6.01.2012, nella quale chiedeva fosse eliminata la procedura del risarcimento diretto per i danni alla persona perché non aveva sortito effetti

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per la riduzione dei premi, ed anzi sono stati riscontrati “..fenomeni opportunistici da parte delle compagnie che sembrano aver adeguato il proprio portafoglio clienti e le aree di operatività nel tentativo di sfruttare il meccanismo di compensazione sottostante il sistema CARD..”. Anche le imprese, quindi, ci

“guadagnano” dalle microlesioni, afferma l’AGCOM! Il Parlamento, tuttavia, è rimasto sordo all’invito dell’Antitrust e non ha eliminato la procedura di risarcimento diretto per il danno alla persona, forse l’AGCOM non ha usato motivazioni abbastanza convincenti, almeno non tanto quelle usate per convincere la maggioranza degli onorevoli che una ragazza marocchina fosse, in realtà, egiziana!

La ricetta della L.27/12 non sembra efficace, per gli scopi che si è prefissata, né giusta, sotto il profilo dell’equità:

1. Rischio concreto aumento di esami strumentali inutili

2. Saranno premiati ancor di più i furbetti del quartierino (chi era

“organizzato” prima, sarà ancor più favorito)

3. Introduce il concetto che un danno, seppur ingiusto, ma privo di substrato strumentale, non è risarcibile: provocatoriamente, ma non troppo, propongo allora che al 2043 c.c., si aggiunga un “..ma anche no”!

4. Fa ricadere su innocenti le colpe dei colpevoli: per risolvere i problemi dell’assicuratore (pochi utili) e degli assicurati (aumenti premi), si sacrifica il danneggiato vero! Come se una banca, per ripianare l’ammanco dovuto ad una rapina, prelevasse forzosamente un tanto da altri conti corrente!

Che il DANNEGGIATO non rientri proprio nell’orizzonte visivo delle imprese, lo si capisce da un fatto: nella comunicazione ANIA dello scorso marzo, a pag. 12, interpretando autenticamente quanto previsto dall’art. 32 comma 3-quinquies (prezzi indifferenziati per assicurati collocati nella migliore classe di merito b/m), si legge che la L. 27/12 non ha voluto certo intendere di praticare identiche tariffe su tutto il territorio nazionale, ma ogni compagnia potrà applicare la propria tariffa proprio perché “..il parametro della TERRITORIALITA’ costituisce una condizione oggettiva rilevante ai fini dell’analisi del rischio..” con statistiche che “..evidenziano differenze significative della frequenza sinistri tra le diverse aree territoriali..”. quindi la TERRITORIALITA’ va bene quando si tratta di parametrare il premio assicurativo, trattando in modo diverso conducente onesto napoletano e quello altoatesino;

TERRITORIALITA’ invece non va bene se si tratta di risarcire in modo diverso il danneggiato/assicurato onesto napoletano da quello altoatesino. In pratica, dai comportamenti “virtuosi” dei molti non deve discendere nessuna beneficio nazionale, dei comportamenti “scorretti” di pochi, invece, tutti devono subirne le conseguenze!

Il titolo stesso della Tavola Rotonda evidenzia l’assurdità a cui siamo giunti, non solo qui in Italia, ma nel mondo intero: le persone al servizio dell’economia e non viceversa! In questo caso, il DANNEGGIATO al servizio dell’assicurazione, quando

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essa deve proprio a lui la sua stessa esistenza (la RC obbligatoria, è bene ricordarlo, trova la sua ratio non come aiuto di stato per creare quote di mercato alle imprese, ma nella tutela del danneggiato).

La recessione economica, la pletora professionale, i costi impropri non sono certo colpa dei danneggiati onesti e non deve quindi essere chiesto a loro di rendere meno fosche le prospettive del settore assicurativo.

La tendenza, invece, è quella di sacrificare sempre e comunque il danneggiato, anche quello vittima di lesioni gravi: per anni abbiamo sentito la solita litania di dover ridurre i costi dei risarcimenti delle microlesioni per, da un lato, far abbassare i premi assicurativi e, dall’altro, per dare di più a chi ha danni più gravi. Ora, mentre i premi sono rimasti alti, la Tabella Unica Nazionale (TUN), per fortuna abortita, proposta nella scorsa estate, ha mostrato cosa si intendeva davvero dare “di più” ai macrolesi:

“più mazzate”!!! basti solo ricordare come il progetto della TUN riconosca a chi ha una IP di 10% un valore economico inferiore a chi ha una IP del 9%! E come lo sviluppo più che proporzionale richiesto dalla legge per i risarcimenti con IP maggiore del 9% non sia stato minimamente rispettato, con il paradosso anzi di risarcimenti che aumentano, all’incrementare del punteggio di IP, in modo meno che proporzionale!!

La realtà, evidenziata anche dagli interventi precedenti dei colleghi stranieri, è che OVUNQUE in Europa i macrolesi hanno dei risarcimenti maggiori di quanto venga riconosciuto in Italia, anche dalle famose tabelle meneghine; e in caso di macrolesione le truffe mi paiono francamente difficili da attuare (a meno di pensare che la paraplegia si possa simulare!)

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