LA COPERTURA ASSICURATIVA:
LIMITI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE
Dr. Roberto Musso*
La vastità del tema delle coperture offerte dal mercato assicurativo ai professionisti impone di limitare il campo dell’analisi alle sole garanzie prestate a tutela della loro responsabilità civile, dovendo ormai considerare l’assicurazione della responsabilità civile una primaria necessità del professionista. Ancor più, è bene soffermarsi sulle garanzie relative ai rischi medico-sanitari, categoria più colpita dalla crisi delle professioni, di cui si dibatte.
Senza voler affrontare compiutamente le cause di questa contingente difficoltà delle categorie professionali, è comunque indispensabile accennare alle principali ragioni per cui si è in questa situazione di crisi - quanto meno delle professioni mediche, legali e tecniche - e non è dubbio che uno degli aspetti principali è certamente l’ormai evidente “deriva litigiosa”, cui stanno tendendo, in particolare, i rapporti tra operatori sanitari e assistito/paziente. Questa tendenza a portare un gran numero di trattamenti sanitari al vaglio della magistratura non ha certo lasciato indenni le compagnie assicurative, che hanno visto aumentare i loro costi di gestione dei danni e lievitare considerevolmente i pagamenti dei sinistri.
I motivi di questa preoccupazione sono ancora da ricercare nel frequente ricorso alla magistratura da parte dei legali che assistono i presunti danneggiati, nella costante ricerca da parte degli operatori del diritto di nuovi tipi di danno nell’ambito del danno non patrimoniale,
* Responsabile Sinistri Complessi R.C. Gruppo Reale Mutua, Torino
nonché nell’incremento costante dei valori e, tendenzialmente, in una ipervalutazione e duplicazione dei danni alla persona. Non ultimo motivo è il differente atteggiamento sociale che pazienti e dei loro aventi diritto manifestano nei confronti della classe forense e medica, nonché la diversa considerazione e accettazione della malattia da parte della società. che hanno fatto salire in modo notevole il numero delle vertenze in materia di responsabilità civile medica.
L’entità della difficoltà in cui versano le attività professionali in questi ultimi anni è testimoniata dal costante, e certamente preoccupante, incremento delle denuncie di sinistro ricevute dalle compagnie di assicurazioni segnatamente alle coperture relative alla RC medica. Tale sinistrosità risulta in aumento sia in termini di frequenza, vale a dire di rapporto sinistri/ polizze, che di esposizione economica del singolo sinistro (cd. costo medio).
Per dare un’idea di quale sia la portata di tale fenomeno, relativamente alla sola Soc. Reale Mutua (dato Gruppo Reale Mutua), si è registrato un incremento del costo medio del sinistro RC professionale medico del 51% nel triennio e un esborso complessivo per risarcimenti a terzi conseguenti a rischi medici di € 10.750.000 nel 2004, con un incremento del 12,5 % rispetto all’anno precedente e del 23% al 2002. A tale dato si devono aggiungere i costi sempre maggiori conseguenti al fisiologico incremento del contenzioso, che coinvolge in generale tutti i professionisti, ma in particolare il personale medico, il quale si trova spesso ad essere coinvolto su due fronti giudiziali, penale e civile, nonostante un forte impegno delle compagnie volte ad evitare, non appena sia possibile, la pronuncia del giudicante.
Appare chiaro che tali fatti hanno contribuito a penalizzare un settore, quello della sanità, già in forte crisi per motivi amministrativi ed economici, intorno al quale ogni giorno vengono evidenziate disfunzioni e
carenze organizzative riscontrabili sia nel settore pubblico che in quello privato.
In tale contesto il rischio professionale, segnatamente quello medico, non può più essere considerato dagli stessi operatori sanitari come eventuale e neppure valutato in modo superficiale e facoltativo.
Se solo un ventennio addietro la polizza assicurativa era avvertita da buona parte dei professionisti intellettuali come un optional, oggi diventa indispensabile, come anzidetto, per il buon professionista ricercare sul mercato assicurativo una copertura a garanzia della propria RC, che lo difenda da richieste di risarcimento sempre più frequenti e rilevanti, e di conseguenza dalle ripercussioni economiche che da una simile eventualità gli possono derivare, soprattutto quando esplicitate in sede giudiziale.
Le polizze a copertura dei rischi professionali, consigliate dagli ordini di appartenenza e sempre più oggetto di stipulazione collettiva e di trattative sindacali in ambito medico sia pubblico che privato, devono considerarsi quindi strumento indispensabile per un esercizio autonomo e libero dell’attività professionale.
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Le garanzie assicurative per i rischi della responsabilità civile presenti sul mercato assicurativo possono considerarsi a tutti gli effetti garanzie
“all risks”, in quanto, nel pieno interesse degli assicurati, sono prestate a copertura di qualsiasi attività del medico e, almeno in origine, a garanzia di qualsiasi tipo di danno arrecato a terzi nell’esercizio dell’attività professionale. Le compagnie pertanto hanno sempre offerto prodotti a tutela di ogni interesse e esigenza del professionista medico, e in genere del professionista intellettuale, senza porre particolari limiti alla garanzia prestata.
In sede di analisi di tali garanzie è tuttavia opportuno verificare attentamente la loro piena rispondenza agli interessi degli assicurati, ciò ancor più in seguito all’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in questi anni recenti, e constatare se ciò ha introdotto alcuni limiti qualitativi e quantitativi nei contratti assicurativi.
Uno degli aspetti che ha maggiormente preoccupato il comparto assicurativo nel settore medico-sanitario è la “tardività” del sinistro di RC medica, caratteristica propria di tali tipologie di danno, ovvero del sensibile differimento temporale tra fatto generatore (condotta lesiva - momento in cui l’assicurato commette materialmente il fatto illecito), fatto dannoso (evento – momento in cui si manifesta il danno e la sua causalità con il fatto generatore) e richiesta di risarcimento da parte del terzo all’assicurato. Tale fenomeno, che caratterizza sempre più tale tipologia di sinistri, comporta che in alcuni casi vengano portati alla conoscenza del medico o delle strutture ospedaliere, e quindi all’assicuratore, fatti relativi a attività diagnostica o terapeutica esercitata 7-8 anni prima, e in alcuni casi 10 o più anni dal momento del fatto (ad esempio con riferimento a infezioni contratte in seguito a trasfusioni di sangue).
Da un’analisi di Reale Mutua sul proprio portafoglio sinistri, si è rilevato che ben l’80% delle denuncie di sinistro formulate dagli assicurati medici alla compagnia si riferiscono a fatti generatisi in anni precedenti a quello di denuncia, e che oltre il 50% di tali denuncie fa riferimento a interventi sanitari avvenuti almeno tre anni prima.
Per tale aspetto, conosciuto ma non considerato adeguatamente quanto meno in passato dalle compagnie, gli assicuratori hanno sempre meno utilizzato, nel regolamentare l’efficacia temporale della garanzia, l’impostazione dei contratti di RC Professionale su base codicistica tradizionale – cd. “act committed” ai sensi dell’art. 1917 cod. civ , secondo
cui l’efficacia della garanzia è limitata ai fatti avvenuti in pendenza di contratto – sostituendola con il criterio temporale definito “claims made”.
Tale impostazione contrattuale sposta l’operatività della garanzia dal momento del fatto al momento in cui l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo, anche se il fatto generatore del danno, o il danno stesso, si sono già verificati al momento dell’inizio della copertura.
La polizza in regime di claims made1 è fondata su una definizione convenzionale di sinistro tra le parti, che conferisce rilevanza non al fatto generatore dell’illecito di cui all’art. 1917 primo comma cod. civ., bensì alla domanda di risarcimento dei danni – il claim appunto- del terzo danneggiato all’assicurato.
La clausola di “claims made” a cui il mercato assicurativo ha fatto ricorso dalla fine degli anni ottanta nella definizione dei contratti di responsabilità civile stipulati dai professionisti, anche sulla scorta dell’esperienza francese, se da un lato consente alle compagnie di rimanere sul mercato in settori fortemente penalizzati da sinistri cd.
“tardivi”, porta indubbi vantaggi agli assicurati, quale la riduzione dei rischi di incapienza dei massimali (una polizza stipulata oggi a garanzia di fatti occorsi 10 anni prima avrà indubbiamente massimali maggiori
1 In particolare si è passati a considerare il sinistro non più come fatto generatore di un evento dannoso (intervento chirurgico – lesione e conseguente malattia), ma come richiesta danni pervenuta al medico conseguente ad un errore medico. Su queste considerazioni il mercato assicurativo ha visto modificare l’offerta delle compagnie di coperture professionali con proposte di coperture che prendessero come riferimento per individuare l’operatività della garanzia non più il fatto genetico del danno (evento), bensì la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato al medico - aziende ospedaliere relativa anche a fatti antecedenti alla stipulazione della polizza di assicurazione.
Tale nuova impostazione dei contratti assicurativi di RC medica ha anche consentito alle compagnie di governare il fenomeno delle richieste di danno tardive, atteso che con tale impostazione la compagnia sa con certezza che al termine della validità del contratto, al premio corrisposto dall’assicurato medico corrispondono i sinistri e le richieste danni formulate nel periodo di assicurazione, anche se relative a fatti precedenti alla copertura assicurative, ma non per questo escluse dalla garanzia stessa (cd.
Garanzia per fatti pregressi e non noti all’assicurato).
rispetto ad un contratto stipulato 10 anni fa, ancorché indicizzato, mentre una polizza stipulata 10 anni prima potrebbe avere oggi massimali insufficienti alla luce dei criteri seguiti dalla magistratura nella determinazione del danno non patrimoniale alla persona) e quale la possibilità, per chi non si è mai assicurato, di concordare una polizza che copra anche fatti generatisi prima dell’efficacia del contratto.
Con tale impostazione d’altro canto la compagnia limita con certezza il termine entro il quale risponderà dei sinistri commisurando altresì il premio in funzione dell’attività esercitata dall’assicurato.
Il meccanismo del “claims made” tuttavia può comportare, in caso di soluzione di continuità della copertura assicurativa, un primo limite delle polizze attualmente presenti sul mercato, in quanto il professionista assicurato, che in pendenza di contratto è stato garantito per ogni fatto avvenuto nel corso della sua attività, alla scadenza del contratto potrebbe trovarsi privo di garanzia qualora non concordasse con la compagnia un periodo di ultrattività della garanzia stessa (cd. garanzia postuma) che lo copra anche dopo la cessazione della polizza per fatti accaduti durante la sua validità, oppure non si assicurasse con analoga copertura in “claims made” che preveda un periodo di efficacia anche per fatti pregressi avvenuti prima della stipulazione del nuovo contatto.
Con la sentenza n. 5624 del 2005 la III sezione della Corte di cassazione ha affermato la liceità della clausola claims made ma ne ha sancito il carattere vessatorio, nonostante dottrina e giurisprudenza ritenessero fosse favorevole agli assicurati, in quanto essa determina una limitazione temporale della garanzia assicurativa regolata dall’art. 1917 cod. civ. e una evidente limitazione di responsabilità, che deve pertanto essere specificamente approvata per iscritto.
Analoghe considerazioni possono valere per le polizze di RC professionale degli avvocati - ma anche dei notai, dei commercialisti e dei
professionisti tecnici - impostate da tempo su base “claims made”, che considerano “sinistro” la richiesta di risarcimento danni e non il fatto causativo dell’evento-danno.
In particolare si è passati a considerare il sinistro non più come fatto generatore di un evento dannoso (intervento chirurgico – lesione e conseguente malattia), ma come richiesta danni pervenuta al medico conseguente ad un errore medico. Su queste considerazioni il mercato assicurativo ha visto modificare l’offerta delle compagnie di coperture professionali con proposte di coperture che prendessero come riferimento per individuare l’operatività della garanzia non più il fatto genetico del danno (evento), bensì la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato al medico - aziende ospedaliere relativa anche a fatti antecedenti alla stipulazione della polizza di assicurazione.
Tale nuova impostazione dei contratti assicurativi di RC medica ha anche consentito alle compagnie di governare il fenomeno delle richieste di danno tardive, atteso che con tale impostazione la compagnia sa con certezza che al termine della validità del contratto, al premio corrisposto dall’assicurato medico corrispondono i sinistri e le richieste danni formulate nel periodo di assicurazione, anche se relative a fatti precedenti alla copertura assicurative, ma non per questo escluse dalla garanzia stessa (cd. Garanzia per fatti pregressi e non noti all’assicurato).
Sempre in ambito di responsabilità civile medica, è opportuno segnalare che l’evoluzione giurisprudenziale inerente al consenso informato e l’assenza di una regolamentazione normativa ad hoc della materia, di per sé auspicabile, hanno fatto sorgere alcuni dubbi sull’operatività della garanzia prestata con le polizze di RC.
Nei casi in cui il professionista sanitario agisca senza seguire le comuni regole pacificamente richieste per l’acquisizione di un informato consenso (il consenso prestato dal paziente deve essere libero, semplice -
il linguaggio del professionista deve essere comprensibile per il paziente – attuale - l’informazione deve essere connessa all’attualità del trattamento e deve essere suscettibile di aggiornamento in caso di modifiche del trattamento stesso – personalizzato - il consenso deve essere mirato sul caso specifico - manifesto, gratuito e singolo - in caso di trattamenti complessi il consenso deve essere prestato per ogni singola fase), esso può incorrere in una fattispecie non garantita dai contratti assicurativi in quanto ritenuta, secondo la dottrina e la giurisprudenza più recente, conseguente a comportamenti volontari, e pertanto non assicurabili.
Nelle ipotesi più frequenti, in caso di consenso prestato sulla base di un’informazione carente, il professionista risponderà delle conseguenze sfavorevoli del trattamento a titolo di reato colposo (lesioni colpose art.
590 cod. pen. o omicidio colposo art. 589 cod. pen.). In altri casi, nell’evenienza di intervento terapeutico eseguito in assenza di consenso occorrerà verificare se possa essere applicabile al caso l’art. 55 cod. pen., che disciplina il c.d. “eccesso colposo”. Qualora sussistano le condizioni previste da tale norma e cioè, nello specifico per l’attività sanitaria, vi sia dal punto di vista oggettivo l’esercizio di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo di una pubblica autorità o uno stato di necessità e, dal punto di vista soggettivo, la sussistenza di colpa, sia generica che specifica, in relazione ai requisiti delle relative scriminanti indicate dalla norma, anche in questo caso il professionista risponderà a titolo colposo.
Qualora invece l’art. 55 cod. pen. non risulti applicabile, il professionista potrebbe rispondere a titolo doloso in relazione al c.d. dolo eventuale (ricordiamo alcune sentenze che hanno riconosciuto il dolo nel trattamento eseguito in assenza di consenso: Cass. Pen. 13 maggio 1992 – c.d. “Caso Massimo”, peraltro confermativa di precedente sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che ha riconosciuto il dolo per il reato di lesioni
al fine di configurare la sussistenza dell’omicidio preterintenzionale;
Tribunale di Milano 21/07/00; Cass. Civ. 1572/01, Tribunale di Palermo 25/07/01).
Dal punto di vista assicurativo l’esecuzione di un trattamento sanitario in assenza di consenso informato, e in particolare modo nel caso di accertata consapevolezza del professionista di non aver adeguatamente informato il paziente, e nel caso di impossibilità di applicazione dell’art. 55 c.p. potrebbe pertanto comportare:
¨ in caso di copertura del professionista sanitario per il tramite di polizza individuale, l’inoperatività della garanzia assicurativa per la sussistenza di un comportamento doloso dell’assicurato (art. 1900 cod.
civ.);
¨ in caso di copertura del professionista sanitario per il tramite di polizza contratta da ente pubblico, l’inoperatività della garanzia assicurativa per la sussistenza di un comportamento doloso del professionista sia nei confronti del professionista stesso che nei confronti dell’ente pubblico di appartenenza, in virtù della sussistenza del c.d.
“principio di immedesimazione organica” disciplinante i rapporti tra ente pubblico e pubblico impiegato;
¨ in caso di copertura del professionista sanitario per il tramite di polizza contratta da ente privato (ad es. Casa di Cura), l’inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti del professionista per la sussistenza di un comportamento doloso dello stesso e l’operatività della stessa nei confronti dell’ente ma con possibilità di rivalsa ex art. 1916 cod.
civ. da parte dell’assicuratore nei confronti del professionista.
E’ auspicabile che i medici adottino forme di acquisizione del consenso opportune, dettagliate e personalizzate, senza ricorrere a generici formulari prestampati privi spesso di ogni efficacia sostanziale e
probatoria. In futuro, anche alla luce dell’ormai piena consapevolezza degli operatori sanitari sul punto, l’efficacia della coperture assicurative potrà essere condizionata ad una valida acquisizione del consenso del paziente da parte del medico, o delle strutture ospedaliere, senza la quale le compagnie potranno rifiutarsi di pagare gli indennizzi secondo polizza, anche ricorrendo all’eccezione di dolo nei confronti medici o degli enti che manifestino comportamenti connotati da trascuratezza e scarsa attenzione. In tale ambito non è forzato il paragone tra il medico incurante nel fornire una piena informazione al paziente e quindi di acquisire un valido consenso e il notaio che, consapevole dell’obbligo, trascura di verificare la libertà del bene oggetto della compravendita rogata: in entrambi i casi è pienamente sostenibile il comportamento consapevole e volontario dei professionisti, eccepibili di dolo eventuale.
Sull’argomento occorre segnalare che, per quanto riguarda le condizioni contrattuali delle polizze di RC, alcune compagnie hanno escluso esplicitamente dalla copertura della responsabilità civile il rischio connesso alla mancata o non corretta acquisizione del consenso informato, mentre altre hanno disciplinato la materia con apposita condizione aggiuntiva. Queste limitazioni poste dagli assicuratori sono anche conseguenza della frequente individuazione da parte della magistratura della responsabilità del medico per il solo fatto di non aver adeguatamente informato il paziente, ancorché non si sia rilevata alcuna colpa medica conseguente ad errori diagnostici e terapeutici o nella tecnica chirurgica (sul punto si segnala la recente sentenza Trib. Civ. Milano sent.
3520/2005), e per le sempre più frequenti richieste di presunti danneggiati che lamentano l’inesatta informazione del trattamento terapeutico in assenza di rilevanti danni fisici.
Sempre sul tema del consenso informato, alcuni dubbi interpretativi sulla efficacia del contratto assicurativo a garanzia della RC del medico, possono inoltre legittimamente sorgere allorché nelle ipotesi in cui non sia stato prestato il consenso informato da parte del paziente (o lo stesso obbligo indefettibile del medico non possa considerarsi assolto), in assenza di colpa medica e senza alcun conseguente pregiudizio alla salute del paziente, venga comunque accertato un illecito per la violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente e quindi apprezzato economicamente dal giudice. In tali casi infatti la copertura assicurativa potrebbe non essere operante, atteso che tali garanzie vengono prestate per i soli danni conseguenti a morte o lesioni personali, tanto che in assenza di tali presupposti di operatività del contratto assicurativo il professionista potrebbe trovarsi scoperto della garanzia assicurativa e rispondere pertanto in proprio.
La questione attinente ai tipi di danni coperti dalle polizze di RC può abbracciare anche altri casi significativi. Si pensi infatti a tutte quelle volte che pur in presenza di un errore medico, ad esso non consegua una lesione psicofisica del paziente eziologicamente connessa alla malpratica del medico, ma esso comporti invece l’impossibilità del paziente stesso di poter scegliere, vale a dire di autodeterminarsi.
Particolare attenzione alle proprie coperture assicurative dovranno porre i medici per i danni che potrebbero cagionare a terzi in conseguenza di violazione delle norme sulla Privacy per errato trattamento dei dati personali. Altrettanto dovranno fare i medici del lavoro e i medici legali, categorie professionali che nell’esercizio della loro attività possono provocare danni a terzi senza pregiudizio alla salute di alcuno (si pensi a sanzioni amministrative irrogate a terzi in seguito a loro prestazioni professionali, consulenze o quant’altro). Affinché siano tenuti indenni i
professionisti per tali tipi di danni (che gli assicuratori definiscono
“patrimoniali puri”), deve essere riportato nelle coperture assicurative un esplicito riferimento, in quanto nella maggior parte dei casi i contratti assicurativi si limitano a garantire la responsabilità del medico per i soli danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali, perciò escludendo implicitamente la copertura di tutti i casi di danni non relativi a pregiudizio della salute.
Da ultimo è importante segnalare che nelle polizze di responsabilità civile la garanzia viene prestata per l’attività medica e non per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato per fatti che esulano dallo svolgimento dell’ordinaria attività professionale (direttore sanitario o amministrativo, primario di reparto). In particolare il medico che ricopre cariche particolari all’interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata, dovrà far esplicitare espressamente in polizza tale attività per esserne garantito, se non addirittura stipulare altra copertura assicurativa a garanzia di tali specifiche attività, onde non incorrere nel rischio di non vedersi tutelato per responsabilità non strettamente connesse all’esercizio dell’ars medica.
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In prospettiva le coperture assicurative personali dei medici dovranno inevitabilmente adeguarsi alle modifiche che il legislatore vorrà eventualmente apportare al regime della responsabilità civile delle strutture sanitarie ospedaliere.
Le polizze personali dei professionisti medici impiegati all’interno di un ente ospedaliero dovrebbero in futuro essere sempre più intese quale integrazione delle polizze a copertura della RC delle strutture sanitarie, seguendo le modifiche alla relativa disciplina legislativa e regolamentare.
Senza entrare nel merito di tutte le proposte di legge che sono state
presentate sul punto, sarà opportuno che, oltre a disporre sulla responsabilità degli enti, il legislatore preveda una normativa organica e completa della materia.
La soluzione delle difficoltà sin qui esposte non può solo consistere nella previsione dell'obbligo di assicurazione RC sanitaria da parte degli enti ospedalieri e della previsione di azione diretta nei confronti dell’assicuratore, ma è indispensabile una organica disciplina che preveda come elemento giuridicamente rilevante, e quindi di assoluto rilievo nel contratto di assicurazione, un sistema di prevenzione e sicurezza obbligatorio per le strutture ospedaliere.
In particolare sarà importante una previsione normativa che obblighi le strutture ospedaliere ad adeguarsi agli standard di sicurezza necessari per ridurre al minimo il rischio di gravi inefficienze con pericolose ripercussioni sui cittadini. A tale proposito ogni ente dovrà predisporre al suo interno strutture volte allo studio e alla prevenzione di rischi sanitari.
Tali unità di risk management dovranno essere in grado di operare per l’identificazione e riduzione dei rischi connessi all’attività sanitaria a favore dei pazienti e di tutti i soggetti che entrano in contatto con tali strutture, nonché di fornire all’assicuratore ogni informazione necessaria per valutare la corretta assunzione del rischio.
Dovranno inoltre rendersi obbligatorie strutture interne all’ente (cd.
camere di conciliazione o commissioni ospedaliere per la tutela dei diritti del malato) volte a fornire un adeguato primo contatto con i pazienti insoddisfatti che lamentano disservizi o danni conseguenti all’esercizio dell’attività ospedaliera. Tali unità interne, unitamente a procedure di arbitrato volte al componimento bonario di eventuali vertenze con indennizzi valutati in via equitativa, anche con l’intervento dell’assicuratore e di altre figure professionali a garanzia dell’imparzialità della decisione, saranno indispensabili per ridurre l’enorme numero di
vertenze giudiziarie che penalizzano il settore della sanità.
Insieme a tali meccanismi deflattivi del contenzioso, si auspica la previsione di fondi istituiti a garanzia di pazienti che abbiano contratto infezioni ospedaliere e per le quali non si possa risalire alla causa certa dell’infezione, ma che spesso vengono addebitate all’ente ospedaliero ancorché non sia stato provato il nesso eziologico-temporale al ricovero.
In tale eventuale quadro normativo potranno operare le garanzie assicurative, con la certezza che deficit organizzativi e difficoltà economiche degli enti ospedalieri non si ripercuotano sull’assicuratore, sempre più oggigiorno soggetto deputato a compensare tali carenze mediche e strutturali e a soddisfare di fatto l’esigenza dei pazienti di avere un interlocutore. Occorre che la sanità torni a diventare un “rischio” per le compagnie di assicurazioni, che oggi sono gestori di sinistri con premi che escludono il rischio stesso, valutato sempre più spesso in base ad una costante e prevedibile serie di eventi pregiudizievoli connesse a carenze strutturali di natura endemica.
Si deve ritenere che a fronte di reiterate denuncie di sinistri da parte di enti ospedalieri conseguenti a deficit strutturali e organizzativi non adeguatamente corretti, l’assicuratore della RC della struttura possa legittimamente rifiutare la garanzia e chiedere l’annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., qualora tale situazione non sia stata comunicata alla compagnia in fase di assunzione del rischio.
La situazione organizzativa dell’ente, qualora evidentemente deficitaria per l’esercizio dell’attività sanitaria (pensiamo al fenomeno ormai ricorrente del burn out), non debitamente portata a conoscenza dell’assicuratore può giustificare il rifiuto dell’indennizzo da parte dell’assicuratore per vizio del consenso.
Si deve tornare in definitiva all’assicurazione di un rischio valutabile tecnicamente dall’assicuratore, espressione di eventi che costituiscono
l’eccezione fisiologica in una realtà ospedaliera dove l’attività medica viene esercitata nell’ambito di regole e procedure rispettate e controllate.
Per quanto riguarda il professionista medico, la polizza di assicurazione dovrà diventare sempre più uno strumento contrattuale imprescindibile per l’esercizio della sua attività, modellato sulle sue reali esigenze, che gli permetta di esercitare la professione in piena coscienza e autonomia e prendere la decisione più giusta e libera in merito alle attività diagnostiche e terapeutiche al fine di evitare il rischio, già presente oggi, del ricorso da parte degli operatori sanitari alla medicina difensiva.
In futuro le coperture assicurative di RC dovranno da un lato rispondere sempre più alle esigenze che scaturiscono dall’esterno, adeguarsi alle modifiche legislative (si pensi alle diverse proposte di legge sul punto – progetto Tomassini e altri), agli orientamenti giurisprudenziali consolidati che incidono sulla responsabilità del professionista e al riconoscimento di nuove voci di danno che non potrebbero trovare copertura nei contratti assicurativi. Le polizze non potranno prescindere anche dal rapporto professionale che lega l’Assicurato all’Ente ospedaliero, per cui svolge la propria attività, e dagli accordi collettivi interni, che potranno incidere sulla efficacia della garanzia e sul premio di polizza.
D’altro canto i contratti assicurativi dovranno altresì essere calibrati attentamente sugli interessi dei professionisti assicurati, con particolare riferimento all’attività svolta e alla specializzazione, alla tipologia dell’attività chirurgica e agli strumenti e apparecchiature medicali utilizzati, alle richieste dei terzi con cui il professionista viene a contatto.
Perciò compagnie e assicurati dovranno sempre più collaborare insieme alla esatta definizione del rischio e alle condizioni di polizza senza riserve e pregiudizi: il professionista dovrà fornire pertanto a chi lo assicura ogni elemento utile all’esame e alla valutazione del rischio, non
sottacendo fatti e circostanze che potrebbero influenzare la volontà dell’assicuratore nella fase di acquisizione del rischio e della definizione delle clausole contrattuali e, non ultimo, nella determinazione di un premio adeguato.