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Gettone di presenza: non è dovuto alla conferenza dei capigruppo

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Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato, tel. 0571/418873 - fax 0571/1826507 email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503 Del. n. 362/2009/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI Presidente

- Cons. Paolo SCARAMUCCI Componente

- Cons. Paolo PELUFFO Componente

- Cons. Graziella DE CASTELLI Componente

- 1° Ref. Alessandra SANGUIGNI Componente

- 1° Ref. Laura D’AMBROSIO Componente

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Paolo Peluffo;

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Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato, tel. 0571/418873 - fax 0571/1826507 email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503 PREMESSO

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, con nota prot. 13233 in data 7/10/09, ha inoltrato alla Sezione una richiesta di parere del Sindaco del comune di Pisa, in merito all’applicabilità ai componenti della conferenza dei capigruppo della norma di cui all’art. 82, comma 2 del TUEL, inerente il diritto dei consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane a percepire gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

CONSIDERATO

2. In relazione alle modalità procedurali stabilite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/09 “Modificazione ed integrazione degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni Regionali di Controllo”, la Sezione valuta la questione suscettibile di risposta, senza necessità di investire la Sezione delle Autonomie per l’espressione del proprio avviso interpretativo.

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all’esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell’organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

3. Sotto il profilo oggettivo la richiesta è egualmente ammissibile in quanto riconducibile alla materia della contabilità pubblica (disposizioni che regolano il sistema del bilancio ed i relativi equilibri, acquisizione e gestione dei mezzi finanziari e patrimonio pubblico e, quindi, in particolare disciplina dei bilanci, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziaria e contabile, disciplina del patrimonio, gestione delle spese, indebitamento, rendicontazione ed relativi controlli), in quanto provvista dei requisiti di generalità ed astrattezza e non implicante valutazione di comportamenti amministrativi, oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.

4. Nel merito occorre premettere che l’art. 82, comma 2, del TUEL, prevede che “i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali”.

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Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato, tel. 0571/418873 - fax 0571/1826507 email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503

Sebbene, come paventato dall’ente richiedente, nessuna norma escluda la conferenza dei capigruppo dalle “commissioni” genericamente indicate dall’art. 82, comma 2 citato (in tal senso anche parere ANCI Toscana del 7 settembre 2009), la soluzione della fattispecie in esame non può prescindere dall’esame dalla norma di cui al comma 2 dell’art. 83 dello stesso TUEL che statuisce: “salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche”.

Quest’ultima disposizione si riferisce alle ipotesi in cui il consigliere comunale venga chiamato a far parte di organi o commissioni diverse da quelle indicate nel citato art. 82, ma che comunque siano connesse all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, come nel caso in esame, in cui la partecipazione alla conferenza dei capigruppo trovi in questa qualità la ragione del suo conferimento.

Dal combinato disposto delle due norme non si desume la possibilità che il criterio più favorevole contenuto nell’art. 82, comma 2, sia in qualche modo estensibile a casi diversi da quelli dalla stessa puntualmente elencati, ma, al contrario, può desumersi la volontà del legislatore di introdurre un criterio di onnicomprensività dei compensi percepiti da consiglieri degli enti locali (art. 83, comma 2) e la conseguente tassatività dei casi in cui si matura il diritto a percepire il gettone di presenza che, ai sensi dell’art. 82, si riferisce esplicitamente alla “partecipazione a consigli e commissioni”, ai quali la conferenza dei capigruppo non può analogicamente essere assimilata, oltre che per interpretazione letterale della norma di cui all’art. 82, anche per la natura della funzione esercitata (in tal senso Parere Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie del 2 settembre 2009).

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. 13233 in data 7/10/09.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Pisa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell’ 11 novembre 2009

Il Presidente f.to Silvio AULISI

Il Relatore

f.to Cons. Paolo Peluffo

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Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato, tel. 0571/418873 - fax 0571/1826507 email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503 Depositata in Segreteria il 11 novembre 2009

Il Direttore della segreteria f.to Pier Domenico BORRELLO

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