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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (AdR)

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Academic year: 2022

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Dip.Pol.Lavoro

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (AdR)

Guida per assistere e orientare i destinatari della sperimentazione

PARTE PRIMA: INFORMAZIONI GENERALI

L’AdR è la misura di politica attiva introdotta dal Dlgs n. 150-2015 (Jobs Act)

E’ la misura di politica attiva del lavoro, introdotta del Dlgs n. 150/2015 (art. 23) destinata ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

E’ la prima politica attiva nazionale coordinata dall’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e gestita per il tramite della rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro.

Consiste in un servizio personalizzato per la ricerca di nuova occupazione, volto al reinserimento nel mondo del lavoro in tempi brevi.

E’ un diritto (non un obbligo) al superamento dei 4 mesi di Naspi.

L’AdR parte in via sperimentale

Viene avviata una prima sperimentazione su circa 30.000 aventi diritto, oltre 2.000 in Veneto (35 mln di budget stanziato) per valutare le modalità gestionali del AdR e valutarne l’efficacia.

Nel 2017 dovrebbe andare a regime per circa 700mila aventi diritto potenziali (200 mln stanziati).

La stima del numero di lettere di AdR in arrivo in Veneto per provincia è:

Belluno - 73 Treviso - 350 Padova - 397 Rovigo - 83 Venezia - 401 Verona - 378 Vicenza - 350

Il campione scelto è stato definito mediante procedure di estrazione casuale dello stock dei potenziali destinatari comunicato dall’Inps e verificato dalle Regioni. Si stima che tale campione dovrebbe consentire il rilascio di almeno 10.000 AdR.

Da metà marzo 2017 Anpal ha inviato ai beneficiari lettera, mail o sms, nel caso in cui tali recapiti siano stati resi disponibili, con informazioni sull’ AdR e le modalità per accedervi.

Se il disoccupato è inserito in programmi regionali di politica attiva non utilizza l’AdR ma rimane nel precedente programma.

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PARTE SECONDA

INFORMAZIONI PER I DESTINATARI DELLA SPERIMENTAZIONE DI AdR

Fase 1 - Informazioni per scegliere

Che cos’è l’AdR?

Non è una somma di denaro consegnata o trasferita al percettore di NASpI, ma è un importo calcolato in base al profilo di occupabilità, che consente di ricevere un servizio di assistenza alla ricerca di occupazione da parte di un CPI o di un operatore accreditato.

L’ente erogatore di assistenza riceverà l’importo previsto dall’ assegno di ricollocazione della persona solo nel caso in cui riesca a trovarle un nuovo lavoro adatto alle sue professionalità.

Per contro il disoccupato dovrà impegnarsi a partecipare alle iniziative di politica attiva che gli saranno proposte e sarà tenuto ad accettare offerte di lavoro congrue, pena la decadenza dal beneficio (NASpI) e le altre sanzioni che sono previste dalla normativa vigente (v. condizionalità)

L’AdR è un diritto, non un dovere.

Requisiti per il diritto all’AdR

Essere disoccupato percettore di NASpI da più di 4 mesi.

E’ escluso chi è già impegnato in analoghe politiche attive erogate dalla Regione, per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale.

Durata dell’assegno

Sei mesi, prorogabile di altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.

Quanto tempo ha il percettore di NASpI da oltre i quattro mesi per richiedere l’AdR?

La persona disoccupata che percepisce la NASPI da oltre 4 mesi può richiedere l’AdR entro il periodo di percezione della stessa Naspi.

Se una persona a cui è stato rilasciato l'AdR termina successivamente la NASpI, anche durante il periodo di fruizione del servizio di assistenza alla ricollocazione, quali sono le conseguenze?

La percezione della NASpI (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termini la fruizione della NASpI mantiene il diritto a fruire dell'AdR per tutta la sua durata.

Il percettore di NASpI, che riceve la comunicazione di ANPAL, decide, liberamente, se fare o non fare la richiesta di AdR

1) Se non fa richiesta di AdR

Non incorre in alcuna sanzione; egli tuttavia deve restare disponibile a cercare un lavoro e deve rispondere agli impegni che si è assunto nel Patto di Servizio Personalizzato (PSP) quando ha presentato la Did (nel caso non avesse ancora predisposto un PSP e venisse contattato dai CPI dovrà rendersi disponibile).

2) Se è interessato a fare richiesta di AdR

Il disoccupato va informato sui diritti e doveri della misura, sulle opportunità, sulla condizionalità, sul significato di offerta congrua.

La Cisl può assumersi il ruolo di fornire informazioni, ma anche di rendere consapevole la persona che, se accetta di fare richiesta di AdR, potrà essere aiutato in modo concreto a trovare una nuova occupazione idonea. Va evidenziato che è la prima sperimentazione e, anche per questo motivo, il disoccupato va invitato a tenersi in contatto con le nostre strutture per fornire dei feedback rispetto al percorso che intraprende e per avere ulteriore assistenza.

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3) Se non ha ricevuto alcuna comunicazione e non è ricompreso nella sperimentazione un disoccupato può richiedere l’AdR?

Al momento no. Esistono però in Regione Veneto altre misure di politiche attive, per conoscere le quali ci si può rivolgere ai servizi accreditati al lavoro della Cisl.

Fase 2 - Richiesta dell’ AdR, scelta dell’Ente erogatore, rilascio e valore dell’AdR

Come fare per richiedere l’AdR ?

- Recarsi al CPI di domicilio presso cui si è rilasciata la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.

- Oppure collegarsi al portale dell’Anpal (www.anpal.gov.it) e seguire la procedura indicata; in questo caso il Cpi di domicilio vede la richiesta.

Contestualmente alla richiesta di AdR (sia al Cpi, che tramite portale) il disoccupato:

- sceglie (seleziona) il soggetto erogatore e la sede operativa di questo;

- fissa un appuntamento presso la sede operativa del soggetto erogatore, tramite l’agenda presente nel portale Anpal, con le disponibilità di giorni e di orari che possono essere scelte dal richiedente.

Il destinatario Naspi sceglie i soggetti erogatori. Quali sono? Come sceglierli? Si possono cambiare?

1. I soggetti erogatori sono i CPI (anche non di domicilio), i Servizi Accreditati al Lavoro nazionali o regionali, inclusi i Consulenti del Lavoro visualizzabili nel portale Anpal nella procedura di richiesta dell’AdR, dal menu a tendina. Si fa presente che anche i CPI ottengono il voucher al pari e con le stesse modalità degli accreditati.

2. ll destinatario dell’AdR può cambiare una sola volta il soggetto erogatore, con giustificato motivo, durante la fase di perfezionamento e condivisione del «programma di ricerca intensiva» e/o durante la gestione del «servizio di assistenza alla ricollocazione». Il destinatario dichiara il cambio attraverso il Sistema ANPAL al CPI competente, al soggetto erogatore precedentemente scelto, esplicitando i giustificati motivi a supporto della scelta di cambiare. Il destinatario non può cambiare soggetto erogatore a seguito della formalizzazione da parte dell’ente di una offerta congrua di lavoro. Nel caso di comportamenti non congrui e non supportati da giustificati motivi da parte del soggetto erogatore o tutor assegnato, il destinatario potrà segnalare quanto accaduto al CPI di competenza, al soggetto erogatore e all’ANPAL attraverso un’apposita funzionalità del Sistema Informativo (in via di rilascio).

3. Insieme con i servizi Cisl accreditati al lavoro definiremo a breve delle indicazioni per supportare e consigliare i disoccupati nella fase di scelta del soggetto erogatore.

Il rilascio dell’AdR

Il rilascio dell’Adr è di competenza del Cpi di domicilio che verifica entro 15 giorni lavorativi dalla notifica la sussistenza dei requisiti e

provvede al rilascio dell’AdR: qualsiasi CPI può vedere e stampare la richiesta AdR per il percettore;

oppure NEGA l’AdR e invia al percettore un avviso specificando il motivo. L’ appuntamento preso con il soggetto erogatore viene annullato e il soggetto erogatore informato.

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Il valore dell’AdR e il profiling della persona

Il valore dell’assegno è calcolato sul “profilo di occupabilità” (età, sesso, titolo di studio, cittadinanza, tempo di disoccupazione, variabili territoriali di occupabilità).

Il profilo di occupabilità è calcolato con una serie di parametri che identificano la distanza del soggetto percettore dal mercato del lavoro e la probabilità che questi si ricollochi in tempi più o meno brevi (coefficiente algoritmico di difficoltà).

L’ AdR vale da 1.000 a 5.000 euro sulla base del profilo di occupabilità per un inserimento a tempo indeterminato (metà per tempo determinato a 6 mesi, un quarto per tempo determinato a 3 mesi esclusivamente per il Sud)

Il valore dell’AdR è prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto (solo 106,50 euro per remunerare 3 ore di servizi personalizzati, nulla è previsto per attività di riqualificazione)

FASE 3 - Dall’avvio alla conclusione del percorso di assistenza con l’ente erogatore

Il percorso con l’Ente scelto che eroga l’assistenza

Il percettore si presenta allo sportello dell’ente erogatore scelto per il primo appuntamento. Da questo momento si sospende il PSP che viene sostituito con uno nuovo.

Entro 14 giorni si perfeziona il programma di ricerca intensiva e viene assegnato un tutor .

Inizia il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione con eventuale percorso di riqualificazione professionale (compresi tirocini).

Il destinatario dell’AdR si impegna a svolgere le attività concordate con il tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua.

Il soggetto erogatore è obbligato a:

- fornire un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione;

- comunicare al CPI e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte del destinatario, a svolgere una delle attività concordate o ad accettare una offerta di lavoro congrua. In tali casi si attua la condizionalità di cui all’art. 21, c. 7 e 8 del Dlgs n. 150/2015;

- registrare nel portale le offerte di lavoro effettuate nei confronti dei destinatari dell’AdR.

Il servizio viene sospeso nel caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto di lavoro.

Offerta congrua

La congruità o meno dell’offerta di lavoro è gestita dalla sede operativa del soggetto erogatore tramite Sistema ANPAL. Manca ancora la delibera di Anpal che definisce la congruità dell’offerta (delibera che dovrebbe essere imminente); sarà nostra cura re-inviarvi la guida aggiornata con questo paragrafo.

Condizionalità

In caso di mancata partecipazione ad appuntamenti o a iniziative concordate nel PSP decurtazione di ¼ di mensilità la prima volta, di 1 mensilità la seconda volta, decadenza dalla prestazione la terza volta;

In caso di mancata accettazione di una offerta congrua decadenza dalla prestazione;

In caso di decadenza dalla prestazione per 2 mesi non è possibile reiscriversi alla disoccupazione;

Tramite Sistema Anpal sarà possibile indicare se l’offerta è congrua o non congrua e indicare se è stata accettata o rifiutata con o senza giustificato motivo.

Il soggetto erogatore è obbligato a comunicare al CPI competente i comportamenti del percettore.

La sanzione è comminata dal CPI competente, che provvede a comunicare ad ANPAL.

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I contenuti del programma di ricerca intensiva 1) Stipula del programma

Il tutor definisce il programma di ricerca intensiva contenente le seguenti informazioni: dati del percettore, dati dell’ente erogatore e della sede operativa, riferimenti del tutor (nominativo e recapiti), data del primo appuntamento e dei successivi momenti di verifica, principali attività (tabellate) correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione, tracciatura dello svolgimento o meno (ai fini del meccanismo di condizionalità e sanzionabilità) , ammontare dell’AdR, reciproci impegni: obblighi del percettore e obblighi del soggetto erogatore, anche in relazione ai meccanismi di condizionalità e informazioni sul meccanismo di condizionalità.

Il Programma deve essere firmato dal destinatario dell’AdR e dal soggetto erogatore, nella persona del Tutor.

2) Successivamente alla stipula del Programma

il soggetto erogatore riporta le seguenti informazioni: data dei successivi momenti di verifica, principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione, tracciatura dello svolgimento o meno delle attività (ai fini della condizionalità), motivazioni per mancata presentazione o svolgimento di attività, estremi dell’offerta congrua di lavoro e apposita documentazione attestante la proposta.

Anpal - numero verde e mail

Per assistenza e informazioni si può chiamare il numero verde 800.000.039 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì o scrivere all’indirizzo email info@anpal.gov.it.

Per ulteriori informazioni consultare

http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/Assegno-di-ricollocazione.aspx http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/FAQ.aspx

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