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Green pass p.a.: verifica degli accessi senza registrazione in banca dati

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Academic year: 2022

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UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Unione regionale Lombardia

unionesegretari.lombardia@gmail.com

No banca dati con scadenza green pass. I datori di lavoro pubblici non possono conservarne copia né registrare la data di scadenza dei green pass dei dipendenti.

È già iniziato il tam tam su come organizzare le verifiche del green pass in ambito pubblico. Tutti gli interrogativi sono leciti, anche considerando che le misure organizzative devono essere operative dal 15 ottobre.

In alcuni comuni sono state già diffuse circolari che prevedono la raccolta delle informazioni circa il possesso di green pass da parte dei dipendenti e sulla sua scadenza, per la loro organizzazione in banche dati.

Questa modalità, ad oggi, deve essere considerata assolutamente illegittima.

L’ Art 9 quinquies dl 52/2021 comma 5 (a seguito delle modifiche apportate da DL 127/2021) stabilisce che

"... Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10".

In data 17.06.2021 è stato adottato il DPCM che all'art. 13 disciplina le modalità di verifica come segue "1.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione"

L’attuale disciplina, dunque, consente che il green pass debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo.

La richiesta di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento.

È evidente e comprensibile che la soluzione ipotizzata renderebbe più facile l’attività di verifica ma, al tempo stesso, frustra gli obiettivi di bilanciamento tra privacy e tutela della salute giacché mette in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure.

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Sotto tale profilo vale, infatti, la pena di ricordare che la scadenza del Green Pass è diversa a seconda della ragione all’origine della sua emissione con la conseguenza che conoscerla consente a chiunque di sapere se siamo vaccinati, se siamo stati contagiati o ci siamo semplicemente fatti un tampone mentre, come detto, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto a tali circostanze.

Tali principi sono stati ribaditi dal Garante per la protezione dei dati personali – con Comunicato Stampa del 3 settembre 2021 – in riferimento alle palestre, dove tale prassi si stava diffondendo. Tuttavia le argomentazioni utilizzate hanno indubbiamente una valenza e un ambito di applicazione generale.

Non a caso si sta valutando l’estensione anche alle amministrazioni di un sistema di verifica tramite piattaforma dedicata, simile a quello attivato per le scuole. Queste ultime, infatti, utilizzano una piattaforma nazionale che nasce dalla collaborazione tra il Miur e il ministero della Salute e si basa su un sistema informatico che permette di incrociare i dati presenti sul Sistema informativo dell’istruzione (Sidi) con quelli della Piattaforma nazionale digital green certificate (Dcg). Utilizzando questa piattaforma i presidi, o loro delegati, possono consultare un elenco con tutti i nominativi del personale docente e ATA in servizio. Per ogni utente, è indicato in tempo reale se il Green Pass è attivo, cioè ancora valido, oppure non attivo. Il sistema è stato progettato sulle disposizioni fornite dal Garante della Privacy e non fornisce nessun tipo di indicazione su come il Green Pass è stato ottenuto dal docente o da altro personale ATA. In particolare, il Miur chiarisce che i presidi potranno solamente vedere nell’elenco se la certificazione è attiva o meno, ma non potranno conoscere la motivazione di un eventuale Green Pass non attivo. In questo modo, sarà tutelata la privacy del personale scolastico.

L’auspicio è che un sistema simile possa essere approntato anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ma fino a quando una tale piattaforma non sarà approntata e validata dal Garante della privacy ogni forma di controllo alternativa all’uso dell’app Verifica Covid 2019 è da considerarsi illegittima e sanzionabile.

Milano, 23 settembre 2021

UNSCP Lombardia

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