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18 aprile 1973) all'Ispettorato del lavoro

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 27 del 18 maggio 1989

Oggetto: Obbligo di referto del medico all'Autorità giudiziaria (articolo 365 c.p., articolo 4 c.p.p. e 590 c.p. modificato dall'articolo 92 legge n. 689/1981). Obbligo del medico di denuncia della malattia professionale (articolo 139 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; D.M. 18 aprile 1973) all'Ispettorato del lavoro.

Abrogazione circolare n. 107/1973. Istituzione del modulo 103-SS "Referto per l'Autorità giudiziaria".

Nuova edizione del modulo 92/bis-I "Segnalazione di malattia professionale all'Ispettorato del lavoro".

Diverse Unità periferiche hanno rappresentato l'esigenza dell'Autorità giudiziaria di venire in possesso dei referti redatti dai sanitari dell'Istituto, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 4 c.p.p., per promuovere con immediatezza l'azione penale in tutti i casi in cui - nell'esercizio della professione sanitaria - emergano situazioni che, presentando la figura di reati perseguibili d'ufficio, rendono obbligatorio il referto.

Al riguardo, per maggior chiarezza, si fa presente che i delitti perseguibili d'ufficio più ricorrenti sono, oltre all'omicidio, i delitti di lesione personale. In tali ultime fattispecie, si procede d'ufficio nel caso di delitto

"doloso", quando dalle lesioni derivi una malattia che abbia una durata superiore ai venti giorni; se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni (articolo 582 c.p.) si procede parimenti d'ufficio, ove concorra una delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577 (richiamato dall'articolo 585 c.p.).

Nell'ipotesi, invece, che il delitto sia colposo, non vi è procedibilità d'ufficio a meno che non si tratti di lesione personale grave o gravissima (articolo 583 c.p.) conseguente a "violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale" (articolo 590 c.p. modificato dall'articolo 92 della legge n. 689/1981).

La lesione personale è grave, se dal fatto deriva:

- una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa;

- una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (i giorni di prognosi devono essere computati complessivamente a far data dall'infortunio);

- indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile;

- la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare;

- una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione o lo sfregio permanente del volto.

Si ritiene, altresì, che l'obbligo di referto sussista, anche se la legge non è chiara in proposito, nei casi di interruzione colposa di gravidanza in "violazione delle norme poste a tutela del lavoro" (legge n.

194/1978, articolo 17).

Obbligo di denuncia incombe, invece, sui sanitari dell'Istituto, i quali ai sensi dell'articolo 139 del Testo Unico n. 1124/1965 e del D.M. 18 aprile 1973, sono tenuti a segnalare all'Ispettorato del lavoro le malattie professionali di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

Al fine di agevolare detta denuncia, sono state apportate alcune modifiche al modulo 92/bis-I intese a rendere il modulo stesso più aderente al dettato legislativo.

(2)

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo di referto per le malattie professionali è opportuno, prima di procedere all'inoltro generalizzato dei referti stessi, che i Dirigenti delle Unità periferiche, unitamente ai Coordinatori sanitari, prendano contatti con le locali Procure della Repubblica o le Preture, allo scopo di concordare con le stesse i casi per i quali ritengano senz'altro necessario l'invio dei referti.

Per adempiere all'obbligo di referto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 365 c.p. è stato predisposto un apposito modulo (mod. 103-SS, allegato n. 1).

La trasmissione dei moduli alle Autorità competenti dovrà avvenire secondo le modalità di seguito illustrate.

MODALITA' OPERATIVE

Modulo 103-SS "Referto all'Autorità giudiziaria" (articoli 365 c.p., 4 c.p.p., 590 c.p., 92 legge n.

689/1981).

E' predisposto in tre copie a ricalco, fascicolate, così destinate:

a) al Procuratore della Repubblica o al Pretore;

b) per gli atti della pratica;

c) matrice, per il medico.

- E' compilato dal medico che giornalmente lo invia all'Area servizi.

- L'Area servizi, entro 24 ore dal ricevimento dei moduli, provvede alla presentazione a mano al Procuratore della Repubblica o al Pretore, compilando un elenco in due copie, una delle quali dovrà essere vistata per ricevuta dal funzionario ricevente e successivamente inserita in apposito raccoglitore da conservare a cura dell'Area servizi.

- I moduli dovranno essere presentati immediatamente in caso di pericolo nel ritardo per la consegna entro le 24 ore (articolo 4 c.p.p.).

Il servizio di recapito potrà essere svolto dalla competente area, compatibilmente con la presenza di risorse umane sufficienti.

Diversamente, essendo gli obblighi di cui trattasi di natura personale, gli stessi devono essere assolti dai medici anche in presenza di un rapporto di dipendenza con l'Istituto.

Modulo 92/bis-I "Segnalazione di malattia professionale all'Ispettorato del lavoro".

E' predisposto in tre copie a ricalco, fascicolate, così destinate:

a) all'Ispettorato del lavoro;

b) per gli atti della pratica;

c) matrice, per il medico.

- E' compilato dal medico che giornalmente lo invia all'Area assicurativa/prestazioni.

- L'Area assicurativa, completati i moduli con i dati eventualmente mancanti, li invia all'Area servizi per la trasmissione all'Ispettorato del lavoro.

- L'Area servizi provvede giornalmente alla trasmissione dei moduli all'Ispettorato del lavoro a mezzo raccomandata A.R.. Le ricevute delle raccomandate (mod. 22-0 P.T.) dovranno essere allegate alle matrici in possesso dei medici unitamente alle cartoline "avviso di ricevimento", allorché saranno restituite.

I moduli 103-SS e 92/bis-I dovranno essere richiesti alla Tipografia di Milano con le consuete modalità.

(3)

La presente circolare sarà portata a conoscenza del personale ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento organico.

Inoltre una copia della stessa sarà notificata, con le modalità di cui alla circolare n. 3/1973, a tutti i medici attualmente in servizio presso l'Istituto nonché a quelli che saranno assunti in futuro.

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