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638, in relazione all'articolo 19 del Testo Unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 71 del 15 novembre 1985

Oggetto: Legge 24 novembre 1981, n. 689 - "Modifiche al sistema penale".

Articolo 3 decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'articolo 19 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Istituzione dei modd. 100/bis-D.L., 169/bis-D.L., 170/bis-D.L. e 172/bis-D.L..

Modificazioni ed integrazioni dei modd. 100-D.L., 167-D.L., 169-D.L., 170-D.L., 172-D.L., 173-D.L., 177-D.L., 180-D.L., 187-D.L., 188-D.L. e 190-D.L..

Abolizione dei modd. 99-D.L., 99/bis-D.L., 171-D.L., 174-D.L., 176-D.L., 181-D.L., 182-D.L. e 183-D.L..

I risultati della fase di prima attuazione della legge n. 689/1981 hanno formato oggetto di esame da parte di questa Direzione generale nonché della Commissione centrale di coordinamento della vigilanza contributiva istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con riferimento agli aspetti interpretativi ed operativi.

In relazione a detto esame, si ravvisa la necessità di impartire le seguenti istruzioni che, in parte, modificano quelle in Precedenza emanate e di fornire alcune delucidazioni su problemi connessi alla richiamata legge.

1) Rapporto all'Ispettorato del lavoro; rapporto all'Autorità giudiziaria - articoli 14, 17 e 24 legge n. 689/1981.

L'articolo 17, 1° comma, stabilisce che il rapporto all'Autorità competente sia effettuato dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta e semprechè non sussista una connessione obiettiva con un reato.

Da quanto sopra discende che anche le lettere di notificazione di violazione devono essere sottoscritte da chi ha accertato la violazione stessa e di ciò, nella predisposizione dei moduli, si è tenuto conto prevedendo la firma degli stessi a cura de "Il funzionario accertatore".

Pertanto, il funzionario dell'Istituto che ha accertato, in occasione di indagine ispettiva ovvero d'ufficio, una violazione formale di competenza dell'Istituto deve redigere il rapporto per il competente Ispettorato del Lavoro.

Qualora la violazione sia connessa con un reato, il rapporto di cui all'articolo 17 deve essere inoltrato all'Autorità giudiziaria competente per il reato, a mezzo del mod. 169/bis- D.L. di nuova istituzione (cfr. fac-simile all. n.1), allegando l'atto di notificazione o di contestazione.

Nelle ipotesi in esame dovrà, pertanto, procedersi alla contestazione o notificazione delle violazioni amministrative accertate e la Sede instaurerà le procedure per l'esazione dei soli premi, accessori e sanzioni civili.

Dovrà, inoltre, essere data notizia all'Autorità giudiziaria se sia stato effettuato o meno il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

In caso negativo, la stessa Autorità provvederà anche ad applicare la sanzione amministrativa.

2) Violazioni sostanziali dirette e indirette - articolo 35, 2°e 3° comma, legge n. 689/1981.

Il terzo comma dell'articolo 35 prende in esame i comportamenti dai quali discenda l'omesso o parziale versamento dei premi (violazioni sostanziali indirette).

Dette fattispecie si concretizzano allorché le violazioni - da cui derivi un omesso versamento del premio (ad es.: mancata presentazione nei termini della denuncia di esercizio) ovvero un parziale versamento (ad es.: infedele dichiarazione delle retribuzioni) - siano accertate successivamente alla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato ovvero alla data in cui sarebbe scaduto il termine per adempiere ad un obbligo dal quale sarebbe scaturita la richiesta di pagamento.

Da quanto sopra deriva che l'esistenza delle violazioni sostanziali indirette comporta la contestuale sussistenza delle violazioni sostanziali dirette, ambedue da contestare ovvero notificare singolarmente, soggiacendo: le prime al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge; le seconde alla procedura esonerativa di cui all'articolo 36.

Dette violazioni, essendo state commesse con diverse azioni, non rientrano nella previsione dell'articolo 8 della legge.

3) Violazioni sostanziali indirette - articolo 35, 3° comma, legge n. 689/1981.

La contestazione delle violazioni accertate, nello spirito della norma in esame, deve essere accompagnata dalla richiesta del pagamento, oltre che della sanzione amministrativa, anche dei premi, accessori e sanzioni civili.

Infatti, l'omissione dev'essere sanata nel più breve tempo possibile, tant'è che - ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le violazioni sostanziali indirette - qualora il pagamento dei premi e degli accessori sia effettuato nei modi e nei termini di cui all'articolo 36, non sono comminate le ulteriori sanzioni amministrative previste dal 2° comma dall'articolo 35, per le violazioni sostanziali dirette già commesse e contestate ovvero notificate.

Peraltro, si possono verificare casi in cui l'effettuazione di operazioni complesse (riguardanti elementi contributivi, persone soggette all'obbligo assicurativo, applicazione delle norme contenute nelle "Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi", etc.) comporterebbe un differimento nella richiesta del pagamento o notificazione delle violazioni.

In detti casi, per consentire una maggiore speditezza delle procedure, tale anche da garantire, per la tutela del trasgressore, l'immediato esperimento del "contraddittorio", si ravvisa l'opportunità che i funzionari dell'Ufficio o Settore datori di lavoro (ad es., nei casi di tardiva presentazione della denuncia di esercizio; tardiva comunicazione di variazione del rischio assicurato, etc.) ovvero gli addetti al servizio ispettivo, all'atto dell'accertamento delle violazioni, si limitino ad effettuare la contestazione o la notificazione delle violazioni sostanziali indirette e dirette e la richiesta della sanzione amministrativa relativa alle violazioni sostanziali indirette nella misura di cui all'articolo 16 della legge, formulando riserva per la richiesta di premi, accessori e sanzioni civili, i cui importi scaturiranno dalle consuete elaborazioni meccanografiche.

In conseguenza di quanto sopra, si è provveduto a modificare i moduli 172-D.L. e 173-D.L. (cfr. fac-simile all. nn. 2 e 3) ed a istituire un unico modulo polivante "processo- verbale" mod. 170-D.L.(cfr. fac-simile all. n4) che sostituisce i precedenti sei moduli di "processo-verbale"(modd.170-D.L., 171-D.L., 174-D.L., 176-D.L., 182-D.L. e 183-D.L.) da usarsi nei casi in cui siano richiesti, all'atto della contestazione o notificazione delle violazioni, premi, accessori e sanzioni civili.

Pertanto, il mod.170-D.L. è stato opportunamente modificato e integrato, mentre i modd. 171-D.L., 174-D.L., 176-D.L., 182-D.L. e 183-D.L. sono aboliti.

Nell'ipotesi contraria, i modd.172-D.L. e 173-D.L. saranno sostituiti dal mod. 172/bis-D.L. (cfr. fac-simile all. n. 5) ed il mod. 170-D.L. dal mod. 170/bis-D.L. (cfr. fac-simile all. n.

6).

3.1 Mancata presentazione delle denunce prevista dagli articoli 12, 1° comma, e/o 153, 2° comma, del Testo Unico, ovvero dall'articolo 2, 1°comma, del D.P.R. numero 1055/1960. Procedure ex articolo 16 del Testo Unico 18, 1° comma, della legge n. 689/1981.

La mancata presentazione delle denunce di cui agli articoli 12, 1° comma, e/o 153, 2° comma del Testo Unico ovvero all'articolo 2, 1° comma, del D.P.R. n. 1055/1960, può essere rilevata a seguito di accertamenti ispettivi oppure d'ufficio, su segnalazione da parte di altri Enti.

Nel primo caso l'addetto al servizio ispettivo procede alla contestazione delle violazioni ed alla richiesta dei premi ed accessori; nel secondo caso la Sede deve procedere alla notificazione delle violazioni ed a diffidare il datore di lavoro affinché presenti la denuncia dei lavori nonché a chiedere i premi, accessori e sanzioni civili: qualora in possesso degli elementi necessari, a mezzo del nuovo mod.100-D.L.; in caso contrario, a mezzo del mod. 100/bis-D.L. (cfr. fac-simile all. nn. 7 e 8).

Atteso che presupposto per la richiesta della denuncia dei lavori e la conoscenza che l'attività svolta dal datore di lavoro è soggetta all'obbligo dell'assicurazione, non si potrà più effettuare l'"invito a presentare la denuncia" che dovrebbe contenere anche la notificazione della violazione.

Solo, pertanto, aboliti i modd.99-D.L. e 99/bis-D.L. Il datore di lavoro avverso la contestazione e le richieste contenute nel processo-verbale o nell'atto di notificazione (modd.

100-D.L. o 100/bis-D.L.) può sia esperire il contraddittorio, ex articolo 18, 1° comma della legge, sia proporre ricorso all'Ispettorato del lavoro ex articolo 16 del Testo Unico.

Nell'ipotesi che il datore di lavoro si avvalga di ambedue i mezzi di impugnativa, presentando il ricorso all'Ispettorato del lavoro prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, non dovrà procedersi all'esazione coattiva del credito vantato dall'Istituto e dovrà essere "cristallizzato" il procedimento sanzionatorio, tenuto conto che il detto ricorso ha effetti sospensivi.

Allorché il ricorso all'Ispettorato del lavoro sia respinto ovvero dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione dello stesso, l'Istituto potrà attivarsi per acquisire l'ammontare dei credito vantato nei confronti del datore di lavoro.

In relazione ai crediti vantati dall'Istituto, si possono presentare le seguenti fattispecie.

(2)

Titoli I.N.A.I.L.

a) Premio, accessori e sanzioni civili richiesti all'atto della contestazione o notificazione delle violazioni.

La Sede dovrà attendere 10 giorni dalla data in cui è stata notificata la decisione ispettoriale ovvero dal giorno in cui è maturato il 180° giorno dalla presentazione del ricorso e, quindi, potrà procedere all'esazione coattiva del credito.

b) Premio, accessori e sanzioni civili non richiesti con il mod. 100/bis-D.L. al momento della contestazione o notificazione delle violazioni.

La Sede dovrà procedere alla richiesta di quanto dovuto dal datore di lavoro, fissando il termine di 10 giorni per il pagamento e, successivamente, potrà ingiungere il debito contributivo.

Sanzioni amministrative

a) Ricorso all'Ispettorato del lavoro presentato nei termini previsti dall'articolo 16 del Testo Unico.

La Sede, prima di procedere all'esazione coattiva degli importi dovuti, una volta intervenuta la decisione ispettoriale, dovrà attendere i 60 giorni, previsti dall'articolo 16 della legge, per il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta per la violazione sostanziale indiretta e i 30 giorni, previsti dall'articolo 36, per poter ingiungere l'importo dovuto per la sanzione amministrativa per la violazione sostanziale diretta, nell'ipotesi in cui i premi siano stati chiesti prima del ricorso.

b) Ricorso all'Ispettorato del lavoro presentato dopo i termini previsti per il pagamento delle sanzioni amministrative (violazioni sostanziali dirette ed indirette).

La Sede potrà agire immediatamente per il recupero di quanto dovuto.

4) Comportamenti illeciti previsti dall'articolo 50, 4° comma, del Testo Unico n. 1124/1965.

Con l'occasione si ritiene utile evidenziare che le ipotesi di comportamento illecito previste dal 4° comma dell'articolo 50 del Testo Unico, per i quali è comminata la sanzione civile, consistono in precise violazioni di altrettante norme soggette alla contestazione ovvero alla notificazione delle violazioni stesse e conseguentemente oggetto di sanzioni amministrative.

In concreto, i datori di lavoro che presentino denunce infedeli dei lavori, delle modificazioni di estensione o di natura del rischio già coperto dall'assicurazione ovvero omettano di presentare, nei termini di legge, le denunce di modificazione e di estensione o di natura del rischio in modo da determinare la liquidazione di un premio inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto, commettono rispettivamente una violazione dell'articolo 12, 1° o 3° comma, del Testo Unico n. 1124/1965 se trattasi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dell'articolo 153, 2° comma del citato Testo Unico se riguarda l'assicurazione contro il particolare rischio della silicosi ed asbestosi e dell'articolo 2, 1° o 2° comma, del D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055, se riferita all'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

I datori di lavoro che omettano le prescritte registrazioni dei dipendenti o delle retribuzioni loro corrisposte violano l'articolo 20 del Testo Unico. Qualora le registrazioni non effettuate attengano alle retribuzioni specifiche di cui all'articolo 156 del Testo Unico, quelle corrisposte cioè ai dipendenti esposti al particolare rischio silicotigeno e/o asbestogeno, si avrà violazione di detto articolo. In entrambi i casi se le retribuzioni di cui è stata omessa la registrazione si riferiscono alle persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, del Testo Unico si configurerà anche violazione dell'articolo 23 del Testo Unico, in quanto dette persone non sono state denunciate nominativamente insieme alle relative retribuzioni.

I datori di lavoro che, indipendentemente dal rispetto del termine previsto dal 5° comma dell'articolo 2 del Testo Unico ovvero dal 3° comma dell'articolo 2 del D.P.R. n.

1055/1960, abbiano denunciato ai fini della regolazione del premio retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo ovvero le sostanze radioattive in uso in misura inferiore a quella realmente consumata, violano - a seconda delle due ipotesi - l'articolo 24 del Testo Unico ovvero l'articolo 2 del citato D.P.R. n. 1055/1960.

Le violazioni degli articoli 12, 1° e 3° comma, 20, 23 e 24 del Testo Unico n. 1124/1965 e dell'articolo 2, 1°, 2° e 3° comma, del D.P.R. n. 1055/1960 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 195 del citato Testo Unico;

le violazioni degli articoli 153, 2° comma e 156 del Testo Unico sono sanzionate dall'articolo 176 dello stesso Testo Unico.

5) Violazioni formali - articolo 35, 7° comma della legge n. 689/1981.

La competenza degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ad emettere l'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli articoli 18 e 35 della legge, è limitata alle ipotesi riconducibili al 2° e 3° comma dell'articolo 35 stesso.

Pertanto, qualora siano accertate violazioni di cui al 7° comma del citato articolo 35 (violazioni formali) non connesse a violazioni di cui al 3° comma (violazioni sostanziali indirette), gli addetti al servizio ispettivo devono limitarsi - nelle materie di competenza dell'Istituto a contestare le violazioni stesse, a mezzo del mod. 170-D.L. o 170/bis-D.L., lettera A , ovvero a notificare le medesime con il mod.17-7D.L. modificato (cfr. fac-simile all. n.9), richiedendo le relative sanzioni amministrative nella misura ridotta prevista dall'articolo 16 e, in caso di mancato pagamento delle stesse, devono fare rapporto, a mezzo md.167-D.L. modificato (cfr. fac-simile all. n.10), all'organo competente, ai sensi dell'articolo 17, cioè all'Ispettorato del lavoro, il quale emetterà il provvedimento di competenza (ordinanza-ingiunzione ovvero ordinanza di archiviazione). E', in conseguenza abolito il mod. 181-D.L.

La notificazione delle violazioni rilevate d'ufficio dovrà essere effettuata a mezzo mod.180-D.L. modificato (cfr. fac-simile all. n.11) e l'eventuale rapporto all'Ispettorato del lavoro sarà fatto mediante il mod. 167-D.L.

La suddetta procedura dovrà osservarsi anche nelle ipotesi di violazioni per le quali le relative sanzioni amministrative sono per legge devolute all'Istituto (ad es.: art.16, legge n.251/1982) e, pertanto, nei moduli di contestazione o nelle lettere di notificazione deve essere eliminato l'inciso che prevede la devoluzione al "Fondo speciale infortuni", precisando che il relativo importo compete alla Sede dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

Anche in questi ultimi casi, competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione (in caso di mancato pagamento ex art. 16 della legge) e l'Ispettorato del lavoro.

Ne consegue che le diverse indicazioni fornite con il "Notiziario" n. 30/1985 relativamente all'uso del mod. 191 - D.L. (pag.12) devono considerarsi superate nelle ipotesi di cui trattasi.

6) Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative - articolo 8 della legge n.689/1981.

L'articolo 8 disciplina il concorso formale di illeciti amministrativi, cioè di contestuale violazione di più disposizioni, mutuando i principi dettati dall'articolo 81, 1° comma, c.p., con l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Ad esempio, la mancata denuncia dell'attività esercitata e la mancata registrazione sui libri matricola e paga dei dipendenti comporta la contestazione delle violazioni agli articoli 12, 1° comma, 20, 1° comma, p.p. 1) e 2) e 28, 1° comma, in relazione all'articolo 44, 1° comma del Testo Unico e l'applicazione di una unica sanzione il cui importo deve essere determinato ai sensi della tabella "D" allegata alla delibera 13 settembre 1982 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ad eccezione della sanzione prevista per la violazione dell'articolo 28, 1° comma, del Testo Unico - violazione sostanziale diretta - che, come già precisato, formerà oggetto di autonoma contestazione o notificazione.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che le indicazioni contenute a pagina 12 dello "studio" allegato alla circolare n.50/56 T.U./ 1984 non sono tassative, rivestendo le stesse carattere puramente esemplificativo.

Detta disposizione non può, invece, trovare applicazione nell'ipotesi in cui il datore di lavoro commetta, con più azioni od, omissioni, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, anche se tutte dirette al perseguimento di un unico fine. In tale ipotesi si dovrà fare ricorso al cumulo materiale delle sanzioni.

Pertanto, qualora il datore di lavoro non abbia presentato, ai sensi dell'articolo 12, 3° comma, del Testo Unico, le denunce di modificazione di estensione o di natura del rischio verificatesi, ad esempio, il 12 maggio 1983 e il 25 luglio 1984, si avrà la contestazione delle diverse violazioni con la conseguente applicazione di tante sanzioni amministrative per quante sono le violazioni.

7) Comportamento del datore di lavoro in occasione di accertamento ispettivo - riflessi svolti dall'articolo 3 del D.L. n.463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n.

638/1983, sull'articolo 19 del Testo Unico n. 1124/1965.

Il predetto articolo 3 presenta un ambito di operatività tale da ricomprendere il contenuto dell'articolo 19 del Testo Unico, per quanto attiene al comportamento del datore di lavoro in occasione di accertamento ispettivo in materia contributiva.

(3)

Anche se l'analisi letterale del citato articolo 3 sembrerebbe non considerare l'ipotesi, presente invece nell'articolo 19 del Testo Unico, in cui il datore di lavoro o i suoi rappresentanti non forniscono le notizie richieste, tuttavia detto comportamento, di fatto, si identifica con l'"impedimento" dell'esercizio della vigilanza.

Pertanto, deve concludersi che la citata norma del Testo Unico, parzialmente abrogata, rimane operante soltanto per gli illeciti collegati alla richiesta di notizie nell'ambito della inchiesta per infortuni e malattie professionali.

Ciò posto sul piano interpretativo, in merito alla concreta applicazione del 3° comma dell'articolo 3, si precisa quanto segue.

Il primo periodo del citato 3° comma prevede una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 nei confronti dei datori di lavoro e dei loro rappresentanti che impediscono agli addetti al servizio ispettivo l'"esercizio del potere di vigilanza".

Detta sanzione, non essendo immediatamente collegabile alla contribuzione, presenta le caratteristiche di violazione formale rientrante, quindi, nella procedura innanzi esposta per le violazioni di cui al 7° comma dell'articolo 35 della legge n. 689/1981.

Il secondo periodo della norma in esame, ipotizzando un comportamento consistente nel fornire scientemente dati errati o incompleti che comportano evasione contributiva, stabilisce una sanzione amministrativa pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza e deve essere considerata alla stregua di violazione sostanziale indiretta, che si cumula con altre violazioni sostanziali indirette accertate.

8) Pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981.

La legge n.689/1981 disciplina organicamente tutta la materia inerente le sanzioni amministrative e trova applicazione anche nei riguardi di violazioni previste da disposizioni di legge anteriori e posteriori alla data di entrata in vigore della citata .

Va tenuto altresì conto che, nei casi in cui le sanzioni amministrative siano stabilite in misura fissa, la misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della ricordata legge n. 689/1981 è pari ad 1/3 della sanzione edittale.

In tutti i casi nei quali la sanzione amministrativa sia prevista in misura fissa e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ex articolo 16, l'importo della sanzione da ingiungere è pari a quello della sanzione edittale, non trovando in dette ipotesi applicazione l'articolo 11 della legge.

Dalla ricordata organica disciplina della materia trattata dalla ripetuta legge n. 689/1981, discende che il pagamento della sanzione in misura ridotta ex articolo 16 trova applicazione anche nelle ipotesi contemplate dall'articolo 2 del D.L. n. 352/1978 convertito; con modificazioni, nella legge n. 467/1978 nonché in quella descritta nella seconda parte del richiamato articolo 3, 3° comma, del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983.

9) Contestazione o notificazione della violazione in caso di fallimento.

Si richiamano le istruzioni impartite con i "Notiziari" n. 30/1965 (pag.3) e n. 33/1985 (pento 4), e si precisa che l'insinuazione della sanzione nel passivo fallimentare non avrà ragione di essere qualora la sanzione stessa sia pagata dagli eventuali obbligati solidali.

10) Identificazione del dies a quo ai fini del decorso della prescrizione quinquennale - articolo 28 della legge n. 689/1981.

L'articolo 28 della legge in argomento prevede che il diritto a riscuotere la somma dovuta per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (fermo restando, naturalmente, che l'azione diretta all'accertamento e liquidazione del credito per premi, accessori e sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 2946 c.c., è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale).

Da quanto sopra emerge la necessità di identificare quale sia, in concreto, il momento in cui deve considerarsi compiuta la violazione.

Nessun dubbio può sussistere nei casi di violazioni ad effetto istantaneo (ad esempio, mancato pagamento della rata premio anticipato) o che si siano esaurite nel tempo (ad esempio, omessa registrazione di titolo di retribuzione in un periodo determinato).

Nei casi, invece, di violazioni i cui effetti sono ancora in atto al momento dell'accertamento, ancorché iniziate oltre i cinque anni previsti dalla norma in esame, le stesse devono essere considerate quali violazioni "permanenti" o "istantanee con effetti permanenti" e, pertanto, oggetto di contestazione ovvero di notificazione, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa.

11) Istruzioni operative per le evidenze delle notificazioni o delle contestazioni di violazioni formali e di violazioni connesse con un reato.

L'Ufficio o Settore datori di lavoro ovvero il Settore ispettivo provvede a:

- inserire in apposito raccoglitore gli originali degli atti di contestazione o di notificazione e copia dell'eventuale rapporto all'Autorità giudiziaria raggruppati per data di spedizione e, nell'ambito della stessa, in ordine di numero progressivo di Posizione assicurativa;

- spillare ai suddetti originali o alla copia dell'eventuale rapporto all'Autorità giudiziaria gli avvisi di ricevimento nonché l'eventuale copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta;

- comunicare all'Autorità giudiziaria alla quale è stato inoltrato rapporto gli estremi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta;

- inserire in un secondo raccoglitore, secondo il numero progressivo di posizione assicurativa oppure nel fascicolo di posizione assicurativa, gli atti di contestazione o di notificazione e l'eventuale lettera di comunicazione all'Autorità giudiziaria corredati dai relativi avvisi di ricevimento nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento nei termini della sanzione amministrativa in misura ridotta;

- inviare, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, per il seguito di competenza, rapporto all'Ispettorato dal lavoro, allegando gli atti originali relativi alla contestazione o notificazione, di cui la Sede trarrà preventiva copia, ovvero darne comunicazione all'Autorità giudiziaria, nell'ipotesi che sia stato fatto il rapporto a quest'ultima;

- inserire nel secondo raccoglitore oppure nel fascicolo di posizione assicurativa copia degli atti di cui al punto precedente.

La compilazione dei moduli di nuova istituzione indicati nell'oggetto non necessita di altre particolari istruzioni. Le Sedi, con ogni possibile sollecitudine, dovranno segnalare, direttamente alla Tipografia I.N.A.I.L. di Milano, il fabbisogno dei moduli di nuova istituzione nonché di quelli modificati (cfr. fac-simile all. nn. 12, 13, 14 e 15).

Si ritiene, comunque, utile far presente che in alcuni moduli citati in oggetto sono stati previsti spazi in bianco che potranno essere opportunamente utilizzati per la indicazione della "somma aggiuntiva" in relazione alle modificazioni che saranno introdotte in sede di conversione in legge dei decreti legge n. 477/1985 e n. 542 /1985, in merito ai quali si fa riserva di istruzioni.

Per quanto non diversamente disposto, rimangono in vigore le disposizioni contenute nelle circolari numeri 20/52 T.U./1983, 56/56 T.U./1984 e 7/1985.

All.: n. 15

Allegato n.1 alla circ.n. 71/1985

Sede di ...

Ufficio ...

N. ...

AL SIG. PRETORE DI

OGGETTO: Articolo 2 c.p.p. - Articoli 17 e 24 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si segnala, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.p.p., che il Sig ... nato il ... a ... residente in...

(4)

via ... n. ... titolare/legale rappresentante pro tempore della Ditta ... con sede in ... via ... n. ... è ricorso in una violazione che appare ricadere nelle ipotesi previste dall'art. 24 della legge n. 689/1981, come si evince dalla documentazione che si allega.

IL FUNZIONARIO ACCERTATORE

(Qualifica, nome e cognome)

Mod. 169/bis-D.L.

Allegato n.2 alla circ.n. 71/1985

Sede di ... li ...

Ufficio ...

N. ...

RACCOMANDATA A.R.

Sig. ...

nato il ...

a ...

residente in via ...n. ... titolare / legale rappresentante pro tempore della Ditta ...

OGGETTO: notificazione violazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 689/1981.

Richiesta di pagamento del premio e degli accessori, nonché delle sanzioni civili.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, 3°, 2° e 7° comma, della legge n. 689/1981, si contestano le violazioni degli artt. ... del ... accertate in data ... 19..., per avere ... ...

Codesta ditta, a norma dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per le violazioni di cui all'art. 35, 3° e 7° comma, della legge stessa, è ammessa, entro 60 (*) giorni dalla data di notificazione della presente comunicazione, ad effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, tenuto conto, in quanto applicabile, dell'art. 8 della legge stessa.

La somma complessiva dovuta è di L. ... di cui

L. ... per sanzione amministrativa ridotta e L. ... per spese di procedura.

A norma dell'art. 18, 1° comma della citata legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente, codesta ditta medesima può far pervenire a questa Sede scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentita.

Codesta ditta, inoltre, a norma dell'art. 50, 2°/4° comma del T.U., approvato con D.P.R. n. 1124/1965 a successive modificazioni è tenuta a versare gli importi sotto elencati:

L. ... per premi ed accessori, dovuti nel periodo dal ... 19.... al ... 19.... , entro 10 giorni (*) dalla data di notificazione della presente, pena la comminazione della sanzioni civile prevista dall'art. 50, 3° comma, del citato T.U. e successive modifiche;

L. ... per sanzione civile ex art. 50, 2°/4° comma, del citato T.U. e successive modificazioni, nella misura graduata, entro 60 giorni (*) dalla data di notificazione della presente, pena il ripristino della sanzione intera pari a L. ...

Mod. 172-D.L.

...

...

Si avverte che, a norma dell'art. 36 della legge n. 689/1981, per le violazioni di cui all'art.35, 2° comma, della legge stessa, qualora i premi ed accessori siano pagati (*) o ne sia ottenuta la dilazione entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente, non sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 35, 2° comma, della suddetta legge.

Resta impregiudicato il diritto dell'Istituto ad applicare la sanzione civile prevista dall'art. 51 del citato T.U.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo degli allegati bollettini di conto corrente ovvero sul c/c bancario n ... acceso presso ... utilizzando, comunque, detti bollettini.

IL FUNZIONARIO ACCERTATORE

(Qualifica, nome e cognome)

...

...

...

IL DIRIGENTE

All.: c.d.t.

(*) Qualora il termine di scadenza sia posteriore al giorno 20 del mese, il pagamento sarà considerato in termini se effettuato entro il 20 del mese successivo.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

In data ... io sottoscritto funzionario dell'INAIL, abilitato ai sensi della legge n. 689/1981, ho notificato il presente atto al Sig. ... domiciliato in ... nella sua qualità di ..., inviandone copia conforme all'originale con plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di ...

Allegato n. 3 alla circ.n. 71/1985

Sede di ... li ...

Ufficio ...

N. ...

RACCOMANDATA A.R.

(5)

Sig. ... nato il ... a ... residente in via ...n. ...

titolare / legale rappresentante pro tempore della Ditta ...

OGGETTO: notificazione violazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 689/1981.

Variazione di classificazione e tassazione.

Richiesta di pagamento del premio e degli accessori, nonché delle sanzioni civili.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, 3°, 2° e 7° comma, della legge n. 689/1981, si contestano le violazioni degli artt. ... del ... accertate in data ... 19..., per avere ...

...

...

Codesta ditta, a norma dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per le violazioni di cui all'art. 35, 3° e 7° comma, della legge stessa, è ammessa, entro 60 (*) giorni dalla data di notificazione della presente comunicazione, ad effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, tenuto conto, in quanto applicabile, dell'art. 8 della legge stessa.

La somma complessiva dovuta è di L. ... di cui

L. ... per sanzione amministrativa ridotta e L. ... per spese di procedura.

A norma dell'art. 18, 1° comma della citata legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente, codesta ditta medesima può far pervenire a questa Sede scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentita.

Per effetto dell'accertata modificazione della natura del rischio già coperto dall'assicurazione e dell'allegato provvedimento di riclassificazione e/o tassazione, codesta ditta, inoltre, a norma dell'art. 50, 4° comma del T.U., approvato con D.P.R. n. 1124/1965 a successive modificazioni, è tenuta a versare gli importi sotto elencati:

L. ... per premi ed accessori, dovuti nel periodo dal ... 19.... al ... 19.... , entro 10 giorni (*) dalla data di notificazione della presente, pena la comminazione della sanzioni civile prevista dall'art. 50, 3° comma, del citato T.U. e successive modifiche;

L. ... per sanzione civile ex art. 50, 4° comma, del citato T.U. e successive modificazioni, nella misura graduata, entro 60 giorni (*) dalla data di notificazione della presente, pena il ripristino della sanzione intera pari a L. ...

Mod. 173-D.L.

...

...

Si avverte che, a norma dell'art. 36 della legge n. 689/1981, per le violazioni di cui all'art. 35, 2° comma, della legge stessa, qualora i premi ed accessori siano pagati (*) o ne sia ottenuta la dilazione entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente, non sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 35, 2° comma, della suddetta legge.

Resta impregiudicato il diritto dell'Istituto ad applicare la sanzione civile prevista dall'art. 51 del citato T.U.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo degli allegati bollettini di conto corrente ovvero sul c/c bancario n ... acceso presso ... utilizzando, comunque, detti bollettini.

IL FUNZIONARIO ACCERTATORE

(Qualifica, nome e cognome)

...

...

...

IL DIRIGENTE

All.: c.d.t.

(*) Qualora il termine di scadenza sia posteriore al giorno 20 del mese, il pagamento sarà considerato in termini se effettuato entro il 20 del mese successivo.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

In data ... io sottoscritto funzionario dell'INAIL, abilitato ai sensi della legge n. 689/1981, ho notificato il presente atto al Sig. ... domiciliato in ... nella sua qualità di ..., inviandone copia conforme all'originale con plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di ...

Allegato n. 4 alla circ.n. 71/1985

Sede di ...

n. ...

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE (ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, della legge 24.11.1981, n. 689)

In data ... presso ... ... in ... C.A.P. ...(Prov...) Via ... n. .... Il sottoscritto ... qualifica ...ha/hanno accertato che il signor ... nato a ... (prov. ...) il ... residente a ... C.A.P. ...(Prov...) Via ... n. ... nella sua qualità di ...

ha violato le disposizioni di cui agli artt. ...

...

perché (art. 35, 7° comma, della legge n. 689/1981): (1)

...

...

...

...

...

perché (art. 35, 3°e 2° comma, della legge n. 689/1981): (1)

...

(6)

...

...

perché (art. 35, 2° comma, della legge n. 689/1981) ha omesso il:

versamento di L. ... a titolo di ...

versamento di L. ... a titolo di ...

versamento di L. ... a titolo di ...

versamento di L. ... a titolo di ...

Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza del signor ...

nella sua qualità di ... nato a ... (Prov. ...) il ... residente a ... C.A.P. ... (Prov. ...) Via ...

Mod. 170-D.L.

GENERALITA' DI OBBLIGATI SOLIDALI:

Sig. ... nato a ...(prov. ...) il ... residente a ... C.A.P. ... (prov. ...) via ... n. ... nella sua qualità di ... Sig. ... nato a ...(prov. ...) il ... residente a ... C.A.P. ... (prov. ...) via ...

n. ... nella sua qualità di ...

La violazione è stata contestata al Sig. ... il quale ha chiesto che fosse inserita nel processo-verbale la seguente dichiarazione (2): ...

...

...

Si è altresì, provveduto ad avvertire che (cfr. quanto trascritto nei riquadri contrassegnati dalle lettere...):

- a norma dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso entro 60 giorni (*) dalla data del presente processo-verbale il pagamento della sanzione in misura ridotta, tenuto conto - in quanto applicabile - dell'art. 8 della legge stessa.

La somma complessiva dovuta è di lire ... di cui lire ... per sanzione amministrativa ridotta - da devolversi, a norma dell'art. 197 del T.U.

approvato con D.P.R. 30.6.195, n. 1124, al "Fondo speciale infortuni" - (3) e lire ... per spese di procedura, da devolversi a questo Istituto Sede di ...

Entro lo stesso termine dovrà inoltre essere esibita alla suddetta Sede di questo Istituto la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della somma suindicata il cui versamento deve essere eseguito presso il competente Ufficio del registro - Atti giudiziari previa esibizione di una copia del presente processo-verbale.

- a norma dell'art. 18, 1° comma, della citata legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente processo-verbale, è possibile far pervenire all'Ispettorato del lavoro di ... scritti difensivi e documenti e si può chiedere di essere sentiti.

- a norma dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso, entro 60 giorni (*) dalla data del presente processo-verbale, il pagamento della sanzione in misura ridotta, tenuto conto - in quanto applicabile - dell'art. 8 della legge stessa.

La somma complessiva dovuta è di lire... di cui lire ... per spese di procedura;

- a norma dell'art. 18, 1° comma, della citata legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente processo-verbale, è possibile far pervenire alla competente Sede INAIL scritti difensivi e documenti e si può chiedere di essere sentiti;

- a norma dell'art. 50, 2°/4° comma, del T.U. approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, la ditta è tenuta a versare gli importi sottoelencati:

lire ... per premi ed accessori, entro 10 giorni (*) dalla data del presente processo-verbale, pena la comminazione della sanzione civile prevista dall'art. 50, 3° comma, del citato T.U. e successive modificazioni;

lire ... per sanzione civile ex art. 50, 2°/4° comma, del citato T.U. e successive modificazioni, nella misura graduata, entro 60 giorni (*) dalla data del presente processo-verbale, pena il ripristino della sanzione in misura intera pari a lire...;

- a norma dell'art. 28, 6° comma, della citata T.U. la ditta è tenuta a versare lire ... per spese di accertamento delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo dal ... 19... al ... 19..., entro 60 giorni (*) dalla data del presente processo-verbale;

- a norma dell'art. 36 della legge n. 689/1981, qualora i premi ed accessori siano pagati (*) o ne sia ottenuta la dilazione, entro 30 giorni dalla data del presente processo- verbale non sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 35, 2° comma, della legge n.689/1981;

- resta impregiudicato il diritto dell'Istituto di applicare le sanzioni civili previste dagli artt. 50, 3° comma e 51 del T.U. approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, e successive modificazioni.

I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n. ... intestato alla Sede di ... ovvero sul c/c bancario n. ... acceso presso ...

DOPO AVERNE DATA LETTURA I TRASGRESSOR/OBBLIGAT SOLIDAL

Sig. ... accetta/rifiuta (**) di firmare e accetta/rifiuta (**) di ricevere copia del presente processo-verbale.

(1) descrivere succintamente le violazioni commesse.

(2) in mancanza, esplicitare che il responsabile non ha ritenuto di inserire alcuna dichiarazione.

(3) nell'ipotesi che l'importo della sanzione debba essere devoluto all'Istituto cancellare l'intero inciso.

(*) qualora il termine di scadenza sia posteriore al giorno 20 del mese, il pagamento sarà considerato in termini effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.

(**) in caso di rifiuto, pur dovendosi ritenere ugualmente valida la contestazione, deve essere inviata copia del processo-verbale a mezzo raccomandata A.R.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

In data ... io sottoscritto funzionario dell'INAIL, abilitato ai sensi della legge n. 689/1981, ho notificato il presente atto al Sig. ... domiciliato

Firma I VERBALIZZANTI

(7)

in ... nella sua qualità di ..., inviandone copia conforme all'originale con plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di ...

Mod. 170-D.L.

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