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196 Convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)

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DETPRES DEL 28 MAGGIO 2019 N. 196

Convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC).

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

vista il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

vista la circolare n.9/2005 “Regolamento per l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici INAIL. Nuovo Testo (decorrenza 1° gennaio 2005)”;

vista la circolare n. 49/2005 “Attività extra ufficio dei dipendenti pubblici: incompatibilità e autorizzazioni. Anagrafe delle prestazioni”;

vista la propria determinazione 11 maggio 2016 n. 188 “Convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNAPDC).

considerato che la CNPADC –in relazione alla prossima scadenza della convenzione suindicata- ha chiesto di poter continuare ad utilizzare i servizi medico-legali dei sanitari dell’Istituto per la trattazione delle pratiche di indennizzo dei propri assicurati, relativamente a tutte le varie fasi comprese quelle attinenti al contenzioso giudiziario;

tenuto conto che la natura delle prestazioni richieste e le modalità di espletamento degli accertamenti medico legali rientrano nell’ambito delle attività già espletate dall’Istituto per collaborazioni e servizi in convenzione, erogati in favore di altri Enti e Fondazioni;

visti la relazione del Direttore Generale in data 10 maggio 2019 e lo schema di Convenzione ivi allegato;

DETERMINA

di approvare lo schema di Convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) che, allegato, forma parte integrante della presente determinazione.

f.to prof. Massimo De Felice

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