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ACCORDO, IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE

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1 trib bologna 17/11/11

ACCORDO, IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE

L’art 80 TUB stabilisce che le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta.

Si ritiene che anche gli istituiti di credito possano presentare un a.r.d., in considerazione del fatto che l’esclusione di cui all’art 80 riguarda le procedure concorsuali, nel novero delle quali non rientra l’a.r.d.. Tale argomento, di per sé, potrebbe non essere persuasivo, a fronte della considerazione che la disciplina dello stato di crisi degli istituti di credito, quale emerge dalla lettura complessiva del TUB, ha carattere escludente di qualunque altro istituto di composizione della crisi.

Al riguardo, si è affermato che la materia relativa alla regolamentazione delle crisi bancarie è

interamente sottratta alle norme di diritto comune. Il testo unico contiene, infatti, una compiuta disciplina della crisi dell’impresa bancaria e dei gruppi bancari e contempla sia le procedure liquidatorie da adottarsi in presenza di crisi reversibili ed il sistema di protezione dei diritti dei depositanti con esclusione di ogni altra procedura concorsuale o procedure di risanamento e quindi anche di a.r.d.

In senso contrario, si è espressa la giurisprudenza , in un recente caso nel quale è stato presentato un a.r.d. da parte di una società esercitante attività di intermediazione finanziaria. In sede di omologazione , chiamato decidere sul motivo di opposizione dell’inammissibilità dell’accordo, il giudice ha rigettato

l’eccezione ed omologato l’accordo. Nella motivazione si legge che “le ragioni di specialità e specificità della disciplina delle crisi bancarie che ne giustificano il distacco dal diritto comune, non si spinge a delineare una situazione di confliggenza tra l’apertura della amm.ne straordinaria ed uno strumento di chiaro imprinting negoziale, la cui funzione è proprio quella del superamento dello stato di crisi e che si pone, per definizione, sotto il profilo logico-temporale, in maniera alternativa e pregiudiziale rispetto alla liquidazione coatta amm.tiva.

In sostanza, se l’accordo si rivela idoneo a superare la crisi, assicurando il soddisfacimento di tutte le obbligazioni, sia nei confronti dei non aderenti (in maniera integrale ed alla scadenza), sia nei confronti degli aderenti, allora, raggiunto un nuovo equilibrio economico e finanziario, sarà caduto il presupposto per l’apertura della procedura di insolvenza della liq. coatta amm.tiva1.

Il caso sottoposto all’esame del tribunale di Bologna è certamente particolare, in quanto, non solo si consente e quindi si omologa, l’a.r.d. presentato dall’azienda esercitante attività di intermediazione finanziaria a capo di un gruppo bancario e da altre 3 imprese finanziarie facenti parte di tale gruppo, ma anche perché l’accordo è stato presentato in caso di amm.ne straordinaria, aperta a seguito di

provvedimento del ministero dell’economia e delle finanze, per gravi irregolarità nell’amministrazione, oltre che per gravi violazioni normative.

Conseguentemente, è necessario porsi anche il problema ulteriore della ammissibilità di a.r.d. presentato da un’impresa bancaria che sia stata sottoposta ad una procedura di amm.ne straordinaria, ponendosi, quindi, oltre che un problema di legittimazione soggettiva, anche un problema di compatibilità oggettiva.

L’esame della disciplina consente di attribuire all’istituto una pluralità di finalità, tra queste, non esclusiva, ma certamente importante, di risanamento di un’impresa bancaria, rientrando tra gli scopi della

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procedura, anche quello di limitare la situazione di pericolo, ristabilendo l’equilibrio economico ed evitando la irreversibilità della crisi. Quest’ultima funzione rende perciò compatibile l’amm. straord. con l’a.r.d. Legittimato a presentare l’accordo sarà il commissario straordinario o i commissari, in caso di nomina collegiale, che esercitano le funzioni ed i poteri di ammministrazioone della banca, non essendo necessaria, almeno per la lettera della legge, l’autorizzazione della banca d’Italia, salvo che questa, non abbia stabilito speciali cautele e limitazioni nella gestione, che siano contrari alla predisposizione di un a.r.d.

Ulteriore argomento per poter sostenere la compatibilità dell’a.r.d. con l’amm. straordinaria è che questa è assimilabile ad una amm.ne giudiziaria. Nulla vieta, per un soggetto di diritto comune, non bancario, sottoposto ad amm.ne giudiziaria per effetto di un provvedimento di revoca degli amministratori a norma dell’art 2409 comma 4 cc, la presentazione di una.r.d. da parte dell’amm.re giudiziario, previa autorizzazione del tribunale.

Le considerazioni fatte si applicano anche alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV. L’art 238 del codice delle assicurazioni stabilisce che all’impresa di assicurazione non si applica il titolo III della l fall., dove è contenuta la disciplina del conc.prev. e degli a.r.d.

Nonostante un possibile giudizio positivo di compatibilità dell’istituto e di non ragionevolezza della scelta normativa rispetto all’estensione in via interpretativa dell’a..d. alle banche, non è consentito il ricorso all’a.r.d., neppure in via interpretativa, in quanto il testo della l fall., al tempo dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, cioè 01/01/06, già prevedeva la disciplina dell’art 182 bis.

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