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CAPITOLO 4. Valutazione degli aspetti fisico tecnici per il comfort ambientale 4.1 Quadro normativo nazionale

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CAPITOLO 4. Valutazione degli aspetti fisico tecnici per il

comfort ambientale

4.1 Quadro normativo nazionale

Aspetti termici

Il recepimento del Protocollo di Kyoto ha spinto l’Unione Europea a focalizzare l’attenzione sui temi del risparmio energetico, in particolare nel settore edilizio. In questa prospettiva, l’obiettivo del risparmio energetico appare coincidere perfettamente con quello dell’eco-efficienza: ridurre drasticamente la richiesta di energia degli edifici e incrementare l’efficienza degli impianti (producendo possibilmente energia da fonti rinnovabili) al fine di ottenere l’autosufficienza energetica e la riduzione dell’inquinamento. Con l’obiettivo di coinvolgere tutte le nazioni europee verso il risparmio energetico, la Commissione Europea ha emesso nel 2002 la direttiva Energy Performance of Buildings (EPBD) 2002/91/CE la quale prevede che ogni nazione dell’unione debba dotarsi di strumenti legislativi opportuni al fine di ottenere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. La direttiva introduce un sistema di certificazione energetica, che non fa riferimento a parametri o prescrizioni progettuali, e delega a ciascuno stato l’emanazione dei provvedimenti di controllo, calcolo e verifica, perché le misure da adottare variano a seconda del clima e delle risorse territoriali. In ambito internazionale, il CEN Comitato Europeo di Normazione deve provvedere alla stesura delle norme tecniche che andranno a costituire il riferimento metodologico per le analisi previste dalla direttiva, ma occorre poi che ogni stato compia adeguamenti rispetto alla propria specificità. La Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia ha dato impulso a un rinnovamento legislativo, che in Italia ha prodotto, a livello nazionale, il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, corretto e integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e, a livello locale, una nuova serie di regolamenti improntati alla riduzione dei consumi e alla certificazione energetica.

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D.Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.

Il decreto 192/2005 introduce valori limite relativi al fabbisogno energetico annuo (da calcolare con metodi come da norma Uni EN 832) e valori limite di trasmittanza termica delle strutture opache verticali e orizzontali, delle chiusure trasparenti e dei vetri, differenziati per zona climatica (con due soglie temporali di entrata in vigore, a partire da gennaio 2006 e a partire da gennaio 2009). Il calcolo della trasmittanza della soluzione tecnica di chiusura verticale diventa dunque uno dei passaggi fondamentali nella progettazione per scegliere soluzioni adeguate al nuovo decreto. Per quanto riguarda i temi che denotano il carattere innovativo della direttiva europea (non ultimo quello della certificazione energetica), vengono fornite indicazioni generiche, che rimandano a procedure successive. Nel decreto vengono richiamati, in regime transitorio (allegato I), i requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici (allegato C), dando indicazioni limitatamente al fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale e alle trasmittanze termiche limite dell’involucro. Da un lato si favorisce l’approccio prestazionale relativo al sistema edificio-impianti, ma limitatamente al periodo invernale e senza nessuna indicazione di valori limite relativamente ai consumi energetici estivi, dall’altro si riconduce l’efficienza energetica alle scelte relative al grado di isolamento dell’involucro, trascurando la complessità dei fattori che interagiscono nel determinare i consumi energetici degli edifici. Nel decreto inoltre vengono:

• indicati i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m2a, definiti in base alla zona climatica e al fattore di forma dell’edificio, ossia al rapporto superficie dell’involucro disperdente/volume riscaldato;

• disciplinate le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

• fissati i livelli di isolamento degli edifici da conseguire in sede di nuova costruzione o ristrutturazione;

• viene promosso l’utilizzo di apparecchiature a maggior rendimento per gli impianti nuovi;

• viene prevista una graduale applicazione della certificazione energetica degli edifici: obbligatoria per gli edifici nuovi, facoltativa negli altri casi.

La direttiva EPBD impone agli Stati membri di affrontare anche la questione del contenimento dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva. Nel decreto

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177 192/2005, vengono fornite in proposito alcune indicazioni: si impone la presenza di schermature, fisse o mobili, allo scopo di ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate durante l’estate (in determinate condizioni di irraggiamento solare) si richiede che nelle zone climatiche A, B, C, D la massa superficiale delle chiusure opache verticali, orizzontali e inclinate sia superiore a 230 kg/m2.

D.Lgs. 311/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192”.

Tramite questo decreto vengono apportate delle modifiche alle prescrizioni già presenti nel primo decreto, soprattutto a quelle inerenti i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Per gli edifici di nuova costruzione viene introdotta, a partire da subito, l’obbligatorietà di un attestato di qualificazione energetica da presentare al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. È responsabilità del direttore lavori asseverare sia l’attestato di qualificazione energetica, sia la conformità delle opere realizzate al progetto e alla relazione tecnica. La procedura per il calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento da dichiarare nell’attestato deve fare riferimento a norme tecniche, in particolare ai metodi elaborati in ambito CEN, elencati nell’allegato M, e in particolare alla norma UNI EN 832 per gli edifici residenziali e alla norma UNI EN ISO 13790 per gli altri edifici. Per gli edifici esistenti viene imposto l’obbligo della certificazione energetica al momento della vendita dell’immobile, con tre soglie temporali: a decorrere dal 1 luglio 2007 per gli edifici con superficie utile superiore ai 1000 m2, a decorrere dal 1 luglio 2008 per gli edifici con superficie utile inferiore ai 1000 m2 in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 luglio 2009 per le singole unità immobiliari. Il decreto legislativo sulle “disposizioni correttive ed integrative” rinvia la definizione delle procedure per la certificazione energetica, ma rinnova la definizione di requisiti energetici minimi cogenti. Nell’allegato C propone nuovi valori di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, operando una separazione tra valori di riferimento per gli edifici residenziali e per tutti gli altri edifici e dando tre soglie temporali (2006, 2008, 2010) di entrata in vigore di valori via via più restrittivi. Per gli edifici residenziali i valori limite dell’indice di prestazione energetica (EP) per la climatizzazione invernale

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178 sono espressi in kWh/m2 anno, mentre per tutti gli altri edifici i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sono espressi in kWh/m3 anno, dal momento che l’interpiano può essere notevolmente differente tra un edificio e l’altro. I valori limite sono espressi in funzione della zona climatica e dal rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: S è la superficie espressa in m2 che delimita verso l’esterno il volume riscaldato V; V è il volume lordo espresso in m3 delle parti dell’edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Anche per i valori limite delle trasmittanze termiche vengono introdotte tre soglie temporali (2006, 2008, 2010). Va sottolineata la particolare ristrettezza dei valori limite di trasmittanza termica delle coperture indicati per le zone climatiche A e B a partire dal 2008: la motivazione è dovuta al fatto che le coperture sono la superficie dell’involucro maggiormente esposta alla radiazione solare estiva, per cui un isolamento elevato migliora le condizioni di comfort all’ultimo piano abitabile (viene però trascurato il ruolo della massa: anche la presenza di elementi costruttivi a elevata inerzia termica nelle coperture rappresenterebbe un efficace misura di protezione dalla radiazione solare estiva, soprattutto nel sud d’Italia). Nell’allegato I vengono definite le modalità di verifica in regime transitorio. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti (ristrutturazione integrale dell’involucro o demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con superficie utile superiore ai 1000 m2 o ampliamento superiore al 20%), occorre procedere alla verifica che la prestazione energetica effettuata per la climatizzazione invernale risulti inferiore ai valori limite e alla verifica che la trasmittanza termica delle chiusure non superi di oltre il 30% i valori limite. Nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro all’infuori dei casi previsti al punto precedente, è sufficiente procedere alla verifica che la trasmittanza termica delle chiusure non superi i valori limite. Per tutti i casi, qualora il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell’edificio e la sua superficie utile sia inferiore a 0,18, possono essere verificate solamente le trasmittanze termiche limite, omettendo il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria. Per tutti gli edifici, il valore di trasmittanza delle partizioni interne orizzontali e verticali (tra edifici o tra unità immobiliari confinanti) deve essere inferiore a 0,8 W/m2K. Tale verifica deve essere effettuata limitatamente alle zone climatiche C, D, E e F nei casi di: divisori verticali ed orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti; e nei casi di strutture opache che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di

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179 impianto di riscaldamento. Per tutti gli edifici si richiede la verifica dell’assenza di condensa superficiale e interstiziale.Tale verifica appare particolarmente importante dal momento che l’obiettivo è quello di realizzare edifici performanti, la cui prestazione potrebbe però venire meno nel tempo per problemi legati alla presenza di umidità in opera che potrebbe deteriorare i materiali. La questione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva viene affrontata senza una verifica specifica dei fabbisogni, ma tramite l’imposizione, sia nel caso di edifici di nuova costruzione, sia nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, di alcune “buone pratiche”. Viene richiesto di valutare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate al fine di ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare; di favorire, attraverso la distribuzione degli spazi, la ventilazione naturale oppure, laddove la ventilazione naturale non sia efficace, di prevedere sistemi di ventilazione meccanica; di verificare, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2 che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate sia superiore a 230 kg/m2. Per quest’ultimo punto viene specificato che gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. Questa precisazione è una implicita ammissione che l’obiettivo da ottenere è il contenimento delle oscillazioni di temperatura (calcolabile, in prima analisi, tramite i parametri di attenuazione e sfasamento, secondo le procedure della EN 13786). Oltretutto valori significativi di attenuazione e sfasamento sono “auspicabili” non solo nelle località segnalate, ma in generale in tutte le costruzioni, ai fini del comfort termico (i più recenti strumenti di certificazione energetico-ambientale, come il Protocollo di Itaca, ne prevedono la verifica, dando anche dei range di riferimento ben precisi). Il decreto impone, infine, i limiti di trasmittanza termica dei componenti opachi e finestrati di involucro di un edificio in relazione alla zona climatica; ed i limiti dell’indice di prestazione energetica di un edificio in base alla zona climatica e al rapporto superficie/volume. Nelle tabelle 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, vengono riportati i valori limite di riferimento del D.Lgs. 311/2006.

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Tabella 4.1.1 – Valori limite della trasmittanza termica delle STRUTTURE OPACHE VERTICALI

Zona Climatica Dall’1 gennaio 2006 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2008 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2010 U [W/m2K] A 0.85 0.72 0.62 B 0.64 0.54 0.48 C 0.57 0.46 0.40 D 0.50 0.40 0.36 E 0.46 0.37 0.34 F 0.44 0.35 0.33

Tabella 4.1.2 – Valori limite della trasmittanza termica delle STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI o

INCLINATE – COPERTURE

Zona Climatica Dall’1 gennaio 2006 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2008 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2010 U [W/m2K] A 0.80 0.42 0.38 B 0.60 0.42 0.38 C 0.55 0.42 0.38 D 0.46 0.35 0.32 E 0.43 0.32 0.30 F 0.41 0.31 0.29

Tabella 4.1.3 – Valori limite della trasmittanza termica delle STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI o

INCLINATE – PAVIMENTI VERSO LOCALI NON RISCALDATI o VERSO L’ESTERNO Zona Climatica Dall’1 gennaio 2006

U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2008 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2010 U [W/m2K] A 0.80 0.42 0.38 B 0.60 0.42 0.38 C 0.55 0.42 0.38 D 0.46 0.35 0.32 E 0.43 0.32 0.30 F 0.41 0.31 0.29

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Tabella 4.1.4 – Valori limite della trasmittanza termica delle CHIUSURE TRASPARENTI

Zona Climatica Dall’1 gennaio 2006 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2008 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2010 U [W/m2K] A 5.5 5.0 4.6 B 4.0 3.6 3.0 C 3.3 3.0 2.6 D 3.1 2.8 2.4 E 2.8 2.4 2.2 F 2.4 2.2 2.0

Tabella 4.1.5 – Valori limite della trasmittanza termica dei VETRI

Zona Climatica Dall’1 gennaio 2006 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2008 U [W/m2K] Dall’1 gennaio 2010 U [W/m2K] A 5.5 5.0 4.6 B 4.0 3.6 3.0 C 3.3 3.0 2.6 D 3.1 2.8 2.4 E 2.8 2.4 2.2 F 2.4 2.2 2.0

Tabella 4.1.6 – Valori limite per l’indice di prestazione energetica applicabili dal 1 gennaio 2010 per la

climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell’edificio (EP) espresso in kWh/m2 anno. EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E 1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Zona Climatica A B C D E F Rapporto di forma dell’edificio S/V Fino a 600 GG a 601 GG a 900 GG a 901 GG a 1400 GG a 1401 GG a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG ≤ 0.2 8.5 8.5 12.8 12.8 21.3 21.3 34 34 46.8 46.8 ≥ 0.9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116

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Tabella 4.1.7 – Valori limite per l’indice di prestazione energetica espresso in kWh/m3 anno applicabili

dal 1 gennaio 2010. TUTTI GLI ALTRI EDIFICI

Zona Climatica A B C D E F Rapporto di forma dell’edificio S/V Fino a 600 GG a 601 GG a 900 GG a 901 GG a 1400 GG a 1401 GG a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG ≤ 0.2 2 2 3.6 3.6 6 6 9.6 9.6 12.7 12.7 14.5≥≥ 0.9 8.2 8.2 12.8 12.8 17.3 17.3 22.5 22.5 31 31

D.M. 7/4/2008 “Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”.

Il testo del decreto riporta correzioni e integrazioni al D.M. 19 febbraio 2007 già parzialmente corretto dal D.M. 26 ottobre 2007 nel quale si stabilisce la detrazione fiscale Irpef per una quota pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi che permettono risparmi del fabbisogno di energia primaria. Nel D.M. 7/4/2008 gli interventi presi in considerazione sono:

• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008;

• interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008;

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183 • interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per

usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nonché, di

impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Nell’articolo 2 sono definiti i soggetti ammessi alla detrazione, che sono:

• le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

• soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Vengono poi elencate negli articoli successivi le spese per le quali è prevista la detrazione; gli adempimenti che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono eseguire, definizioni ed indicazioni sull’attestato di certificazione e di qualificazione energetica. Nelle tabelle 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, sono riportati i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.

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Tabella 4.1.8 –. EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E 1, esclusi collegi, conventi, case di pena e

caserme valori applicabili dal 01.01.2008 fino al 31.12.2009

Zona Climatica A B C D E F Rapporto di forma dell’edificio S/V Fino a 600 GG a 601 GG a 900 GG a 901 GG a 1400 GG a 1401 GG a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG ≤ 0.2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8 ≥ 0.9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116

Tabella 4.1.9 –. TUTTI GLI ALTRI EDIFICI valori applicabili dal 01.01.2008 fino al 31.12.2009 Zona Climatica A B C D E F Rapporto di forma dell’edificio S/V Fino a 600 GG a 601 GG a 900 GG a 901 GG a 1400 GG a 1401 GG a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG ≤ 0.2 2 2 3,6 3,6 6 6 9,6 9,6 12,7 12,7 14.5≥≥ 0.9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,5 31 31

Tabella 4.1.10 –. EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E 1, esclusi collegi, conventi, case di pena

e caserme valori applicabili dall’1.1.2010

Zona Climatica A B C D E F Rapporto di forma dell’edificio S/V Fino a 600 GG a 601 GG a 900 GG a 901 GG a 1400 GG a 1401 GG a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG ≤ 0.2 7,7 7,7 11,5 11,5 19,2 19,2 27,5 27,5 37,9 37,9 ≥ 0.9 32,4 32,4 43,2 43,2 61,2 61,2 71,3 71,3 94,0 94,0

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Tabella 4.1.11 –. TUTTI GLI ALTRI EDIFICI valori applicabili dall’1.1.2010 Zona Climatica A B C D E F Rapporto di forma dell’edificio S/V Fino a 600 GG a 601 GG a 900 GG a 901 GG a 1400 GG a 1401 GG a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG ≤ 0.2 1,8 1,8 3,2 3,2 5,4 5,4 7,7 7,7 10,3 10,3 14.5≥≥ 0.9 7,4 7,4 11,5 11,5 15,6 15,6 18,3 18,3 25,1 25,1

Nell’allegato G viene illustrato un metodo di calcolo semplificato per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.

--- o ---

Aspetti illuminotecnici

Per gli edifici scolastici le normative di riferimento per quanto riguarda gli aspetti illuminotecnici sono: la legge 5/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative

all’edilizia scolastica”; la UNI EN 12464 e la UNI 10840 ”Locali scolastici – criteri per l’illuminazione artificiale e naturale”.

D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.

L’illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei locali della scuola deve essere tale da assicurare agli alunni il massimo confort visivo, pertanto deve avere i seguenti requisiti:

• livello di illuminazione adeguato; • equilibrio delle luminanze;

• protezione dai fenomeni di abbagliamento;

• prevalenza della componente diretta su quella diffusa soprattutto nel caso di illuminazione artificiale.

I valori minimi dei livelli di illuminamento naturale ed artificiale sono:

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186 sulle lavagne e sui cartelloni 300 lux

sul piano di lavoro negli spazi di lezione, studio, lettura 200 lux negli spazi per riunioni, per ginnastica 1 100 lux

nei corridoi, scale, servizi, spogliatoi 2 100 lux

Particolare cura deve essere posta per evitare fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto facendo in modo che nel campo visuale abituale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori medi. Allo scopo di assicurare l’economica realizzazione dei livelli di illuminamento prescritti precedentemente e contemporaneamente le esigenze derivanti dalla protezione dall’irraggiamento solare, è opportuno che il fattore medio di luce, definito come il rapporto tra lilluminamento medio dell’ambiente chiuso e l’illuminamento che si avrebbe, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, su una superficie orizzontale esposta all’aperto in modo da ricevere luce dall’intera volta celeste, senza irraggiamento diretto del sole, risulti uguale ai seguenti valori:

• ambienti ad uso didattico (aule di lezione, studio, lettura, laboratori) ηηm = 0.03

• palestre, mense ηηm = 0.02

• uffici, spazi per la distribuzione, scale, servizi igienici ηηm = 0.01

Per quanto riguarda l’illuminazione artificiale i minimi valori richiesti debbono essere ottenuti con opportuni apparecchi di illuminazione completi di lampade o tubi fluorescenti, che dovranno essere compresi, come parte integrante, nell’impianto elettrico.

Norme UNI

La UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 1:posti di lavoro in

interni”. specifica i requisiti illuminotecnici per i posti di lavoro in interni, che

corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva, introducendo i principali parametri che caratterizzano l’ambiente luminoso:

1 Misurato su un piano ideale posto a 0.60 m dal pavimento 2 Misurato su un piano ideale posto a 1.00 m dal pavimento

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187 • distribuzione delle luminanze;

• illuminamento; • abbagliamento; • direzione della luce;

• resa dei colori e colore apparente della luce; • sfarfallamento;

• luce diurna.

In particolare sono riportate delle tabelle in cui sono indicati per i vari ambienti di lavoro i valori medi di illuminamento (Em), il valore limite dell’indice di abbagliamento

(UGRL), la resa cromatica delle lampade da installare (Da).

Nella UNI 10840 vengono specificati i criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale delle aule e di altri locali scolastici, in modo da garantire le condizioni generali per il benessere e la sicurezza degli studenti e degli altri utenti della scuola. Nella tabella 4.1.12 vengono riportati i seguenti valori minimi per le scuole elementari.

Tabella 4.1.12 – Requisiti illuminotecnici dei locali scolastici Tipo di interno Em UGRL Da

Aule scolastiche 300 19 80

Lavagna 500 19 80

Tavolo per dimostrazioni 500 19 80 Aule di pratica della musica 300 19 80 Laboratori di informatica 300 19 80

Ingressi 200 22 80

Zone di circolazione, corridoi 100 25 80 Sale comuni per gli studenti 200 22 80

Sale professori 300 19 80

Biblioteca: scaffali 200 19 80 Biblioteca: zone di lettura 500 19 80

Palestre 300 22 80

Mensa 200 22 80

Cucina 500 22 80

Bagni 100 25 80

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188 La norma UNI 10840 “Locali scolastici – Criteri generali per l’illuminazione artificiale e

naturale”, specifica i criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale delle aule

e di altri locali scolastici, in modo da garantire le condizioni generali per il benessere e la sicurezza degli studenti e degli altri utenti della scuola. Vengono indicati i requisiti di illuminazione per interni: illuminamento medio mantenuto (Em), i valori

limite dell’indice di abbagliamento (UGRL), indici minimi di resa del colore (Ra); le

prescrizioni per l’illuminazione naturale riguardano i valori del fattore medio di luce diurna (m).

--- o --- Aspetti acustici

La legislazione nazionale di riferimento è la Legge n° 447 del 26/10/1995 “Legge

quadro sull’inquinamento acustico”; il D.P.C.M 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; Il D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; e infine le leggi della Regione Toscana L.R. n° 89

“Norme in materia di inquinamento acustico” del 1/12/1998 e L.R. n°67 del 29/11/2004 “Modifiche alla Legge Regionale 1/12/1998 n° 89”.

Legge n° 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

La legge quadro sull’inquinamento acustico definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e sostituisce il precedente documento di riferimento D.P.C.M. 1/3/1991 ”Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente

esterno”. Trattandosi di una legge quadro, in essa vengono fissati i principi generali e

l’emanazione di leggi, decreti, regolamenti di attuazione è affidata ad altri organi dello stato ed agli enti locali. In questa legge vengono introdotte le definizioni di: inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti di rumore fisse e mobili, valori limite di emissione e immissione, valori di attenzione e qualità. Viene inoltre individuata la figura del “tecnico operante”: una figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di

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189 controllo. Negli articoli 3, 4, 5, 6, vengono indicate le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispettivamente.

• Allo Stato spettano l’individuazione dei valori limite e di qualità, la compilazione delle normativa tecnica, l’indirizzo ed il coordinamento delle funzioni amministrative e alcuni compiti di pianificazione.

• Alle Regioni spettano compiti di disciplina territoriale: devono definire, tramite legge, i criteri in base ai quali i Comuni dovranno procedere alla classificazione acustica del proprio territorio; devono definire le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie; devono definire le procedure per la predisposizione e l’adozione dei piani di risanamento acustico da parte dei Comuni; provvedere all’organizzazione dei servizi di controllo e pianificazione, ed infine devono definire le priorità, in base alle richieste pervenute, e predisporre un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico.

• Alle province spetta il compito delle funzioni di controllo e di vigilanza, avvalendosi delle strutture pelle agenzie regionali per l’ambiente (ARPA).

• Ai Comuni spettano compiti operativi e di pianificazione territoriale (classificazione acustica del territorio in zone per l’applicazione dei valori di qualità, piani di risanamento acustici), di controllo preventivo e di monitoraggio (sulle emissioni sonore prodotte da traffico veicolare e da sorgenti fisse). Per i Comuni con una popolazione superiore a cinquantamila abitanti è obbligatorio compilare una relazione “biennale sullo stato acustico”.

D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Questa legge attuativa della 447/1995 fissa i limiti di rumore generati dalle sorgenti sonore. Tale norma disciplina i valori limite di emissione e di immissione ed i valori di attenzione e qualità, definiti dalla legge quadro, secondo una serie di tabelle che si rifanno alla classificazione acustica del territorio comunale.

D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici degli edifici”

Il D.P.C.M. 5/12/97 classifica le costruzioni in base alla loro destinazione d’uso e definisce i livelli prestazionali degli edifici e dei loro componenti in opera, i requisiti acustici delle sorgenti sonore all’interno degli ambienti ed i livelli di rumorosità da esse indotti oltre ai parametri descrittivi delle prestazioni e le metodologie di misura.

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190 Nella classificazione degli spazi abitativi proposta dal Decreto non vengono contemplati gli edifici a destinazione mista e i polifunzionali. Per quanto riguarda i parametri descrittivi degli elementi di edificio (potere fonoisolante apparente, isolamento acustico standardizzato di facciata, livello di rumore di calpestio normalizzato), anche se definiti nel testo del Decreto con riferimento ad alcune norme della serie ISO 140 relative a misure in laboratorio, i valori relativi ai requisiti passivi devono intendersi “rilevati in opera”. Inoltre, pur citando nel titolo solo i requisiti passivi degli edifici, in realtà il Decreto prende in considerazione anche le sorgenti sonore all’interno dei medesimi, nei confronti delle quali applica il dettato della Direttiva Comunitaria 89/106 indicando valori di livelli sonori all’interno degli edifici legati alle esigenze di qualità della vita.

I parametri introdotti dal D.P.C.M. 5/12/1997 sono:

• indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'w, riferito ad elementi di

separazione tra due distinte unità immobiliari, sia verticali (partizioni), sia orizzontali (solai);

• Indice di valutazione dell’isolamento acustico in facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione D2m,nT,w, deve essere accertato indipendentemente dagli

spazi su cui si affacciano le finestre di un ambiente (fronte strada o cortile interno; • Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato

rispetto all’assorbimento acustico L'n,w indotto negli ambienti sottostanti, qualora

siano effettivamente destinati al soggiorno di persone;

• Livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo LAs max (es.

ascensori, bagni, ecc.);

• Livello equivalente di pressione sonora prodotta da impianti tecnologici a funzionamento continuo LA eq, impianti di riscaldamento, condizionamento, ecc.

Nel Decreto gli ambienti abitativi vengono classificati nelle seguenti categorie: • categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

• categoria B: edifici adibiti a uffici e assimilabili;

• categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; • categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili; • categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

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191 • categoria F: edifici adibiti ad attività ricettive o di culto o assimilabili;

• categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Per ognuna delle categorie sopra elencate vengono riportati (Tabella 4.1.13) nel Decreto i valori limite dei requisiti acustici passivi:

Tabella 4.1.13 – Valori limite dei requisiti acustici passivi

Parametri Categoria dell’edificio R'w D2m,nT,w L'n,w A 50 40 63 B 50 42 55 C 50 40 63 D 50 45 58 E 50 48 55 F 50 42 55 G 55 42 55

I valori di R'w e D2m,nT,w sono da intendersi come valori minimi consentiti; i valori di

L'n,w sono da intendersi come i valori massimi consentiti. Per quanto riguarda la

rumorosità prodotta dagli impianti a funzionamento continuo e discontinuo i valori limite, che non devono essere superati sono rispettivamente:

Las max < 35 dB LA eq < 25 dB

L.R. n°89 1/12/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e L.R. n°67 del 29/11/2004 “Modifiche alla Legge Regionale1/12/1998 n°89”

Il recepimento delle leggi sull’inquinamento acustico è avvenuto nella Regione Toscana con la legge regionale n°89 poi modificata con la L.R. n°67, in cui sono riportate le norme per la difesa dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l’esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativi stabiliti.

Figura

Tabella 4.1.1  – Valori limite della trasmittanza termica delle STRUTTURE OPACHE VERTICALI
Tabella 4.1.6  – Valori limite per l’indice di prestazione energetica applicabili dal 1 gennaio 2010 per la
Tabella 4.1.7  – Valori limite per l’indice di prestazione energetica espresso in kWh/m 3  anno applicabili
Tabella 4.1.8  –. EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E   1 , esclusi collegi, conventi, case di pena e
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