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NOTA INTRODUTTIVA

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Academic year: 2021

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NOTA INTRODUTTIVA

alla legge 14 gennaio 2013, n. 5

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

La G.U. 29 gennaio 2013, n. 24 pubblica il testo della legge 14 gennaio 2013, n. 5, con la quale è stata autorizzata l’adesione della Repubblica alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004. La legge introduce inoltre norme di adeguamento all’ordinamento interno.

L’Italia non aveva firmato (nel termine del 17 gennaio 2007) la Convenzione, sicchè il mezzo per esprimere il consenso a obbligarsi era l’adesione, per molti aspetti non più procrastinabile, segnatamente dopo la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, in esito al ricorso promosso dalla Germania contro lo Stato italiano per le condanne relative al risarcimento per i crimini nazifascisti in Italia.

La sentenza è pubblicata (con le correlate pronunce dei giudici nazionali) nel volume “Casi e materiali di diritto penale militare”, 2013, in corso di distribuzione agli uffici giudiziari militari.

E’ qui riprodotto ( link ) il testo della traduzione non ufficiale in lingua italiana, tratto dalla Gazzetta ufficiale.

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2 E’ di particolare interesse la disciplina di esclusione dell’immunità (parte terza della Convenzione) : operazioni commerciali, contratti di lavoro, proprietà intellettuale e industriale, esercizio di navi per scopi commerciali. L’insussistenza dell’immunità è prevista in relazione al giudizio per un’azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell’integrità fisica di una persona, dovuti a un atto o a una omissione attribuibile allo Stato di appartenenza del soggetto agente, presente nel territorio straniero al momento del fatto (art. 12). Tale esclusione, nota come tort exception, presenta difficoltà interpretative relativamente all’attività delle forze armate all’estero in tempo di pace o di guerra.

Dal punto di vista sistematico (e anche con riferimento all’affinità con la ratio dell’art. 16, comma 2) risulta più consistente la tesi dell’eccezione a fronte della contraria opinione che fa leva sui lavori preparatori.

Costituisce dato rilevante la dichiarazione interpretativa, resa in sede di ratifica della Convenzione, da parte di Svezia e Norvegia, intesa ad escludere l’applicazione delle norme pattizie alle attività delle forze armate, anche in caso di conflitto armato.

Per converso, secondo la dichiarazione interpretativa della Svizzera, la Convenzione, attenta agli sviluppi del diritto internazionale, non dovrebbe essere di ostacolo alle azioni risarcitorie per gravi violazioni dei diritti umani non commesse nello Stato del foro.

Sul piano procedurale l’art. 3 della legge 5/2013 (la quale è in vigore dal 30 gennaio scorso, a differenza della Convenzione, non ancora efficace per mancanza del numero minimo di parti contraenti) rafforza il disposto dell’art.94, par. 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, secondo il quale ciascun membro delle N.U. si impegna a conformarsi alla decisione della Corte internazionale di giustizia (CIG) in ogni controversia di cui esso sia parte.

Quando la CIG, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice

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3 davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva (d’ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione) il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.

Possono essere impugnate per revocazione le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della CIG. Ai casi di revocazione previsti dall’art. 395 del codice di procedura civile si aggiunge pertanto la revocazione per difetto di giurisdizione civile.

E’ di tutta evidenza che tali disposizioni procedurali investono in pieno il problema delle sentenze nazionali italiane per i crimini nazifascisti, oggetto degli apporti documentali inseriti nel volume

“Casi e materiali di diritto penale militare”.

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