Che cosa è “diritto” ?
Alla ricerca di una definizione
Partendo dal dizionario
Due accezioni
• 1) - complesso di norme sulle quali si fondano i rapporti tra i membri di una comunità o si
definiscono quelli fra comunità estranee
• 2)- scienza che ha per oggetto lo studio delle norme giuridiche
• 3) – facoltà, tutelata dalla legge, di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi
Una prima partizione
• Il diritto in senso “oggettivo”
(- il complesso di regole della condotta;
- la scienza che studia il predetto sistema di regole)
•
Il diritto in senso “soggettivo”( - le varie forme delle pretese dei soggetti; i diritti soggettivi)
Il diritto “in senso soggettivo”
• Una definizione approssimativa:
la pretesa di un soggetto, contemplata da
una norma del diritto oggettivo, che la
riconosce e la tutela nei confronti di
altri soggetti e dei pubblici poteri
Il diritto, anzi i diritti del soggetto : una partizione fondamentale
• Le libertà (i diritti di)
(- prevalenza dell’aspetto “negativo”;
- pretese al libero svolgersi di proprie facoltà, senza costrizioni
(es.: libertà personale, libertà di circolazione: artt. 13 e 14 Cost.)
Una partizione fondamentale : segue
• Gli altri diritti
- prevalenza dell’aspetto “positivo”
- pretesa a determinati beni, servizi,
prestazioni
Gli altri diritti : segue
Alcune tipologie:
a) I diritti sociali (e l’art. 3 Cost.)
I diritti a prestazioni positive dello Stato e dei
pubblici poteri (es.: diritto allo studio; il diritto all’assistenza sanitaria)
b) I diritti politici
I diritti alla partecipazione alla vita politica ed alla formazione delle decisioni pubbliche (es.: il diritto di voto)
- I diritti dei soggetti e le forme di stato : rinvio
- Le altre “forme” delle pretese dei soggetti : le cd situazioni
giuridiche soggettive (rinvio)
Il diritto in senso oggettivo
• Un complesso di regole della condotta …la cui funzione è disciplinare la
convivenza, favorire regolarità, rendere prevedibile e certo lo svolgersi delle
relazioni umane e le soluzioni dei conflitti, sottrarre parzialmente l’uomo all’incertezza del futuro
Le regole della condotta
• Le regole morali e/o religiose
• le regole sociali
• le regole giuridiche
I caratteri differenziali delle norme giuridiche
• Esteriorità (solo per le norme giuridiche?)
• Coercibilità e sanzione
(sulla previsione di una conseguenza sfavorevole)
• Bilateralità o plurilateralità (e i
doveri ? E i diritti assoluti ?)
segue
• Effettività
Può essere requisito di giuridicità la mancata media osservanza ?
• Generalità ed astrattezza
la ripetibilità e l’impersonalità
Dalla norma giuridica all’ordinamento giuridico
• Le norme giuridiche sono soltanto quelle che lo stesso ordinamento giuridico riconosce come tali
• L’ordinamento giuridico come “insieme di norme giuridiche” che organizzano una società o un
corpo sociale in vista del perseguimento dei fini del medesimo corpo sociale
La pluralità degli ordinamenti giuridici
• La pluralità degli insiemi di norme in cui siamo immersi (es.: cittadini italiani,
cittadini europei, fedeli di una religione, appartenenti ad una società sportiva etc.)
• La questione dei rapporti fra gli ordinamenti giuridici
Le possibili relazioni fra un ordinamento ed altro ordinamento separato
• 1) l’ordinamento riconosce l’ordinamento separato come tale (altro da sé);
• 2) l’ordinamento riconosce l’ordinamento diverso come soggetto di diritto ;
• 3) l’ordinamento ignora il diverso ordinamento