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REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

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(1)

Nota. Il testo base riporta il Regolamento vigente, il testo da correggere è barrato, mentre le integrazioni proposte sono sottolineate

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI

IMPRENDITORI

Proposte di modifica

24 NOVEMBRE 2004

21 dicembre 2000

15 dicembre 2004

(2)

Il Regolamento vigente è stato approvato dalla Giunta dell’Associazione il 23 maggio 1988, aggiornato dalla Giunta stessa il 6 luglio 1993.

Modificato dall’Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2000.

Modificato dalla Giunta del 15 dicembre 2004

(3)

INDICE

TITOLO I PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Pag. 5

Art. 2 - Scopi “ 5

Art. 3 - Attività “ 5

Art. 4 - Codice etico e Carta dei valori “ 6

TITOLO II SECONDO– COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l’appartenenza Pag. 7

Art. 5.1 - Soci ordinari “ 7

Art. 105.2 Soci simpatizzanti “ 7

Art. 6 – Requisiti per l’appartenenza

Art. 7 6– Modalità di ammissione “ 8

Art. 7 - Quota di adesione “ 8

Art. 8 – Cessazione dell’appartenenza al Gruppo “ 8

Art. 9 – Sanzioni

TITOLO III TERZO– ORGANI

Art. 11 9 – Elencazione Pag. 10

Sezione I – ASSEMBLEA

Art. 12 10– Assemblea Convocazione e validità “ 10 Art. 13 11– Compiti dell’Assemblea Attribuzioni “ 10 Art. 14 – Convocazione e validità dell’Assemblea

Art. 12 – Modalità di votazione “ 12

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 13– Consiglio Direttivo Composizione “ 12 Art. 1914 – Modalità di candidatura alla carica di Consigliere “ 13 Art. 15 – Norme per l’elezione del Consiglio “ 13 Art. 20 16– Convocazione e validità del Consiglio Direttivo “ 14 delle riunioni

Art. 21 17 – Funzioni del Consiglio Direttivo Attribuzioni “ 14

Art. 18 - Dimissioni e decadenza “ 16

Art. 15 19– Commissione elettorale e di Verifica dei poteri “ 16 Art. 16 20 – Il Presidente: elezione e durata in carica Modalità “ 17 di elezione e durata in carica del Presidente

Art. 17 21– Funzioni del Presidente “ 18

Art. 22 – Vice Presidenti “ 19

Art. 23 – Cons iglieri Incaricati

Art. 24 23– Disposizioni generali sulle cariche e “ 19 sui sistemi di votazione e incompatibilità

Art. 25 – Limiti al cumulo di cariche – Incompatibilità

(4)

TITOLO IV QUARTO– GESTIONE

Art. 26 24– Segreteria “ 21

Art. 27 25– Tesoreria/Bilancio Rendiconto “ 21

TITOLO V QUINTO– DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo Pag. 22 Art. 27 – Modifiche del Regolamento “

Art. 28 – Controversie “ 22

Art. 29 28– Rinvio allo Statuto dell’Associazione e controversie “ 22

Disposizioni transitorie “ 23

(5)

TITOLO PRIMO I

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Nell’ambito dell’Associazione Industriale Lombarda (Assolombarda) e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall’articolo 43 dello Statuto dell’Associazione..

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori , previsto dall’art 43 dello Statuto di Assolombarda.

Il Gruppo Esso aderisce al Comitato Regionale agli organismi regionali e nazionali del Gruppo Giovani Imprenditori della Lombardia e al Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 2 – Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Assolombarda, in conformità con le disposizioni dello stesso e d’intesa con gli organi della stessa persegue i seguenti ha come scopi:

- promuovere e sviluppare, nella formazione culturale dei Giovani Imprenditori, la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell’impresa e dell’imprenditore;

− approfondire la conoscenza degli aspetti economici delle problematiche economiche, politiche, sociali, politici tecniche ed azie ndali dell’attività dell’impresa, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;

−promuovere e stimolare, nella formazione culturale dei Giovani Imprenditori, lo spirito associativo, la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale della libera iniziativa d’impresa;

− promuovere accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d’impresa nella società civile;

− stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione e dell’Organizzazione Regionale, Nazionale dei Giovani Imprend itori e negli organismi interni ed esterni al Sistema confederale;

− esprimere le esigenze dei soci negli organismi interni ed esterni al Sistema confederale.

− sensibilizzare i vertici della Società, delle Istituzioni, della politica, della cultura sulle rifo rme necessarie allo sviluppo del Paese.

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all’articolo precedente ed in particolare, al fine di realizzare gli scopi definiti nell’art. 2 dello Statuto, e in armonia con gli indirizzi dell’Associazione:

(6)

- organizza convegni, incontri, dibattiti, ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell’associato;

− promuove lo studio, la ricerca, il dibattito e iniziative di informazione e formazione culturale sui problemi sociali, politici, economici e tecnici dell’impresa nell’ambito locale, nazionale ed internazionale;

− promuove sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Assolombarda e del Sistema confederale da parte dei Giovani Imprenditori dell’Associazione e ne favorisce l’inserimento nei vari organi statutari; e il loro coinvolgimento nelle attività stesse;

- istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l’approfondimento di singole problematiche;

- propaganda i valori dell’azione imprenditoriale nel mondo della scuola, dell’Università e della società civile;

- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell’Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

−designa rappresentanti dei Giovani Imprenditori negli organi di Assolombarda, negli organismi del Sistema confederale e, ove occorra, in organismi esterni;_

?favorisce i contatti tra Gruppi territoriali di Giovani Imprenditori del Sistema nazionale ed internazionale;

−- cura lo sviluppo di rapporti con il mondo della formazione, con le istituzioni scolastiche e con altri gruppi e associazioni con analoghe finalità.

L’attività del Gruppo è ispirata ai principi della meritocrazia, della rotazione delle cariche e della partecipazione attiva alla vita associativa. Allo scopo si attiverà affinchè nel conferimento delle cariche siano premiati l’impegno, la bontà delle idee e la capacità di proposta e venga evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti imprenditoriali e personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori di Assolombarda si impegnano ad ispirare le proprie azioni ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

A tale scopo si adotta il Codice etico di Confindustria al quale si fa rinvio.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all’interno della propria componente organizzativa, attraverso l’adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l’appartenenza all’Associazione.

(7)

TITOLO II – SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l’appartenenza

L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Art. 5.1 – Soci ordinari

Possono far parte del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombardagli imprenditori, le cui aziende siano iscritte all’Associazione, che abbiano un’eta compresa tra i 18 e i 40 anni.:

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

−imprenditori;

?

- i figli di degli imprenditori o soci di imprese associate, purchè siano partecipi o a conoscenza che partecipino in forma diretta o indiretta all’dell’attività aziendale dell’impresa;

?

- dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all’Associazione ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell’azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall’interessato. o responsabili che rivestano ruoli e mansioni globali nell’impresa.

L’esercizio dei diritti di socio è subordinato al pagamento della quota annuale di adesione al Gruppo, ove prevista.

Art. 10 5.2 – Soci simpatizzanti

Il Consiglio Direttivo del Gruppo ha facoltà di approvare con decisione inappellabile l’iscrizione al Gruppo, in qualità di ”soci simpatizzanti”, di persone non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 5.1 del presente Regolamento.

I “soci simpatizzanti” possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono essere chiamati a ricoprire cariche all’interno del Gruppo o in rappresentanza del Gruppodi esso.

Spetta al Consiglio Direttivo emanare la normativa che regola il rapporto tra il Gruppo ed i “soci simpatizzanti”.

Ove prevista,Ll’appartenenza a questo titolo è subordinata al pagamento di una quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea del Gruppo.

Art. 6 – Requisiti per l’appartenenza

L’appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori ha carattere personale.

Possono essere ammessi al Gruppo Giovani coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e 40 anni.

Devono aver ottenuto il preventivo parere favorevole dell’impresa cui appartengono, la quale deve essere iscritta ad Assolombarda o far parte delle Associazioni collegate alla stessa.

L’esercizio dei diritti di socio è subordinato al pagamento della quota annuale di adesione al Gruppo, salvo quanto previsto dal II e IV comma dell’art. 16 e dal I comma dell’art. 24.

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Art. 7 6 – Modalità di ammissione

La Sulla domanda di ammissione al Gruppo, redatta su apposito modulo, e rivolta al Presidente del Gruppo stesso, deve essere sottoscritta dal richiedente delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all’articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, il richiedente l’associazione ordinaria può ricorrere ai Probiviri dell’Associazione.

E’ necessaria, per tutti coloro i quali non siano legali rappresentanti, una dichiarazione su carta intestata dell’impresa, firmata dal legale rappresentante, che deleghi il candidato alla rappresentanza dell’impresa stessa nel Gruppo.

La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Regolamento e dello Statuto dell’Associazione, di consenso al trattamento dei dati personali e di accettazione della clausola compromissoria che prevede la risoluzione delle controversie associative a norma dell’art. 28 del presente Regolamento.

Sull’ammissione al Gruppo delibera il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva alla domanda di iscrizione, previa verifica dei requisiti di cui all’art.

5. La deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei presenti ed è insindacabile.

Il rapporto associativo decorre dalla data in cui la deliberazione di ammissione viene assunta. è comunicata al richiedente.

La quota di adesione deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Quota di adesione

E’ facoltà del Gruppo istituire quote di adesione che saranno amministrate da Assolombarda secondo quanto previsto dall’art. 49 comma I lett. c) dello Statuto dell’Associazione.

L’eventuale quota annuale deve essere ve rsata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell’importo è deliberata di anno in anno dall’Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione dell’appartenenza al Gruppo L’appartenenza al Gruppo cessa:

− al compimento del 40° quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potranno essere assunte nuove cariche in rappresentanza del Gruppo; Tuttavia, qualora un iscritto, al compimento del 40° anno di età, ricopra cariche elettive resterà associato e resterà in carica fino alla scadenza del ma ndato;

− per dimissioni;

−- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’articolo 5.1;appartenenza al Gruppo.

− per inadempienza nel pagamento delle quote associative, ove previste;

− per espulsione ratificata dai Probiviri dell’Associazione su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in grave contrasto

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con lo Statuto dell’Associazione, con il presente Regolamento, o con le indicazioni del con il Codice etico e la Carta dei Valori di Confindustria, o da cause d’indegnità connessa connesse al compimento di reati di particolare gravità;.

Art. 9 – Sanzioni

I soci del Gruppo che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dallo Statuto dell’Associazione, dal presente Regolamento o dal Codice etico sono passibili delle seguenti sanzioni:

a)richiamo scritto, per le inadempienze di lieve entità;

b)decadenza dalle cariche associative o dagli incarichi esterni ricoperti;

c)sospensione dall’elettorato attivo o passivo;

d)sospensione del diritto alle prestazioni dell’Associazione;

e)espulsione dall’Associazione.

Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo del Gruppo con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previa contestazione scritta dell’addebito contenente l’invito al socio a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni.

Contro le sanzioni è ammesso ricorso ai Probiviri, privo di efficacia sospensiva, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Per l’applicazione delle sanzioni per violazioni del Codice etico da parte di coloro che ricoprono cariche associative nel Gruppo, o lo rappresentano in enti, è competente il Collegio dei probiviri a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Associazione.

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TITOLO III TERZO ORGANI

Art. 11 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- i Vice Presidenti.

Sezione I – ASSEMBLEA

Art. 1210 -– Assemblea Convocazione e validità

L’All’Assemblea è costituita da possono partecipare tutti gli iscritti al Gruppo.

L’Assemblea ed è presieduta dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro la fine del mese di marzo, ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l’ordine del giorno.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni o, in caso di urgenza, di almeno dieci giorni, mediante comunicazione scritta – anche via fax o via posta elettronica – contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. Nella riunione in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno trenta giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 11 – Compiti dell’AssembleaAttribuzioni L’Spetta all’Assemblea:

a)approvare le linee programmatiche elaborate dal Consiglio Direttivo;

b)eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del quale determina, nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, il numero dei membri;

c)approvare il rendiconto economico;

d)determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote di adesione, ove previste;

e)deliberare le eventuali modifiche del Regolamento;

f)decidere l’eventuale proposta di scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli Organi direttivi dell’Associazione;

g)deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame.

elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

-elegge il Presidente;

-approva le linee programmatiche elaborate dal Consiglio Direttivo;

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-determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale di adesione;

-ratifica l’operato dei delegati del Gruppo nelle altre componenti del Sistema;

-approva il Regolamento e le sue modificazioni e delibera sull’eventuale scioglimento del Gruppo.

Art. 14 – Convocazione e validità dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro la fine del mese di febbraio.

L’Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente e deve essere convocata quando almeno due terzi dei me mbri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne facciano richiesta al Presidente, specificando l’ordine del giorno. In questi casi il Presidente è tenuto, entro dieci giorni, a convocare l’Assemblea per una data entro i venti giorni successivi.

Con le stesse percentuali può essere richiesto l’inserimento di ulteriori argomenti all’ordine del giorno delle Assemblee.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, al domicilio dichiarato di ogni socio almeno venti giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, dieci giorni prima, e contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Quando l’Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche, l’avviso di convocazione deve contenere le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun socio ha diritto a un voto. In Assemblea le deleghe non sono valide.

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore può esprimere al massimo sei preferenze, o un numero correlativamente ridotto qualora venga ridotto il numero dei Consiglieri, ai sensi dell’art. 19 comma V del presente Regolamento.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

Le elezioni a cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei presenti.

L’elezione del Presidente del Gruppo è deliberata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due cand idati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le modificazioni del Regolamento devono essere approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

L’efficacia di tale deliberazione è subordinata alla ratifica da parte della Giunta dell’Associazione.

Lo scioglimento del Gruppo deve essere deliberato con una maggioranza di

almeno due terzi degli iscritti al Gruppo. L’efficacia di tale deliberazione è subordinata all’approvazione da parte della Giunta e alla ratifica da parte dell’Assemblea dell’Associazione.

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Art. 12 – Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei presenti, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 comma VI per l’elezione del Presidente.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Le elezioni a cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei presenti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Consiglio Direttivo Art. 13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 11 membri, compresi i Vice Presidenti, eletti dall’Assemblea, fatto salvo quanto previsto all’art. 19, comma V, 14. comma VI ,ed è eletto dall’Assemblea e fatta salva la possibilità, in via del tutto eventuale, di aumentare il numero complessivo fino ad un massimo di 16.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Un’ulteriore rielezione per un ulteriore mandato potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

Non sono rieleggibili a membri del Consiglio Direttivo coloro che, avendo ricoperto la carica nel biennio mandato precedente, non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone di volta in volta invitate dal Presidente su temi specifici attinenti all’ordine del giorno.

Il Consigliere che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o a metà delle riunioni di ogni semestre di carica, viene considerato dimissiona rio e decade dall’incarico, salvo i casi di comprovata forza ma ggiore.

In caso di cessazione dall’incarico di un proprio membro, il Consiglio Direttivo provvede, entro 30 giorni, alla sua sostituzione mediante cooptazione con un Membro dell’Assemblea su proposta del Presidente.

Le eventuali dimissioni di membri del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio e i suoi membri sono rieleggibili per non più di un ulteriore bie nnio.

Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare l’Assemblea nei trenta giorni successivi.

(13)

Art. 19 14 – Modalità di candidatura alla carica di Consigliere

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno sei mesi di anzianità alla data dell’Assemblea e in regola con il versamento della quota di adesione, ove prevista.

Contestualmente alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo la Commissione Elettorale di cui al successivo art. 19 invita i soci a presentare la propria candidatura.

La candidatura deve pervenire per iscritto – anche via fax o via posta elettronica accettata - alla Segreteria del Gruppo almeno venti dieci giorni prima della data dell’Assemblea; la Segreteria ne rilascerà la ricevuta datata.

I nominativi dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5.1 saranno resi noti, anche per via telematica, a tut ti i soci del Gruppo.

La Commissione elettorale controllerà, prima dello svolgimento dell’Assemblea, ovvero in corso di Assemblea nell’ipotesi di cui al successivo comma, i requisiti di validità delle candidature.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature. Ove ciò non accada, l’Assemblea procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute per l’elezione di un numero di Consiglieri non inferiore a sei, provvedendo correlativamente a ridurre il numero dei Consiglieri stessi.

Se il numero delle candidature valide fosse inferiore al numero dei Cons iglieri da eleggere, il numero di questi sarà correlativamente ridotto, sempre in modo da aversi un Consiglio composto da un numero dispari di Consiglieri, salvo che l’Assemblea deliberi di riconvocarsi, per l’elezione dell’intero Consiglio o per la sua integrazione, entro il termine di due mesi.

La candidatura per l’elezione a membro del Consiglio Direttivo, è limitata, per la stessa impresa, ad un solo rappresentante.

In caso di due o più candidature da parte della stessa impresa, sarà ritenuta valida quella pervenuta alla Segreteria per prima in ordine di tempo.

La candidatura per l’elezione a Membro del Consiglio Direttivo è limitata ad una sola persona appartenente alla stessa impresa. In caso di due o più candidature di persone appartenenti alla stessa impresa sarà ritenuta valida quella pervenuta in Segreteria per prima in ordine di tempo.

In ogni caso le candidature dovranno essere sempre in numero superiore ai posti da ricoprire.

Art. 15 – Norme per l’elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all’Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o di nominativi non compresi nella lista, eventualmente integrata ai sensi del comma VI del precedente articolo, vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano d’età.

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Art. 20 16 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivodelle riunioni Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno sei volte l’anno, mediante avviso scritto – anche via fax o via posta elettronica accettata – recante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contene nte l’ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto non è delegabile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo richiedano per iscritto almeno sei Consiglieri, indicando i temi da trattare e le motivazioni della richiesta; in questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio senza ritardo.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso deve essere inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Ogni Consigliere può esprimere un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

Le elezioni a cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, nelle delibere palesi, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 21 17 - Funzioni del Consiglio Direttivo Attribuzioni Il Spetta al Consiglio Direttivo:

a)attuare le direttive generali e le linee programmatiche approvate dall’Assemblea del Gruppo;

b)promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;

c)nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo;

d)designare e revocare i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell’Associazione, negli organi regionali e nazionali dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni, su proposta del Presidente d’intesa con i Vice Presidenti;

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e)istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;

f)nominare fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l’approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente d’intesa con i Vice Presidenti;

g)deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all’art. 5;

h)prendere atto delle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;

i)deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell’Associazione ;

l)nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all’art. 19, su proposta del Presidente d’intesa con i Vice Presidenti;

m)nominare il Tesoriere, su proposta del Presidente d’intesa con i Vice Presidenti;

?n)determinare, su proposta del Presidente, il componente della Giunta dell’Associazione da scegliersi fra i Vice Presidenti;

o)redigere, attraverso il Tesoriere, il rendiconto annuale di gestione sul quale informa il Gruppo durante l’Assemblea;

p)definisce definire l’eventuale la quota di adesione sociale da proporre in Assemblea per la delibera e decidere sulle modalità ed i tempi di pagamento.

- - elegge su proposta del Presidente, i Vice Presidenti;

− attua le direttive e le linee programmatiche del Gruppo;

−- promuove ogni iniziativa e adotta i provvedimenti opportuni per realizzare gli scopi del Gruppo nel rispetto dello Statuto dell’Associazione, del presente Regolamento e delle direttive dell’Assemblea;

?- assegna incarichi operativi a Consiglieri o a soci;

−- istituisce commissioni per lo studio di particolari temi organizzativi, economici, sociali, sindacali e politici di interesse generale;

?- delibera sulle domande di iscrizione al Gruppo;

−- dichiara la cessazione dell’appartenenza al Gruppo dei soci e la revoca dei loro eventuali incarichi in seguito al venir meno dei requisiti di appartenenza al Gruppo;

−- delibera, nei confronti degli appartenenti al Gruppo, le sanzioni previste dall’art.

9 del presente Regolamento, quando non sia applicabile l’ultimo comma dello stesso articolo;

−- designa i delegati al Consiglio Nazionale ed al Comitato Regionale, no nché i propri rappresentanti in seno a organizzazioni interne ed esterne al Sistema confederale;

−- deferisce ai Probiviri, per violazione del Codice etico, coloro che ricoprano cariche nel Sistema associativo o rappresentino l’Associazione o il Gruppo in organismi esterni;

−- rimanda alla Commissione di cui all’art. 28 eventuali controversie di carattere associativo insorte fra soci del Gruppo.

(16)

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventua li dimissioni dei Consiglieri e dei Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

Se nel corso del mandato un membro del Consiglio Direttivo cessa dall’incarico per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede, entro trenta giorni, alla sua sostituzione mediante cooptazione con un membro dell’Assemblea.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea per il rinnovo del Cons iglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 15 19 - Commissione elettorale e di Verifica dei Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci ordinari che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente d’intesa con i Vice Presidenti, almeno due mesi prima della data dell’Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d’età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;

- verificare il diritto di voto degli iscritti;

- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;

- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell’Associazione.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione elettorale e di Verifica dei Poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo in occasione del rinnovo delle cariche del Gruppo almeno tre mesi prima della convocazione dell’Assemblea; dell’avvenuta nomina viene data comunicazione per iscritto a tutti i soci.

La Commissione è composta da tre soci effettivi, che abbiano maturato una significativa esperienza associativa sia in termini di anni di iscrizione che di partecipazione alla vita del Gruppo territoriale; si preferiranno i soci privi dei requisiti di eleggibilità.

Coloro i quali, pur avendo i requisiti di eleggibilità, entrano a far parte della Commissione non saranno eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere.

La Commissione ha i seguenti compiti:

−incontrare i soci votanti del Gruppo per ascoltare indicazioni in merito alla designazione dei candidati alla Presidenza del Gruppo da proporre all’Assemblea;

−ricevere le candidature dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo;

−accertare i requisiti di eleggibilità dei candidati;

(17)

−verificare il diritto di voto dei soci votanti;

−sovrintendere lo svolgimento delle elezioni;

−provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

I Membri della Commissione rimangono in carica fino a designazione della Commissione successiva.

Sezione III – PRESIDENZA

Art. 16 20– Il Presidente: elezione e durata in carica Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo che abbia già completato almeno un mandato nel Consiglio Direttivo del Gruppo alla data dell’Assemblea, che non abbia compiuto il 40°anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell’azienda di appartenenza, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo programma.

Entro i dieci giorni precedenti l’Assemblea, la Segreteria comunicherà a tutti gli iscritti, anche per via telematica, i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto.

Secondo quanto previsto dall’art. 37, comma V, dello Statuto dell’Associazione, il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto, tenendo conto degli astenuti e anche delle schede bianche. Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato.

La durata della carica è inderogabile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano per appartenenza al Gruppo.

Il Presidente, eletto dall’Assemblea, dura in carica un biennio ed è rieleggibile per non più di un ulteriore biennio.

Ai fini della sua elezione la Commissione elettorale e di Verifica dei Poteri, esperita in via riservata la più ampia consultazione dei soci in regola a norma dell’art.

6 del presente Regolamento nonché in regola con il pagamento dei contributi associativi da parte dell’impresa di appartenenza, sottopone una o più indicazioni, sulle quali l’Assemblea esprimerà il suo voto.

La Commissione sottoporrà all’Assemblea i nomi dei candidati che abbiano ricevuto consensi da almeno il quindici per cento dei soci.

Possono candidarsi alla Presidenza i soci che siano in regola a norma di quanto previsto al II comma del presente articolo, appartengano ad imprese iscritte

(18)

all’Associazione nazionale di categoria competente per comparto merceologico, siano iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda da almeno un anno e alla data della Assemblea che deve procedere all’elezione non abbiano compiuto i trentotto anni di età.

Art. 17 21 – Funzioni del Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

− sovrintende all’andamento del Gruppo;

- rappresenta il Gruppo all’interno del Sis tema confederale nonché le esigenze dello stesso nelle sedi esterne secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti associativi e secondo le deliberazioni dei competenti Organi dell’Associazione;

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;

- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell’Associazione, ai sensi dell’art. 30 ultimo comma dello Statuto;

− propone al Consiglio Direttivo la nomina dei quattro Vice Presidenti, da scegliersi nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso, nonché il nominativo del Vice Presidente che entrerà a far parte della Giunta dell’Associazione;

− propone al Consiglio Direttivo, d’intesa con i Vice Presidenti, la nomina degli eventuali Consiglieri Incaricati, del Tesoriere, della Commissione Elettorale e Verifica Poteri, dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell’Associazione, negli organi regionali e nazionali dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori nonché in organismi esterni;

− convoca e presiede l’Assemblea e ne esegue le delibere;

− convoca e presiede il Consiglio Direttivo di cui coordina l’azione e verifica l’attuazione delle sue deliberazioni;

- predispone la relazione sull’attività del Gruppo da presentare all’Assemblea annuale;

− può delegare di volta in volta, nello svolgimento delle sue funzioni, uno dei Vice Presidenti.

−- ha facoltà di invitare al Consiglio Direttivo, qualora non ne facciano già parte, gli appartenenti al Gruppo che siano membri degli organismi ufficiali regionali o nazionali dei Giovani Imprenditori;

−- ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Past President;

−- ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Responsabili di progetto o gli Associati che siano delegati alle commissioni nazionali o al Consiglio Regionale;

−- - fa parte di diritto del Comitato Regionale e del Consiglio Nazionale .

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano per appartenenza al Gruppo.

In caso di impedimento dei Vicepresidenti protratto nel tempo, il Presidente ha comunque facoltà di attribuire deleghe suppletive ad altri membri del Cons iglio.

(19)

Art. 22 – Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero massimo di quattro, sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo. ; Il Vice Presidente più anziano per appartenenza al Gruppo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

- sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo;

- provvedono in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, agli adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente.

I Vice Presidenti, in numero massimo di quattro, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, su proposta del Presidente e con compiti definiti.

I Vicepresidenti Essi durano in carica un biennio mandato e sono rieleggibili per non più di un ulteriore bie nnio consecutivo ; cessano al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

La carica di Vice Presidente cessa al termine del mandato del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, precedenti alla sua naturale scadenza, i Vice Presidenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 23 – Consiglieri incaricati

Il Presidente può nominare, fra i membri del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri incaricati per l’approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.

Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 24 23 – Disposizioni generali sulle cariche e sui sistemi di votazione e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l’attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l’assegnazione di rimborsi spesa strettamente nei limiti delle risorse di pertinenza di cui all’art. 25, comma I, del presente Regolamento.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi del Gruppo valgono le norme e gli obblighi previsti in materia di situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, di cui alla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell’ambito dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a mantenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull’andamento di tale attività.

Sono elettori, ed eleggibili alla carica di Consigliere, i soci che siano in regola a norma dell’art. 6 del presente Regolamento nonché in regola con il pagamento dei contributi associativi da parte dell’impresa di appartenenza e abbiano maturato un’anzianità di almeno sei mesi di appartenenza al Gruppo.

(20)

La candidatura alla carica di Consigliere non è cumulabile con la candidatura alla carica di Presidente del Gruppo.

Le possibilità di rielezione alle cariche di Presidente e di Consigliere del Gruppo sono indipendenti tra loro.

Ai fini della validità delle riunioni non si tiene conto di chi si assenta dopo l’inizio dei lavori che, in caso di votazioni, dovrà restituire le schede.

Art. 25 – Limiti al cumulo di cariche – Incompatibilità

La carica di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda non è cumulabile con quella di Presidente del Consiglio Regionale.

Laddove si determini la sovrapposizione di cariche, l’interessato potrà optare per il mantenimento di una di esse entro il termine di quindici giorni. In difetto di esercizio dell’opzione, egli decade dalla carica di Presidente del Gruppo.

(21)

TITOLO IV QUARTO GESTIONE

Art. 26 24– Segreteria

Il Gruppo si avvale di una propria Segreteria inserita nella struttura organizzativa dell’Associazione.

Art. 27 25 Tesoreria/BilancioRendiconto

Le quote di adesione associative e i fondi di pertinenza del Gruppo sono amministrati amministrate da Assolombarda secondo quanto previsto dall’art. 49 comma I lett. c) dello Statuto dell’Associazione. con gestione separata, nel rispetto delle disposizioni deliberate dai competenti organi del Gruppo, e sono inclusi nel bilancio di Assolombarda con separata evidenza.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito su proposta del Presidente d’intesa con i Vice Presidenti, sovraintende alla gestione dei fondi costituiti dalle quote di adesione e provvede alla redazione del rendiconto annuale di gestione da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea del Gruppo.

Il Tesoriere dura in carica un mandato ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

(22)

TITOLO V – QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 – Scioglimento del Gruppo

L’eventuale proposta di scioglimento del Gruppo deve essere deliberata dall’Assemblea del Gruppo con le modalità previste dall’articolo 11 lettera f), e dal comma IV dell’articolo 12 e secondo quanto disciplinato dagli artt. 19 lett. o) e 24 comma IV lett. w) dello Statuto dell’Associazione.

Art. 27 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall’Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal comma IV dell’articolo 12 e secondo quanto previsto dall’art. 14, comma II, dello Statuto dell’Associazione.

Art. 28 - Controversie

In caso di controversie di carattere associativo fra soci del Gruppo sarà attivata una procedura di conciliazione affidata ad una Commissione composta dal Presidente dell’Associazione e dagli ultimi due passati Presidenti del Gruppo, i quali esprimeranno congiuntamente i propri pareri o proposte rivolte al superamento della controversia.

Qualora la conciliazione non sia raggiunta, la questione sarà sottoposta dalla Commissione stessa al Collegio dei Probiviri dell’Associazione, i quali risolveranno la controversia pronunciando un lodo arbitrale libero, senza formalità di procedura, ma dopo aver dato agli interessati la possibilità di esporre le loro ragioni e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Per qualsiasi ricorso:

-di candidati in sede elettorale;

-di soci contro i provvedimenti sanzionatori deliberati dal Consiglio Direttivo del Gruppo;

-di aspirante socio, contro il rifiuto della domanda di ammissione

è competente in prima istanza il Collegio dei Probiviri dell’Associazione.

Le pronunce dei Probiviri dell’Associazione sono impugnabili con ricorso ai Probiviri confederali.

Art. 29 28 - Rinvio allo Statuto dell’Associazione e controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Assolombarda dell’Associazione e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori..

Sulle eventuali controversie nell’interpretazione e nell’applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell’Associazione.

(23)

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2000 15 dicembre 2004, data della sua approvazione da parte della Giunta dell’Associazione.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini della rieleggibilità nella medesima carica si tiene conto del periodo in cui la carica è stata ricoperta prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.

In fase di prima applicazione l’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori si tiene ent ro il mese di aprile.

La durata del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo in carica è prorogata fino all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo nell’anno 2001.

In fase di prima applicazione, al fine di procedere al rinno vo delle cariche del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda nell’anno precedente a quello del rinnovo delle cariche del Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria, la durata del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo eletti nell’Assemblea del Gruppo del marzo 2005 sarà di due anni e potranno candidarsi per la stessa carica il President e ed i Consiglieri che abbiano svo lto al massimo un mandato.

Il mandato triennale decorrerà dal successivo rinnovo nel marzo 2007. In tale occasio ne, per il principio della rotazione delle cariche, non potranno candidarsi, per la stessa carica, il Presidente uscente nonché i Consiglieri uscenti che abbiano completato il secondo mandato consecutivo.

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