COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PROVINCIA DI PISTOIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Ordinanza n° 38 in data 01/08/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU AMBO I LATI CON RIMOZIONE
FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CAVOUR ALL'ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Visto il Decreto Sindacale n. 39 del 31/12/2019, del Sindaco del Comune di BUGGIANO, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del Servizio Associato di Polizia Municipale Valdinievole Ovest; tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;
Vista la richiesta avanzata in data 30/07/2020 dalla Ditta IMPRESA ML MASI SRL con sede in LAMPORECCHIO (PT) via Casaccia n. 19, P.I. 00999410475, quale ditta esecutrice dei lavori di allacciamento alla rete idrica per conto di ACQUE SPA, con la quale richiede l'emissione di apposita ordinanza per modifica temporanea della viabilità e della sosta al fine di eseguire lavori di collegamento alla nuova condotta idrica proveniente da via Don Minzoni;
Vista l'Autorizzazione rilasciata dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Chiesina Uzzanese n. 11901 in data 20/12/2019;
Ritenuta accoglibile l'istanza di cui in premessa onde regolamentare il traffico veicolare come sopra richiesto al fine di garantire la realizzazione, in sicurezza, delle operazioni necessarie alla migliore esecuzione dei lavori;
Considerate le dimensioni e le caratteristiche della strada in questione;
Valutata la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e di garantire nel contempo la circolazione dei veicoli;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 e 109;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.
5 del 01/02/2013;
Dato Atto che non si rilevano effetti diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e i relativi articoli del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del N.C.d.S.”;
O R D I N A
l'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA su ambo i lati con rimozione forzata e IL SENSO UNICO ALTERNATO regolamentato da moviere e/o impianto semaforico, dalle ore 00:00 del 05 Agosto fino alle ore 23:59 del 07 Agosto 2020, e comunque fino al termine dei lavori, nella via Cavour all'altezza dell'intersezione con la via Don Minzoni, nel tratto interessato dai lavori.
E' fatto obbligo alla ditta IMPRESAML MASI SRL :
1. di apporre sul luogo tutta la segnaletica di cantiere prevista dagli art. 30-43 del DPR 16.12.1992 N.
495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, conformemente al vigente nuovo Codice della Strada, ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
2. di garantire sempre il corretto funzionamento dell'impianto semaforico eventualmente installato, e dei dispositivi di illuminazione e rifrangenti previsti per rendere visibili i cantieri nelle ore notturne qualora interessate dai lavori;
3. di delimitare in condizioni di assoluta sicurezza il cantiere in modo da evitare pericoli a veicoli e pedoni, recintando lo scavo al termine della giornata lavorativa;
4. di apporre, almeno QUARANTOTTO (48) ore prima dell'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4/lett. F, richiamato dall'art. 7, comma 1, del nuovo Codice della Strada, i segnali stradali riproducenti sul posto i contenuti della presente ordinanza;
5. di apporre adeguata segnaletica che preavvisi l'utenza della presente modifica della circolazione stradale, indicando i percorsi alternativi.
6. i lavori dovranno proseguire creando il minor intralcio possibile ai residenti ed ai cittadini avanzando i lavori in modo da creare il minor disagio possibile.
Al termine dei lavori, la ditta IMPRESA ML MASI SRL dovrà ripristinare il regolare traffico veicolare in situazione di assoluta sicurezza.
La ditta IMPRESA ML MASI SRL, solleverà il Comune da danni a persone e cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero provenire da terzi in conseguenza della presente modifica della circolazione stradale o di altri accadimenti connessi all'esecuzione dei lavori oggetto della presente ordinanza.
Copia del presente provvedimento verrà trasmesso via mail al seguente indirizzo [email protected] e/o [email protected] per gli adempimenti di competenza.
Responsabile del Impresa: MASI Gianfranco – Cell. 335/7054197;
Referente Impresa: CECCHI Luca – Cell. 345/5554627.
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate al controllo ed al rispetto della presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti nei termini di legge.
Ai sensi della L.241/90 il Responsabile del procedimento è il Dott. Claudio MINIATI, e-mail: [email protected] – Tel. 0572/418029 3294878841.
Dato Atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Polizia Municipale attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, allegato al presente provvedimento.
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO, a norma dell’art.3, c.4 della Legge 7 agosto, n. 241:
- Gerarchico, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) gg., in relazione al disposto dell’art.37, c.3 del D.Lgs. n.285/1992, e con la procedura di cui all’art.74 del D.P.R.
n.485/1992;
- Amministrativo. al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) gg., ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, ovvero, IN ALTERNATIVA, Straordinario, al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) gg. ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971.
Per gli adempimenti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, la presente Ordinanza viene trasmessa al/alla:
- Settore Lavori Pubblici e Ambiente X
- Albo Pretorio X
- Settore Polizia Municipale X
- Settore Urbanistica
- Ditta /Associazione / Richiedente X
- Servizio Trasporto Pubblico Locale - Pronto Intervento 118
- Comando Vigili del Fuoco - 112
- 113
Chiesina Uzzanese, 01/08/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Dott. MINIATI CLAUDIO
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PROVINCIA DI PISTOIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Ordinanza n° 38 in data 01/08/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU AMBO I LATI CON RIMOZIONE
FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CAVOUR ALL'ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Visto il Decreto Sindacale n. 39 del 31/12/2019, del Sindaco del Comune di BUGGIANO, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del Servizio Associato di Polizia Municipale Valdinievole Ovest; tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;
Vista la richiesta avanzata in data 30/07/2020 dalla Ditta IMPRESA ML MASI SRL con sede in LAMPORECCHIO (PT) via Casaccia n. 19, P.I. 00999410475, quale ditta esecutrice dei lavori di allacciamento alla rete idrica per conto di ACQUE SPA, con la quale richiede l'emissione di apposita ordinanza per modifica temporanea della viabilità e della sosta al fine di eseguire lavori di collegamento alla nuova condotta idrica proveniente da via Don Minzoni;
Vista l'Autorizzazione rilasciata dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Chiesina Uzzanese n. 11901 in data 20/12/2019;
Ritenuta accoglibile l'istanza di cui in premessa onde regolamentare il traffico veicolare come sopra richiesto al fine di garantire la realizzazione, in sicurezza, delle operazioni necessarie alla migliore esecuzione dei lavori;
Considerate le dimensioni e le caratteristiche della strada in questione;
Valutata la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e di garantire nel contempo la circolazione dei veicoli;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 e 109;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.
5 del 01/02/2013;
Dato Atto che non si rilevano effetti diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e i relativi articoli del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del N.C.d.S.”;
O R D I N A
l'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA su ambo i lati con rimozione forzata e IL SENSO UNICO ALTERNATO regolamentato da moviere e/o impianto semaforico, dalle ore 00:00 del 05 Agosto fino alle ore 23:59 del 07 Agosto 2020, e comunque fino al termine dei lavori, nella via Cavour all'altezza dell'intersezione con la via Don Minzoni, nel tratto interessato dai lavori.
E' fatto obbligo alla ditta IMPRESAML MASI SRL :
1. di apporre sul luogo tutta la segnaletica di cantiere prevista dagli art. 30-43 del DPR 16.12.1992 N.
495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, conformemente al vigente nuovo Codice della Strada, ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
2. di garantire sempre il corretto funzionamento dell'impianto semaforico eventualmente installato, e dei dispositivi di illuminazione e rifrangenti previsti per rendere visibili i cantieri nelle ore notturne qualora interessate dai lavori;
3. di delimitare in condizioni di assoluta sicurezza il cantiere in modo da evitare pericoli a veicoli e pedoni, recintando lo scavo al termine della giornata lavorativa;
4. di apporre, almeno QUARANTOTTO (48) ore prima dell'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4/lett. F, richiamato dall'art. 7, comma 1, del nuovo Codice della Strada, i segnali stradali riproducenti sul posto i contenuti della presente ordinanza;
5. di apporre adeguata segnaletica che preavvisi l'utenza della presente modifica della circolazione stradale, indicando i percorsi alternativi.
6. i lavori dovranno proseguire creando il minor intralcio possibile ai residenti ed ai cittadini avanzando i lavori in modo da creare il minor disagio possibile.
Al termine dei lavori, la ditta IMPRESA ML MASI SRL dovrà ripristinare il regolare traffico veicolare in situazione di assoluta sicurezza.
La ditta IMPRESA ML MASI SRL, solleverà il Comune da danni a persone e cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero provenire da terzi in conseguenza della presente modifica della circolazione stradale o di altri accadimenti connessi all'esecuzione dei lavori oggetto della presente ordinanza.
Copia del presente provvedimento verrà trasmesso via mail al seguente indirizzo [email protected] e/o [email protected] per gli adempimenti di competenza.
Responsabile del Impresa: MASI Gianfranco – Cell. 335/7054197;
Referente Impresa: CECCHI Luca – Cell. 345/5554627.
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate al controllo ed al rispetto della presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti nei termini di legge.
Ai sensi della L.241/90 il Responsabile del procedimento è il Dott. Claudio MINIATI, e-mail: [email protected] – Tel. 0572/418029 3294878841.
Dato Atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Polizia Municipale attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, allegato al presente provvedimento.
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO, a norma dell’art.3, c.4 della Legge 7 agosto, n. 241:
- Gerarchico, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) gg., in relazione al disposto dell’art.37, c.3 del D.Lgs. n.285/1992, e con la procedura di cui all’art.74 del D.P.R.
n.485/1992;
- Amministrativo. al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) gg., ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, ovvero, IN ALTERNATIVA, Straordinario, al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) gg. ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971.
Per gli adempimenti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, la presente Ordinanza viene trasmessa al/alla:
- Settore Lavori Pubblici e Ambiente X
- Albo Pretorio X
- Settore Polizia Municipale X
- Settore Urbanistica
- Ditta /Associazione / Richiedente X
- Servizio Trasporto Pubblico Locale - Pronto Intervento 118
- Comando Vigili del Fuoco - 112
- 113
Chiesina Uzzanese, 01/08/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Dott. MINIATI CLAUDIO