S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
La determinazione del reddito degli enti religiosi
Rag. Isabella Mainini
GLI ENTI RELIGIOSI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO:
IMPLICAZIONI GIURIDICHE E FISCALI
TUIR – soggetti passivi
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono equiparati agli enti non commerciali, rientrando pertanto tra i soggetti che l’art.
73 lettera c) comma 1 del TUIR definisce enti pubblici e privati diversi dalle società,
nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato,
che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali
TUIR – determinazione del reddito
il reddito degli enti religiosi, così come quello degli enti non commerciali, si determina in modo analogo a quanto avviene per le persone
fisiche, in applicazione del disposto dell’art. 8 TUIR
di fatti il reddito complessivo è determinato quale sommatoria dei singoli redditi
effettivamente posseduti
ai sensi dell’art. 143 TUIR (ex art.108) concorrono alla formazione del reddito complessivo i seguenti redditi
Redditi fondiari Terreni quadro RA
Fabbricati quadro RB Redditi di capitale Erogati da residenti
quadro RL
Partecipazione in società quadro RH
Di fonte estera quadro RM
Redditi diversi Di natura non finanziaria quadro RL
Plusvalenze ed altri redditi di natura finanziaria
quadro RT
Redditi di impresa
Contabilità forfettaria (L.398/91) - semplificata quadro RG
Contabilità ordinaria quadro RF
Non concorrono alla formazione del reddito
I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (es.
offerte, collette, liberalità, iscrizioni a corsi di catechesi)
I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
I redditi esenti da imposta
I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (es. interessi bancari, interessi sui titoli di Stato)
i redditi fiscalmente rilevanti per l’ente religioso, così come per l’ente non commerciale, sono tassati ovunque prodotti e indipendentemente dall’esistenza del fine di lucro e dalla loro destinazione.
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, avendo fine di religione o di culto, sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione e perciò beneficiano della riduzione al 50% dell’aliquota IRES. Tale agevolazione non compete agli enti ecclesiastici non riconosciuti civilmente
.
Redditi trattati nelle successive relazioni
I redditi di impresa e relativa tassazione: verranno analizzati nella successiva relazione sulla DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
I redditi fondiari e relativa tassazione: verranno analizzati nella successiva relazione sulla GESTIONE DEGLI IMMOBILI E LA RELATIVA FISCALITA’
Redditi di capitale
Gli enti religiosi non vivono esclusivamente di oblazioni, ma anche se ciò non fosse, questo, non impedirebbe la presenza di entrate frutto di investimenti finanziari i quali, pur non essendo annoverabili all’interno del Patrimonio Stabile dell’Ente concorrono alla formazione del reddito del medesimo.
Per gli enti religiosi, come in generale per gli enti non commerciali, gli interessi su conti correnti bancari o postali e su titoli di stato sono tassati a titolo d’imposta e non hanno quindi rilevanza ai fini della dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui l’Ente eserciti attività commerciale
Redditi di capitale (ART. 44 TUIR)
a) gli interessi ed altri proventi di mutui, depositi e conti correnti,
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, dei certificati di massa,
c) le rendite perpetue e prestazioni annue perpetue,
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o altra garanzia,
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES, f) gli utili da associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, g) i proventi derivanti da capitali in gestione di masse patrimoniali,
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, g-ter) i proventi derivanti da operazioni di prestito titoli;
g-quater) i redditi compresi nei capitali rivenienti da contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione;
h) i redditi derivanti dagli altri interessi non compensativi ed ogni altro provento derivante dall’impiego di capitali, a condizione che sia in misura definita, determinato o determinabile fin dall’origine.
tipologia di redditi di capitale
Per redditi di capitale così come indicati all’art. 78 delle ISTRUZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA approvato dalla CEI (54^assemblea generale – anno 2005)
“ … si intendono gli interessi da depositi e conti correnti, da titoli di Stato, da obbligazioni ed i redditi da partecipazione in società, con l’esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta od a imposta sostitutiva. Pertanto l’Ente che ha come redditi di capitale soltanto quelli esenti o soggetti a ritenuta d’imposta (ad es.
conti correnti bancari, titoli di Stato etc.) non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi”
tassazione
i Redditi di capitale percepiti da Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 5% del loro ammontare a norma dell’art.4 comma 1 lettera q) del D.Lgs.344/2003, ancorché gli stessi siano successivamente destinati a specifici fini di culto, assistenza e/o beneficenza, analogo trattamento fiscale è riservato:
• agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate
• ai proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto, di fonte estera,
• fanno eccezione gli utili provenienti da società od enti residenti in un Paese a fiscalità privilegiata, in questo caso gli stessi dovranno essere assoggettati integralmente all’IRES (si vedano la risoluzione 11 luglio 2005, n. 85/E e la circolare n.
26/E del 2004)
Redditi di capitale percepiti da Enti Ecclesiastici senza riconoscimento Concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
Per tutti i redditi di capitale soggetti a tassazione e pertanto a dichiarazione annuale, si rammenta che la tassazione dei medesimi è effettuata sulla base del principio di cassa senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi sostenuti per la loro produzione.
Sono esenti dall’imposta di bollo le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento di quote e contributi e più precisamente: atti, documenti,
istanze, contratti nonché copie anche se conformi di estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni a vario titolo.
Redditi diversi
I redditi diversi sono quelli tassativamente individuati nell’art.67 TUIR, sono considerati redditi diversi,
qualora non conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali o sotto forma di redditi di capitale, i
seguenti redditi e plusvalenze derivanti da
– Plusvalenze derivanti dalla lottizzazione di terreni (lett.a comma 1)
– Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili e terreni edificabili (lett.b)
– Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (lett.c)
– Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate (lett. C-bis)
– Plusvalenze derivanti dalla cessione di altri titoli, di valute estere e di metalli preziosi (lett. C-ter)
– Redditi derivanti da contratti derivati ed a termine (lett. c- quater)
– Plusvalenze derivanti dalla cessione o chiusura di contratti produttivi di redditi di capitale (lett.c- quinques)
– Premi percepiti a seguito di vincite delle lotterie, concorsi a premi etc. (lett.d)
– Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (lett.e + art. 70 comma 1) quali i terreni affittati per uso agricolo
– Redditi degli immobili situati all’estero (lett.f + art. 70 comma 2)
– Redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, di brevetti, formule ad esclusione quelli
realizzati dall’inventore – art.53 comma 2 lett.b- (lett.g)
– Redditi derivanti dall’affitto di azienda, dall’usufrutto e sublocazione di immobili, dal noleggio di veicoli e beni mobili (lett.h)
– Plusvalenza derivante dalla cessione di azienda ricevuta a titolo gratuito (lett. H-bis + art. 58 comma 5)
– Redditi derivanti dall’obbligo di fare, non fare e permettere nell’ambito dello svolgimento di attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lett. i-l) – Indennità di trasferta e rimborsi a forfait, i premi ed i
compensi corrisposti da cori, bande,filodrammatiche e da soggetti che a qualunque titolo perseguano finalità sportive dilettantistiche, opportunamente riconosciute (lett.m)
– Plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea (lett.n + art.171 comma 1 e comma 2)
Oneri deducibili - art. 146 TUIR
dal reddito complessivo, se non hanno concorso alla determinazione del reddito d’impresa eventualmente conseguito e che concorre alla formazione del medesimo, si deducono gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10.
In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso
– Canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sugli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge
(art.10 comma 1 lett. a TUIR)
– Somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali (art. 10 comma 1 lett. f TUIR)
– le liberalità erogate a Organizzazioni Non Governative
operanti in favore del Terzo Mondo, nella misura massima del 2% del reddito complessivo (art.10 comma 1 lett.g
TUIR) non si può beneficiare di tale deduzione se si
intende chiedere per la medesima donazione la detrazione prevista dall’art. 15 comma 1 lett. I-bis TUIR
– Contributi e liberalità per il finanziamento della ricerca, a favore delle università, fondazioni universitarie etc. (art.59 comma 3 L.23.12.2000 n.388)
– L’INVIM decennale (art.3 DPR 643/1972)
oneri detraibili – art. 147 TUIR
è detraibile dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% degli oneri indicati alle lettere:
a) g) h) h-bis) i) i-bis) i-quater) e i-octies)
del comma 1 dell'articolo 15.
– gli interessi passivi e relativi oneri dipendenti da mutui agrari, nei limiti dei terreni dichiarati (art.15 comma 1 lett.a TUIR)
– le spese per la conservazione del patrimonio storico-
artistico sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro di beni vincolati ai sensi della L. n.
1989/1939; la detrazione spetta sulla somma
effettivamente rimasta a carico dell’Ente e a condizione che la stessa abbia seguito l’iter richiesto dalla
Sopraintendenza competente ai fini della conformità e congruità dei lavori eseguiti (art.15 comma 1 lett.g TUIR)
– Le erogazioni liberali a favore dello Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, comitati, fondazioni etc. istituiti dal Ministero per i beni e le attività culturali (art.15 comma 1 lett.h TUIR) nonché il costo specifico o il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente ai medesimi soggetti
– Erogazioni liberali in denaro non superiori al 2% del reddito dichiarato e destinate a enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che svolgono
esclusivamente attività nel mondo dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro o il
potenziamento di strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo
– Erogazioni liberali in denaro non superiori al 2% del reddito dichiarato e destinate a enti di primario interesse nazionale operanti nel settore musicale per i quali è prevista la
trasformazione in fondazioni di diritto privato(art.15 comma 1
– Erogazioni liberali in denaro non superiori ad euro 2.065,83 a favore di ONLUS
– Erogazioni liberali in denaro non superiori ad euro 1.291,14 versate dai soci delle società di mutuo soccorso
– le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle
popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi straordinari anche se avvenute all’estero
– Erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla Legge 383/2000 per un importo non superiore ad euro 2.065,863 – Erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed
associazioni sportive dilettantistiche per un importo non superiore ad euro 1.500,00
– Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (art.15 comma 1 lett.i-octies TUIR) di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e s.m.
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
a condizione che non siano deducibili dal reddito d’impresa che a sua volta concorre alla formazione del reddito complessivo
Attività dell’ente
Attività istituzionali – Esercizio del culto – Cura delle anime – Formazione del
clero e dei religiosi – Scopi missionari
– Catechesi
– Educazione cristiana
– Di regola non richiedono alcuna autorizzazione amministrativa
particolare – Necessitano
esclusivamente del codice fiscale
– Non danno luogo a corrispettivi ma
eventualmente solo a rimborso delle spese vive
Attività dell’ente
Attività diverse – Assistenza
– Beneficenza – Istruzione
– Educazione e cultura
– Attività commerciali
– Sono soggette ad autorizzazioni
amministrative
– Richiedono l’attribuzione della P.IVA, l’iscrizione al REA, la tenuta della
contabilità
– Presupposto è che l’attività sia gestita in maniera continuativa, con specifica
organizzazione ed a