• Non ci sono risultati.

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

RIFORMA DEGLI

AMMORTIZZATORI

SOCIALI

(2)

AMMORTIZZATORI SOCIALI:

UNIVERSALITÀ DEI DIRITTI E PROTEZIONE SOCIALE

Abbiamo ampliato e rafforzato le tutele per chi ha un lavoro e per chi non lo ha.

Per 12,4 milioni di persone ci sa- ranno nuove o maggiori prote- zioni sociali

(3)

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIGS)

È stabilito un unico massimale pari a

1.199,72 Euro. Aumentano così gli importi di oltre 200 Euro per chi ha una retribuzione fino a 2.159,48 Euro.

La CIGS viene estesa a tutti i settori e rico- nosciuta a tutte le imprese con più di 15 di- pendenti per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di

transizione), crisi aziendale e contratto di soli- darietà.

(4)

ACCORDI DI TRANSIZIONE

Le transizioni occupazionali vanno sostenute salvando i posti di lavoro. Ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può esse- re concesso un ulteriore intervento di inte-

grazione salariale straordinaria di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. I lavoratori coinvolti devono seguire un per-

corso formativo. Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50% della Cigs residua autorizzata e non fruita.

(5)

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Salvare le imprese, salvare i posti di lavo- ro: viene incentivato il ricorso ai contrat- ti di solidarietà. La riduzione media oraria passa dal 60 al 80% mentre l’aumento

della percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro passa dal 70 al 90%.

(6)

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

I Fondi di solidarietà bilaterali vengono estesi a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti. L’importo dell’assegno non può essere più basso della cassa integra-

zione. L’assegno ordinario sarà garantito per un massimo di 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da 6 a 15 settimane e fino a un massimo di 26 setti- mane per le imprese con più di 15 dipendenti.

Per le imprese con più di 15 dipendenti i Fondi as- sicureranno anche l’erogazione della CIGS.

(7)

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Non vi sono più vuoti di tutela e il cerchio si chiude: il Fon- do di integrazione salariale (Fis) viene esteso a tutti i dato- ri di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guada- gni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.

Il Fis erogherà l’assegno ordinario per una durata massima di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile, rispetti- vamente per le imprese fino a 5 dipendenti e per quelle con più di 5 dipendenti.

Scompare l’assegno straordinario.

È prevista una premialità per le piccole imprese (datori di la- voro fino a 5 dipendenti): se non utilizzano il Fis per almeno 24 mesi, con la riforma e regime (1° gennaio 2025) c’è una riduzione dell’aliquota contributiva del 40%.

(8)

TRATTAMENTI DI

INTEGRAZIONE SALARIALE E POLITICHE FORMATIVE

Protezione sociale, formazione professio- nale, partecipazione attiva. I lavoratori in Cassa integrazione straordinaria parte- cipano a processi di formazione o di ri- qualificazione, anche con i fondi inter- professionali.

(9)

CISOA

Estesa la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) anche ai lavoratori del set- tore della pesca per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa deri-

vante da misure di arresto temporaneo ob- bligatorio e non obbligatorio.

(10)

NASPI

Più tutele e garanzie per chi perde il lavoro.

Vengono alleggeriti i requisiti per avere la Naspi:

non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi ma sarà suf-

ficiente avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. Il meccanismo di décalage non opererà più dal quarto mese ma dal sesto e, in caso di percettori ultra cinquantacinquenni, dall’ottavo mese.

La Naspi viene estesa agli operai agricoli a tem- po indeterminato che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

(11)

DIS-COLL

La durata della Dis-Coll viene innalzata

da 6 mesi a 1 anno, con la garanzia di un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata (fermo restando la durata massima di 12 mesi) e il ricono- scimento del versamento contributivo ai fini pensionistici.

(12)

CONTRATTO DI ESPANSIONE PER LE IMPRESE CHE

OCCUPANO PIÙ DI 50 DIPENDENTI

Le imprese si riorganizzano e avranno bisogno di forti in- novazioni tecnologiche ma questo non deve comportare traumi sociali. Per attenuare questi effetti c’è uno strumen- to che mette insieme formazione, trattamenti di sostegno al reddito, meccanismi di prepensionamento, nuove assun- zioni: il contratto di espansione.

In una rapida evoluzione lo strumento che prima riguar- dava le imprese di maggiori dimensioni viene reso frui- bile per le imprese più piccole (che occupano almeno 50 dipendenti) e prorogato per gli anni 2022 e 2023. Si può avere un cambiamento senza traumi che guarda al futuro e lo governa.

(13)

PATTI TERRITORIALI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE

Le transizioni possono essere affrontate con i patti territoriali: imprese, sindacati, autonomie locali e terzo settore, utilizzando il programma GOL fanno fronte comune per realizzare proget- ti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale. L’obiettivo è facilitare l’inserimento lavorativo dei lavora- tori disoccupati, inoccupati e inattivi, riqualifi- care i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

(14)

POLITICHE ATTIVE

Rafforzato il connubio tra ammortizzato- ri sociali e politiche attive, specie sul pia- no delle politiche formative, anche grazie ai 5 miliardi del Piano “Garanzia di occu- pabilità dei lavoratori” (GOL) previsti nel PNRR.

(15)

POLITICHE ATTIVE PER I LAVORATORI AUTONOMI

Le misure di assistenza intensiva all’inse- rimento occupazionale del programma

GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che cessa- no in via definitiva la propria attività pro-

fessionale, al fine di migliorargli l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualifica- zione e ricollocazione, di loro interesse.

(16)

FONDI INTERPROFESSIONALI

Rafforzati anche i Fondi paritetici in-

terprofessionali. Vengono riconosciuti incentivi economici qualora realizzi-

no percorsi formativi proprio in favore

dei lavoratori in cassa integrazione.

(17)

MISURE DI SOSTEGNO

ALLA COSTITUZIONE DI

COOPERATIVE DI LAVORATORI

Per promuovere interventi diretti a sal-

vaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività im-

prenditoriali, è riconosciuto uno sgravio contributivo alle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° genna- io 2022.

(18)

OSSERVATORIO PERMANENTE

Viene creato un osservatorio paritetico permanente affinché il Ministero del La- voro possa valutare possibili revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e del- le relative aliquote di finanziamento, an-

che in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Riferimenti

Documenti correlati

Il calcolo della retribuzione persa che viene elaborato con le voci 465 e 466-RETRIBUZIONE PERSA COVID19 considererà l’importo della CIG calcolata anche se non è presente la voce

Aumenta, anche nel terzo trimestre, il ricorso alla cassa integrazione: le ore complessivamente autorizzate sono circa 6,5 milioni con un aumento, rispetto al corrispondente

recuperi, riposi, etc… (ad esempio per un periodo che và dal 1 del mese al 15 dello stesso verrà considerato un periodo di 15 giorni di sospensione). 3.8 Per il

12 settimane per tutte le integrazioni salariali COVID (CIGO, CIG in deroga e FIS), a partire dal 1° gennaio 2021, con una distinzione concernente l’arco temporale di riferimento. I

Tuttavia, anche l’obbligatorietà che volesse presumersi per i datori i quali invece risultino aderenti ad una delle associazioni che hanno sottoscritto la Convenzione, non esclude

La crescita smisurata degli ammortizzatori sociali, da quelli che integrano il reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro per un periodo più o meno lungo a quelli che

Il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, è subordinato alla comunicazione preventiva

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale in argomento all’assegno di integrazione salariale sono ammessi