• Non ci sono risultati.

D.M. 29 marzo 2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "D.M. 29 marzo 2001"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

D.M. 29 marzo 2001

(1)

Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000)

(2)

.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118.

(2) Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnico- sanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»;

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

1. Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

Stampa documenti http://entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1

1 di 3 20/12/2018 11:18

(2)

2. Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica»

sono incluse le seguenti figure professionali:

a) infermiere;

b) ostetrica/o;

c) infermiere pediatrico.

3. Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) podologo;

b) fisioterapista;

c) logopedista;

d) ortottista - assistente di oftalmologia;

e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) terapista occupazionale;

h) educatore professionale.

4. 1. Nella fattispecie: «Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

1.1 area tecnico - diagnostica:

a) tecnico audiometrista;

b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;

c) tecnico sanitario di radiologia medica;

d) tecnico di neurofisiopatologia.

1.2 area tecnico - assistenziale:

a) tecnico ortopedico;

b) tecnico audioprotesista;

c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

d) igienista dentale;

e) dietista.

Stampa documenti http://entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1

2 di 3 20/12/2018 11:18

(3)

5. Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) assistente sanitario.

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Stampa documenti http://entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1

3 di 3 20/12/2018 11:18

Riferimenti

Documenti correlati

ROMA (Università Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione Policlinico Universitario "A.. Posti provvisori disponibili per l'accesso ai corsi delle lauree triennali delle professioni

3.Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti

RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2020/2021, di concerto con il Ministero della salute, il

ART. Sono indette per l’anno 2020 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Alle predette sessioni

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’art. v), secondo cui: “a beneficio degli studenti che non riescano

(Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche) 1. L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali

Art. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in