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REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE SULLA TARATURA DEGLI AUTOVELOX - Judicium

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SULLA TARATURA DEGLI AUTOVELOX

L’autovelox appartiene alla categoria dei dispositivi di misurazione elet- tronici della velocità dei veicoli circolanti, i cui risultati sono utilizzati per l’irrogazione delle sanzioni amministrative a carico dei conducenti (decurtazio- ne del punteggio o sospensione della patente) e perfino dei proprietari dei vei- coli, se riluttanti a comunicare il nome del conducente colto in fallo (sanzione pecuniaria).

Per tali dispositivi la legislazione di settore (art. 45 C.D.S.) prevede sol- tanto una generica approvazione, da parte del competente Ministero, dei rispet- tivi prototipi (i modelli per l’appunto) e non dei singoli strumenti usati, restando escluso ogni controllo periodico, neutrale ed istituzionale; quale quello invece previsto dalla disciplina generale sulle misurazioni (R.D. n. 7088 del 1890 e re- lativo regolamento approvato con R.D. n. 242 del 1909, e successive integra- zioni e modificazioni, compreso soprattutto l’art. 2 della L. n. 273 del 1991), che ha per oggetto sia le unità di base (lunghezza e tempo) sia le unità derivate (e quindi anche la velocità, siccome funzione della lunghezza e del tempo). Ed è in ossequio a tale disciplina metrologica che (per fare qualche esempio) perfino il metro e la bilancia usati nel mercatino sono sottoposti a rigorosi indipendenti controlli (preventivi e periodici); da cui, per quanto detto, restano esenti gli strumenti misuratori destinati a rilevare la velocità degli autoveicoli, e quindi u- sati come prova esclusiva delle corrispondenti violazioni amministrative: diffor- mità di trattamento legislativo più volte denunciata in sede di opposizione alla sanzione amministrativa.

Perciò la Procura Generale presso la Suprema Corte già con requisitoria resa il 18.12.2007 (nel corso del giudizio sul ricorso n. 1985 / 2007 R.G.) chiese alla Suprema Corte di sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli at- ti alla Corte Costituzionale per verificare la compatibilità con gli artt. 3, 24, 97 e 111, 2° Cost. sia della disciplina del C.D.S., in quanto non prevede verifiche periodiche, neutrali ed istituzionali della funzionalità dei misuratori di velocità utilizzati per l’irrogazione delle sanzioni amministrative; sia della ricordata disci- plina generale sulle misurazioni, in quanto non applicabile ai misuratori della ve- locità previsti dalla specifica disciplina testé ricordata (v. all. n. 1).

La motivata sollecitazione contenuta in tale requisitoria, poi costantemen- te reiterata dalla Procura Generale in successivi giudizi, dopo essere stata re- spinta anche con il rito camerale con varie decisioni (sent. n. 13735 / 2010, sul menzionato ricorso n. 1985 / 2007 R.G.; sentt. nn. 19566 / 2009 e 249 / 2014), è stata infine accolta dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 17766 del 7.8.2014, che ha esplicitamente (v. pag. 6) preso spunto dalle pregresse richie- ste della Procura per sollevare d’ufficio la predetta questione di legittimità costi- tuzionale (v. all. n.2).

Il revirement, cui la stampa ha dato grande risalto, ha destato molte attese.

(2)

PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Roma, 18.12.2007

I l S o s t i t u t o P r o c u r a t o r e G e n e r a l e ,

e s a m i n a t i g l i a t t i t r a s m e s s i , o s s e r v a q u a n t o s e g u e .

I . P R E M E S S A

1 . Alla controversia in esame resta estranea ratione temporis la disciplina dettata dal D. lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, risalendo il deposito della sen-

1 Nell’ambito del procedimento ex art. 375 c.p.c. la <Struttura Unificata>, poi ridefinita 'Struttura Centralizzata', è stata istituita dal Primo Presidente della Suprema Corte con decreto 9.5.2005 (pubblicato in Foro it., 2005, fasc. n. 9, I, 2323), che ha statuito tra l’altro che:

«……una volta individuata, sulla base della scheda di deposito, la sezione competente, il presi- dente o, in sua vece, il consigliere più anziano, di quest’ultima designerà, sempre nell’ambito di tale struttura unificata, chi dovrà accertare, attraverso un esame preliminare del ricorso, se è possibile definirlo nelle forme previste dall’art. 375 c.p.c. ………».

A proposito del predetto procedimento cfr. Cass., Sez. I, 11.6.2005, n. 12384, la cui mas- sima così si esprime: «L'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisa- bile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 cod. proc. civ., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove la Cor- te, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazio- ne, anche ove le conclusioni del P.M. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa.»; in motivazione si precisa che: «……l'inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trat- tazione abbreviata, nel qual caso rinvia la causa alla pubblica udienza. Ove la Corte, viceversa, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata de- cisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le con- clusioni del pubblico ministero fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa.

Né può opinarsi nella soluzione detta una violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, atteso che le conclusioni del pubblico ministero debbono essere comunicate alle parti e che queste hanno facoltà di presentare memorie ed esporre difese orali, non solo ad oppo- nendum alle conclusioni, ma anche ad sustinendum, nel senso che l'assegnazione del giudizio al rito camerale sulla scorta delle conclusioni del pubblico ministero non costituisce un'ipotesi di decisione, riguardo alla quale si prospetti l'ammissibilità di sole attività difensive in contrasto, da un lato, o un affidamento in una decisione conforme, dall'altro, giacché resta ferma la libertà di convincimento del giudice» (v. loc. cit., 2322 e segg.). Nel medesimo senso Cass., Sezioni U- nite, sent. n. 21291 del 2005.

Oggetto: PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO EX ART. 375 C.P.C.

TRASMESSO DALLA ' STRUTTURA UNIFICATA ' 1 DELLA SUPREMA CORTE

R.G.: 1985/ 2007 S.C.

Ricorso N.

P.G.: 8156/ 2007

ALL. N. 1

(3)

Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (1 – 3) - Pagina 3 [di 12]

tenza impugnata ad epoca anteriore alla data (2.3.2006) della sua entrata in vigore (artt. 26 e 27 del cit. D. lgs.).

II. LE VALUTAZIONI DI LEGITTIMITÀ

2. Assume parte ricorrente che, contrariamente a quanto erroneamente pre- supposto dalla sentenza impugnata, la legge non prevede verifiche perio- diche degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità. Ma proprio la carenza di una espressa previsione legislativa 2 impone un approfondi- mento della questione.

II.1. LA DISPIPLINA APPLICABILE

3. La disciplina di settore si rinviene negli artt. 45, 6° C.D.S. 3 (cui fa rinvio an- che l’art. 4,3° del D.L. n. 121 del 2002, quale risultante dalle modifiche ed aggiunte introdotte dalla L. n. 168 del 2002, 142, 6° C.D.S. 4, 192 reg.

2 Cassazione civile, sez. I, 5 giugno 1999, n. 5542, la cui massima ufficiale così si esprime: «L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) per- dura sino a quando risulti accertata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'op- ponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispo- sitivo elettronico. Né può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell'apparec- chiatura, la assenza di una revisione periodica, necessitando all'uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all'art. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura.»; ed in motivazione: «Questa Corte di Cassazione ha più volte, e anche recentemente, affermato che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore di velocità dei veicoli dura sino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze alle- gate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione e funziona- mento del dispositivo elettronico (v. sent. n. 10347-98, n. 1489-98, n. 8896-97, n. 7667-97, n.

6338-97, n. 71-97).

Di questo principio di diritto il Pretore non ha tenuto alcun conto, dubitando dell'attendibilità della rilevazione dell'infrazione tramite apparecchiatura elettronica siccome priva quella apparecchia- tura di revisione annuale, che assume apoditticamente prescritta, ma che in realtà non risulta

debba esserlo per specifica norma.

Del resto, la mancanza di una revisione periodica di un'apparecchiatura siffatta non può ritener- si di per sé pregiudizievole di suo funzionamento corretto, necessitando all'uopo accertamenti tecnici specifici, che non possono ricondursi al fatto notorio, di cui all'art. 115, comma 2 cod.

proc. civ., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura..».

3 Art. 45, 6° C.D.S. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e control- lo ed omologazioni.

……omissis……

«6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazio- ne e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavo- ri pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di i- doneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modali- tà di omologazione e di approvazione. ».

4 Art. 142, 6° C.D.S.: «Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità so- no considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.»

(4)

Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (3 – 4) - Pagina 4 [di 12]

C.D.S., che regola il procedimento amministrativo necessario per conse- guire l’omologazione e prevede la responsabilità del fabbricante del prodot- to, 345 reg. C.D.S. 5 e 4 del D.M. 29.10.1997, n. 1730700 6.

4. Com’è agevole verificare, tale complesso tessuto normativo approda alla mera previsione di una generica approvazione da parte del competente Ministero delle singole apparecchiature, che ovviamente - e per quanto è dato leggere nei decreti che hanno confermato (a quanto sembra, soltanto) l’approvazione dell’autovelox, modelli 105 SE e 104/C-2 7 - ha per ogget- to i prototipi (i modelli per l’appunto) degli strumenti rilevatori, e non i singo- li strumenti usati per l’accertamento della velocità degli autoveicoli. Vero è che l’art. 4 di entrambi i menzionati decreti statuisce che gli organi di poli- zia stradale che utilizzano il dispositivo «sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzione depositato presso questo ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno». Ma, con tutto ciò, non può che registrarsi la lacunosità, l’insufficienza, la frammentarietà 8 e in definitiva il carattere mistificatorio

5 Art. 345 reg. C.D.S.:

Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.).

1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono es- sere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.

In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'appa- recchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere im- piegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5% (1).

3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali anno- tazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziome- triche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed infe- riore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.

(1) Comma così modificato dall'art. 197, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610.

6 Art. 4 del D.M. citato: «Gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle appa- recchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi di approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici e rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'u- so.».

7 Decreti del Dirett. Gen, Motorizzazione nn. 1122 e 1123 del 16.5.2005,

8 E difatti nella missiva indirizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Prefetto di Ancona (prot. n. 1341 / 2005 del 27.6.2205), pubblicizzata su Internet, il Ministe- ro,rispondendo ad un quesito del Prefetto anzidetto, non teme di affermare (sub lett. C) che «Si ribadisce che, per gli apparecchi destinati ad operare in presenza degli organi della polizia stra-

(5)

Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (4 – 5.2) - Pagina 5 [di 12]

della disciplina di settore, specialmente se raffrontata alla generale disci- plina «dei pesi e delle misure».

II.2. LA DISCIPLINA GENERALE DELLE MISURE (IL TERTIUM COMPARATIONIS)

5. In apicibus va infatti rilevato che da oltre un secolo la certezza metrologica legale è affidata nel nostro ordinamento ad apposti uffici, istituiti e regola- mentati da una disciplina (R.D. n. 7088 del 1890 e relativo regolamento approvato con R.D. n. 242 del 1909), allora all’avanguardia (prevedeva infatti espressamente già la verifica anche dei contatori del gas), ma ormai inesorabilmente superata dall’incalzante progresso tecnologico; disciplina alla cui stregua a tutela dei consumatori - ma più in generale della fede pubblica, della correttezza delle transazioni ed in generale di ogni relazio- ne giuridica che coinvolga operazioni di misurazione – si prevedono rigo- rosi controlli preventivi e verifiche periodiche di tutti gli strumenti di misu- razione all’epoca conosciuti, cui corrisponde per altro – a ulteriore dimo- strazione della rilevanza sociale e giuridica degli interessi coinvolti - una rigorosa copertura penalistica (artt. 472 e 692 c.p.). Tale corpo normativo è stato ampliato e perfezionato con l’approvazione della l. n. 273 del 1991 (I- stituzione del sistema nazionale di taratura), cui ha fatto seguito il decreto ministeriale n. 591 del 1993, e del decreto 10.12.2001 (sulle condizioni di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verifica pe- riodica degli strumenti di misura). In particolare:

5.1. nel 1960 è stato redatto dalla XI CGPM (Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure) il Sistema Internazionale delle unità di misura (simbolo SI), che comprende non solo le unità di base, ma anche quelle derivate; tra queste ultime è compresa anche l’unità di misura della velocità, che è funzione 9 di due unità di base (lunghezza e tempo);

5.2. con la menzionata legge del 1991 venne istituito (art. 1) il sistema nazio- nale di taratura, costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di ta-

dale, non sono previste tarature periodiche, essendo sufficienti a tale proposito le verifiche di funzionalità da eseguire prima di ogni installazione, seconda le indicazioni dei relativi manuali d’uso e manutenzione, come espressamente previsto dall’art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997.».

9 Secondo la legge fisica

 

] [

] [

tempo lunghezza

velocità  e, utilizzando il sistema SI,

 

s

v SIm.

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Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (5.2 – 7) - Pagina 6 [di 12]

ratura, con il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni;

5.3. gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla rea- lizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplemen- tari e derivate (tra cui dunque la velocità) del sistema internazionale delle unità di misura SI; tali istituti confrontano a livello internazionale i cam- pioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione pre- vista dal sistema nazionale di taratura (art. 2);

5.4. a loro volta, i centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea va- lenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici pri- mari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali (art. 4); ne consegue che in ipotesi i centri di taratura sarebbero tenuti an- che ad effettuare operazioni di verifica sui misuratori elettronici della velo- cità, trattandosi di misura che (se pure derivata) rientra nell’ambito opera- tivo del sistema nazionale di taratura.

6. Ma è fin troppo evidente che il sistema di controllo anzidetto, che aspira ra- zionalmente ad elevarsi a generale sistema di verifica di tutti gli strumenti di misurazioni rilevanti nell’ordinamento giuridico, non può essere effica- cemente surrogato dalla ricordata disciplina specificamente ed esclusiva- mente predisposta invece per i misuratori di velocità, e quindi né dall’approvazione ministeriale del modello né dal collaudo eseguito sul singolo strumento dall’impresa costruttrice né dalle istruzioni d’uso da essa fornite, e neppure dall’attività degli «organi di polizia stradale che utilizza- no il dispositivo» (come si legge nell’art. 4 dei due citati decreti: v. sopra), se non altro perché occorre invece - ed ovviamente – che alle incombenze di vigilanza provveda un organo specificamente tecnico e soprattutto in posizione di assoluta responsabile terzietà.

7. D’altra parte, l’esigenza di indipendenti, tecnicamente adeguati e periodi- ci rigorosi controlli sugli strumenti di rilevazione della velocità è di immedia- ta rilevanza sol che si pensi che l’entità dell’eccedenza della velocità (art.

142 , commi 7, 8 e 9 C.D.S.) rileva ai fini non solo dell’accertamento della violazione, ma anche della conseguente individuazione delle sanzioni amministrative irrogabili, tra cui va inclusa sia la decurtazione del punteg- gio ex art. 126 bis C.D.S. (ed allegato elenco) sia eventualmente la so- spensione della patente. In quest’ottica deve aggiungersi che, ancorché a

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Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (7 – 10.1) - Pagina 7 [di 12]

seguito dell’intervento (doppiamente) ortopedico operato dalla Corte Costi- tuzionale (sentenza 27 del 2005), nel caso in cui non sia identificato l’autore materiale della violazione, il soggetto proprietario dell’autoveicolo che non comunichi nel termine stabilito il nome del conducente, pur non essendo più soggetto alla decurtazione del punteggio, è destinato a patire ugualmente una non lieve sanzione pecuniaria (come specificato espres- samente dal par. n. 10 della ricordata sentenza della Corte Costituzionale, per questa parte interpretativa); dal che consegue che, in quanto (in ipote- si) non coinvolto nella condotta materiale sanzionata, per la sua difesa det- to proprietario (a differenza del conducente) non può che fare esclusivo af- fidamento sull’attendibilità degli strumenti di misurazione adoperati per la rilevazione del contestato eccesso di velocità.

8. Né può tacersi che, a misura che le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni (la cui gestione in realtà è notoriamente affidata a imprese private, molto spesso rinumerate mediante corresponsione di una percentuale commisurata all’incasso delle sanzioni) diventano una quota non insignifi- cante dei bilanci degli enti percettori che le infliggono, almeno astrattamen- te sussiste il rischio dell’accettazione di una qualche disinvoltura nella tara- tura degli strumenti in questione.

9. Infine, che sia tecnicamente possibile la verifica più adeguata ed imparziale dei predetti rilevatori di velocità è un dato storicamente confermato dalla circostanza per cui controlli rigorosi e imparziali sono da tempo in uso in al- tri ordinamenti giuridici, che si avvalgono dei medesimi congegni elettroni- ci.

II.3. I DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ

10. Ma a questo punto appare evidente che la ricordata normativa suscita seri dubbi di costituzionalità:

10.1. in rapporto innanzi tutto all’art. 3 Cost., perché è davvero irragionevo- le – per non dire paradossale - che il metro e la bilancia usati nel mercati- no (nel supermercato o all’aeroporto) siano sottoposti a rigorosi indipen- denti controlli (preventivi e periodici), da cui restano esenti invece gli strumenti misuratori destinati a rilevare la velocità degli autoveicoli, e quindi usati come prova delle corrispondenti violazioni amministrative: se nel primo caso viene in considerazione la sicurezza e l’affidabilità dei traf- fici giuridici, e perciò del mercato, in rapporto alle sanzioni (che, com-

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Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. II. - Par. (10.1 – 10.3.B) - Pagina 8 [di 12]

portando comunque trasferimenti di ricchezza, si giustificano soltanto se correttamente applicate) viene in rilievo l’affidamento dei cittadini nella

«giustizia», tecnicamente verificata e verificabile, dell’attività e dell’autorità amministrativa (nel suo delicato aspetto sanzionatorio), che è un valore immanente nella Costituzione e nell’ordinamento giudico;

10.2. in rapporto inoltre agli artt. 24 e 111, 2° Cost., dacché – come testi- monia la fattispecie in esame – il cittadino sanzionato in forza dei risultati degli strumenti in questione non è in grado poi di confutarli efficacemente allorché gli sia contestata la violazione e gli sia applicata la sanzione, senza neppure potere fare affidamento sui controlli preventivi previsti dall’ordinamento per altre situazioni che pure coinvolgono attività di misu- razione (quantitativa); come dire che allo stato la sicurezza degli scambi economici sembra tecnicamente più garantita (in sede preprocessuale e processuale) della credibilità del potere sanzionatorio della Pubblica Am- ministrazione; e d’altronde la carenza degli auspicati effettivi controlli ine- vitabilmente innesca a propria volta un contenzioso giudiziario che, seb- bene di fatto impotente nei risultati (per quanto dianzi detto), non fa altro che aggravare senza giusto motivo il carico di lavoro degli uffici giudiziari, protraendo in generale ed in particolare la durata dei giudizi (come per al- tro avverrebbe se non si potesse più fare legale affidamento sull’attendibilità di più tradizionali misurazioni);

10.3. In rapporto infine all’art. 97 Cost., giacché:

10.3.A. alla maggiore capacità tecnologica ed incisività dell’accertamento delle infrazioni deve in principio corrispondere anche la sicurezza del ri- scontro probatorio, perché l’operazione economico – giuridica insita nell’applicazione della sanzione sarebbe alla resa dei conti decisamen- te in perdita se, per sanzionare (come pure è incontestatamente neces- sario) l’eccesso di velocità e salvaguardare la vita umana, l’ordinamento fosse costretto ad abiurare alle più elementari garanzie di civiltà proba- toria e giuridica, disponendosi a tollerare a priori la possibilità di iniquità o anche di mera superficialità sanzionatorie;

10.3.B. per altro, se (come sembra pacifico) la finalità istituzionale delle sanzioni amministrative previste dal C.D.S. è quella di rendere più sicu- ra la circolazione stradale, sembrerebbe del tutto razionale (anche in termini di analisi economica del diritto) che con una parte dei proventi siano (auto)finanziati i servizi e gli apparati necessari per rendere affi-

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Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. III. - Par. (10.3.B – 13.1) - Pagina 9 [di 12]

dabili – tecnicamente affidabili – le misurazioni necessarie per un corret- to esercizio del potere sanzionatorio stesso.

11. La questione di legittimità costituzionale così lumeggiata sembra (non so- lo non manifestamente infondata, ma anche) certamente rilevante perché il ricorso per cassazione del Ministero dell’Interno, che allo stato della legi- slazione meriterebbe accoglimento, diventerebbe degno di rigetto, se – come in questa sede non irragionevolmente si teme - le attuali scarne ga- ranzie di certezza del riscontro della velocità fossero ritenute incostituzio- nali.

12. È appena il caso di aggiungere che:

12.1. se le precedenti osservazioni fossero condivisibili, non sembra che la decisione del ricorso in esame possa attingere quella evidenza decisoria che caratterizza, delimitandolo, il procedimento camerale delineato dall’art. 375 c.p.c.; d’altra parte, appare evidente l’opportunità di fissarne con sollecitudine la trattazione in pubblica udienza, trattandosi di questio- ne agitata con grande frequenza statistica sia presso i Giudici di merito sia presso la Suprema Corte;

12.2. analoga eccezione di illegittimità costituzionale è stata sollevata da que- sto Ufficio con riferimento al ricorso n. 6761 del 2005 R.G. e con decisio- ne interlocutoria depositata il 14.3.2006 la Suprema Corte ne ha disposto la trattazione in pubblica udienza; analoga decisione è stata assunta dal- la Seconda Sezione all’udienza del 13 novembre con riferimento a nume- rosi analoghi ricorsi trattati ex art. 375 c.p.c.;

12.3. recentemente (sentenza n. 277 del 2007, allegata) la Corte Costitu- zionale ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costitu- zionale sollevata dal Giudice di Pace di Dolo, avendo il remittente indicato come termine di comparazione il D.M. n. 182 del 2000, norma secondaria non appropriata, anziché sperimentare il riferimento all’art. 2 della l. n. 273 del 1991: norma che invece sopra (sub par. n. 5.1 e seguenti) si è speci- ficamente segnalata come puntuale tertium comparationis.

III. CONCLUSIONI

13. Per tali ragioni quest’Ufficio chiede che la S.C., decidendo in camera di consiglio, in gradato subordine:

13.1. con ordinanza rinvii ad una vicina pubblica udienza la trattazione del presente ricorso;

(10)

Ricorso N.: R.G.: 1985/ 2007 Cap. III. - Par. (13.2 – 13.3) - Pagina 10 [di 12]

13.2. con ordinanza d’ufficio sospenda il presente giudizio e disponga la tra- smissione degli atti alla Corte Costituzionale per verificare, per quanto in motivazione esposto, la compatibilità con gli artt. 3, 24, 97 e 111, 2°

Cost.:

13.2.A. della disciplina applicabile alla fattispecie (artt. 45, 6° C.D.S. - cui fa rinvio anche l’art. 4,3° del D.L. n. 121 del 2002, quale risultante dalle modifiche ed aggiunte introdotte dalla L. n. 168 del 2002 - 142, 6°

C.D.S., 192 reg. C.D.S. e 345 reg. C.D.S.), in quanto non prevede veri- fiche periodiche, neutrali ed istituzionali della funzionalità dei misuratori di velocità utilizzati per l’irrogazione delle sanzioni amministrative;

13.2.B. della disciplina generale sulle misurazioni (R.D. n. 7088 del 1890 e relativo regolamento approvato con R.D. n. 242 del 1909, e successive integrazioni e modificazioni, compreso soprattutto l’art. 2 della L. n. 273 del 1991), in quanto non applicabile ai misuratori della velocità previsti dalla specifica disciplina testé ricordata;

13.3. con sentenza dichiari manifestamente fondato il ricorso in epigrafe spe- cificato.

All. n. 1: sentenza n. 277 del 2007 della Corte Costituzionale Rosario Giovanni Russo

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0017766/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Ogget -Co

*SANZIONI AMM . VE DIVERSE DA

LAVORO,

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - PREVIDENZA, FINANZ . E

Dott. LAURENZA NUZZO - Consigliere - TRIB.

Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere - R.G.N. 23334/2009

Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - Cron.),

7Y66

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Rel. Consigliere - Rep.

ha pronunciato la seguente Ud. 11/04/2014

ORDINANZA AfflE kuo Q, t A PU

sul ricorso 23334-2009 proposto da:

TRIBOLO MASSIMO TRBMSM71M12L219R, CARBONE SIMONA CRBSMN71T44L219Y, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGIOTEVERE DEI MELLINI 21, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti - contro

PREFETTURA DI CUNEO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controri corrente -

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TORINO, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 Carbone Simona e Tribolo Massimo, rispettivamente conduttrice e proprietario dell'autovettura targata CV012AV, adivano il Giudice di Pace di Mondovì opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale n. ATX 122632 della Polizia Stradale di Cuneo per violazione dell'art. 142 , VIII co. C.d.S. asseritamente commessa il 27 giugno 2005.

I ricorrenti chiedevano all'adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimità e nullità ovvero l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura contestando l'avversa opposizione.

Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di Mondovì rigettava il ricorso, confermando il verbale e l'ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale.

Con atto depositato in data 18 giugno 2007 Carbone Simona e Tribolo Massimo adivano il Tribunale di Torino interponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado.

Resisteva all'interposto gravame la Prefettura di Cuneo, chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Con sentenza n. 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribunale di Torino rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del doppio

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sentenza.

Per la cassazione della detta decisione d'appello proponevano ricorso Carbone Simona e Tribolo Massimo con atto fondato su otto ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell'art.

366 bis c.p.c..

Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo.

RITENUTO in DIRITTO

1.- Deve , al fine del presente provvedimento, porsi immediatamente attenzione su alcuni rilevanti profili di cui al terzo e quarto ordine di motivi.

Con il terzo motivo del ricorso si censura la "violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della L. 11.081991 n.273. dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 ed ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN 10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità — art. 360 n. 3 c.p.c.".

In proposito viene formulato, ai sensi dell'applicabile art.

366 bis c.p.c. il seguente articolato quesito di diritto :

"dica l'Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, all'apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2, utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la L. 11.08.1991, n, 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri,

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16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura".

Con il successivo quarto motivo (di certo collegabile a quello innanzi esposto) le parti ricorrenti lamentano una carenza motivazionale della impugnata sentenza in relazione ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero il regolare funzionamento dell'autovelox". Il tutto al cospetto dell'affermazione riportata nella decisione d'appello, per la quale "....il regolare funzionamento dello strumento è certo fino a prova contraria....".

Entrambi i motivi innanzi riportati impongono di affrontare la (non nuova) problematica della necessità della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, della legittimità costituzionale di una esenzione —per tali strumenti- da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura.

La rilevanza della questione in ordine alla decisione della controversia emerge alla stregua dell'operata ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio, nonché dal riverberarsi della medesima anche su alcuni dei rimanenti motivi del ricorso, in particolare il primo ed il secondo. Quest'ultimi, in via mediata, sono a loro volta coinvolti dalla soluzione dell'anzidetta questione di legittimità, specie ove si consideri che —come giova, in

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all'eventuale violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 23 L. n.

689/1981 e 205 C.d.S. quanto alla "avvenuta o meno dimostrazione" della regolarità del detto rilevatore di velocità.

Deve, quindi, ritenersi -concludendo in punto- ricorrente nella concreta fattispecie sottoposta a giudizio la rilevanza e pertinenza della questione di legittimità costituzionale sottesa alla prospettazione delle parti ricorrenti, in particolare, con il riportato terzo motivo del ricorso.

Questione che questa Corte ritiene di sollevare quanto all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

3.-La non manifesta infondatezza della medesima questione emerge da quanto di seguito esposto.

Questa Corte con suoi pregressi provvedimenti ha, in sostanza, ritenuto -alla stregua di noto pregresso orientamento- che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, di cui all'art. 142, sesto comma del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura.

Il tutto perché potevano evitarsi i "controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità"

(Cass., Sent. 19 novembre 2007, n. 23978) .

In tale contesto questa stessa Corte, allorchè fu chiamata a pronunciarsi (anche su richiesta, a suo tempo formulata, dalla Procura Generale) in ordine alla

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sistemi di controllo periodici della taratura degli strumenti elettronici di misurazione della velocità, ebbe a ritenere l'infondatezza della questione.

Tanto si affermò sia con la decisione appena innanzi citata, che con alcune immediatamente successive.

In particolare si ribadì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. degli artt. 45 comma 6 C.d.S., 4 comma 3 d.l. n. 121 del 2002 (convertito in L. n.

168/2002), 142, comma 6 C.d.S. e 345 reg. cod. strada (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2008, n. 29333 ed, ancora, Cass. n. 29334/2008).

Senonchè la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)" è stata esaminata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 277/2007.

Con tale decisione, pur non ritenendo fondata la questione, ma solo "per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione (decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182 invece dell'art. 2, comma 1 della legge n. 237/1991)", la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione.

In particolare con la citata sentenza si è affermato che al fine della individuazione "della norma rispetto alla quale (si) lamenta una irragionevole disuguaglianza" andava

"sperimentata l'applicazione della normativa generale

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SI, che comprende la velocità come unità derivata".

Ciò tanto più in considerazione del significativo fatto che la stessa Amministrazione pubblica "aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare tale normativa", come da nota, già citata, n. 6050.

Il valore della affermazioni testé riportate della Corte Costituzionale non risulta smentito da successivi noti provvedimenti della medesima Corte quali le ordinanze, con declaratoria di manifesta inammissibilità della medesima questione di legittimità costituzionale, n.

423/2008 (per omessa indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata) e n. 127/2009 (per mancata adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio).

Anzi proprio quel valore delle affermazioni inducono oggi, col presente provvedimento, a riproporre l'accennata questione di costituzionalità, rilevante —per quanto già detto- ai fini del decidere e non manifestamente infondata alla stregua di quanto appena qui innanzi esposto.

Tanto specificamente in relazione all'art. 3 della Costituzione per l'assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che —come si approfondirà meglio in seguito- contrassegna la detta esclusione dall'applicazione della citata normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocità come unità derivata ;

ed, ancora, con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata, nonché con riferimento pure alla normativa comunitaria

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EN 10012), che -per di più- prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento.

4.

-

La medesima questione di costituzionalità deve ritenersi rilevante ed ammissibile con riguardo al noto parametro della ragionevolezza delle norma.

Tanto in considerazione della palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo.

Fra l'altro appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato.

Questa Corte ritiene, quindi, di sollevare d'ufficio —così come da dispositivo- la questione di legittimità costituzionale del già citato art. 45 C.d.S. in riferimento alla cennata norma costituzionale nella parte in cui il medesimo non prevede la verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all'accertamento della velocità e delle violazioni dei suoi limiti.

P.Q.M.

La Corte

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(20)

a)solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

b)dispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

c)sospende il giudizio in corso.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l' l l aprile 2014

Il Presidente

°mio Giudiziario eria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Romaa 07 AGO, 2014

Il

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